CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: GABALLO MASSIMO, Presidente
FIAMINGO FILIPPO, LA
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 530/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
-Ag.entrate IS - Bergamo
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920240005011263000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il Signor Ricorrente_1 contro la direzione provinciale di Bergamo di Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate IS, avverso la cartella n. 01920240005011263000 emessa da ER
(ricevuta dal Contribuente il 04.04.2024), relativa ad I.V.A. per euro 5.529,00, oltre sanzioni ed interessi
, per complessivi euro 7.946, 18, a seguito di controllo automatizzato di Agenzia delle Entrate della dichiarazione IVA/2020 presentata per il periodo d'imposta 2019; con detto controllo Agenzia Entrate ha ritenuto non valida la compensazione tra crediti e debiti effettuata dal Ricorrente, tramite accollo di terzi
(creditori verso l'erario) del debito tributario, e quindi ha detrminato come non avvenuti i relativi versamenti eseguiti ai fini IVA dallo stesso PA.
Motivi del ricorso :
1. in via preliminare, inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata, in quanto effettuata all'indirizzo "Email_4" (intestato alla ditta di cui il Contribuente è il titolare) e non direttamente allo stesso Ricorrente_1;
2. nel merito, illegittimità della pretesa erariale, azionata con ruolo da parte di Agenzia Entrate, attesa la corretta applicazione nel caso di specie dell'istituto dell'accollo ex articolo 8, comma 2, legge n. 212/2000, accollo di cui si è avvalso il Contribuente, con creditori accollanti le società SOCIETA'_1. srl e
Società 2 s.r.l., con i quali il Signor Ricorrente _1 aveva concluso due contratti di accollo.
Si chiede:
in via preliminare, di dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità della cartella di cui sopra per inesistenza della notifica;
in via principale, di dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità e/o annullabilità della pretesa erariale e, per l'effetto, di disporre l'integrale annullamento della cartella di pagamento di cui sopra.
Con vittoria di spese.
In data 13 agosto 2024 deposita le proprie controdeduzioni Agenzia Entrate, la quale :
1) evidenzia che :
a) relativamente alla pretesa inesistenza della notifica della cartella di pagamento sunnominata, pur trattandosi di contestazione afferente ad ER, l'indirizzo pec "Email_4" corrisponde all'indirizzo pec della ditta individuale "DITTA DEL Ricorrente_1";
b) la pretesa è legittima, in quanto :
- in primo luogo il Ricorrente non ha provato l'effettiva esistenza e vigenza dei contratti di accollo al momento delle compensazioni negli F24, avendo consegnato solo la copia di tre contratti non registrati, privi dunque di data certa ed attendibilità ;
- l'accollo nella fattispecie è tra un debito del Contribuente e un credito di altri soggetti giuridici (la società Italfilati srl e la società SA. TO. srl), operazione non ammessa dal Legislatore, dato che non è stato emanato il decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 212/2000, necessario per l'applicazione dell' "accollo del debito d'imposta altrui " ;
2) chiede pertanto di rigettare l'eccezione sull'inesistenza della notifica dell'atto impugnato e di confermare nel merito la legittimità dell'atto impositivo, con condanna alle spese della controparte ( all. nota).
In data 28 agosto 2024 si costituisce Agenzia Entrate IS, la quale rimarca innanzitutto che la cartella di pagamento è stata validamente notificata al Contribuente tramite pec all'indirizzo del destinatario (risultante da INI-PEC) "Email_4" in data 04 aprile 2024, come da ricevuta di consegna, ed eccepisce nel merito il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
Chiede conseguentemente di dichiarare, in via preliminare, la carenza di legittimazione dell'agente della riscossione e, nel merito, di rigettare il ricorso perchè infondato in fatto e in diritto. Con condanna alle spese di parte soccombente (all. nota).
In data 09.04.2025 Agenzia Entrate deposita la conciliazione sottoscritta con il Contribuente, con compensazione delle spese di lite, e chiede l'estinzione de giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio giudicante prende atto della conciliazione fuori udienza tra Agenzia Entrate, direzione provinciale di Bergamo, e il Ricorrente, per cui è cessata la materia del contendere e non si può di conseguenza che dichiarare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'articolo 99 del d.lgs. 175/2024. Le spese di lite sono integralmente compensate, sia in quanto ciò è stato espressamente pattuito in detta conciliazione tra Agenzia delle Entrate e il Signor Ricorrente _1, sia poichè, relativamente ad ER, il Contribuente doveva necessariamente ricorrere avverso la cartella di pagamento per rintuzzare la pretesa di Agenzia Entrate, il che è parzialmente avvenuto con una riduzione delle sanzioni in sede conciliativa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Bergamo, 22 gennaio 2026
Il Presidente Il LA Estensore
IP NG IM GA
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: GABALLO MASSIMO, Presidente
FIAMINGO FILIPPO, LA
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 530/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
-Ag.entrate IS - Bergamo
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920240005011263000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il Signor Ricorrente_1 contro la direzione provinciale di Bergamo di Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate IS, avverso la cartella n. 01920240005011263000 emessa da ER
(ricevuta dal Contribuente il 04.04.2024), relativa ad I.V.A. per euro 5.529,00, oltre sanzioni ed interessi
, per complessivi euro 7.946, 18, a seguito di controllo automatizzato di Agenzia delle Entrate della dichiarazione IVA/2020 presentata per il periodo d'imposta 2019; con detto controllo Agenzia Entrate ha ritenuto non valida la compensazione tra crediti e debiti effettuata dal Ricorrente, tramite accollo di terzi
(creditori verso l'erario) del debito tributario, e quindi ha detrminato come non avvenuti i relativi versamenti eseguiti ai fini IVA dallo stesso PA.
Motivi del ricorso :
1. in via preliminare, inesistenza della notifica della cartella di pagamento impugnata, in quanto effettuata all'indirizzo "Email_4" (intestato alla ditta di cui il Contribuente è il titolare) e non direttamente allo stesso Ricorrente_1;
2. nel merito, illegittimità della pretesa erariale, azionata con ruolo da parte di Agenzia Entrate, attesa la corretta applicazione nel caso di specie dell'istituto dell'accollo ex articolo 8, comma 2, legge n. 212/2000, accollo di cui si è avvalso il Contribuente, con creditori accollanti le società SOCIETA'_1. srl e
Società 2 s.r.l., con i quali il Signor Ricorrente _1 aveva concluso due contratti di accollo.
Si chiede:
in via preliminare, di dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità della cartella di cui sopra per inesistenza della notifica;
in via principale, di dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità e/o annullabilità della pretesa erariale e, per l'effetto, di disporre l'integrale annullamento della cartella di pagamento di cui sopra.
Con vittoria di spese.
In data 13 agosto 2024 deposita le proprie controdeduzioni Agenzia Entrate, la quale :
1) evidenzia che :
a) relativamente alla pretesa inesistenza della notifica della cartella di pagamento sunnominata, pur trattandosi di contestazione afferente ad ER, l'indirizzo pec "Email_4" corrisponde all'indirizzo pec della ditta individuale "DITTA DEL Ricorrente_1";
b) la pretesa è legittima, in quanto :
- in primo luogo il Ricorrente non ha provato l'effettiva esistenza e vigenza dei contratti di accollo al momento delle compensazioni negli F24, avendo consegnato solo la copia di tre contratti non registrati, privi dunque di data certa ed attendibilità ;
- l'accollo nella fattispecie è tra un debito del Contribuente e un credito di altri soggetti giuridici (la società Italfilati srl e la società SA. TO. srl), operazione non ammessa dal Legislatore, dato che non è stato emanato il decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 212/2000, necessario per l'applicazione dell' "accollo del debito d'imposta altrui " ;
2) chiede pertanto di rigettare l'eccezione sull'inesistenza della notifica dell'atto impugnato e di confermare nel merito la legittimità dell'atto impositivo, con condanna alle spese della controparte ( all. nota).
In data 28 agosto 2024 si costituisce Agenzia Entrate IS, la quale rimarca innanzitutto che la cartella di pagamento è stata validamente notificata al Contribuente tramite pec all'indirizzo del destinatario (risultante da INI-PEC) "Email_4" in data 04 aprile 2024, come da ricevuta di consegna, ed eccepisce nel merito il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
Chiede conseguentemente di dichiarare, in via preliminare, la carenza di legittimazione dell'agente della riscossione e, nel merito, di rigettare il ricorso perchè infondato in fatto e in diritto. Con condanna alle spese di parte soccombente (all. nota).
In data 09.04.2025 Agenzia Entrate deposita la conciliazione sottoscritta con il Contribuente, con compensazione delle spese di lite, e chiede l'estinzione de giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio giudicante prende atto della conciliazione fuori udienza tra Agenzia Entrate, direzione provinciale di Bergamo, e il Ricorrente, per cui è cessata la materia del contendere e non si può di conseguenza che dichiarare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'articolo 99 del d.lgs. 175/2024. Le spese di lite sono integralmente compensate, sia in quanto ciò è stato espressamente pattuito in detta conciliazione tra Agenzia delle Entrate e il Signor Ricorrente _1, sia poichè, relativamente ad ER, il Contribuente doveva necessariamente ricorrere avverso la cartella di pagamento per rintuzzare la pretesa di Agenzia Entrate, il che è parzialmente avvenuto con una riduzione delle sanzioni in sede conciliativa.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Bergamo, 22 gennaio 2026
Il Presidente Il LA Estensore
IP NG IM GA