Art. 3.
Agli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennita' di anzianita', una iscrizione al Fondo di almeno 20 anni, potranno essere concessi dal Fondo stesso prestiti, il cui ammontare non potra', in alcun modo superare i due terzi dell'indennita' di anzianita' determinata in base a trenta trentesimi della retribuzione mensile percepita al momento della domanda, per ogni anno di servizio prestato.
Le somme necessarie per la concessione dei prestiti di cui al precedente comma saranno prelevate dalla gestione delle assicurazioni miste e delle capitalizzazioni finanziarie.
I prestiti dovranno essere estinti nel periodo massimo di dieci anni, mediante ritenute mensili sullo stipendio non superiori ad un quarto dello stipendio stesso, da operarsi a cura e sotto la responsabilita' del datore di lavoro.
Non e' consentita la concessione di un nuovo prestito prima che sia decorso un quinquennio dalla precedente concessione di prestito. La nuova concessione e', in ogni caso, subordinata alla estinzione del prestito in corso.
In caso di morte dell'iscritto si considera estinto l'eventuale residuo del debito contratto ai sensi dei commi precedenti.
Nel caso di cessazione dal servizio, l'eventuale debito residuo sara' detratto dalla, indennita' di anzianita' spettante al lavoratore.
L'ammontare del prestito e' ammortizzato al tasso del 6,50 per cento annuo, di cui il 5,50 per cento al titolo d'interesse e l'1 per cento quale premio per l'assicurazione in caso di morte del lavoratore.
Le norme e le modalita' da osservare per la concessione dei prestiti, nonche' l'ammontare annuo complessivo che il Fondo potra' mettere a disposizione al line predetto, saranno stabiliti dal Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modificazioni, con propria delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Agli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennita' di anzianita', una iscrizione al Fondo di almeno 20 anni, potranno essere concessi dal Fondo stesso prestiti, il cui ammontare non potra', in alcun modo superare i due terzi dell'indennita' di anzianita' determinata in base a trenta trentesimi della retribuzione mensile percepita al momento della domanda, per ogni anno di servizio prestato.
Le somme necessarie per la concessione dei prestiti di cui al precedente comma saranno prelevate dalla gestione delle assicurazioni miste e delle capitalizzazioni finanziarie.
I prestiti dovranno essere estinti nel periodo massimo di dieci anni, mediante ritenute mensili sullo stipendio non superiori ad un quarto dello stipendio stesso, da operarsi a cura e sotto la responsabilita' del datore di lavoro.
Non e' consentita la concessione di un nuovo prestito prima che sia decorso un quinquennio dalla precedente concessione di prestito. La nuova concessione e', in ogni caso, subordinata alla estinzione del prestito in corso.
In caso di morte dell'iscritto si considera estinto l'eventuale residuo del debito contratto ai sensi dei commi precedenti.
Nel caso di cessazione dal servizio, l'eventuale debito residuo sara' detratto dalla, indennita' di anzianita' spettante al lavoratore.
L'ammontare del prestito e' ammortizzato al tasso del 6,50 per cento annuo, di cui il 5,50 per cento al titolo d'interesse e l'1 per cento quale premio per l'assicurazione in caso di morte del lavoratore.
Le norme e le modalita' da osservare per la concessione dei prestiti, nonche' l'ammontare annuo complessivo che il Fondo potra' mettere a disposizione al line predetto, saranno stabiliti dal Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modificazioni, con propria delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.