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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5717/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/12/2024 da:
1) nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] CONCORDIA C.F._1
SAGITTARIA, con l'Avv. QUERINI SILVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), residente in [...] CONCORDIA C.F._2
SAGITTARIA, con l'Avv. SANTINI FRANCESCO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 25/04/1990 con rito concordatario, trascritto al n. 8, Parte II,
Serie A, Anno 1990 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MOTTA DI LIVENZA, optando per il regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- n. a Portogruaro il 12/10/1991; non convivente ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
- n. a Portogruaro il 23/12/1997; convivente ed economicamente Persona_2 autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1-
Funzionalmente alla risoluzione della crisi coniugale e, quindi, ad integrale definizione di tutti i rapporti economico/patrimoniali connessi alla pregressa unione e, pertanto, senza null'altra pretesa l'uno nei confronti dell'altro, i coniugi concordano il trasferimento della quota del 50% dell'immobile, casa coniugale, di cui è proprietario esclusivo il Signor alla Signora Parte_2
che, per l'effetto, ne diviene comproprietaria nei termini di cui appresso: (…) Parte_1
2-
I coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato n. 045334-35 acceso presso
BCC CREDIT FRIULI di Portogruaro.-
3-
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare all'erogazione di assegni di mantenimento a proprio favore e di avere dato compiuta regolamentazione ad ogni aspetto patrimoniale connesso alla pregressa unione e per l'effetto di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, salvo l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto.-
4-
Spese legali interamente compensate.-
All'udienza del 25/2/2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, hanno sottoscritto atto di trasferimento immobiliare funzionale alla regolamentazione delle condizioni economiche della separazione e hanno prestato acquiescenza verso l'emananda sentenza rinunciando all'impugnazione della stessa.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio il 25/04/1990 presso il Comune di MOTTA DI LIVENZA.
• Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
• Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. • Compensa tra le parti le spese di procedura.
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOTTA DI LIVENZA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 1990, n. 8, parte II, serie A).
Così deciso in Pordenone, il 26/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/12/2024 da:
1) nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] CONCORDIA C.F._1
SAGITTARIA, con l'Avv. QUERINI SILVIA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), residente in [...] CONCORDIA C.F._2
SAGITTARIA, con l'Avv. SANTINI FRANCESCO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 25/04/1990 con rito concordatario, trascritto al n. 8, Parte II,
Serie A, Anno 1990 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MOTTA DI LIVENZA, optando per il regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- n. a Portogruaro il 12/10/1991; non convivente ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
- n. a Portogruaro il 23/12/1997; convivente ed economicamente Persona_2 autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1-
Funzionalmente alla risoluzione della crisi coniugale e, quindi, ad integrale definizione di tutti i rapporti economico/patrimoniali connessi alla pregressa unione e, pertanto, senza null'altra pretesa l'uno nei confronti dell'altro, i coniugi concordano il trasferimento della quota del 50% dell'immobile, casa coniugale, di cui è proprietario esclusivo il Signor alla Signora Parte_2
che, per l'effetto, ne diviene comproprietaria nei termini di cui appresso: (…) Parte_1
2-
I coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato n. 045334-35 acceso presso
BCC CREDIT FRIULI di Portogruaro.-
3-
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare all'erogazione di assegni di mantenimento a proprio favore e di avere dato compiuta regolamentazione ad ogni aspetto patrimoniale connesso alla pregressa unione e per l'effetto di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, salvo l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto.-
4-
Spese legali interamente compensate.-
All'udienza del 25/2/2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, hanno sottoscritto atto di trasferimento immobiliare funzionale alla regolamentazione delle condizioni economiche della separazione e hanno prestato acquiescenza verso l'emananda sentenza rinunciando all'impugnazione della stessa.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio il 25/04/1990 presso il Comune di MOTTA DI LIVENZA.
• Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
• Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. • Compensa tra le parti le spese di procedura.
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOTTA DI LIVENZA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 1990, n. 8, parte II, serie A).
Così deciso in Pordenone, il 26/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa