Art. 5.
Per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno 1947, l'Ente edilizio di Reggio Calabria e' esonerato dall'obbligo dell'accantonamento del 20 per cento dei fitti riscossi, di cui all' art. 28 del regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 .
Per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno 1947, l'Ente edilizio di Reggio Calabria e' esonerato dall'obbligo dell'accantonamento del 20 per cento dei fitti riscossi, di cui all' art. 28 del regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705 .