Rigetto
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/07/2025, n. 6760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6760 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06760/2025REG.PROV.COLL.
N. 03550/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3550 del 2024, proposto da Meridiana Agri s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Colella, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini e Gaetano Esposito, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avvocato in Roma, piazza San Bernardo n. 101;
nei confronti
della ditta Pdl VE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Stigliano e Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
Dileo Pietro S.p.A., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 53 del 30 gennaio 2024, con la quale è stato respinto il ricorso avente ad oggetto l’annullamento:
- della deliberazione dell’Amministratore unico del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera n. 40 del 26 aprile 2023, comunicata in data 28 aprile 2023, recante il rigetto dell’istanza presentata dalla Meridiana Agri s.r.l., iscritta al protocollo consortile n. 744 del 10 ottobre 2022, per l’assegnazione di un'area sita nell'agglomerato Jesce di Matera, identificata in catasto del Comune di Matera, al foglio 8, particella 1147;
- della nota del 17 febbraio 2023, a firma del Dirigente del servizio AA.GG., pianificazione e gestione patrimoniale, avente ad oggetto la <<Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta formalizzata da MERIDIANA AGRI SR acquisita al prot. 0000744 del 10.03.2022 avente ad oggetto “Progetto di ampliamento dell'unità produttiva relativa alla produzione di pet food nella Z.I. Jesce a Matera – Variante”; Preavviso di rigetto art. 10 bis L. 241/90>> , comunicata a mezzo pec in data 17 febbraio 2023;
- del parere reso dall’avv. Arturo Cancrini con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1151 del 14 aprile 2023 e fatto proprio dal Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera nella Deliberazione dell’Amministratore unico del Consorzio n. 40 del 26 aprile 2023;
- del “Regolamento di assegnazione suoli” del Consorzio, adottato in data 10 maggio 2002;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera e della ditta Pdl VE s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante, che svolge attività di produzione e la commercializzazione di prodotti destinati all’alimentazione animale, ha presentato al Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera un’istanza di concessione di un’area ubicata all’interno di detto Consorzio (di circa 3.400 mq., identificata in catasto al foglio 8, particella n. 1147 del Comune di Matera).
L’istanza è motivata con l’esigenza di disporre di un’area finalizzata a favorire un migliore spostamento degli automezzi di trasporto per l’approvvigionamento delle merci all’interno dell’opificio di sua proprietà, a ridurre i tempi di carico dei prodotti finiti, ad istallare una nuova cabina di approvvigionamento idrico per far fronte al nuovo impianto produttivo e infine ad istallare una nova cabina di aria compressa.
2. In punto di fatto deve essere incidentalmente rilevato che le particelle n. 1147 e n. 1148 derivano dal frazionamento della originaria p.lla n. 832.
Le particelle nn. 1147 e 1148 sono state originariamente assegnate alla ditta Dileo s.r.l.; tale assegnazione è stata revocata con provvedimento dell’9 maggio 2023 n. 155, oggetto di impugnativa con ricorso r.g. n. 377/2023, definito dal T.a.r. per la Basilicata con la sentenza reiettiva n. 287 del 5 giugno 2024, impugnata con l’appello pendente presso questa stessa Sezione, n. r.g. 531 del 2025.
2.1. La particella n. 1148 è stata oggetto di istanza di concessione da parte della ditta MDM s.r.l. e il Consorzio ha emesso provvedimento di diniego n. 41 del 26 aprile 2023. Anche detto provvedimento è stato impugnato dalla ditta interessata e il ricorso r.g. n. 512/2023 è stato deciso dal T.a.r. per la Basilicata con la sentenza reiettiva n. 289 del 5 maggio 2024, oggetto dell’appello pendente presso questa stessa Sezione n. 505/2025.
2.2. Entrambe le particelle nn. 1147 e 1148 (prima del loro frazionamento, id est p.lla n. 832) sono state altresì oggetto di istanza di concessione del 6 febbraio 2022 da parte della società DL s.r.l.
Anche in tal caso, il Consorzio ha respinto l’istanza con provvedimento del 17 novembre 2022 n. 107, impugnato dinanzi al T.a.r. per la Basilicata, che ha respinto il ricorso r.g. n. 55/2023 con la sentenza n. 218 del 29 aprile 2024, appellata con r.g. n. 9189/2024.
Peraltro, successivamente rispetto alla proposizione dell’appello le particelle in questione (anche la n. 1149 in quanto ex 832) sono state assegnate alla società DL con provvedimento del 23 ottobre 2024 n. 66 depositato dal Consorzio agli atti del presente appello in data 17 febbraio 2025.
3. Con l’appello in esame la società Meridiana Agri s.r.l. ha riproposto come critica alla sentenza impugnata il motivo di primo grado, con il quale ha dedotto l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 5 del “Regolamento di assegnazione suoli” del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera, adottato in data 10.05.2002, nonché dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà e perplessità, per manifesta illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa, per abnormità procedimentale e difetto di istruttoria.
In particolare, l’appellante si duole per il fatto che la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente interpretato il Regolamento consortile e in particolare l’art. 5, che non sarebbe preclusivo della possibilità di integrare l’istanza in modo postumo, con l’ulteriore documentazione; tale possibilità avrebbe dovuto essere oggetto di soccorso istruttorio da parte dell’amministrazione anche in omaggio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa. Sotto questo profilo non vi sarebbe un contrasto tra il principio del soccorso istruttorio e il criterio cronologico di presentazione delle istanze.
4. Il Consorzio per lo sviluppo industriale si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione dell’appello.
5. Si è costituita in giudizio DL INVEST s.rl., che, con memoria ex art. 73 c.p.a., ha eccepito la improcedibilità dell’appello alla luce della sopravvenienza rappresentata dal fatto che “dopo le sentenze del Tar Basilicata n. 53/2024, n. 28972024 e n. 287/2024 il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, in applicazione del criterio fissato nel Regolamento di Assegnazione Suoli (art. 5, co. 6) e coerentemente ai principi contenuti nelle richiamate sentenze del TAR Basilicata, ha prioritariamente scrutinato l’istanza della DL VE SR (anteriore) ed ha disposto l’assegnazione in suo favore del lotto di terreno ricadente in agglomerato Jesce per la realizzazione del sito industriale (cfr. delibera CSI n. 66 del 23.10.2024 di assegnazione area, produzione CSI del 17.2.2025).”
6. L’appellante, con memoria depositata l’11 marzo 2025, ha replicato alla eccezione sollevata dalla controinteressata affermandone l’infondatezza per due ordini di motivi: i) perché il provvedimento di assegnazione in favore della DL VE è stato impugnato innanzi al T.a.r. Basilicata, per cui esso è attualmente sub iudice; ii) perché l’eventuale accoglimento del presente appello renderebbe la stessa assegnazione in favore della DL VE s.r.l. illegittima per violazione del criterio cronologico, dovendo l’istanza della Meridiana Agri s.r.l. essere istruita con priorità rispetto a quella della DL VE s.r.l.
7. La controinteressata ha depositato memoria di replica con la quale ha ribadito le proprie prospettazioni.
8. Alla udienza pubblica del 3 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente è necessario esaminare l’eccezione di improcedibilità dell’appello che la controinteressata ha sollevato con la memoria del 3 marzo 2025.
Come sopra ricordato l’eccezione di improcedibilità si basa sulla adozione, da parte del Consorzio, del provvedimento di assegnazione a favore della DL VE dell’area in contestazione sicché sarebbe venuto meno l’interesse alla decisione del presente appello.
9.1. L’eccezione è infondata poiché come rappresentato dall’appellante il provvedimento di assegnazione alla controinteressata è stato a sua volta impugnato dinanzi al T.a.r. per la Basilicata con ricorso r.g. n. 7/2025 la cui trattazione è stata fissata all’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025.
10. Nel merito l’appello è infondato.
Con l’articolata censura proposta l’appellante deduce la violazione del Regolamento del Consorzio di assegnazione dei suoli poiché né il Regolamento né il Modello A prescriverebbero il deposito della documentazione a corredo della domanda di assegnazione a pena di inammissibilità della stessa, né conterrebbero la condizione che la domanda debba essere - sempre a pena di inammissibilità - corredata dalla documentazione sin da subito, impedendo quindi che essa possa essere integrata successivamente prima della decisione del Consorzio in merito ad essa.
Pertanto la circostanza che l’appellante non abbia allegato all’istanza il Business Plan, gli ultimi due bilanci storici dell’azienda e la ricevuta del versamento dello 0,10%, oltre IVA, dell’investimento previsto, espressamente richiesti dall’art. 5, comma 3, del Regolamento di assegnazione suoli non avrebbe dovuto comportare il diniego di assegnazione dei suoli bensì avrebbe dovuto essere oggetto di soccorso istruttorio da parte del Consorzio.
10.1. Il motivo è infondato.
Deve preliminarmente essere richiamata la parte del provvedimento che pur respingendo le osservazioni della società istante e valutando la documentazione sopravvenuta non idonea a sanare ora per allora la produzione documentale del 27 febbraio 2023, ha tuttavia affermato che l’istanza così corredata è valutabile come nuova richiesta nel rispetto del criterio cronologico sancito dall’art. 5 comma 6 del Regolamento di assegnazione die suoli.
Il provvedimento impugnato, con questa precisazione, è esente dai vizi di legittimità sollevati.
Invero ai sensi dell’art. 5, co. 3, del Regolamento “Per ottenere l’assegnazione dei suoli o degli immobili ovvero per l’insediamento in ogni caso di un’iniziativa economica e anche in caso di progetti d’ampliamento e/o variante, le stesse Ditte sono tenute a produrre formale istanza corredandola della documentazione prevista dagli appositi modelli forniti dal Consorzio (allegati al presente Regolamento sub. A)”.
Si rileva altresì che tra i documenti di cui allegato A) vi sono anche i tre documenti non allegati dalla Meridiana alla propria istanza del 10 marzo 2022 e in base all’art. 5, comma 6, del Regolamento cit., “Le domande saranno esaminate dal Consorzio secondo l’ordine cronologico di presentazione” .
Pertanto, se ne desume che la situazione delineata dal Regolamento non è sovrapponibile con quella di un procedimento di tipo concorsuale in cui le varie istanze sono poste in comparazione, ma ognuna di esse deve essere presentata corredata degli allegati ivi previsti. Ciò che determina la priorità nell’assegnazione è la il criterio cronologico di arrivo delle domande complete dei documenti prescritti.
Sotto tale profilo non è pertanto necessaria la clausola “a pena di inammissibilità” anche perché la domanda completa può essere ripresentata.
Nel caso in esame, il soccorso istruttorio vi è stato da parte del Consorzio nel senso che sono stati indicati i documenti mancanti ed è stata data alla società la possibilità di depositarli, ma l’integrazione documentale vale (o meglio è valutabile se vi sarà ancora l’interesse all’assegnazione) quale nuova richiesta. Ciò ha la funzione di rispettare il fondamentale criterio di assegnazione, che è quello cronologico di arrivo delle domande previsto dal Regolamento, finalizzato a mantenere la parità di trattamento tra gli aspiranti assegnatari e ad evitare che vengano presentate domande incomplete dei documenti necessari.
10.2. Irrilevante è inoltre la dedotta circostanza per cui l’appellante non avrebbe allegato la documentazione espressamente richiesta dall’art. 5 del Regolamento in quanto avrebbe ritenuto (erroneamente) che l’area oggetto dell’istanza “non comportasse un ampliamento dell’attività industriale, che sarebbe rimasta di fatto immutata e, per lo stesso motivo, che non vi fosse la necessità di un nuovo Business plan e conseguentemente del versamento dello 0,1% oltre IVA dell’investimento previsto, né degli ultimi due bilanci storici” giacché il testo regolamentare non effettua alcuna distinzione in relazione alle attività che le imprese istanti intendano svolgere nell’area oggetto della richiesta; inoltre in punto di fatto l’appellante ha qualificato nell’istanza l’intervento richiesto come un’opera di completamento “dell’ampliamento industriale” sicché viene in rilievo la disposizione regolamentare che prevede in ogni caso la necessità dei documenti di cui invece la domanda dell’appellante era priva al momento della presentazione.
11. Per le suindicate motivazioni, conclusivamente, l’appello deve essere respinto.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la soccombente Meridiana Agri s.r.l. alla refusione delle spese del giudizio a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera e della contro interessata nella misura di complessivi euro 5.000,00 (cinquemila) oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO