Articolo 43 della Legge 27 luglio 1978, n. 392
Articolo 42Articolo 44
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30 luglio 1978
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1 gennaio 1992
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27 dicembre 1992
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10 dicembre 1994
Art. 43.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (18) La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 ha disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche introdotte all'01/01/1992 decorrono a partire dal 02/01/1994. --------------- AGGIORNAMENTO (19) La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal 30/04/1995.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1994
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