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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/07/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Elena Merlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 830/2023 promossa con atto di citazione notificato in data 07/02/2023 da
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ANTONELLO FRANCESCO e l'Avv. FANTIN LUIGI, giusta procura allegata all'atto di citazione telematico, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in CASTELFRANCO VENETO (TV)
- parte attrice - contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con l'Avv. SUINE FEDERICA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in TREVISO
- parte convenuta -
***
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
Conclusioni di parte attrice:
- per : “In via principale Parte_1 dichi contendere, avendo l'assemblea approvato in data 16/5/2023 delle nuove e diverse tabelle che determinano l'implicita revoca
o annullamento del punto n.8 della precedente delibera 27/10/2022, oggetto del presente contenzioso.
1 Tenuto conto del valore confessorio dell'approvazione di nuove tabelle e della dichiarazione del procuratore di parte convenuta che le stesse nuove tabelle recepiscono i rilievi attorei, tenuto conto della soccombenza virtuale e che parte convenuta non si è presentata in mediazione costringendo l'esponente ad agire nella presente sede, condannarsi il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio. In subordine dichiararsi nulla, ovvero – subordinatamente – annullarsi, e dichiararsi in ogni caso inefficace, la delibera 27/10/2022 del Controparte_2
, nella parte in cui, al punto n.8, ap
[...] dall'Ing. in data 23/5/22. Per_1 Condan nvenuto alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.”
Conclusioni di parte convenuta:
- per : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, rigettarsi la domanda di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata, limitatamente al punto n. 8 in quanto non sussistono i presupposti di legge per la sospensione (fumus boni iuris e periculum in mora); nel merito, rigettare le domande come spiegate da parte attrice nei confronti del perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di Controparte_1 sa e confermare la delibera assunta il 27/10/2022 relativamente al punto n. 8; in via subordinata, in caso di non accoglimento delle precedenti conclusioni spiegate nel merito, accertare e dichiarare valida la tabella millesimale prodotta sub. doc. 11, modificativa e correttiva di quella impugnata ed approvata in sede assembleare il 16.05.2023. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. deduce di essere proprietaria dal 31/01/2012 di Parte_1 una unità immobiliare facente parte del di Castelfranco Controparte_1
Veneto, con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni ed indivisibili del fabbricato.
In data 27/10/2022 veniva ritualmente convocata l'assemblea condominiale, che tra le altre cose deliberava a maggioranza la variazione delle tabelle millesimali (punto n. 8 dell'ordine del giorno), adottando quelle redatte dall'Ing. datate 23/05/2022, pur “con impegno all'analisi di Per_1 eventuali errori materiali”. L'attrice esprimeva voto dissenziente poiché a suo avviso le tabelle, consegnate solo al momento dell'assemblea, oltre ad identificare le unità immobiliari non per numero ma per nome del proprietario, contenevano evidenti inesattezze, essendo stati utilizzati coefficienti errati o modificati arbitrariamente.
2 L'attrice ritiene nulla o comunque annullabile, invalida ed inefficace tale delibera, per assoluta indeterminatezza del contenuto, stante l'approvazione da parte di alcuni condomini condizionata alla correzione di non meglio precisati errori, e per mancata approvazione all'unanimità, giacché le tabelle in discorso, derogando ai criteri di legge per la ripartizione delle spese, costituirebbero vere e proprie innovazioni. In ogni caso, ritiene non sia stata raggiunta nemmeno la maggioranza necessaria alla loro approvazione, poiché i condomini che hanno espresso riserve non potrebbero essere computati quali favorevoli.
Instaurava pertanto un procedimento di mediazione, al quale tuttavia il non aderiva, introducendo, successivamente, il presente giudizio. CP_1
1.2. Il si è tempestivamente costituito, deducendo che, Controparte_1 con delibera assembleare del 11/07/2019, aveva affidato all'Ing. Per_1 incarico di procedere al ricalcolo delle tabelle millesimali fino a quel momento in vigore;
con successiva delibera del 19/12/2019 l'assemblea non aveva approvato le tabelle redatte ed aveva chiesto al tecnico di procedere ad una revisione. Successivamente, con delibera del 05/05/2022, era stato dato incarico all'amministratore di correggere gli errori della proposta già esaminata;
con delibera assembleare del 27/10/2022 il , Controparte_1 con 5 voti favorevoli per 842 millesimi e uno contrario, aveva approvato la tabella millesimale.
Il replica che, ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c., la tabella CP_1 millesimale può essere modificata a maggioranza quando risulta che i suoi valori sono conseguenza di un errore, come nel presente caso, non essendovi stata alcuna deroga ai criteri di ripartizione delle spese comuni stabiliti dalla legge.
Il convenuto contesta altresì i rilievi circa i coefficienti applicati in modo errato, in quanto ben precisati dal tecnico nella sua relazione illustrativa.
Il ha concluso, pertanto, per la conferma della delibera CP_1 impugnata.
1.3. Successivamente, in occasione della prima udienza del 25/05/2023, il ha dimesso il verbale dell'assemblea del 16/05/2023, nella quale CP_1
è stata approvata, con voto contrario dell'attrice, una nuova tabella
3 millesimale datata 26/04/2023, che ha parzialmente modificato quella impugnata, recependo alcune delle osservazioni sollevate.
1.4. Alla luce di ciò, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., parte attrice ha precisato che l'approvazione delle nuove tabelle in data
16/05/2023 avrebbe comportato il superamento di quelle approvate con delibera 27/10/22 ed oggetto del presente contenzioso, facendo cessare la materia del contendere.
2. La causa, ritenuta matura per la decisione su base documentale, è stata trattenuta in decisione con provvedimento in data 16.12.2024.
Risulta pacifico che la delibera assembleare impugnata, assunta il
27/10/2022 e contenente l'approvazione della tabella millesimale a firma dell'Ing. del 23/05/2022, sia stata sostituita da altra delibera del Per_1
16/05/2023 che ha approvato una tabella millesimale rivista e corretta dallo stesso predisponente Ing. , datata 26/04/2023 (cfr. pag. 3 comparsa Per_1 conclusionale “La domanda dell'attrice andrà pertanto rigettata CP_1 per intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che la delibera impugnata contenente l'approvazione della tabella millesimale a firma dell'ing.
del 23.05.2022 è stata sostituita da altra delibera approvativa di una Per_1 tabella millesimale rivista e corretta dallo stesso tecnico (all. doc. n. 15 Per_1 tabella millesimale rivista)”).
È pertanto venuto meno l'oggetto del contendere del presente giudizio, con la conseguenza che deve essere dichiarata la totale cessazione della materia del contendere.
Conseguentemente, non vi è spazio per alcuna pronuncia nemmeno in ordine alla tempestiva domanda subordinata del convenuto nella CP_1 comparsa di risposta in data 4.5.2023 (“accertare e dichiarare valida la tabella millesimale prodotta sub. doc. 11, modificativa e correttiva di quella impugnata”) per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche considerato che detta diversa tabella millesimale è stata successivamente approvata dall'assemblea condominiale in data 16.5.2023 ed è oggetto di un diverso giudizio pendente tra le parti.
4 3. In mancanza di accordo tra le parti, i provvedimenti in ordine alle spese devono essere assunti in base al principio della soccombenza virtuale e al comportamento processuale tenuto dalle parti.
Poiché, pacificamente, nell'ultima versione della tabella millesimale “Sono stati così recepiti dal tecnico incaricato dal condominio, e accolti poi positivamente dall'assemblea dei condomini, alcuni dei rilievi svolti dall'attrice e consistenti in meri errori materiali nella attribuzione di alcuni coefficienti da parte del tecnico nello svolgimento del calcolo dei millesimi” (cfr. pag. 4 comparsa conclusionale , deve ritenersi che l'azione giudiziale CP_1 attorea fosse quanto meno in parte fondata e che la sua tempestiva proposizione da parte dell'attrice fosse giustificata dai ristretti tempi previsti per l'impugnazione ex art. 1109 c.c., trattandosi di delibera che, per quanto impegnasse il a verificare l'esistenza di eventuali errori materiali CP_1 da correggere, era immediatamente applicabile (come riconosciuto dallo stesso cfr. pag. 3 memoria di replica) CP_1
Purtuttavia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che ostano alla condanna del convenuto alle spese e giustificano l'integrale CP_1 compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19/04/2018.
Vengono a tale fine valorizzate le seguenti circostanze:
- i rilievi sollevati dall'attrice in ordine ai coefficienti sono stati dal recepiti successivamente all'introduzione dell'odierno giudizio, CP_1 nelle nuove tabelle approvate, seppur nel tempo necessario (circa 7 mesi) a consultare il tecnico incaricato;
il che giustifica la mancata partecipazione del
Condominio alla mediazione a gennaio 2023, ad appena due mesi di distanza dalla delibera impugnata, attesa anche la natura tecnica dei profili in contestazione;
-malgrado il recepimento dei rilievi attorei da parte del l'attrice CP_1 ha nuovamente impugnato anche la delibera approvativa di dette nuove tabelle, nell'ambito di un giudizio tuttora pendente;
- malgrado l'intervenuta cessazione della materia del contendere già antecedentemente alla prima udienza, entrambe le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
5 Dette circostanze denotano, infatti, la sussistenza di un'elevata conflittualità tra le parti, che non giustifica l'apposizione dell'onere delle spese legali a carico di una soltanto di esse nell'ambito dell'odierno giudizio, riservata ogni determinazione all'esito della causa che accerterà – se del caso - nel merito la fondatezza delle ragioni attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Treviso, il 11 luglio 2025
Il giudice
- dott.ssa Elena Merlo -
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