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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/12/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 22-1/2025 R.G.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri Sezione Unica Civile
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Andrea Amadei - Presidente dott. Giuseppe Cardona - Giudice rel. ed est. dott.ssa Martina Castaldo - Giudice
sentito il giudice relatore, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 9 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale “ ”, corrente in Ardore Parte_1
(RC) alla contrada Manoscello n. 2, c.f. , p. iva CodiceFiscale_1
, in persona del titolare nato a [...] P.IVA_1 Parte_1
(RC) il 19 gennaio 1964;
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dell'impresa individuale . La Parte_1 ricorrente ha affermato
- di vantare un credito nei confronti del predetto imprenditore pari a € 80.478,61 oltre interessi e spese di procedura in base a una sentenza emessa nel 2021 dal Tribunale di Roma, nonché un credito nascente da un'ordinanza di assegnazione del 2024 emessa da questo tribunale;
- che il resistente versa in una situazione di insolvenza. 2. – Emerge la competenza del tribunale adito ai sensi dell'articolo 27 c. II ccii, perché l'imprenditore individuale sopra indicato ha sede in Ardore. 2.1. – Il ricorso introduttivo e il decreto di comparizione delle parti sono stati ritualmente comunicati dalla cancelleria, in data 17 ottobre 2025, al signor , il quale però non si è costituito. Pt_1
1 3. – La qualità di creditore in capo alla società ricorrente (e quindi la
“legittimazione ad agire” ai sensi dell'articolo 268 c. II ccii) si desume anche soltanto dalla sentenza n. 253/2021 emessa dal Tribunale di Roma (v. all. n. 1), con cui è stato condannato al pagamento Parte_1 della somma di € 80.478,61 oltre interessi legali e spese di procedura in favore di Controparte_1
4. – L'articolo 268 c. II ccii prevede che il creditore possa chiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio debitore a) che sia in stato di “insolvenza”; b) che abbia un ammontare di debiti scaduti e non pagati pari o superiore a € 50.000,00. Si può poi aprire la predetta procedura soltanto nei confronti di un soggetto che non può essere assoggettato alla liquidazione giudiziale (come si ricava dal combinato disposto degli articoli 268 c. II e 121 ccii). 4.1. – Dall'istruttoria condotta dal tribunale è emerso che a) il debito complessivo del signor è superiore a cinquantamila euro Pt_1
(è sufficiente richiamare sul punto la sentenza n. 253/2021, la quale ha generato un debito superiore a tale limite); b) il signor è un imprenditore agricolo (si veda la visura camerale Pt_1 trasmessa dalla CCIAA di Reggio Calabria il 20 ottobre 2025). L'imprenditore agricolo non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, così come emerge dalla nozione di sovraindebitamento adottata dall'articolo 2 c. I lett. c) del d. lgs. n. 14/2019 (in particolare dall'uso della congiunzione “e”, che estende la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale delle figure elencate all'inizio di tale norma). Pertanto l'imprenditore agricolo è sottoponibile alla liquidazione controllata. 4.2. – Poiché il “sovraindebitamento” comprende anche l'insolvenza, il predetto requisito sarà valutato nel senso che lo stato di sovraindebitamento non può coincidere (solamente) con la “crisi” definita dall'articolo 2 c. I lett. a) ccii, ma deve corrispondere all'insolvenza così come delineata dall'articolo 2 c. I lett. b) ccii. Dalle tre dichiarazioni dei redditi prodotte dall'Agenzia delle Entrate emergono dei redditi imponibili sempre inferiori a quarantamila euro all'anno (considerati al lordo delle deduzioni e delle detrazioni). A fronte di ciò, oltre al debito complessivo emerso a seguito dell'istruttoria condotta dal tribunale (pari a circa centocinquantamila euro;
si vedano i documenti prodotti dalla ricorrente, il prospetto dell'Agenzia delle Entrate depositato il 27 ottobre 2025 e la certificazione dell'INPS in atti dal 31 ottobre 2025), è emerso che all'esito di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, l'odierna ricorrente è riuscita pag. 2 di 6 a ottenere in via coattiva la somma di € 11.395,67 (si veda l'ordinanza di assegnazione datata 29 aprile 2024), la quale evidentemente non è un mezzo “regolare” di pagamento e, avendo consentito il recupero di poco più del 10% del credito individuato nella medesima ordinanza, è un indizio di insolvenza. Inoltre a) il rapporto tra i redditi (lordi) e il totale dei debiti scaduti accertati, b) la presenza di un'ipoteca legale iscritta nel 2010 per un importo garantito di € 70.386,36 (v. doc. 6 di parte ricorrente), c) l'accertamento compiuto dal Tribunale di Roma nel 2021, riguardante un allaccio abusivo alla rete elettrica con conseguenti consumi di energia utilizzati per l'attività di impresa senza il pagamento di denaro come corrispettivo, nonché d) il mancato pagamento di importi anche modesti per imposte e contributi (si vedano il prospetto dell'Agenzia delle Entrate e la certificazione dell'INPS sopra richiamati), fanno ritenere che l'imprenditore non abbia i mezzi per far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni. Non si può ignorare che risulta essere proprietario di Parte_1 alcuni terreni e fabbricati, anche per il diritto di piena proprietà (v. all. n. 5 di parte ricorrente;
si vedano anche le dichiarazioni reddituali in atti). E' possibile dunque che l'azienda agricola del signor sia composta Pt_1 anche da terreni e da fabbricati. Tuttavia, trattandosi di beni non vendibili in poco tempo, anche qualora il loro valore sia superiore ai debiti contratti, sicuramente il predetto patrimonio non potrebbe essere adoperato per estinguere tempestivamente i debiti stessi. Poiché lo stato di insolvenza del debitore deve essere accertato principalmente con riguardo all'idoneità del suo attivo a far fronte tempestivamente agli ordinari pagamenti (dato che l' “insolvenza” è definita come incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni e dunque non si identifica soltanto con la definitiva incapacità di adempiere), si deve in ogni caso evidenziare che, dalla documentazione prodotta nel presente giudizio, è emersa una costante inadempienza da parte del resistente anche ad obbligazioni di modesto importo la quale, in considerazione dei modesti redditi annuali e del fatto che il patrimonio immobiliare non potrebbe essere liquidato in breve tempo, integra il requisito dell' “insolvenza” richiesto dall'articolo 268 c. II ccii. 5. – In definitiva, vi sono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri in composizione collegiale così provvede:
pag. 3 di 6 1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale ”, corrente in Ardore (RC) alla contrada Parte_1
Manoscello n. 2, c.f. , p. iva , in CodiceFiscale_1 P.IVA_1 persona del titolare nato a [...] il 19 gennaio Parte_1
1964;
2) nomina giudice delegato il dottor Giuseppe Cardona;
3) nomina liquidatore il dottor (c.f. Persona_1 C.F._2
);
[...]
4) ordina al debitore (se ciò sia giuridicamente possibile) di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo tribunale;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 ccii;
6) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 c. II ccii;
7) avverte che
- dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
- non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268 c. IV ccii come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 142 ccii (riguardante lo spossessamento ai danni del debitore, la comprensione nella liquidazione anche dei beni pervenuti pag. 4 di 6 durante la procedura dedotte le passività e la possibilità di rinunciare ad acquisire i beni del debitore qualora i costi per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo), dell'articolo 143 ccii in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli articoli 150 e 151 ccii in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
8) in mancanza di qualsivoglia indicazione sul punto, precisa che il limite di cui all'articolo 268 c. IV lett. b) ccii potrà essere stabilito dal giudice delegato a seguito di apposita istruttoria condotta dal liquidatore;
9) avverte il debitore che ai sensi dell'articolo 282 ccii l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'articolo 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 280 ccii sulle quali dovrà riferire il liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
10) dispone che il liquidatore
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35 c. IV – bis del d.lgs. n. 159/2011 come previsto dall'articolo 270 c. III ccii;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'articolo 272 ccii;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine nel fascicolo informatico per l'approvazione da parte del g.d., avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'articolo 273 ccii;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'articolo 270 c. VI ccii;
pag. 5 di 6 - riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 280 e 282 c. II ccii ai fini dell'esdebitazione; 11) avverte il liquidatore che
- ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 ccii;
12) ordina che a cura del liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati di costui;
13) dispone che a cura del liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. Si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Giuseppe Cardona dott. Andrea Amadei
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri Sezione Unica Civile
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Andrea Amadei - Presidente dott. Giuseppe Cardona - Giudice rel. ed est. dott.ssa Martina Castaldo - Giudice
sentito il giudice relatore, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 9 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale “ ”, corrente in Ardore Parte_1
(RC) alla contrada Manoscello n. 2, c.f. , p. iva CodiceFiscale_1
, in persona del titolare nato a [...] P.IVA_1 Parte_1
(RC) il 19 gennaio 1964;
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dell'impresa individuale . La Parte_1 ricorrente ha affermato
- di vantare un credito nei confronti del predetto imprenditore pari a € 80.478,61 oltre interessi e spese di procedura in base a una sentenza emessa nel 2021 dal Tribunale di Roma, nonché un credito nascente da un'ordinanza di assegnazione del 2024 emessa da questo tribunale;
- che il resistente versa in una situazione di insolvenza. 2. – Emerge la competenza del tribunale adito ai sensi dell'articolo 27 c. II ccii, perché l'imprenditore individuale sopra indicato ha sede in Ardore. 2.1. – Il ricorso introduttivo e il decreto di comparizione delle parti sono stati ritualmente comunicati dalla cancelleria, in data 17 ottobre 2025, al signor , il quale però non si è costituito. Pt_1
1 3. – La qualità di creditore in capo alla società ricorrente (e quindi la
“legittimazione ad agire” ai sensi dell'articolo 268 c. II ccii) si desume anche soltanto dalla sentenza n. 253/2021 emessa dal Tribunale di Roma (v. all. n. 1), con cui è stato condannato al pagamento Parte_1 della somma di € 80.478,61 oltre interessi legali e spese di procedura in favore di Controparte_1
4. – L'articolo 268 c. II ccii prevede che il creditore possa chiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio debitore a) che sia in stato di “insolvenza”; b) che abbia un ammontare di debiti scaduti e non pagati pari o superiore a € 50.000,00. Si può poi aprire la predetta procedura soltanto nei confronti di un soggetto che non può essere assoggettato alla liquidazione giudiziale (come si ricava dal combinato disposto degli articoli 268 c. II e 121 ccii). 4.1. – Dall'istruttoria condotta dal tribunale è emerso che a) il debito complessivo del signor è superiore a cinquantamila euro Pt_1
(è sufficiente richiamare sul punto la sentenza n. 253/2021, la quale ha generato un debito superiore a tale limite); b) il signor è un imprenditore agricolo (si veda la visura camerale Pt_1 trasmessa dalla CCIAA di Reggio Calabria il 20 ottobre 2025). L'imprenditore agricolo non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, così come emerge dalla nozione di sovraindebitamento adottata dall'articolo 2 c. I lett. c) del d. lgs. n. 14/2019 (in particolare dall'uso della congiunzione “e”, che estende la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale delle figure elencate all'inizio di tale norma). Pertanto l'imprenditore agricolo è sottoponibile alla liquidazione controllata. 4.2. – Poiché il “sovraindebitamento” comprende anche l'insolvenza, il predetto requisito sarà valutato nel senso che lo stato di sovraindebitamento non può coincidere (solamente) con la “crisi” definita dall'articolo 2 c. I lett. a) ccii, ma deve corrispondere all'insolvenza così come delineata dall'articolo 2 c. I lett. b) ccii. Dalle tre dichiarazioni dei redditi prodotte dall'Agenzia delle Entrate emergono dei redditi imponibili sempre inferiori a quarantamila euro all'anno (considerati al lordo delle deduzioni e delle detrazioni). A fronte di ciò, oltre al debito complessivo emerso a seguito dell'istruttoria condotta dal tribunale (pari a circa centocinquantamila euro;
si vedano i documenti prodotti dalla ricorrente, il prospetto dell'Agenzia delle Entrate depositato il 27 ottobre 2025 e la certificazione dell'INPS in atti dal 31 ottobre 2025), è emerso che all'esito di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, l'odierna ricorrente è riuscita pag. 2 di 6 a ottenere in via coattiva la somma di € 11.395,67 (si veda l'ordinanza di assegnazione datata 29 aprile 2024), la quale evidentemente non è un mezzo “regolare” di pagamento e, avendo consentito il recupero di poco più del 10% del credito individuato nella medesima ordinanza, è un indizio di insolvenza. Inoltre a) il rapporto tra i redditi (lordi) e il totale dei debiti scaduti accertati, b) la presenza di un'ipoteca legale iscritta nel 2010 per un importo garantito di € 70.386,36 (v. doc. 6 di parte ricorrente), c) l'accertamento compiuto dal Tribunale di Roma nel 2021, riguardante un allaccio abusivo alla rete elettrica con conseguenti consumi di energia utilizzati per l'attività di impresa senza il pagamento di denaro come corrispettivo, nonché d) il mancato pagamento di importi anche modesti per imposte e contributi (si vedano il prospetto dell'Agenzia delle Entrate e la certificazione dell'INPS sopra richiamati), fanno ritenere che l'imprenditore non abbia i mezzi per far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni. Non si può ignorare che risulta essere proprietario di Parte_1 alcuni terreni e fabbricati, anche per il diritto di piena proprietà (v. all. n. 5 di parte ricorrente;
si vedano anche le dichiarazioni reddituali in atti). E' possibile dunque che l'azienda agricola del signor sia composta Pt_1 anche da terreni e da fabbricati. Tuttavia, trattandosi di beni non vendibili in poco tempo, anche qualora il loro valore sia superiore ai debiti contratti, sicuramente il predetto patrimonio non potrebbe essere adoperato per estinguere tempestivamente i debiti stessi. Poiché lo stato di insolvenza del debitore deve essere accertato principalmente con riguardo all'idoneità del suo attivo a far fronte tempestivamente agli ordinari pagamenti (dato che l' “insolvenza” è definita come incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni e dunque non si identifica soltanto con la definitiva incapacità di adempiere), si deve in ogni caso evidenziare che, dalla documentazione prodotta nel presente giudizio, è emersa una costante inadempienza da parte del resistente anche ad obbligazioni di modesto importo la quale, in considerazione dei modesti redditi annuali e del fatto che il patrimonio immobiliare non potrebbe essere liquidato in breve tempo, integra il requisito dell' “insolvenza” richiesto dall'articolo 268 c. II ccii. 5. – In definitiva, vi sono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri in composizione collegiale così provvede:
pag. 3 di 6 1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale ”, corrente in Ardore (RC) alla contrada Parte_1
Manoscello n. 2, c.f. , p. iva , in CodiceFiscale_1 P.IVA_1 persona del titolare nato a [...] il 19 gennaio Parte_1
1964;
2) nomina giudice delegato il dottor Giuseppe Cardona;
3) nomina liquidatore il dottor (c.f. Persona_1 C.F._2
);
[...]
4) ordina al debitore (se ciò sia giuridicamente possibile) di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo tribunale;
5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 ccii;
6) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 c. II ccii;
7) avverte che
- dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
- non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268 c. IV ccii come di seguito indicati: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 142 ccii (riguardante lo spossessamento ai danni del debitore, la comprensione nella liquidazione anche dei beni pervenuti pag. 4 di 6 durante la procedura dedotte le passività e la possibilità di rinunciare ad acquisire i beni del debitore qualora i costi per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo), dell'articolo 143 ccii in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli articoli 150 e 151 ccii in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
8) in mancanza di qualsivoglia indicazione sul punto, precisa che il limite di cui all'articolo 268 c. IV lett. b) ccii potrà essere stabilito dal giudice delegato a seguito di apposita istruttoria condotta dal liquidatore;
9) avverte il debitore che ai sensi dell'articolo 282 ccii l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'articolo 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 280 ccii sulle quali dovrà riferire il liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
10) dispone che il liquidatore
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35 c. IV – bis del d.lgs. n. 159/2011 come previsto dall'articolo 270 c. III ccii;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'articolo 272 ccii;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine nel fascicolo informatico per l'approvazione da parte del g.d., avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'articolo 273 ccii;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'articolo 270 c. VI ccii;
pag. 5 di 6 - riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 280 e 282 c. II ccii ai fini dell'esdebitazione; 11) avverte il liquidatore che
- ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 ccii;
12) ordina che a cura del liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati di costui;
13) dispone che a cura del liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. Si comunichi. Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Giuseppe Cardona dott. Andrea Amadei
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