Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5471 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13580/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 29/05/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta presso lo studio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti Cristina Ciotte CF: ed Emanuele Sasso CF: C.F._2 [...]
dai quali è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._3
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t.. Controparte_1 P.IVA_1
- Appellato contumace
È presente l'Avvocato Lucia Rascio per delega dell'Avvocato Ciotte e per l'Avvocatura dello Stato l'Avvocato dello Stato Bova che si riportano alle difese e conclusioni in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
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TRA
(c.f.: ), elett.te dom.ta presso lo studio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti Cristina Ciotte CF: ed Emanuele Sasso CF: C.F._2 [...]
dai quali è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._3
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t.. Controparte_1 P.IVA_1
- Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato in data 17 giugno 2024 Parte_2
ha inteso proporre appello avverso la Sentenza n. 44194/23 Sent n. cronologico
418/24 del 5.01.2024 emessa dalla Dott.ssa Giulia De Cristofaro con la quale ha così deciso: “
P. Q. M.
il Giudice di Pace di Dr.ssa Giulia de Cristofaro nella causa nrg CP_1
33304/2023, reietta disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così prov- vede: rigetta il ricorso avverso i PP.VV. 700019027846; 700019027847; 700019027848; ridetermina la sanzione come segue: per il P.V. , in € 1.984,00 per il PV P.IVA_2
700019027847, in € 606,20; per il PV 700019027848, in € 3570,00; somme da pagarsi nel termine di 30 gg dalla comunicazione della presente sentenza;
compensa le spese;
a carico del ricorrente il pagamento del contributo unificato. Dispositivo letto alla udienza del 19 dicembre 2023 “
L'appellante ha premesso in fatto di avere depositato innanzi al Giudice di Pace di
Napoli ricorso con il quale impugnava i verbali elevati a suo carico quale obbligato in solido eccependo quale motivo di impugnazione la carenza di legittimazione passiva della ricorrente in quanto alla data della presunta infrazione la stessa non era più
l'effettiva proprietaria dell'autovettura indicata nel verbale impugnato.
Il Giudice di Pace ha inteso rigettare il ricorso per i seguenti motivi: “Il ricorso non
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può essere accolto. Preliminarmente si rileva che l'unico motivo di opposizione è la carenza di legittimazione passiva del provvedimento sanzionatorio. Il motivo è infonda- to. Dalla documentazione depositata emerge che la vendita del veicolo è stata trascrit- ta 13.4.2023, dopo la notifica dei PP.VV. alla istante. La circostanza che l'atto di vendita fosse firmato il 1.8.2022 non può essere opponibile ai terzi laddove non gli viene data pubblicità, e non è opponibile alla PA che non ne era a conoscenza per mancata trascrizione al PRA, ma ha valore al più inter partes, e legittima l'istante alla richiesta di manleva all'acquirente. Non avendo l'istante portato ulteriori motivi di opposizione, in applicazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la opposizione va rigettata. In applicazione dell'art. 7 comma 1 d. lgs 150/11, vanno rideterminate le sanzioni come segue: per il P.V. 700019027846, in € 1.984,00 ; per il PV
700019027847, in € 606,20; per il PV 700019027848, in € 3570,00; somme tutte da pagarsi nel termine di 30 gg dalla data di comunicazione della presente sentenza;
Nulla sulle spese”.
L'appellante ha contrastato tale statuizione evidenziando che dal passaggio di proprietà emergeva che la stessa non era più in possesso dell'autovettura tg. CF791DV già dal 30.07.2022 per averla ceduta in conto vendita alla Concessionaria Top Car di
Gioia Sannitica(CE) , pertanto, dalla predetta data la Sig.ra aveva materialmente Pt_1
perso il possesso e l'utilizzo dell'autovettura sopra richiamata.
Successivamente e , precisamente in data 01/08/2022 l 'autovettura tg. CF791DV di proprietà della Sig.ra veniva venduta alla VGF E CARS srls con perfeziona- Pt_1
mento del passaggio di proprietà.
Secondo l'appellante, in tema di sanzioni amministrative connesse alla circola- zione stradale, la responsabilità solidale del proprietario deve essere esclusa nel caso in cui questi provi di avere venduto il veicolo in epoca anteriore all'accertamento della violazione, anche se la vettura risulti ancora a lui intestata presso il P.R.A.; l'iscrizione del trasferimento della proprietà del veicolo presso il P.R.A. costituisce, infatti, una forma di «pubblicità notizia», finalizzata soltanto a dirimere conflitti tra più acquirenti e rappresenta, ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, una presunzione semplice contro la quale è ammessa la prova contraria (in tal
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senso Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21955 del 22 novembre 2004).
La , ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di costituirsi sicchè ne CP_1
va dichiarata la contumacia.
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L'appello è risultato fondato e va, pertanto, accolto.
Invero la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di sanzioni amministrative con- nesse alla circolazione stradale, la trascrizione dell'atto di vendita del veicolo nel P.R.A. costituisce una forma di pubblicità notizia finalizzata a regolare conflitti fra aventi causa di un unico autore concernenti lo stesso mezzo di trasporto e, pertanto, la mancanza di tale annotazione determina una mera presunzione del fatto che la vettura sia rimasta nella disponibilità dell'alienante, presunzione recessiva rispetto alla prova fondata sul certificato di proprietà che, ancorché non trascritto, dimostra l'avvenuto trasferimento del bene in capo all'acquirente” (in tal senso Cass. Sez. 2, 02/08/2018, n. 20436, Rv.
649962 - 01).
Nel caso di specie il certificato di proprietà prodotto dall'appellante comprova, in maniera inequivoca, che la vendita è intervenuta in data 1 agosto 2022 e, da quella data, l'appellante ha perso la disponibilità giuridica e materiale dell'autoveicolo.
In ragione di ciò vanno annullati i verbali impugnati in quanto afferiscono a viola- zione amministrative commesse in epoca successiva alla predetta compravendita.
Le spese di lite seguono la soccombenza della e si liquidano come da CP_1
dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_1
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annul- la i seguenti atti: 1) verbale n. 700019027846 del 28.02.2023 di E.3.968,00;
2) verbale n. 700019027847 del 28.02.2023 di E. 1.732,00; 3) verbale n.
700019027848 di E.3570,00;
• condanna la al pagamento delle spese processuali rela- Controparte_1
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tive al primo grado di giudizio, in favore di , che si liquida- Parte_1
no euro 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a., da distrarre in favore dei difensori, ex art. 93 c.p.c.;
• condanna la al pagamento delle spese processuali rela- Controparte_1
tive al presente grado di giudizio, in favore di , che si liqui- Parte_1
dano euro 700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a., da distrarre in favore dei difensori, ex art. 93 c.p.c..
È verbale
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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