Art. 18.
I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti fino al 31 dicembre 1960 dall' articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , si applicano fino al 31 dicembre 1965. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 luglio 1965, n. 965 ha disposto (con l'art. 20, ultimo comma) che "Il termine previsto dall' articolo 18 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, e' prorogato dal 31 dicembre 1965 fino al 31 dicembre 1968".
I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti fino al 31 dicembre 1960 dall' articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , si applicano fino al 31 dicembre 1965. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 luglio 1965, n. 965 ha disposto (con l'art. 20, ultimo comma) che "Il termine previsto dall' articolo 18 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, e' prorogato dal 31 dicembre 1965 fino al 31 dicembre 1968".