CASS
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2025, n. 17466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17466 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MATA KLAJD3 nato il [...] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette e sentite le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito l'avvocato PORCELLI ANGELA del foro di ROMA, in difesa di MATA KLPJDJ, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17466 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 23/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 aprile 2023 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.U.P. del locale Tribunale del 16 febbraio 2022, ha - per quanto di specifico interesse in questa sede - riqualificato il reato associativo contestato al capo 1 a AT JD ai sensi dell'art. 74, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, altresì assolvendo lo stesso imputato dal reato fine ascrittogli al capo 51, per l'effetto riducendo la pena inflitta nei suoi confronti nella misura di anni sette di reclusione. 1.1. Con successiva sentenza del 22 marzo 2024, la Terza Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da AT JD avverso la suddetta decisione, ritenendo infondati i sei motivi di doglianza da questi articolati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. AT JD, a mezzo del suo difensore, deducendo quattro motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha lamentato la ricorrenza di un errore di fatto da parte della Suprema Corte, consistito nel fatto di avere vagliato il motivo di doglianza afferente all'utilizzabilità probatoria delle videoriprese espletate in prossimità della sua abitazione e della geolocalizzazione elettronica tramite GPS (c.d. pedinamento elettronico), acquisite nel corso del giudizio, senza tener conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia con la sentenza C140/20 del 5 aprile 2022, per la quale il giudice nazionale non può limitare nel tempo gli effetti della invalidità di una normativa nazionale che viola il diritto europeo. L'indicato aspetto sarebbe stato completamente disatteso nella sentenza impugnata, con palese errore di fatto di evidente rilievo ai fini della valutazione della fattispecie in esame, non essendosi avveduta la Terza Sezione di questa Corte della intervenuta sopravvenienza della indicata pronuncia. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito errore di fatto relativo alla ritenuta sua partecipazione all'associazione criminosa ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, per essere stata erroneamente fondata la sua responsabilità penale su elementi probatori discordanti con le emergenze processuali, e cioè sul ritenuto utilizzo di un telefono cellulare e di un'autovettura Golf, entrambi oggetto di captazione, in assenza di riscontro alcuno circa la sua effettiva presenza sui luoghi di perpetrazione degli illeciti. 2 Con la terza doglianza il AT ha dedotto la ricorrenza di un errore di fatto derivante dalla mancata configurazione del reato ascrittogli al capo 1 ai sensi della più lieve ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi, tenuto conto dei dettami interpretativi resi da parte della giurisprudenza di legittimità. Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente ha lamentato la sussistenza di un errore di fatto conseguente al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale per i reati fine ascrittigli ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto effettuato sulla scorta di un palese travisamento delle emergenze probatorie, e in particolare dei dialoghi intercettati, in ordine all'individuazione della sua persona quale autore degli illeciti, stante la carenza di prova della sua presenza sui luoghi in occasione della consumazione dei reati. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. A tale proposito è importante osservare, in via preliminare, che la norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede l'esperibilità del ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione sia per errore materiale che per errore di fatto, riconducendo, pertanto, sotto un unico istituto situazioni profondamente differenti per la natura del rimedio messo a disposizione, per il tipo di vizio che legittima la proposizione del ricorso, nonché per le conseguenze che discendono dall'eliminazione dell'errore, sia sul piano sostanziale che su quello processuale. Può ben affermarsi, quindi, che il legislatore ha impropriamente accomunato, nella nuova figura, realtà processuali eterogenee e che la configurazione del nuovo istituto come mezzo di impugnazione extra ordinem è appropriata solo con riferimento all'errore di fatto, e non già anche per quello materiale. Le due ipotesi di errore vengono individuate, rispettivamente: nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica (errore materiale); in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (errore di fatto). Sono, pertanto, estranei all'area dell'errore di fatto - e come tali inoppugnabili - gli errori di valutazione e 3 di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (così, espressamente, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01). In altri termini, l'errore di fatto, a differenza di quello materiale, non attiene alla manifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce in modo diretto al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra, perciò influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbe stata diversa. L'errore di fatto, cioè, ha il carattere della decisività, in quanto determinante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottato dalla Corte. Sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso. Tali caratteri distintivi contribuiscono a fare coincidere l'errore previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. con l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ., che, attraverso il rinvio all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ne delimita con precisione l'ambito, chiarendo che ricorre l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita". Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è di tipo meramente percettivo e che ad esso è estraneo qualsiasi profilo attinente alla valutazione agli atti del processo, nel senso che non consiste in un errore di giudizio vertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice di legittimità (così, tra le tante: Sez. 3, n. 23964 del 26/05/2015, Morello, Rv. 263646-01). In questa prospettiva interpretativa si è mossa la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha assunto quale parametro di riferimento la nozione di errore di fatto posta dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., cui, nel corso dei lavori preparatori relativi all'approvazione del testo dell'art. 625-bis cod. proc. pen., era stato fatto esplicito richiamo attraverso un emendamento poi ritirato. È stato, infatti, chiarito che il modello dell'errore di fatto che legittima il ricorso straordinario è del tutto affine all'errore revocatorio di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ., ed è riconoscibile dalla circostanza che la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o che è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. 4 civ. (cfr., in questi termini, Sez. F, n. 42794 del 07/09/2001, Schiavone, Rv. 220181-01). Una simile impostazione è stata, tra l'altro, condivisa dalle Sezioni Unite, che nella sentenza Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01, hanno stabilito, dopo avere riconosciuto che l'art. 625-bis cod. proc. pen. è stato modellato sull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391-bis cod. proc. civ., che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. 3. Orbene, chiariti in tal maniera i parametri esegetici alla stregua dei quali valutare l'errore di fatto di rilievo ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., risulta, in tutta evidenza, come nel caso di specie non sia dato ravvisare la ricorrenza di tale errore e come, conseguentemente, siano da qualificare le doglianze espresse dal ricorrente in termini di manifesta infondatezza. Nel ricorso straordinario proposto dal AT, infatti, sono stati articolati presunti errori fattuali presenti nella sentenza impugnata riguardanti taluni specifici aspetti - utilizzabilità probatoria delle videoriprese e della geolocalizzazione elettronica tramite GPS;
sua partecipazione all'associazione criminosa ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990; mancata configurazione di essa ai sensi della più lieve ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990; riconoscimento della sua responsabilità penale per i reati fine ascrittigli - invece diffusamente vagliati nell'ambito di una pronuncia connotata da una motivazione ampia ed esaustiva, congruamente esplicativa delle ragioni sottese all'assunta decisione. Con il proposto ricorso, allora, il AT ha, nella sostanza, inteso reiterare la proposizione di motivi di doglianza già adeguatamente vagliati da questa Corte di Cassazione, mirando a ridiscutere il merito della decisione assunta, di fatto postulando una non accoglibile interpretazione dell'istituto ex art. 625-bis cod. proc. pen. quale strumento di indefinita rielaborazione degli esiti decisori, in chiaro contrasto con le sue connotazioni tipiche. Ciò non può che condurre a una declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, non potendo questa Corte di legittimità spostare l'asse della propria cognizione - come di fatto, invece, auspicato da parte dell'istante - finendo per essere non più chiamata a provvedere alla rimozione di errori percettivi di immediata 5 0-7Ì19--- evidenza incidenti sul percorso decisionale, ma a rivisitare integralmente la re- giudicanda, in un'ottica di rimozione del giudicato. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udito l'avvocato PORCELLI ANGELA del foro di ROMA, in difesa di MATA KLPJDJ, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17466 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 23/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 aprile 2023 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.U.P. del locale Tribunale del 16 febbraio 2022, ha - per quanto di specifico interesse in questa sede - riqualificato il reato associativo contestato al capo 1 a AT JD ai sensi dell'art. 74, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, altresì assolvendo lo stesso imputato dal reato fine ascrittogli al capo 51, per l'effetto riducendo la pena inflitta nei suoi confronti nella misura di anni sette di reclusione. 1.1. Con successiva sentenza del 22 marzo 2024, la Terza Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da AT JD avverso la suddetta decisione, ritenendo infondati i sei motivi di doglianza da questi articolati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. AT JD, a mezzo del suo difensore, deducendo quattro motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha lamentato la ricorrenza di un errore di fatto da parte della Suprema Corte, consistito nel fatto di avere vagliato il motivo di doglianza afferente all'utilizzabilità probatoria delle videoriprese espletate in prossimità della sua abitazione e della geolocalizzazione elettronica tramite GPS (c.d. pedinamento elettronico), acquisite nel corso del giudizio, senza tener conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia con la sentenza C140/20 del 5 aprile 2022, per la quale il giudice nazionale non può limitare nel tempo gli effetti della invalidità di una normativa nazionale che viola il diritto europeo. L'indicato aspetto sarebbe stato completamente disatteso nella sentenza impugnata, con palese errore di fatto di evidente rilievo ai fini della valutazione della fattispecie in esame, non essendosi avveduta la Terza Sezione di questa Corte della intervenuta sopravvenienza della indicata pronuncia. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito errore di fatto relativo alla ritenuta sua partecipazione all'associazione criminosa ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, per essere stata erroneamente fondata la sua responsabilità penale su elementi probatori discordanti con le emergenze processuali, e cioè sul ritenuto utilizzo di un telefono cellulare e di un'autovettura Golf, entrambi oggetto di captazione, in assenza di riscontro alcuno circa la sua effettiva presenza sui luoghi di perpetrazione degli illeciti. 2 Con la terza doglianza il AT ha dedotto la ricorrenza di un errore di fatto derivante dalla mancata configurazione del reato ascrittogli al capo 1 ai sensi della più lieve ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi, tenuto conto dei dettami interpretativi resi da parte della giurisprudenza di legittimità. Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente ha lamentato la sussistenza di un errore di fatto conseguente al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale per i reati fine ascrittigli ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto effettuato sulla scorta di un palese travisamento delle emergenze probatorie, e in particolare dei dialoghi intercettati, in ordine all'individuazione della sua persona quale autore degli illeciti, stante la carenza di prova della sua presenza sui luoghi in occasione della consumazione dei reati. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. A tale proposito è importante osservare, in via preliminare, che la norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. prevede l'esperibilità del ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione sia per errore materiale che per errore di fatto, riconducendo, pertanto, sotto un unico istituto situazioni profondamente differenti per la natura del rimedio messo a disposizione, per il tipo di vizio che legittima la proposizione del ricorso, nonché per le conseguenze che discendono dall'eliminazione dell'errore, sia sul piano sostanziale che su quello processuale. Può ben affermarsi, quindi, che il legislatore ha impropriamente accomunato, nella nuova figura, realtà processuali eterogenee e che la configurazione del nuovo istituto come mezzo di impugnazione extra ordinem è appropriata solo con riferimento all'errore di fatto, e non già anche per quello materiale. Le due ipotesi di errore vengono individuate, rispettivamente: nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica (errore materiale); in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo (errore di fatto). Sono, pertanto, estranei all'area dell'errore di fatto - e come tali inoppugnabili - gli errori di valutazione e 3 di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (così, espressamente, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01). In altri termini, l'errore di fatto, a differenza di quello materiale, non attiene alla manifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce in modo diretto al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra, perciò influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbe stata diversa. L'errore di fatto, cioè, ha il carattere della decisività, in quanto determinante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottato dalla Corte. Sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso. Tali caratteri distintivi contribuiscono a fare coincidere l'errore previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. con l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ., che, attraverso il rinvio all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ne delimita con precisione l'ambito, chiarendo che ricorre l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita". Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è di tipo meramente percettivo e che ad esso è estraneo qualsiasi profilo attinente alla valutazione agli atti del processo, nel senso che non consiste in un errore di giudizio vertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice di legittimità (così, tra le tante: Sez. 3, n. 23964 del 26/05/2015, Morello, Rv. 263646-01). In questa prospettiva interpretativa si è mossa la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha assunto quale parametro di riferimento la nozione di errore di fatto posta dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., cui, nel corso dei lavori preparatori relativi all'approvazione del testo dell'art. 625-bis cod. proc. pen., era stato fatto esplicito richiamo attraverso un emendamento poi ritirato. È stato, infatti, chiarito che il modello dell'errore di fatto che legittima il ricorso straordinario è del tutto affine all'errore revocatorio di cui all'art. 391-bis cod. proc. civ., ed è riconoscibile dalla circostanza che la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o che è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. 4 civ. (cfr., in questi termini, Sez. F, n. 42794 del 07/09/2001, Schiavone, Rv. 220181-01). Una simile impostazione è stata, tra l'altro, condivisa dalle Sezioni Unite, che nella sentenza Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01, hanno stabilito, dopo avere riconosciuto che l'art. 625-bis cod. proc. pen. è stato modellato sull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391-bis cod. proc. civ., che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. 3. Orbene, chiariti in tal maniera i parametri esegetici alla stregua dei quali valutare l'errore di fatto di rilievo ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., risulta, in tutta evidenza, come nel caso di specie non sia dato ravvisare la ricorrenza di tale errore e come, conseguentemente, siano da qualificare le doglianze espresse dal ricorrente in termini di manifesta infondatezza. Nel ricorso straordinario proposto dal AT, infatti, sono stati articolati presunti errori fattuali presenti nella sentenza impugnata riguardanti taluni specifici aspetti - utilizzabilità probatoria delle videoriprese e della geolocalizzazione elettronica tramite GPS;
sua partecipazione all'associazione criminosa ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990; mancata configurazione di essa ai sensi della più lieve ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990; riconoscimento della sua responsabilità penale per i reati fine ascrittigli - invece diffusamente vagliati nell'ambito di una pronuncia connotata da una motivazione ampia ed esaustiva, congruamente esplicativa delle ragioni sottese all'assunta decisione. Con il proposto ricorso, allora, il AT ha, nella sostanza, inteso reiterare la proposizione di motivi di doglianza già adeguatamente vagliati da questa Corte di Cassazione, mirando a ridiscutere il merito della decisione assunta, di fatto postulando una non accoglibile interpretazione dell'istituto ex art. 625-bis cod. proc. pen. quale strumento di indefinita rielaborazione degli esiti decisori, in chiaro contrasto con le sue connotazioni tipiche. Ciò non può che condurre a una declaratoria dell'inammissibilità del ricorso, non potendo questa Corte di legittimità spostare l'asse della propria cognizione - come di fatto, invece, auspicato da parte dell'istante - finendo per essere non più chiamata a provvedere alla rimozione di errori percettivi di immediata 5 0-7Ì19--- evidenza incidenti sul percorso decisionale, ma a rivisitare integralmente la re- giudicanda, in un'ottica di rimozione del giudicato. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente