CA
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella Di TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N. 66 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Taranto alla via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Stefania
Pollicoro dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Diana Anna Rotunno, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Avvocatura alla via Plinio angolo via Salinella CP_1
- APPELLATO -
Oggetto: malattia professionale – liquidazione spese processuali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2031/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' – volta alla costituzione di una rendita da malattia professionale CP_1 (spondilodiscopatie del tratto lombare) – e condannava l' a pagare l'indennizzo CP_1
in capitale, di cui all'art. 13, secondo comma, D.Lgs n. 38/2000, per inabilità
permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 6% dalla data della domanda amministrativa (17.6.2019), oltre rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16,
comma 6, L. 412/91, nonché a pagare il compenso professionale in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratasi anticipataria, liquidato in €. 1.200,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e contributo integrativo, come per legge.
Avverso tale ultima statuizione proponeva appello , lamentandone Parte_1
la erroneità, limitatamente alla statuizione delle spese processuali, e chiedendone la riforma.
Si costituiva l rilevando la coerente liquidazione delle spese processuali con CP_1
riferimento sia alla semplicità dell'oggetto della domanda, priva di aspetti peculiari e tipici, sia all'attività istruttoria in concreto svolta, tale da non presentare specifiche problematiche. Concludeva chiedendo il rigetto del gravame e, in caso di riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese del grado di appello.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante dell'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per violazione
D.M. 55/2014, che prevede i parametri ed i criteri inderogabili ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.
Sostiene l'appellante che la liquidazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice di €. 1.200,00, oltre accessori di legge, si pone al di sotto del minimo legale previsto dal citato DM 55/2014, evidenziando che, in considerazione della somma riconosciuta, pari a €. 6.580,48 e dello scaglione di riferimento da €. 5.201,00 a €. 26.000,00, pur effettuando un calcolo sulla base dei minimi tabellari, il compenso giudiziale
2 complessivo spettante, è, invece, pari a €. 2.738,00, di cui €. 438,00 per fase studio, €.
370,00 per fase introduttiva, €. 1.120,00 per fase di trattazione e €. 810,00 per fase decisoria.
L'appello è fondato.
Il primo Giudice, invero, non ha operato alcuna compensazione delle spese di lite avendo espressamente ritenuto la soccombenza dell' ossia della parte che con il CP_1
suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria rendendo necessario l'accertamento giudiziale.
Deve, pertanto, ritenersi ingiustificata ed incongrua la liquidazione delle spese processuali operata in primo grado.
Invece, in considerazione del valore della controversia, pari a €. 6.580,48 (non contestato dall' , del relativo scaglione da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 e dell'assenza CP_1
di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, deve liquidarsi per il primo grado la somma complessiva richiesta di €. 2.738,00 (da cui va detratta la somma già liquidata),
in applicazione dei parametri minimi previsti per le cause di previdenza, di cui al DM
55/2014, satisfattiva e proporzionata alla quantità e alla qualità dell'attività professionale svolta, da porsi a carico dell' e in favore del difensore della ricorrente CP_1
dichiaratasi antistataria, oltre oneri e accessori di legge.
La resistenza in appello in ordine alla domanda proposta giustifica la condanna dell' CP_1
alla rifusione delle spese anche di questo grado, liquidate in base ai medesimi parametri,
nei valori minimi, data la semplicità della questione, con scaglione da €. 1.101,00 a €.
5.200,00, riferito al valore della causa costituito dall'ammontare dei compensi di primo grado.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, condanna l al pagamento delle spese di giudizio del primo CP_1
3 grado che si liquidano in complessivi € 2.738,00, oltre accessori di legge, in favore dell'appellante, con distrazione al suo procuratore, avv. Stefania Pollicoro, anticipante;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del presente grado che si CP_1
liquidano in €. 886,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv.
Stefania Pollicoro, procuratore dell'appellante, anticipante.
Taranto 9.4.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella Di TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N. 66 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Taranto alla via Pitagora n. 24, presso lo studio dell'avv. Stefania
Pollicoro dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Diana Anna Rotunno, in virtù di procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto presso l'Avvocatura alla via Plinio angolo via Salinella CP_1
- APPELLATO -
Oggetto: malattia professionale – liquidazione spese processuali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2031/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' – volta alla costituzione di una rendita da malattia professionale CP_1 (spondilodiscopatie del tratto lombare) – e condannava l' a pagare l'indennizzo CP_1
in capitale, di cui all'art. 13, secondo comma, D.Lgs n. 38/2000, per inabilità
permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 6% dalla data della domanda amministrativa (17.6.2019), oltre rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16,
comma 6, L. 412/91, nonché a pagare il compenso professionale in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratasi anticipataria, liquidato in €. 1.200,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e contributo integrativo, come per legge.
Avverso tale ultima statuizione proponeva appello , lamentandone Parte_1
la erroneità, limitatamente alla statuizione delle spese processuali, e chiedendone la riforma.
Si costituiva l rilevando la coerente liquidazione delle spese processuali con CP_1
riferimento sia alla semplicità dell'oggetto della domanda, priva di aspetti peculiari e tipici, sia all'attività istruttoria in concreto svolta, tale da non presentare specifiche problematiche. Concludeva chiedendo il rigetto del gravame e, in caso di riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese del grado di appello.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante dell'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per violazione
D.M. 55/2014, che prevede i parametri ed i criteri inderogabili ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.
Sostiene l'appellante che la liquidazione delle spese di lite effettuata dal primo giudice di €. 1.200,00, oltre accessori di legge, si pone al di sotto del minimo legale previsto dal citato DM 55/2014, evidenziando che, in considerazione della somma riconosciuta, pari a €. 6.580,48 e dello scaglione di riferimento da €. 5.201,00 a €. 26.000,00, pur effettuando un calcolo sulla base dei minimi tabellari, il compenso giudiziale
2 complessivo spettante, è, invece, pari a €. 2.738,00, di cui €. 438,00 per fase studio, €.
370,00 per fase introduttiva, €. 1.120,00 per fase di trattazione e €. 810,00 per fase decisoria.
L'appello è fondato.
Il primo Giudice, invero, non ha operato alcuna compensazione delle spese di lite avendo espressamente ritenuto la soccombenza dell' ossia della parte che con il CP_1
suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria rendendo necessario l'accertamento giudiziale.
Deve, pertanto, ritenersi ingiustificata ed incongrua la liquidazione delle spese processuali operata in primo grado.
Invece, in considerazione del valore della controversia, pari a €. 6.580,48 (non contestato dall' , del relativo scaglione da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 e dell'assenza CP_1
di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, deve liquidarsi per il primo grado la somma complessiva richiesta di €. 2.738,00 (da cui va detratta la somma già liquidata),
in applicazione dei parametri minimi previsti per le cause di previdenza, di cui al DM
55/2014, satisfattiva e proporzionata alla quantità e alla qualità dell'attività professionale svolta, da porsi a carico dell' e in favore del difensore della ricorrente CP_1
dichiaratasi antistataria, oltre oneri e accessori di legge.
La resistenza in appello in ordine alla domanda proposta giustifica la condanna dell' CP_1
alla rifusione delle spese anche di questo grado, liquidate in base ai medesimi parametri,
nei valori minimi, data la semplicità della questione, con scaglione da €. 1.101,00 a €.
5.200,00, riferito al valore della causa costituito dall'ammontare dei compensi di primo grado.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, condanna l al pagamento delle spese di giudizio del primo CP_1
3 grado che si liquidano in complessivi € 2.738,00, oltre accessori di legge, in favore dell'appellante, con distrazione al suo procuratore, avv. Stefania Pollicoro, anticipante;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del presente grado che si CP_1
liquidano in €. 886,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv.
Stefania Pollicoro, procuratore dell'appellante, anticipante.
Taranto 9.4.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
4