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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/12/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 1755/2022
VERBALE D'UDIENZA del 12/12/2025
nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
All'udienza del 12/12/2025, alle ore 11.12, chiamato il procedimento indicato in epigrafe,
sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa MA OT, per parte opponente, l'avv.
NA MA EO in sostituzione dell'avv. Antonino Ticali, per parte opposta l'avv.
CA LA in sostituzione degli avv. ti AF UR e EA TI.
L'avv. NA EO conclude riportandosi alle note conclusive e insiste nelle domande proposte nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc.
L'avv. LA conclude riportandosi alla comparsa di costituzione e insiste nel rigetto delle domande proposte.
Entrambi chiedono, dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 14.20, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa MA OT, all'udienza del 12.12.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1755/2022 RG degli affari civili,
TRA
), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonino Ticali in forza di procura allegata all'atto introduttivo, presso il cui studio, sito a Bagheria in via Matteotti n. 43, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, a mezzo della mandataria rappresentata e difesa dagli avv. ti Controparte_2
AF UR e EA TI, presso il cui studio, sito a La Spezia (SP) in via Fontevivo
n. 21/N, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza (sopra);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_1 dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 368/2022; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 3.808,00; pone definitivamente a carico dell'opponente le spese per l'occorsa ctu;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 368/2022 con il quale il Tribunale di Termini Imerese gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 34.843,85 (oltre interessi e spese) in favore di a CP_1 titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 428548565 concluso con AG
UC.
Rilevava innanzitutto la necessità che la controparte esperisse il tentativo di mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di contratti bancari deducendo, per altro verso, la usurarietà degli interessi di mora pattuiti nonché la illegittimità della clausola anatocistica e domandava la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte all'istituto di credito a tale titolo.
Contestava, a monte, la adeguatezza della documentazione posta dalla controparte a fondamento del ricorso monitorio e, segnatamente, della certificazione ex art. 50 tub, contenente “solo una sintesi della natura e delle dimensioni economiche degli inadempimenti imputati al” debitore oltre che priva della attestazione di conformità alle scritture contabili, in spregio al disposto della predetta previsione normativa.
Chiedeva, in via gradata, la riduzione della clausola relativa agli interessi di mora invocando l'art. 1384 cc e, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine,
l'accertamento del minore importo dovuto.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.1.2023 in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, deduceva, innanzitutto, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze inerenti patologie negoziali da far valere unicamente nei confronti della banca cedente, da considerare – secondo la prospettazione dell'opposta –, in ogni caso, prive di fondamento sia in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi (corrispettivi e moratori) che all'anatocismo.
Rilevava al contempo l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di una valida procura conferita dall'opponente al difensore, non risultando indicato sulla copia notificata
“l'oggetto né alcun altro idoneo riferimento alla specifica causa”.
Affermava, inoltre, la adeguatezza della documentazione probatoria offerta a sostegno del credito, contestando dunque i rilievi svolti a tale riguardo dalla controparte.
Negava la natura eccessiva degli interessi moratori pattuiti e dunque la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1384 cc per disporne la riduzione, domandando il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, cpc l'opponente contestava il difetto di legittimazione attiva di sul presupposto della mancata prova dell'inclusione del singolo CP_1 rapporto nei vari atti di cessione del credito.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e con ordinanza del 10.2.2025 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio sul contratto di finanziamento in contestazione.
All'udienza del 12.12.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
********** Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente (cfr. verbale depositato dall'opposta in data 24.5.2024).
Quanto al difetto di ius postulandi eccepito dall'opposta, va richiamata l'ordinanza del
23.1.2024.
Ciò chiarito, deve ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., n. 77/1969; Cass., n. 18453/2007; Cass., n. 10263/2021).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 34.843,85 (oltre interessi e spese), ha ad oggetto l'esposizione debitoria del contratto di prestito personale n. 428548565 da restituirsi mediante 120 rate mensili di €
228,00 ciascuna a partire dal 15.12.2010, sottoscritto il 18.11.2010 dall'opponente con AG
UC spa, poi oggetto di cessioni.
Ora, l'opposta ha suffragato la pretesa depositando, già nella fase monitoria, il documento negoziale, debitamente sottoscritto dal cliente (all. n. 5), l'estratto conto contenente la lista movimenti predisposto da AG UC, dove si dà conto dell'andamento del rapporto, nonché estratto conto predisposto da NC FI (all. n. 6), documentazione da cui si evincono gli importi dovuti a titolo di capitale e di interessi (corrispettivi e moratori).
Ebbene, la condotta di Reinvest si pone in aderenza all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza, avendo la stessa fornito la prova della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
23974/2010; cfr. Trib. Patti, 15.9.2021: “Ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento. La ratio della norma di cui all'art. 50 T.U.B., infatti, che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) che la banca intende azionare. Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato
l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto "aperto" su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale”; conf. Trib. Lecce, 9.3.2020; Trib.
Frosinone, 27.1.2020).
Ciò chiarito, va affermata la legittimazione attiva dell'opposta, genericamente contestata dall'opponente che, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc, ha lamentato la mancata dimostrazione dell'inclusione del credito sub iudice nell'ambito delle due operazioni di cartolarizzazione concluse tra AG UC e NC FI e tra quest'ultima e CP_1 invocando dunque l'indeterminatezza (oggettiva) delle cessioni.
Deve invocarsi a tale proposito l'art. 58 tub che, al co. 4, prevede che gli adempimenti pubblicitari prescritti al co. 2 – ossia l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – hanno, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati dall'art. 1264 cc, che disciplina la comunicazione della cessione al debitore ceduto (Cass., n. 17944/2023: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
La norma appena richiamata, infatti, proprio al fine di agevolare siffatte operazioni dispone che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (co. 2); adempimenti pubblicitari che, nei confronti dei debitori ceduti, “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 cc (co. 4)”.
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale dunque rappresenta, secondo l'espressa voluntas legis, idonea forma di pubblicità dell'intervenuta cessione di rapporti giuridici in blocco.
“Il testo della norma dell'art. 58, co. 2, TUB, impone un "contenuto informativo minimo", stabilendo che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale danno notizia di una cessione avvenuta, senza che tuttavia siano specificati i contorni dei crediti che ne sono oggetto né la reale validità/efficacia dell'operazione posta in essere” (Cass., n. 5617/2020).
Tale adempimento pubblicitario – <<in questa sua "minima" struttura informativa>> non esaurisce l'onera della prova gravante su colui che si affermi successore a tiolo universale o particolare della parte originaria, al fine legittimazione", essendo a tali fine necessari documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)>>.
Ora nel caso di specie, il credito originariamente vantato da AG UC è stato ceduto a
NC FI (come risulta dalla pubblicazione in G.U.R.I. del 18.2.2017, dove si fa espressamente riferimento alla originaria titolarità del credito in capo alla predetta finanziaria, all. n. 1 al ricorso monitorio), che lo ha poi trasferito a con contratto CP_1 del 16.1.2017 (pubblicato, appunto, sulla predetta G.U.R.I., all. n. 8).
Ebbene, in assenza di contestazioni specifiche sull'esistenza delle cessioni e sulla loro conoscenza da parte del debitore, che può avvenire anche con la notifica del decreto ingiuntivo – essendosi l'opponente limitato a dedurre genericamente la mancata inclusione del credito nelle due operazioni di cartolarizzazione che lo hanno interessato –,
i rilievi svolti da non colgono nel segno, risultando l'inclusione del credito in Parte_1 oggetto nella cessione sia dalle comunicazioni predisposte da e da NC FI CP_1
(cfr. all. n. 7 al ricorso monitorio), dove si fa espressamente riferimento al contratto n.
428548565, sia dalla lista dei crediti ceduti (all. n. 9), dove sono indicate le specifiche generalità del debitore, l'importo del credito e il numero pratica (lo stesso riportato sulle due comunicazioni appena richiamate), senza considerare che il credito sub iudice presenta tutte le caratteristiche enucleate nell'avviso pubblicato nella G.U.R.I..
Ebbene, la specifica inclusione del credito nella seconda cessione comporta, ad avviso di chi giudica, che lo stesso debba necessariamente considerarsi incluso anche nella prima, in assenza della quale non avrebbe potuto avere luogo il secondo trasferimento.
Invero, secondo “la più recente giurisprudenza di questa Corte - Cass. 22/06/2023, n.
17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 - […] la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall' art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo
(Cass., n. 17390/2024, nello stesso senso, Cass., n. 17262/2024).
Soffermandosi adesso sui restanti profili di indagine, deve – melius re perpensa –, darsi conto della fondatezza le deduzioni svolte da in ordine alla inopponibilità, da CP_1 parte del debitore ceduto, delle eccezioni inerenti il rapporto con il cedente.
Invero, il Giudice di legittimità ha di recente ribadito il “seguente principio di diritto: "I crediti oggetto di operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della legge n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE 2017/2402 del 12 dicembre 2017, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario domande riconvenzionali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso"” (Cass., n. 18454/2024).
Tale assunto consegue al peculiare meccanismo operativo della cartolarizzazione dei crediti, la cui finalità è quella di salvaguardare la tutela del risparmio (e segnatamente gli interessi dei sottoscrittori dei titoli emessi dalla società veicolo); dunque, secondo la Corte di legittimità, “una responsabilità esclusiva della cessionaria, ovvero della società veicolo, per eventuali
contro
-crediti vantati dai debitori ceduti, collide con la natura e la finalità dell'operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla legge n. 130 del 1999, ed in particolare con la disposizione di legge (art. 3, comma 2) che prevede che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione
(nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla società veicolo al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente); sicché consentire, addirittura, la proposizione di domande riconvenzionali, significava incidere, in modo imprevedibile, proprio su quel patrimonio separato a destinazione vincolata, in tal modo
"scaricandone" le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spettava, invece, in via esclusiva, il valore del medesimo”.
Va pertanto esclusa la “possibilità dei debitori ceduti, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, di opporre alla società veicolo, cessionaria dei crediti, le eccezioni che potevano essere fatte valere nei confronti della società cedente, oltre che di proporre le eventuali domande riconvenzionali. Questa Corte ha ritenuto che, in materia di cessione dei crediti in blocco, eseguita tramite cartolarizzazione (società veicolo), la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto sia della cedente (Cass.,
n. 21843/201; Cass., n. 13735/2022).
Anche ove non dovesse condividersi tale conclusione, va detto che la tesi dell'opponente è stata sconfessata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa frutto di un percorso argomentativo lineare, immune da vizi Persona_1 logici e frutto dei necessari rilievi di consulenza specifica, avverso la quale nessuna delle parti ha proposto osservazioni.
Ebbene, l'ausiliario ha escluso la usurarietà sia con riguardo agli interessi corrispettivi
(pag. 7) sia con riguardo a quelli moratori (pag. 9), negando inoltre che il contratto abbia generato fenomeni anatocistici e confermando la corrispondenza del saldo (debitore) all'importo azionato in sede monitoria.
L'opposizione è dunque priva di fondamento e va rigettata, dovendosi dichiarare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, non ricorrendo neanche i presupposti di cui all'art. 1384 cc (Cass., n. 5379/2023).
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n 55/2014; del pari a carico dell'opponente vanno poste le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto.
Termini Imerese, 12 dicembre 2025
Il Giudice
MA OT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 1755/2022
VERBALE D'UDIENZA del 12/12/2025
nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
All'udienza del 12/12/2025, alle ore 11.12, chiamato il procedimento indicato in epigrafe,
sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa MA OT, per parte opponente, l'avv.
NA MA EO in sostituzione dell'avv. Antonino Ticali, per parte opposta l'avv.
CA LA in sostituzione degli avv. ti AF UR e EA TI.
L'avv. NA EO conclude riportandosi alle note conclusive e insiste nelle domande proposte nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc.
L'avv. LA conclude riportandosi alla comparsa di costituzione e insiste nel rigetto delle domande proposte.
Entrambi chiedono, dunque, che la causa sia posta in decisione.
Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 14.20, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa MA OT, all'udienza del 12.12.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1755/2022 RG degli affari civili,
TRA
), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonino Ticali in forza di procura allegata all'atto introduttivo, presso il cui studio, sito a Bagheria in via Matteotti n. 43, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, a mezzo della mandataria rappresentata e difesa dagli avv. ti Controparte_2
AF UR e EA TI, presso il cui studio, sito a La Spezia (SP) in via Fontevivo
n. 21/N, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza (sopra);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_1 dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 368/2022; condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e le liquida in € 3.808,00; pone definitivamente a carico dell'opponente le spese per l'occorsa ctu;
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 368/2022 con il quale il Tribunale di Termini Imerese gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 34.843,85 (oltre interessi e spese) in favore di a CP_1 titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 428548565 concluso con AG
UC.
Rilevava innanzitutto la necessità che la controparte esperisse il tentativo di mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di contratti bancari deducendo, per altro verso, la usurarietà degli interessi di mora pattuiti nonché la illegittimità della clausola anatocistica e domandava la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte all'istituto di credito a tale titolo.
Contestava, a monte, la adeguatezza della documentazione posta dalla controparte a fondamento del ricorso monitorio e, segnatamente, della certificazione ex art. 50 tub, contenente “solo una sintesi della natura e delle dimensioni economiche degli inadempimenti imputati al” debitore oltre che priva della attestazione di conformità alle scritture contabili, in spregio al disposto della predetta previsione normativa.
Chiedeva, in via gradata, la riduzione della clausola relativa agli interessi di mora invocando l'art. 1384 cc e, in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine,
l'accertamento del minore importo dovuto.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.1.2023 in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, deduceva, innanzitutto, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle doglianze inerenti patologie negoziali da far valere unicamente nei confronti della banca cedente, da considerare – secondo la prospettazione dell'opposta –, in ogni caso, prive di fondamento sia in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi (corrispettivi e moratori) che all'anatocismo.
Rilevava al contempo l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di una valida procura conferita dall'opponente al difensore, non risultando indicato sulla copia notificata
“l'oggetto né alcun altro idoneo riferimento alla specifica causa”.
Affermava, inoltre, la adeguatezza della documentazione probatoria offerta a sostegno del credito, contestando dunque i rilievi svolti a tale riguardo dalla controparte.
Negava la natura eccessiva degli interessi moratori pattuiti e dunque la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1384 cc per disporne la riduzione, domandando il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, cpc l'opponente contestava il difetto di legittimazione attiva di sul presupposto della mancata prova dell'inclusione del singolo CP_1 rapporto nei vari atti di cessione del credito.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e con ordinanza del 10.2.2025 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio sul contratto di finanziamento in contestazione.
All'udienza del 12.12.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
********** Così prospettate le posizioni delle parti, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente (cfr. verbale depositato dall'opposta in data 24.5.2024).
Quanto al difetto di ius postulandi eccepito dall'opposta, va richiamata l'ordinanza del
23.1.2024.
Ciò chiarito, deve ricordarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., n. 77/1969; Cass., n. 18453/2007; Cass., n. 10263/2021).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi € 34.843,85 (oltre interessi e spese), ha ad oggetto l'esposizione debitoria del contratto di prestito personale n. 428548565 da restituirsi mediante 120 rate mensili di €
228,00 ciascuna a partire dal 15.12.2010, sottoscritto il 18.11.2010 dall'opponente con AG
UC spa, poi oggetto di cessioni.
Ora, l'opposta ha suffragato la pretesa depositando, già nella fase monitoria, il documento negoziale, debitamente sottoscritto dal cliente (all. n. 5), l'estratto conto contenente la lista movimenti predisposto da AG UC, dove si dà conto dell'andamento del rapporto, nonché estratto conto predisposto da NC FI (all. n. 6), documentazione da cui si evincono gli importi dovuti a titolo di capitale e di interessi (corrispettivi e moratori).
Ebbene, la condotta di Reinvest si pone in aderenza all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza, avendo la stessa fornito la prova della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
23974/2010; cfr. Trib. Patti, 15.9.2021: “Ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento del finanziamento. La ratio della norma di cui all'art. 50 T.U.B., infatti, che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) che la banca intende azionare. Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato
l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto "aperto" su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale”; conf. Trib. Lecce, 9.3.2020; Trib.
Frosinone, 27.1.2020).
Ciò chiarito, va affermata la legittimazione attiva dell'opposta, genericamente contestata dall'opponente che, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc, ha lamentato la mancata dimostrazione dell'inclusione del credito sub iudice nell'ambito delle due operazioni di cartolarizzazione concluse tra AG UC e NC FI e tra quest'ultima e CP_1 invocando dunque l'indeterminatezza (oggettiva) delle cessioni.
Deve invocarsi a tale proposito l'art. 58 tub che, al co. 4, prevede che gli adempimenti pubblicitari prescritti al co. 2 – ossia l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – hanno, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati dall'art. 1264 cc, che disciplina la comunicazione della cessione al debitore ceduto (Cass., n. 17944/2023: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
La norma appena richiamata, infatti, proprio al fine di agevolare siffatte operazioni dispone che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (co. 2); adempimenti pubblicitari che, nei confronti dei debitori ceduti, “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 cc (co. 4)”.
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale dunque rappresenta, secondo l'espressa voluntas legis, idonea forma di pubblicità dell'intervenuta cessione di rapporti giuridici in blocco.
“Il testo della norma dell'art. 58, co. 2, TUB, impone un "contenuto informativo minimo", stabilendo che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale danno notizia di una cessione avvenuta, senza che tuttavia siano specificati i contorni dei crediti che ne sono oggetto né la reale validità/efficacia dell'operazione posta in essere” (Cass., n. 5617/2020).
Tale adempimento pubblicitario – <<in questa sua "minima" struttura informativa>> non esaurisce l'onera della prova gravante su colui che si affermi successore a tiolo universale o particolare della parte originaria, al fine legittimazione", essendo a tali fine necessari documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)>>.
Ora nel caso di specie, il credito originariamente vantato da AG UC è stato ceduto a
NC FI (come risulta dalla pubblicazione in G.U.R.I. del 18.2.2017, dove si fa espressamente riferimento alla originaria titolarità del credito in capo alla predetta finanziaria, all. n. 1 al ricorso monitorio), che lo ha poi trasferito a con contratto CP_1 del 16.1.2017 (pubblicato, appunto, sulla predetta G.U.R.I., all. n. 8).
Ebbene, in assenza di contestazioni specifiche sull'esistenza delle cessioni e sulla loro conoscenza da parte del debitore, che può avvenire anche con la notifica del decreto ingiuntivo – essendosi l'opponente limitato a dedurre genericamente la mancata inclusione del credito nelle due operazioni di cartolarizzazione che lo hanno interessato –,
i rilievi svolti da non colgono nel segno, risultando l'inclusione del credito in Parte_1 oggetto nella cessione sia dalle comunicazioni predisposte da e da NC FI CP_1
(cfr. all. n. 7 al ricorso monitorio), dove si fa espressamente riferimento al contratto n.
428548565, sia dalla lista dei crediti ceduti (all. n. 9), dove sono indicate le specifiche generalità del debitore, l'importo del credito e il numero pratica (lo stesso riportato sulle due comunicazioni appena richiamate), senza considerare che il credito sub iudice presenta tutte le caratteristiche enucleate nell'avviso pubblicato nella G.U.R.I..
Ebbene, la specifica inclusione del credito nella seconda cessione comporta, ad avviso di chi giudica, che lo stesso debba necessariamente considerarsi incluso anche nella prima, in assenza della quale non avrebbe potuto avere luogo il secondo trasferimento.
Invero, secondo “la più recente giurisprudenza di questa Corte - Cass. 22/06/2023, n.
17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 - […] la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall' art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo
(Cass., n. 17390/2024, nello stesso senso, Cass., n. 17262/2024).
Soffermandosi adesso sui restanti profili di indagine, deve – melius re perpensa –, darsi conto della fondatezza le deduzioni svolte da in ordine alla inopponibilità, da CP_1 parte del debitore ceduto, delle eccezioni inerenti il rapporto con il cedente.
Invero, il Giudice di legittimità ha di recente ribadito il “seguente principio di diritto: "I crediti oggetto di operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della legge n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE 2017/2402 del 12 dicembre 2017, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario domande riconvenzionali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso"” (Cass., n. 18454/2024).
Tale assunto consegue al peculiare meccanismo operativo della cartolarizzazione dei crediti, la cui finalità è quella di salvaguardare la tutela del risparmio (e segnatamente gli interessi dei sottoscrittori dei titoli emessi dalla società veicolo); dunque, secondo la Corte di legittimità, “una responsabilità esclusiva della cessionaria, ovvero della società veicolo, per eventuali
contro
-crediti vantati dai debitori ceduti, collide con la natura e la finalità dell'operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla legge n. 130 del 1999, ed in particolare con la disposizione di legge (art. 3, comma 2) che prevede che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione
(nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla società veicolo al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente); sicché consentire, addirittura, la proposizione di domande riconvenzionali, significava incidere, in modo imprevedibile, proprio su quel patrimonio separato a destinazione vincolata, in tal modo
"scaricandone" le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spettava, invece, in via esclusiva, il valore del medesimo”.
Va pertanto esclusa la “possibilità dei debitori ceduti, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, di opporre alla società veicolo, cessionaria dei crediti, le eccezioni che potevano essere fatte valere nei confronti della società cedente, oltre che di proporre le eventuali domande riconvenzionali. Questa Corte ha ritenuto che, in materia di cessione dei crediti in blocco, eseguita tramite cartolarizzazione (società veicolo), la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto sia della cedente (Cass.,
n. 21843/201; Cass., n. 13735/2022).
Anche ove non dovesse condividersi tale conclusione, va detto che la tesi dell'opponente è stata sconfessata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa frutto di un percorso argomentativo lineare, immune da vizi Persona_1 logici e frutto dei necessari rilievi di consulenza specifica, avverso la quale nessuna delle parti ha proposto osservazioni.
Ebbene, l'ausiliario ha escluso la usurarietà sia con riguardo agli interessi corrispettivi
(pag. 7) sia con riguardo a quelli moratori (pag. 9), negando inoltre che il contratto abbia generato fenomeni anatocistici e confermando la corrispondenza del saldo (debitore) all'importo azionato in sede monitoria.
L'opposizione è dunque priva di fondamento e va rigettata, dovendosi dichiarare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, non ricorrendo neanche i presupposti di cui all'art. 1384 cc (Cass., n. 5379/2023).
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n 55/2014; del pari a carico dell'opponente vanno poste le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto.
Termini Imerese, 12 dicembre 2025
Il Giudice
MA OT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.