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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/11/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. RG AT Presidente
Dott. MA AR Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2665 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2025, promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Via Monte Mixi n° 11/a 09126 Cagliari ITALIA, presso lo studio dell'Avv. BELLON MARISA
che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
SIDNEY SONNINO 09125 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. CANCEDDA FRANCESCA
che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “ A) Il Sig. si obbliga a corrispondere in favore della Sig.ra CP_1
a titolo di saldo e stralcio di ogni pretesa economica riconducibile alla Parte_1
corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto, l'importo complessivo di euro 12.993,35, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima sig.ra Parte_1
, acceso presso TE AO spa, IBAN [...], secondo le
[...]
seguenti modalità : * € 6.4896,67 , da corrispondersi contestualmente al secondo versamento dell' , previsto per il mese di ottobre 2026. CP_2
Si precisa che il pagamento delle predette somme è espressamente subordinato all'effettiva erogazione dei corrispondenti ratei da parte dell' e che i termini di pagamento saranno CP_2
commisurati a quelli fissati dall'ente previdenziale.
B) le spese del giudizio si intendono compensate. “
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2025, la signora ha adito il Tribunale, Parte_1
chiedendo che fosse disposto, in suo favore, il versamento della percentuale pari al 40%
dell'indennità di fine rapporto di lavoro percepita al momento della cessazione del rapporto stesso,
con riferimento agli anni in cui tale rapporto è coinciso con il matrimonio. Ha altresì chiesto che l'Ecc.mo Tribunale ordinasse, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all'odierno convenuto ovvero direttamente al datore di lavoro, di esibire ogni documento utile al corretto computo del dovuto.
Il resistente si è costituito in giudizio. Con successive note di trattazione scritta, depositate in data 22 settembre 2025 in sostituzione dell'udienza, i procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio alle seguenti condizioni:
A) Il Sig. si è obbligato a corrispondere in favore della Sig.ra a titolo CP_1 Parte_1
di saldo e stralcio di ogni pretesa economica riconducibile alla corresponsione del Trattamento di
Fine Rapporto, l'importo complessivo di euro 12.993,35, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima Sig.ra acceso presso TE AO Parte_1
S.p.A., IBAN [...], secondo le seguenti modalità:
• € 6.4896,67, da corrispondersi contestualmente al secondo versamento dell' , previsto CP_2
per il mese di ottobre 2026.
Si è precisato che il pagamento delle predette somme è espressamente subordinato all'effettiva erogazione dei corrispondenti ratei da parte dell' e che i termini di pagamento saranno CP_2
commisurati a quelli fissati dall'ente previdenziale.
B) Le spese del giudizio si sono intese compensate.
*****
Il Collegio rileva che l'accordo raggiunto tra le parti sia conforme a diritto, in quanto espressione di una libera e consapevole volontà negoziale, manifestata da soggetti pienamente capaci di disporre dei propri diritti patrimoniali. L'intesa ha avuto ad oggetto esclusivamente rapporti di natura economica derivanti dal precedente vincolo coniugale e, come tale, ha riguardato diritti disponibili,
sui quali le parti hanno potuto legittimamente transigere ai sensi dell'art. 1965 c.c.
L'accordo non risulta in contrasto con norme imperative né con l'ordine pubblico, atteso che le condizioni pattuite si sono limitate a disciplinare in via definitiva le reciproche pretese connesse alla ripartizione del Trattamento di Fine Rapporto, prevedendo un importo determinato e modalità di pagamento chiare e congrue.
Il Tribunale ha altresì considerato che la soluzione concordata risponde a criteri di equità e proporzionalità, tenuto conto della natura delle somme oggetto di domanda, del periodo di riferimento e della situazione patrimoniale delle parti come emergente dagli atti di causa.
L'importo complessivo stabilito, pari a euro 12.993,35, si ritiene sia idoneo a garantire una equilibrata definizione delle reciproche posizioni economiche, evitando un'ulteriore prosecuzione del contenzioso e assicurando il rispetto del principio di buona fede e correttezza nelle relazioni tra le parti.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente decidento:
- omologa l'accordo raggiunto tra le parti, come riportato nelle note di trattazione scritta depositate in data 22 settembre 2025, ritenendolo conforme a diritto e non contrario a norme imperative o all'ordine pubblico;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
24/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA AR RG AT
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