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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 30.1.2025, svolta mediante il deposito di note telematiche, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.894/2023 R.A.L., promosso con ricorso depositato il 20.3.2023
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mei, in virtù di procura in calce Parte_1
al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il procuratore in Frosinone, Via Adige n.41
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci, nell'Ufficio Legale della Sede di Frosinone, CP_1 presso l'Avv. Gianna Fiore, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura generale alle liti, in atti
- resistente –
Oggetto: accertamento del diritto dell'attore ad ottenere la variazione della propria posizione assicurativa per il periodo dall'1.1.1977 al 31.12.1977; condanna dell'ente convenuto ad effettuare la rettifica della posizione assicurativa del ricorrente, accreditando nell'estratto conto previdenziale i contributi versati riferiti al periodo dall'1.1.1977 al 31.12.1977
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.2023, ha convenuto l' innanzi Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale e ha chiesto l'accertamento del suo diritto ad ottenere la variazione della propria posizione assicurativa per il periodo dall'1.1.1977 al 31.12.1977, con condanna dell'ente convenuto ad effettuare la rettifica della sua posizione assicurativa, accreditando nell'estratto conto previdenziale i contributi versati riferiti al periodo dall'1.1.1977 al 31.12.1977, nel quale aveva lavorato alle dipendenze della periodo inizialmente presente nel suo estratto CP_2
contributivo e poi non più riportato.
Si è costituito in giudizio l' eccependo la infondatezza della domanda per l'inesistenza CP_1 della pretesa alla regolarizzazione della posizione assicurativa e all'accredito contributivo, non risultando documentati i contributi versati alla gestione previdenziale IVS, nè risultando provati il rapporto di lavoro dipendente per il periodo dall' 1.1.1977 al 31.12.1977 e il versamento dei relativi contributi previdenziali da parte del datore di lavoro. L'ente ha eccepito, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato.
La domanda non è fondata.
Invero, nel caso di specie, l' ha contestato il versamento dei contributi previdenziali da CP_1 parte del datore di lavoro dell'attore per l'anno 1977, versamento che il ricorrente non CP_2
è stato, a sua volta, in grado di provare.
Orbene, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo cui, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla "regolarizzazione" della sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in suo favore il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia ex art.13, I. n.1338/1962 (così espressamente CP_1
Cass. n. 6569 del 2010; più recentemente, nello stesso senso, Cass. nn.3491 del 2014, 2164 del 2021 e 6722 del 2021).
La Cassazione ha anche evidenziato che, da questo punto di vista, neanche rileverebbe la circostanza dell'avvenuta cancellazione della società obbligata al pagamento della contribuzione omessa, in quanto la stessa non integrerebbe un'ipotesi di impossibilità di far valere gli anzidetti rimedi risarcitori. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma - unitamente ai diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta - si trasferisce ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. S.U. n. 6070 del 2013). Ne consegue che le azioni risarcitorie ex artt.2116 c.c. e 13, L. n.1338/1962, ben potrebbero essere esperite contro i soci della società estinta. Nel caso di specie, peraltro, neanche è stato dedotto che il lavoratore non aveva potuto, né potrebbe in futuro, sopperire all'omissione contributiva ricorrendo ai rimedi risarcitori apprestati dal legislatore.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
La peculiarità e complessità delle questioni trattate suggerisce la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nel giudizio con R.G. n.894/2023, promosso da contro l' così provvede: Parte_1 CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Frosinone, 28.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi