Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di VO, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 15.01.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1340 / 2022
promossa da
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
VINCENZO LO GIUDICE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. IOLANDA GENTILE e dall'avv. FRANCESCO GIAMMARIA, giusta procura in atti,
e
-resistente-
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore,
-convenuto contumace-
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
notificata in data 11.4.2022, afferente alle annualità di contribuzione per presunto CP_1
mancato versamento di contributi previdenziali ed accessori con riferimento agli anni dal
2000 al 2011 e del 2016, chiedendone l'annullamento ed eccependo la decadenza dell'iscrizione a ruolo, la prescrizione delle somme pretese e l'errata quantificazione delle stesse. Con vittoria di spese del giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio , argomentando variamente l'infondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può essere accolto.
Giova premettere che, nel caso di specie, il ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione agli atti esecutivi, sia un'opposizione all'esecuzione ex art. art. 24 D.Lgs. n.
46 che, nel caso di specie, risultano tempestive.
Giova, preliminarmente, vagliare l'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente, dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25 D.Lgs. n. 46/99. Orbene, come è noto, l'istituto della decadenza - che ha carattere eccezionale - è esplicitamente dettato per la riscossione delle entrate contributive degli enti previdenziali pubblici, categoria in cui non rientra CP_1
(in tal senso, ex multis, Tribunale Venezia sez. lav., 10/03/2023, n.161).
Difatti il legislatore, con il D.Lgs. n. 509 del 1994, ha trasformato gli enti di previdenza dei liberi professionisti, tra cui , in persone giuridiche di diritto privato con autonomia CP_1
organizzativa, amministrativa e contabile conferendo a tali enti piena autonomia in materia contributiva e pensionistica (legge 335 del 1995); essi, in quanto enti di natura privata, non soggiacciono alla previsione normativa richiamata.
Parimenti, non può accogliersi l'eccezione relativa alla prescrizione delle pretese.
Sul punto, giova precisare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 26621 del 13/12/2006 e Cass Sez. L, Sentenza n. 24910 del 29/11/2007) che : “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto
a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia
della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di
previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per
assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è
venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti
previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale
per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle
gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente
quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti
alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre
1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente
previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della
normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime
transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione
in via sussidiaria o integrativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale
che aveva applicato la nuova normativa ai contributi dovuti all' rigettando le censure CP_1
di quest'ultima secondo cui doveva continuare ad applicarsi la norma speciale prevista per i contributi
alla - l'art. 18 della legge n. 6 del 1981, e la prescrizione decennale ivi prevista - , in forza del CP_3
principio "lex specialis derogat legi generali")”.
Inoltre, ai sensi dell'art.16 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, come recepito dall'art. 36 dello
Statuto , tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono CP_1
comunicare ad , entro apposite scadenze, l'ammontare del reddito professionale CP_1
dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente nonché il volume d'affari complessivo ai fini dell'I.V.A. per il medesimo anno. Ai sensi del medesimo articolo il mancato invio, alle scadenze previste, delle succitate dichiarazioni determina l'obbligo del professionista inadempiente di versare ad , CP_1
oltre ai contributi evasi, una sanzione pecuniaria, nonché gli interessi di mora.
In particolare, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass.
sent. n. 27950/2018; Cass. sent. n. 19403/2019; Cass. sent. n. 1557/2020) in quanto l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato, mentre la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass. sent. n. 10273/2021; Cass.
sent. n. 17970/2022).
Sicchè, per quanto riguarda , il termine iniziale per ciascuna annualità contributiva CP_1
decorre dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, termine ultimo per il pagamento dei contributi dovuti, ciò in forza del disposto dell'art. 37, comma II, dello
Statuto previsto dalla predetta cassa previdenziale, il quale dispone che: “i conguagli
contributivi dovuti dagli iscritti sono riscossi mediante sistema M.AV. bancario/postale in unica
soluzione con scadenza al 31 dicembre successivo alla data di scadenza della presentazione della
comunicazione di cui all'articolo 36 dello Statuto”.
Pertanto, se il termine temporale quinquennale di prescrizione per contributi e accessori va calcolato a partire dalla data di conguaglio dell'anno di riferimento, ovvero dalla data istituzionale di presentazione all'ente della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari
(31/12 dell'anno successivo a quello di riferimento), la decorrenza della prescrizione si computerà dal 31/12 dell'anno successivo a quello di presentazione o trasmissione via web.
Ciò detto, con riferimento al caso di specie, la prescrizione relativa ai contributi opposti a partire dall'anno 2000 è iniziata a decorrere dal 31.12.2001.
Orbene, alla luce della produzione in atti, occorre vagliare il maturarsi o meno della prescrizione tenuto conto che il ricorrente deduce lo spirare del termine prescrizionale per tutti i contributi dal 2000 al 2011, salvo che per quelli richiesti con riferimento al 2016.
Invero, dalla documentazione allegata da è stato opportunamente provata la CP_1
sussistenza di atti interruttivi tenuto conto dell'invio annuale, o comunque al massimo biennale da parte della predetta cassa previdenziale, della comunicazione in ordine alla irregolare posizione contributiva e assistenziale del ricorrente, missive che sono state ritualmente consegnate presso l'indirizzo di residenza dell'Arch. . Pt_1
Difatti, con riferimento alle annualità in contestazione sin dal 2000, l'ente convenuto ha inviato con cadenza biennale e/o triennale comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione (cfr. all. n. 8-9-10-11 alla memoria di costituzione).
Pertanto, nessuna prescrizione risulta maturata.
Infine, con riferimento all'ammontare del credito vantato da , parte ricorrente non CP_1
ha effettuato alcuna contestazione in merito ai conteggi relativi alle somme richieste con la cartella di pagamento opposta per gli anni in questione per cui, risultando pacifica tra le parti la qualifica professionale di nonché la sua iscrizione alla cassa Parte_1
previdenziale di categoria;
né possono accogliersi le doglianze sollevate con riferimento alla quantificazione dell'annualità di contribuzione 2016, stante la genericità delle stesse.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese Parte_1
processuali che si liquidano in complessivi 1.700,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 16/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di VO