TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/10/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
989/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 989/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), residente in [...]al Corso Italia, 296, e , nato C.F._1 Parte_2
a Sorrento il 01.01.1984, (c.f.: ), residente in [...]
Colombo 56, entrambi elettivamente domiciliato in Marano Di Napoli, Corso Europa 270, presso lo studio dell'avv. Maria Esposito, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, le parti, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui allo stesso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.05.2025, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 05.06.2008 nel Comune di Sorrento, nel corso del quale sono nati due figli,
, nato il [...], e , nato il [...], entrambi minorenni;
che essendo Per_1 Per_2 intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al
1 Tribunale di Torre Annunziata, come risulta dal decreto di omologa n.180/2017 del 10 gennaio 2017, depositato in atti unitamente al verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
15.12.2016. Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione (in cui è stato previsto l'affido condiviso dei figli minori con collocazione degli stessi presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale, l'obbligo a carico del di corrispondere alla a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile pari a euro 600,00, il pagamento a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative nell'interesse della prole, nonché ulteriori pattuizioni accessorie), non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio.
Quanto alla situazione economico patrimoniale, dalla documentazione allegata si ricava che, all'epoca della separazione, lavorava come lavoratore autonomo svolgendo Parte_2
l'attività di intermediario finanziario, mentre era dipendente presso la coop. Il Parte_1
Pellicano a.r.l. con mansioni di impiegata. Al ricorso di divorzio risultano, poi, allegate le dichiarazioni dei redditi relative al ricorrente , dalle quali si evince che egli ha Parte_2 percepito un reddito lordo annuo pari a euro 65.997,00 per il 2023 e pari ad euro 45.231,00 per l'anno
2021.
Con decreto del 17.05.2025 comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note su loro richiesta;
con ordinanza depositata in data 16.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 180/2017 del 10.01.2017.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (15.12.2016), terminato con decreto di omologa del 10.01.2017 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Inoltre, con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate in ricorso e, pertanto, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
2 Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative e con l'interesse della prole, possono essere poste alla base della presente decisione. Si evidenzia che i ricorrenti hanno chiesto di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento condiviso dei figli, con decreto di omologazione n. 180/2017 del 10.01.2017, alla ripartizione delle spese al 50% quali quelle scolastiche, mediche, sportive e ricreative straordinarie per i figli, da concordare di volta in volta tra i coniugi preventivamente, precisando che nel caso sia uno dei coniugi ad anticipare tale spesa, l'altro ha diritto alla refusione del 50% della spesa effettuata, previa esibizione della ricevuta di pagamento;
hanno modificato, invece, l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre, nonché le condizioni del diritto di visita e di permanenza presso il sig. dei figli di cui al capo 3. a - b -c -d-e –f del ricorso di separazione, che Parte_2 si intendono così superate e sostituite dalle condizioni precisate in dispositivo. Inoltre, a parziale modifica di quanto richiamato nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 22.09.2016, ad integrazione del ricorso di separazione, il sig. si è obbligato a versare la somma di Parte_2 euro 1.000,00 sul fondo pensionistico del figlio e non oltre la prima udienza del Persona_3 presente giudizio di divorzio.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 15.05.2025, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sorrento (NA) in data
05.06.2008 tra le parti in causa;
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa;
Per_1 Per_2
2. i minori coabiteranno abitualmente con la madre mentre il padre li terrà con sé:
• ogni qualvolta sarà possibile tenuto conto degli impegni scolastici, nonché due o tre pomeriggi a settimana in corrispondenza dei giorni in cui quest'ultimi svolgono le attività sportive, impegnandosi ad accompagnarli e prelevarli dalle rispettive strutture sportive, oltre il sabato o domenica in caso di partita di calcio o altra competizione in cui i figli saranno coinvolti;
• i figli, e , trascorreranno con ciascun genitore alternativamente, anno per anno, Per_1 Per_2 la Vigilia di Natale ed il Natale, l'ultimo dell'anno ed il Capodanno, Santo Stefano o l'Epifania, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis, il 25 aprile o il primo maggio, Ogni Santi o l'Immacolata;
3 • i figli, e , trascorreranno con il padre alternativamente anno per anno 7 gg a Per_1 Per_2 giugno a far data dalla conclusione dell'attività scolastica e 7 gg a settembre a decorrere dal 1 del mese all'inizio dell'attività scolastica, senza obbligo di pernottamento presso lo stesso ma impegno per il sig. di riaccompagnarli presso l'abitazione della madre, ed Parte_2 accollo esclusivo delle spese da sostenere in caso di scelta di impiego dei figli nei rispettivi 7 giorni presso campi estivi per attività ludiche o sportive;
• i figli, e , trascorreranno con il padre 8 gg di agosto con pernottamento presso Per_1 Per_2
l'abitazione di quest'ultimo ed i restanti 6 gg di agosto, 15 gg di luglio, senza obbligo di pernottamento e, pertanto, con l'impegno di prelevarli ed accompagnarli presso l'abitazione della madre ed accollo esclusivo delle spese da sostenere in caso di scelta di impiego dei figli presso campi estivi per attività ludiche o sportive, da concordarsi di anno in anno entro la metà di maggio;
• i figli, e , trascorreranno con il padre due week-end alternati al mese con Per_1 Per_2 pernottamento presso l'abitazione di quest'ultimo dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con l'impegno di riaccompagnarli presso l'abitazione della madre entro le ore 21:00;
3. la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra la quale vi continuerà ad abitare insieme ai Pt_1 figli, continuando altresì a pagare il relativo canone di locazione;
4. è posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig. Parte_2 Parte_1 entro il 20 di ogni del mese a mezzo accredito con bonifico bancario la somma di euro 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, comprensiva delle spese per abbigliamento e calzature degli stessi ed ogni altra voce non rientrante tra quelle per cui è disposta la ripartizione al 50%,
5. sono ripartite al 50% le spese scolastiche, mediche, sportive e ricreative straordinarie per i figli, da concordare di volta in volta tra i coniugi preventivamente, precisando che nel caso sia uno dei coniugi ad anticipare tale spesa, l'altro ha diritto alla refusione del 50% della spesa effettuata, previa esibizione della ricevuta di pagamento;
6. a parziale modifica di quanto richiamato nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data
22.09.2016, ad integrazione del ricorso di separazione, il sig. si obbliga a Parte_2 versare la somma di euro 1.000,00 sul fondo pensionistico del figlio e non oltre la Persona_3 prima udienza presidenziale del presente giudizio di divorzio;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Sorrento per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs.
149/22 (Atto n. 60 parte II, serie A, anno 2008 del ); Parte_3
4 D. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 989/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
), residente in [...]al Corso Italia, 296, e , nato C.F._1 Parte_2
a Sorrento il 01.01.1984, (c.f.: ), residente in [...]
Colombo 56, entrambi elettivamente domiciliato in Marano Di Napoli, Corso Europa 270, presso lo studio dell'avv. Maria Esposito, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, le parti, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui allo stesso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.05.2025, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 05.06.2008 nel Comune di Sorrento, nel corso del quale sono nati due figli,
, nato il [...], e , nato il [...], entrambi minorenni;
che essendo Per_1 Per_2 intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al
1 Tribunale di Torre Annunziata, come risulta dal decreto di omologa n.180/2017 del 10 gennaio 2017, depositato in atti unitamente al verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
15.12.2016. Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione (in cui è stato previsto l'affido condiviso dei figli minori con collocazione degli stessi presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale, l'obbligo a carico del di corrispondere alla a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile pari a euro 600,00, il pagamento a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative nell'interesse della prole, nonché ulteriori pattuizioni accessorie), non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio.
Quanto alla situazione economico patrimoniale, dalla documentazione allegata si ricava che, all'epoca della separazione, lavorava come lavoratore autonomo svolgendo Parte_2
l'attività di intermediario finanziario, mentre era dipendente presso la coop. Il Parte_1
Pellicano a.r.l. con mansioni di impiegata. Al ricorso di divorzio risultano, poi, allegate le dichiarazioni dei redditi relative al ricorrente , dalle quali si evince che egli ha Parte_2 percepito un reddito lordo annuo pari a euro 65.997,00 per il 2023 e pari ad euro 45.231,00 per l'anno
2021.
Con decreto del 17.05.2025 comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note su loro richiesta;
con ordinanza depositata in data 16.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 180/2017 del 10.01.2017.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (15.12.2016), terminato con decreto di omologa del 10.01.2017 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Inoltre, con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate in ricorso e, pertanto, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
2 Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative e con l'interesse della prole, possono essere poste alla base della presente decisione. Si evidenzia che i ricorrenti hanno chiesto di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento condiviso dei figli, con decreto di omologazione n. 180/2017 del 10.01.2017, alla ripartizione delle spese al 50% quali quelle scolastiche, mediche, sportive e ricreative straordinarie per i figli, da concordare di volta in volta tra i coniugi preventivamente, precisando che nel caso sia uno dei coniugi ad anticipare tale spesa, l'altro ha diritto alla refusione del 50% della spesa effettuata, previa esibizione della ricevuta di pagamento;
hanno modificato, invece, l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre, nonché le condizioni del diritto di visita e di permanenza presso il sig. dei figli di cui al capo 3. a - b -c -d-e –f del ricorso di separazione, che Parte_2 si intendono così superate e sostituite dalle condizioni precisate in dispositivo. Inoltre, a parziale modifica di quanto richiamato nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 22.09.2016, ad integrazione del ricorso di separazione, il sig. si è obbligato a versare la somma di Parte_2 euro 1.000,00 sul fondo pensionistico del figlio e non oltre la prima udienza del Persona_3 presente giudizio di divorzio.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 15.05.2025, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sorrento (NA) in data
05.06.2008 tra le parti in causa;
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa;
Per_1 Per_2
2. i minori coabiteranno abitualmente con la madre mentre il padre li terrà con sé:
• ogni qualvolta sarà possibile tenuto conto degli impegni scolastici, nonché due o tre pomeriggi a settimana in corrispondenza dei giorni in cui quest'ultimi svolgono le attività sportive, impegnandosi ad accompagnarli e prelevarli dalle rispettive strutture sportive, oltre il sabato o domenica in caso di partita di calcio o altra competizione in cui i figli saranno coinvolti;
• i figli, e , trascorreranno con ciascun genitore alternativamente, anno per anno, Per_1 Per_2 la Vigilia di Natale ed il Natale, l'ultimo dell'anno ed il Capodanno, Santo Stefano o l'Epifania, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis, il 25 aprile o il primo maggio, Ogni Santi o l'Immacolata;
3 • i figli, e , trascorreranno con il padre alternativamente anno per anno 7 gg a Per_1 Per_2 giugno a far data dalla conclusione dell'attività scolastica e 7 gg a settembre a decorrere dal 1 del mese all'inizio dell'attività scolastica, senza obbligo di pernottamento presso lo stesso ma impegno per il sig. di riaccompagnarli presso l'abitazione della madre, ed Parte_2 accollo esclusivo delle spese da sostenere in caso di scelta di impiego dei figli nei rispettivi 7 giorni presso campi estivi per attività ludiche o sportive;
• i figli, e , trascorreranno con il padre 8 gg di agosto con pernottamento presso Per_1 Per_2
l'abitazione di quest'ultimo ed i restanti 6 gg di agosto, 15 gg di luglio, senza obbligo di pernottamento e, pertanto, con l'impegno di prelevarli ed accompagnarli presso l'abitazione della madre ed accollo esclusivo delle spese da sostenere in caso di scelta di impiego dei figli presso campi estivi per attività ludiche o sportive, da concordarsi di anno in anno entro la metà di maggio;
• i figli, e , trascorreranno con il padre due week-end alternati al mese con Per_1 Per_2 pernottamento presso l'abitazione di quest'ultimo dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con l'impegno di riaccompagnarli presso l'abitazione della madre entro le ore 21:00;
3. la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra la quale vi continuerà ad abitare insieme ai Pt_1 figli, continuando altresì a pagare il relativo canone di locazione;
4. è posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig. Parte_2 Parte_1 entro il 20 di ogni del mese a mezzo accredito con bonifico bancario la somma di euro 900,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, comprensiva delle spese per abbigliamento e calzature degli stessi ed ogni altra voce non rientrante tra quelle per cui è disposta la ripartizione al 50%,
5. sono ripartite al 50% le spese scolastiche, mediche, sportive e ricreative straordinarie per i figli, da concordare di volta in volta tra i coniugi preventivamente, precisando che nel caso sia uno dei coniugi ad anticipare tale spesa, l'altro ha diritto alla refusione del 50% della spesa effettuata, previa esibizione della ricevuta di pagamento;
6. a parziale modifica di quanto richiamato nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data
22.09.2016, ad integrazione del ricorso di separazione, il sig. si obbliga a Parte_2 versare la somma di euro 1.000,00 sul fondo pensionistico del figlio e non oltre la Persona_3 prima udienza presidenziale del presente giudizio di divorzio;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Sorrento per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal d.lgs.
149/22 (Atto n. 60 parte II, serie A, anno 2008 del ); Parte_3
4 D. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
5