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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2517/ 2022
TRA AR ID nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. BOCCIA BARBARA presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Giordano Bruno n. 156 80122 Napoli ITALIA Ricorrente E
INPS in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' avv.to CAPANNOLO EMANUELA con il quale elettivamente domicilia in VIA SAVORITO 1/8 CASTELLAMMARE DI STABIA Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Oggetto della presente controversia è un credito indicato in alcuni avvisi di addebito, poi oggetto di un'intimazione di pagamento, impugnata in questa sede relativamente ai predetti avvisi. Sempre in via pregiudiziale, si deve rilevare che, da una lettura complessiva del ricorso, emerge che vengono contestati in questa sede solo dei crediti relativi all' INPS, nessun problema ponendosi quindi, in ordine alla giurisdizione ed alla competenza del presente giudice. Essendo impugnata una intimazione di pagamento, non si pone un problema di inammissibilità dell'azione di impugnazione degli estratti di ruolo. Nel contempo è superfluo rilevare che essendo impugnata appunto una intimazione di pagamento, relativamente agli atti presupposti, rientrano nel thema decidendum del presente giudizio esclusivamente gli avvisi di addebito indicati nel predetto atto. E' altresì evidente che, per il generale divieto di emendatio libelli nel rito del lavoro, non si può tenere conto di eventuali argomentazioni, diverse da quelle relative alla prescrizione, contenute in atti successivi al ricorso o di censure relative ad atti diversi da quelli rientranti nel thema decidendum. I resistenti indicati in epigrafe si sono ritualmente costituiti chiedendo il rigetto del ricorso. Appare opportuno rilevare che, in base ad un interpretazione complessiva dell'atto introduttivo, in questa sede l'intimazione di pagamento viene impugnata limitatamente ai crediti previdenziali con riferimento ai quali sussiste la competenza e la giurisdizione del presente giudice. Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare risultano sufficientemente individuati gli atti impugnati. Sempre in via pregiudiziale si deve osservare che, poiché si contesta sia la sussistenza del credito, oggetto degli avvisi di addebito, che degli asseriti vizi della intimazione di pagamento che li richiama , deve affermarsi sia la legittimazione passiva dell'INPS che dell'Agenzia delle Entrate (cfr. anche Cass. 3242/07). L'opposizione risulta tempestiva in considerazione dei vizi fatti valere in questa sede. Sempre in via pregiudiziale bisogna ritenere l'ammissibilità dell'azione proposta (questione anch'essa rilevabile d'ufficio). Infatti anche aderendo all'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 24215/09) che nega l'ammissibilità di un'azione di accertamento negativo, il ricorso avrebbe comunque i requisiti di sostanza e di forma di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. (che sarebbe comunque di competenza di questo giudice essendo assoggettata inoltre al rito del lavoro). In altri termini la intimazione di pagamento risulta idonea ad incidere sulla sfera giuridica del ricorrente e quindi deve ritenersi autonomamente impugnabile. Ancora in via pregiudiziale appare opportuno chiarire che nel presente giudizio non possono essere annullati e revocati gli avvisi di addebito, che dovevano eventualmente essere impugnati nei termini previsti a pena di decadenza, ma può solo essere accertata la prescrizione del credito in essi indicato maturata dopo la notifica degli stessi. Nel presente giudizio, quindi, non deve essere considerata la decadenza per decorso del termine di impugnazione degli avvisi di addebito, poiché appunto, si ripete ancora, oggetto della causa non è l'impugnazione dei medesimi, ma la dichiarazione di prescrizione del credito in essa accertato e gli atti conseguenti. Nessuna tardività dell'impugnazione può quindi essere riscontrata nel caso in esame. Sussiste per le stesse motivazioni la legittimazione passiva dei resistenti. Si deve quindi passare ad esaminare in via preliminare l'eccezione di prescrizione. Al riguardo non trattandosi di un titolo esecutivo giudiziale non può trovare applicazione l'art. 2953 c.c. secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, in base al quale :” Poiche' la "ratio" dell'art. 2953 cod. civ. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non e' possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale;
pertanto non e' applicabile la prescrizione decennale ma quella breve annuale (vigente per il diritto alla sorte capitale ex art. 6 legge 11 gennai 1943 n. 138) ove si richieda la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla indennita' di maternita' che era stata riconosciuta con un precedente giudicato.” (cfr. Cass. 5710/99). Questo giudice è consapevole dei contrasti giurisprudenziali verificatisi sul punto ma ritiene condivisibili le argomentazioni della giurisprudenza appena citata (cfr. anche Tribunale Torino, sez. lav., 01/07/2014, n. 1494). La durata quinquennale della prescrizione è stata da ultimo affermata dalla sentenza della Cassazione 23397/16 (cfr. tuttavia anche Cass. 4338/2014). Deve, nel caso in esame, trovare applicazione l'art.3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale prevede: “Le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni , dalla L.
1.giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.”.
Al comma 10 la norma in parola prevede: ” I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art.2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e e le procedure in corso.” (cfr. da ultimo Cassazione n° 12715/16). Tanto premesso in via pregiudiziale si deve rilevare che nessuna idonea contestazione è stata fatta in relazione alle notifiche degli avvisi di addebito n° 371 2012 00141159 01 000, 371 2014 00111744 33 000, 371 2018 00078784 20 000, 371 2013 00015187 27 000, 371 2017 00114110 23 000, 371 2014 00156129 57 000, 371 2012 00034298 90 000, 371 2013 00143477 70 000 , 371 2014 00203886 12 000, 371 2014 00047266 04 000, 371 2016 00156060 47 000, e a quella dell'atto interruttivo costituito dalla intimazione di pagamento del 2016 prodotta in atti la cui notifica risulta essersi perfezionata il 29.05.2017. Al riguardo è superfluo sottolineare che l'odierno ricorrente aveva l'onere perlomeno di contestare le notifiche per le quali era stata prodotta documentazione attestante il compimento di formalità, eccettuato ovviamente il caso in cui non venga prodotta una cartolina A/R con una sottoscrizione e nessuna attestazione del compimento delle formalità della notifica. Viceversa in relazione agli avvisi di addebito n° 371 2015 00072469 80 000 e 371 2016 00050250 71 000 non risulta prodotta una cartolina sottoscritta e quindi le relative notifiche non possono ritenersi provate. Infine in relazione all'avviso di addebito 371 2012 00034298 90 000 che risulta notificato il 21.05.2012 risultano decorsi i 5 anni al momento della notifica della nuova intimazione di pagamento. La prescrizione risulta quindi maturata in relazione a questi 3 avvisi di addebito e non agli altri. Infatti la prescrizione risulta, negli altri casi, o interrotta dalla successiva intimazione di pagamento o, comunque non maturata considerata la data di notifica dell'avviso di addebito. Ogni ulteriore argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle argomentazioni che precedono non apparendo essere state formulate in modo valido e specifico eccezioni diverse dal maturarsi della prescrizione. La particolarità, novità e difficoltà della controversia e delle questioni esaminate, oltre alla parziale soccombenza integrano le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara la prescrizione dei crediti previdenziali indicati negli avvisi di addebito n. 371 2015 00072469 80 000, 371 2016 00050250 71 000 e 371 2012 00034298 90 000 revocando l'intimazione di pagamento 071202190020739752/000 relativamente ai medesimi, rigettando per il resto il ricorso;
b) compensa fra le parti le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata, 18/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)