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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/07/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Dr Carolina Burrascano, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4180/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo
n.877/2022 emesso il 31.05.2022 dal Tribunale di Siracusa a.
TRA
nato ad [...] il [...]( c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ivi elettivamente domiciliato, Viale Scala
Greca, n. 199/c, presso lo Studio degli avv. ti Alessandro Greco e Giuseppe Canonico che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto introduttivo
- opponente intimato -
E
( P. VA ) con sede in Roma viale Regina Controparte_1 P.IVA_1
Margherita, elettivamente domiciliata in Milano, via Luigi Monti n. 2, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Longo, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore
- opposta intimante –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione depositato il 26.9.2022, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.877/2022 emesso il 31.05.2022 dal Tribunale di Siracusa a definizione del proc. n. R.G. n. 1855/2022, con il quale gli pagina 1 di 5 era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
6.487,00, oltre interessi fino al soddisfo, come da ricorso introduttivo, e spese di lite.
Esponeva parte attrice che il credito azionato dall'intimante sarebbe derivato da presunte fatture, rimaste insolute, emesse per fornitura di energia elettrica mai erogata, avvenuta nel periodo tra l'anno 2019 ed il 2020.
Contestava sia l'esistenza della fornitura che la mancata sottoscrizione del contratto riguardante la richiesta di erogazione di energia elettrica con la convenuta opposta e, pertanto, sia l'an che il quantum del credito azionato e da ultimo il corretto funzionamento del contatore inerente all'utenza oggetto di causa.
Chiedeva, quindi, in via preliminare di non concedere, se richiesta, la esecuzione provvisoria del provvedimento impugnato e, nel merito, che il Tribunale dichiarasse la revoca, l'annullamento e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva a ministero di altro difensore con propria comparsa Controparte_1 dell'11.5.2023, regolarmente depositata, la quale ribadiva la legittimità del Decreto
Ingiuntivo, contestando tutti i motivi di opposizione, eccepiva la regolarità del contratto di fornitura che era avvenuta dapprima in regime di mercato tutelato e successivamente di mercato libero e, come statuito da pacifica giurisprudenza anche di legittimità, senza nessuna necessità di sottoscrizione, essendo ritenuto valido ed efficace anche un contratto di fornitura concluso oralmente, eccepiva infine che l'attivazione, nel caso di scrutinio, era avvenuta su richiesta dell'opponente debitamente sottoscritta il quale aveva pure allegato il contratto di locazione dell'immobile, regolarmente registrato e, per ultimo, l'attestazione di avvenuto pagamento in favore di di una fattura CP_1 relativa alla fornitura contestata, ribadiva quindi la legittimità del credito azionato, e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto.
Instauratosi quindi il contraddittorio, con ordinanza del 30.5.2023 si rigettava la richiesta della concessione della provvisoria esecuzione del decreto Ingiuntivo opposto e si invitavano le parti ad instaurare il procedimento di mediazione, assegnando il termine di giorni 15 per l'introduzione di tale procedimento.
Fallito il tentativo di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto,
c.p.c., eseguita l'istruttoria, e precisate le conclusioni all'udienza del 18.2.2025, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.
La presente opposizione è fondata e va accolta.
pagina 2 di 5 Consolidato principio giurisprudenziale afferma che l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma l'opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che impone al convenuto opposto, attore sostanziale, l'onere di provare l'esistenza del credito.
Orbene, le fatture commerciali, poste a base del credito azionato, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale e alla loro funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si strutturano secondo una dichiarazione indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, le fattura ancorché annotate nei libri obbligatori, non possono, attese le loro caratteristiche genetiche (formazione ad opera ella stessa parte che intende avvalersene ) assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e della esecuzione della prestazione ivi indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita quanto agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. N. 8126/2004; Cass. 1034/2002)
Nel caso di scrutinio risulta contestata la circostanza avanzata dall'opponente in merito alla sussistenza del contratto, alla erogazione della fornitura e alla correttezza degli asseriti consumi.
Rileva ai fini della decisione la contestazione della sottoscrizione del contratto, la cui firma è stata disconosciuta dall'opponente, e non è stata formulata alcuna istanza di verificazione del documento contestato da parte della Società opposta.
Il disconoscimento della firma del contratto determina l'insorgere di specifici oneri processuali e sostanziali che devono essere attentamente valutati. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, Come statuito da Cassazione Civile con Ordinanza
n.20267 2023 “ il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo la conclusione avvenire per facta concludentia, attraverso l'utilizzazione concreta dell'energia da parte dell'utente.”. Tuttavia, quando la parte disconosce espressamente la sottoscrizione del documento contrattuale, si innesca la disciplina processuale della verificazione della scrittura privata. L'art. 216 c.p.c stabilisce che la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova ritenuti utili pagina 3 di 5 e producendo le scritture che possono servire di comparazione. La mancata richiesta di verificazione da parte del soggetto che invoca il contratto comporta l'impossibilità di utilizzare il documento disconosciuto come prova del rapporto contrattuale. La giurisprudenza di merito Corte d'Appello di Napoli sentenza n. 4544/2022 ha chiarito che in caso di contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto con firma apocrifa e tempestivamente disconosciuta dall'utente con denuncia-querela, in assenza di verificazione della sottoscrizione da parte del fornitore, il contratto deve ritenersi inesistente ed improduttivo di effetti vincolanti tra le parti”. Tuttavia, la questione si complica quando il fornitore abbia comunque erogato energia elettrica e il consumatore ne abbia fruito. In tali ipotesi, la giurisprudenza ha elaborato soluzioni differenziate a seconda delle circostanze concrete. Il principio di non locupletazione impedisce al consumatore di ottenere la restituzione di quanto corrisposto per la fornitura effettivamente ricevuta qualora sia accertato che i corrispettivi fatturati corrispondano agli importi che l'utente avrebbe dovuto sostenere presso il precedente gestore alle condizioni contrattuali preesistenti (Cassazione Civile Ord. 29036/2019)
Dal punto di vista dell'onere probatorio, assume particolare rilevanza la disciplina speciale prevista per i contratti con i consumatori. L'articolo 67viciessemel del Codice del Consumo (D. Lgs 206/2005) stabilisce che sul fornitore grava l'onere della prova riguardante l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore, la prestazione del consenso alla conclusione del contratto, l'esecuzione del contratto e la responsabilità per l'inadempimento. Tale disposizione risulta particolarmente significativa nei casi di disconoscimento della firma, poiché sposta sul fornitore l'onere di dimostrare la validità del consenso prestato.
Dal punto di vista processuale, quando il fornitore non proceda alla verificazione della scrittura disconosciuta, si determina una situazione di incertezza probatoria che deve essere risolta applicando i principi generali dell'onere della prova. Nell'azione contrattuale di adempimento per il pagamento di corrispettivi derivanti da somministrazione di energia elettrica, il creditore deve provare l'esistenza del contratto
e allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento secondo il combinato disposto degli articoli 1218 e 2697 del codice civile. (Sentenza 3603/2014 Trib. Milano) Tuttavia, quando la firma sia disconosciuta e non si proceda a verificazione, viene meno la prova documentale dell'esistenza del contratto. La mancata verificazione comporta generalmente l'impossibilità per il pagina 4 di 5 fornitore di utilizzare il documento contrattuale come prova del rapporto, con conseguente insussistenza del credito per le forniture erogate in base al contratto nullo e per tale motivo la presente opposizione deve essere accolta
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario Dr Carolina Burrascano, disattesa ogni atra domanda, eccezione richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. 4180/2022, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 877/2022 emesso il 31.05.2022 dal Tribunale di Siracusa nei confronti di Parte_1
2. Condanna nella persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese di lite del presente procedimento a favore di Pt_1 che liquida nella misura di € 2.500,00 oltre la maggiorazione per spese
[...] generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Siracusa il 2 luglio 2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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