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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 3464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3464 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA DEL 26/11/2025 Dinanzi al giudice dott. HE GR, nessuno è comparso sino alle ore 17:00.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice dott. HE
GR, provvedendo all'esito dell'udienza del 26/11/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 3757/2023 R.G. avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ES DR,
-parte opponente- contro
), rappresentato e difeso da sé Controparte_1 C.F._2 stesso e da avv. Roberta Cofano,
-parte opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3757/2023
1.1.- ha proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1
788/2023 con cui questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore di
, la somma di € 350.198,61 oltre agli interessi e alle spese Controparte_1 della procedura monitoria.
In particolare, si è opposto alla pretesa creditoria domandando di: 1) preliminarmente, dichiarare la nullità del d.i. opposto, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 125 e 638 c.p.c.; 2) sempre preliminarmente dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2956 c.c. la prescrizione dei presunti crediti professionali rivendicati dall'avv. CP_1 con riferimento ad ogni singolo incarico, la cui attività sia cessata oltre i tre anni precedenti alla notificazione del d.i. opposto;
3) annullare e revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 788/2023 Ing. - n. 9855/2022 R.G., emesso e depositato in cancelleria il 14.4.23, dal Giudice Unico del Tribunale
Civile di Lecce, Sez. Commerciale, su ricorso proposto dall'avv. CP_1
e da questi fatto notificare il 19.4.23 a mezzo p.e.c., per i motivi
[...] sopra enunciati;
4) dichiarare l'insussistenza di crediti professionali in favore della parte opposta o, in subordine, determinare gli stessi tenuto conto dei rilievi di cui al presente atto;
5) per effetto della domanda riconvenzionale che l'opponente spiega con il presente atto, dichiarare l'opposto gravemente negligente ed inadempiente all'obbligo di informativa e nell'esecuzione degli incarichi e dei mandati professionali conferitigli, in relazione ai quali ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto nonché con riferimento a quelli richiamati al punto sub IV) lett. A-B-C-D-E; 6) condannare l'opposto al pagamento, a favore dell'opponente, della somma la cui entità sarà meglio accertata in corso di giudizio, a titolo risarcitorio per i danni cagionati al medesimo opposto, per inadempimento contrattuale e per negligenza professionale e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche per la violazione di norme in materia tributaria e di distrazione dei compensi di causa, con maggiorazione di interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato del
22/05/2023).
2 R.G. 3757/2023
1.2.- si è costituito in giudizio, contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni e domandando di: 1) in via pregiudiziale: I. dichiarare l'intervenuta interruzione del giudizio ex art.143, co.3, c.c.i.i., per le ragioni di cui alla narrativa che precede, con ogni altra conseguenza di legge. II. in subordine, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui alla narrativa che precede, con ogni altra conseguenza di legge;
2) in via preliminare: III. dichiarare la validità del
D.I. opposto, per il combinato disposto di cui agli artt. 125 e 638 c.p.c. e della normativa in subiecta materia;
IV. rigettare l'avversa eccezione di prescrizione, in primis, ai sensi del combinato disposto degli Art.2957 2 comma e 2959 cc, con ogni conseguenza di legge;
V. dichiarare la inammissibilità con conseguente stralcio dal fascicolo processuale, delle altrui memorie ex Art.171 ter cpc e/o di documentazione ex adverso depositati in atti ex post la notifica dell'opposizione, poichè conseguenti all' erronea applicazione, al giudizio, del cd rito Cartabia a fronte del corretto previgente;
3) nel merito: VI .dichiarare l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'opposizione ex art.645 cpc, con ogni conseguenza di legge;
VII. confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 788/2023 Ing. -
n. 9855/2022 R.G., emesso e depositato in cancelleria il 14.4.23, dal
Giudice Unico del Tribunale Civile di Lecce, Sez. Commerciale, su ricorso proposto dall'avv. e da questi fatto notificare il 19.4.23 a Controparte_1 mezzo p.e.c.; VIII. rigettare qualsivoglia altrui domanda di pagamento e risarcitoria nei confronti dell'Avv , poichè inammissibile, illegittima CP_1 ed infondata, ove occorra, dichiarando l'opposto diligente ed adempiente ad ogni obbligo professionale scaturente dagli incarichi e dai mandati conferitigli, anche in punto di diligenza ed informativo;
IX. in via gradata, condannare la parte opponente al pagamento, a favore dell'Avv.Claudio
Mofetta della somma da determinarsi dall' in corso di giudizio, CP_2 anche secondo Vs equa statuizione, in qualità di peritus peritorum;
X. comunque, respingere la domanda riconvenzionale, spiegata dalla ditta
[...]
, nei confronti dell'Avv. con ogni altra conseguenza di Pt_1 CP_1 legge;
XI. disporre, con ordinanza, la cancellazione delle espressioni
3 R.G. 3757/2023
sconvenienti od offensive nei confronti del professionista contenute nell'opposizione, con condanna dell'opponente, secondo statuizione equitativa, ai sensi del combinato disposto degli Art.88-89 cpc;
XII. Con vittoria di spese e compensi di lite ex art.91 c.p.c. XIII nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, ravvisare, per lo meno, i presupposti per la compensazione di spese e compensi di lite (comparsa di risposta depositata il 30/01/2024).
1.3.- Con ordinanza del 14/02/2024, il giudice, preso atto che, con sentenza n. 76/2023, il Tribunale di Lecce ha aperto la liquidazione giudiziale della parte medesima, ha dichiarato l'interruzione del processo.
1.4.- Con decreto del 20/11/2024, il giudice ha sollevato d'ufficio la questione dell'estinzione per mancata riassunzione e fissato udienza per la sua trattazione nel contraddittorio tra le parti.
In occasione dell'udienza del 26/11/2025 nessuno è comparso.
2.- Il processo si è estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
A norma dell'art. 143 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.
Ove il processo interrotto non sia riassunto o proseguito nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, il processo si estingue, come previsto dall'art. 307 co. 3 c.p.c.
Nel caso di specie, il termine di legge è decorso senza che alcuna parte abbia proceduto a proseguire o riassumere il giudizio.
2.1.- A norma dell'art. 653 c.p.c., quando è dichiarata l'estinzione del processo, il decreto che non ne fosse già munito, acquista efficacia esecutiva.
3.- Ai sensi dell'art. 310 c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 3757/2023 R.G.
4 R.G. 3757/2023
introdotto con atto di citazione da nei confronti di Parte_1 CP_1
, disattesa ogni altra questione, così provvede:
[...]
1) DICHIARA l'estinzione del processo;
2) DICHIARA l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
3) SPESE irripetibili.
Lecce, 26/11/2025.
Il giudice
HE GR
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice dott. HE
GR, provvedendo all'esito dell'udienza del 26/11/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 3757/2023 R.G. avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ES DR,
-parte opponente- contro
), rappresentato e difeso da sé Controparte_1 C.F._2 stesso e da avv. Roberta Cofano,
-parte opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 3757/2023
1.1.- ha proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1
788/2023 con cui questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in favore di
, la somma di € 350.198,61 oltre agli interessi e alle spese Controparte_1 della procedura monitoria.
In particolare, si è opposto alla pretesa creditoria domandando di: 1) preliminarmente, dichiarare la nullità del d.i. opposto, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 125 e 638 c.p.c.; 2) sempre preliminarmente dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2956 c.c. la prescrizione dei presunti crediti professionali rivendicati dall'avv. CP_1 con riferimento ad ogni singolo incarico, la cui attività sia cessata oltre i tre anni precedenti alla notificazione del d.i. opposto;
3) annullare e revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 788/2023 Ing. - n. 9855/2022 R.G., emesso e depositato in cancelleria il 14.4.23, dal Giudice Unico del Tribunale
Civile di Lecce, Sez. Commerciale, su ricorso proposto dall'avv. CP_1
e da questi fatto notificare il 19.4.23 a mezzo p.e.c., per i motivi
[...] sopra enunciati;
4) dichiarare l'insussistenza di crediti professionali in favore della parte opposta o, in subordine, determinare gli stessi tenuto conto dei rilievi di cui al presente atto;
5) per effetto della domanda riconvenzionale che l'opponente spiega con il presente atto, dichiarare l'opposto gravemente negligente ed inadempiente all'obbligo di informativa e nell'esecuzione degli incarichi e dei mandati professionali conferitigli, in relazione ai quali ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto nonché con riferimento a quelli richiamati al punto sub IV) lett. A-B-C-D-E; 6) condannare l'opposto al pagamento, a favore dell'opponente, della somma la cui entità sarà meglio accertata in corso di giudizio, a titolo risarcitorio per i danni cagionati al medesimo opposto, per inadempimento contrattuale e per negligenza professionale e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche per la violazione di norme in materia tributaria e di distrazione dei compensi di causa, con maggiorazione di interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato del
22/05/2023).
2 R.G. 3757/2023
1.2.- si è costituito in giudizio, contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni e domandando di: 1) in via pregiudiziale: I. dichiarare l'intervenuta interruzione del giudizio ex art.143, co.3, c.c.i.i., per le ragioni di cui alla narrativa che precede, con ogni altra conseguenza di legge. II. in subordine, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui alla narrativa che precede, con ogni altra conseguenza di legge;
2) in via preliminare: III. dichiarare la validità del
D.I. opposto, per il combinato disposto di cui agli artt. 125 e 638 c.p.c. e della normativa in subiecta materia;
IV. rigettare l'avversa eccezione di prescrizione, in primis, ai sensi del combinato disposto degli Art.2957 2 comma e 2959 cc, con ogni conseguenza di legge;
V. dichiarare la inammissibilità con conseguente stralcio dal fascicolo processuale, delle altrui memorie ex Art.171 ter cpc e/o di documentazione ex adverso depositati in atti ex post la notifica dell'opposizione, poichè conseguenti all' erronea applicazione, al giudizio, del cd rito Cartabia a fronte del corretto previgente;
3) nel merito: VI .dichiarare l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'opposizione ex art.645 cpc, con ogni conseguenza di legge;
VII. confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 788/2023 Ing. -
n. 9855/2022 R.G., emesso e depositato in cancelleria il 14.4.23, dal
Giudice Unico del Tribunale Civile di Lecce, Sez. Commerciale, su ricorso proposto dall'avv. e da questi fatto notificare il 19.4.23 a Controparte_1 mezzo p.e.c.; VIII. rigettare qualsivoglia altrui domanda di pagamento e risarcitoria nei confronti dell'Avv , poichè inammissibile, illegittima CP_1 ed infondata, ove occorra, dichiarando l'opposto diligente ed adempiente ad ogni obbligo professionale scaturente dagli incarichi e dai mandati conferitigli, anche in punto di diligenza ed informativo;
IX. in via gradata, condannare la parte opponente al pagamento, a favore dell'Avv.Claudio
Mofetta della somma da determinarsi dall' in corso di giudizio, CP_2 anche secondo Vs equa statuizione, in qualità di peritus peritorum;
X. comunque, respingere la domanda riconvenzionale, spiegata dalla ditta
[...]
, nei confronti dell'Avv. con ogni altra conseguenza di Pt_1 CP_1 legge;
XI. disporre, con ordinanza, la cancellazione delle espressioni
3 R.G. 3757/2023
sconvenienti od offensive nei confronti del professionista contenute nell'opposizione, con condanna dell'opponente, secondo statuizione equitativa, ai sensi del combinato disposto degli Art.88-89 cpc;
XII. Con vittoria di spese e compensi di lite ex art.91 c.p.c. XIII nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, ravvisare, per lo meno, i presupposti per la compensazione di spese e compensi di lite (comparsa di risposta depositata il 30/01/2024).
1.3.- Con ordinanza del 14/02/2024, il giudice, preso atto che, con sentenza n. 76/2023, il Tribunale di Lecce ha aperto la liquidazione giudiziale della parte medesima, ha dichiarato l'interruzione del processo.
1.4.- Con decreto del 20/11/2024, il giudice ha sollevato d'ufficio la questione dell'estinzione per mancata riassunzione e fissato udienza per la sua trattazione nel contraddittorio tra le parti.
In occasione dell'udienza del 26/11/2025 nessuno è comparso.
2.- Il processo si è estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
A norma dell'art. 143 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.
Ove il processo interrotto non sia riassunto o proseguito nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, il processo si estingue, come previsto dall'art. 307 co. 3 c.p.c.
Nel caso di specie, il termine di legge è decorso senza che alcuna parte abbia proceduto a proseguire o riassumere il giudizio.
2.1.- A norma dell'art. 653 c.p.c., quando è dichiarata l'estinzione del processo, il decreto che non ne fosse già munito, acquista efficacia esecutiva.
3.- Ai sensi dell'art. 310 c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 3757/2023 R.G.
4 R.G. 3757/2023
introdotto con atto di citazione da nei confronti di Parte_1 CP_1
, disattesa ogni altra questione, così provvede:
[...]
1) DICHIARA l'estinzione del processo;
2) DICHIARA l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
3) SPESE irripetibili.
Lecce, 26/11/2025.
Il giudice
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