CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 396/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja, 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I201290 2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I201290 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I201290 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2116/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, la società ha dedotto quanto segue.
In data 24 settembre 2024 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto ha notificato alla società Ricorrente_1 S.r.l. lo schema d'atto ex art.
6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
In data 23 novembre 2024 la Ricorrente_1 S.r.l. ha depositato memorie difensive ex art. 12 della Legge n. 212 del 2000 con richiesta di audizione;
In data 13 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto ha notificato l'avviso di accertamento senza convocazione;
In data 07 febbraio 2025 la società ha presentato istanza di accertamento con adesione.
In data 20 febbraio 2025, con protocollo n. 0021676, l'Ufficio “preso atto che risultano decorsi i 15 gg successivi dalla notificazione dell'avviso di accertamento preceduto dallo schema d'atto” ha comunicato
“che l'istanza di accertamento con adesione presentata è improcedibile e, pertanto, è priva di effetti”.
In data 11 marzo 2025, la Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 ha impugnato il su specificato Avviso di accertamento notificando l'apposito ricorso all?agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto (indirizzo PEC "Email_2).
Nel merito, la ricorrente contesta la ricostruzione induttiva e il mancato riconoscimento di costi (quote ammortamento, TFR, INAIL, quote competenza licenza tabacchi, deduzioni IRAP), oltre a dedurre vizi di legittimità in relazione ai quali richiama l'art. 12 della Legge n. 212 del 2000, l'onere della prova, l'art. 53 della Costituzione.
Il ricorso è stato iscritto nel Registro generale dei Ricorsi al n. 396/2025
In data 12 maggio 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Taranto, chiedendo in via pregiudiziale dichiararsi inammissibile il ricorso per tardività ex art. 21 del Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, sul presupposto che l'istanza di adesione è stata presentata oltre i termini di cui all'art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 218/1997 e quindi priva di effetti sospensivi.
In subordine, chiede il rigetto nel merito.
Con memoria illustrativa l'Ufficio ha ribadito la pregiudiziale di tardività ed ha escluso la conciliabilità della lite, richiamando nuovamente l'art. 21 D. Lgs. 546/1992.
In data 17 dicembre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esame della questione pregiudiziale di rito: rilevabilità d'ufficio della tardività
La questione della tempestività del ricorso Banca_1 un presupposto processuale indefettibile ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di verifica attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio ed al rispetto di un termine perentorio stabilito a pena di inammissibilità dall'art. 21, del
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Nel caso di specie l'Ufficio ha sollevato espressamente l'eccezione in via pregiudiziale, deducendo che l'istanza di accertamento con adesione sarebbe stata presentata oltre i termini di legge e, dunque, inidonea a produrre effetti sospensivi del termine di impugnazione;
conseguentemente, il ricorso notificato a marzo
2025 risulterebbe tardivo.
Il Collegio deve quindi scrutinare prioritariamente tale eccezione, essendo idonea a definire il giudizio senza esame del merito.
2. Individuazione del dies a quo e del termine ordinario di impugnazione ex art. 21 D.Lgs. 546/1992
Dagli atti risulta che l'atto impugnato è l'avviso di accertamento n. TVP03I201290/2024 relativo al periodo d'imposta 2018, notificato alla società Ricorrente_1 S.r.l. in data 13 dicembre 2024.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Tale termine è perentorio e decorre, secondo la regola generale, dal giorno successivo alla notifica (dies a quo non computatur).
Ne consegue che, a fronte di notifica del 13 dicembre 2024, il termine ordinario di 60 giorni per impugnare scadeva in data 11 febbraio 2025.
3. Sulla invocata sospensione per istanza di accertamento con adesione e sulla sua insussistenza nel caso concreto
La ricorrente deduce – già nel ricorso introduttivo – che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione avrebbe determinato una sospensione del termine per impugnare (richiamando la disciplina dell'adesione).
Tuttavia, dagli atti emerge con chiarezza che:
- lo schema d'atto ex art.
6-bis della Legge n. 212 del 2000 è stato notificato il 24 settembre 2024;
- l'avviso di accertamento (preceduto dallo schema) è stato notificato il 13 dicembre 2024;
- l'istanza di accertamento con adesione è stata presentata il 7 febbraio 2025 (ricevuta e protocollata il 10 febbraio 2025);
- l'Ufficio, con comunicazione del 20 febbraio 2025, ha formalmente dichiarato l'istanza improcedibile e priva di effetti, poiché presentata oltre i termini previsti dalla normativa speciale applicabile agli atti preceduti da contraddittorio preventivo.
In particolare, la comunicazione dell'Ufficio richiama l'art. 6, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 19 giugno
1997, evidenziando che, per gli atti preceduti da schema d'atto, l'istanza di adesione può essere proposta entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema, ovvero nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso,
e solo in tale ultima ipotesi il termine per ricorrere è sospeso per 30 giorni.
Orbene, nel caso in esame, tra la notifica dell'avviso (13 dicembre 2024) e l'istanza di adesione (07 febbraio
2025) sono trascorsi ben oltre 15 giorni;
parimenti, l'istanza è stata presentata ben oltre 30 giorni dalla comunicazione dello schema d'atto (24. settembre 2024).
La presentazione dell'istanza fuori termine comporta, secondo la disciplina richiamata e applicata dall'Ufficio, la sua improcedibilità e, soprattutto, la mancanza di qualsiasi effetto sospensivo sul termine di impugnazione.
Il Collegio ritiene tale conclusione corretta: la sospensione dei termini costituisce deroga eccezionale alla regola generale di cui all'art. 21 del D. Lgs. 546/1992 e può operare solo nei casi tipizzati e alle condizioni espressamente previste. Non essendo l'istanza proposta nel perimetro temporale legale, essa è inidonea a incidere sul decorso del termine per ricorrere.
4. Conseguente tardività del ricorso e declaratoria di inammissibilità
Accertata l'insussistenza della sospensione, resta applicabile il termine ordinario ex art. 21 D.Lgs. 546/1992, con scadenza 11 febbraio 2025.
Dallo svolgimento del processo e dagli atti difensivi risulta invece che il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle Entrate in data 11 marzo 2025, ovvero 12 marzo 2025 secondo la prospettazione dell'Ufficio, e comunque oltre il termine di legge.
Ne consegue che il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile, non potendo questa Corte procedere all'esame delle censure di merito, che restano assorbite.
5. Regolazione delle spese
Quanto alle spese, il Collegio, avuto riguardo alla natura della pronuncia (in rito) e al complessivo sviluppo processuale, ritiene sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione integrale, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto – sez. I - definitivamente pronunciando sul ricorso R. G.R. n. 396/2025 proposto da Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TVP03I201290/2024 (anno 2018):
- Dichiara inammissibile il ricorso per tardività ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/1992;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 17 dicembre 2025
Il relatore
AO AR
Il Presidente
IM AR
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 396/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja, 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I201290 2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I201290 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I201290 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2116/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, la società ha dedotto quanto segue.
In data 24 settembre 2024 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto ha notificato alla società Ricorrente_1 S.r.l. lo schema d'atto ex art.
6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
In data 23 novembre 2024 la Ricorrente_1 S.r.l. ha depositato memorie difensive ex art. 12 della Legge n. 212 del 2000 con richiesta di audizione;
In data 13 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto ha notificato l'avviso di accertamento senza convocazione;
In data 07 febbraio 2025 la società ha presentato istanza di accertamento con adesione.
In data 20 febbraio 2025, con protocollo n. 0021676, l'Ufficio “preso atto che risultano decorsi i 15 gg successivi dalla notificazione dell'avviso di accertamento preceduto dallo schema d'atto” ha comunicato
“che l'istanza di accertamento con adesione presentata è improcedibile e, pertanto, è priva di effetti”.
In data 11 marzo 2025, la Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1 ha impugnato il su specificato Avviso di accertamento notificando l'apposito ricorso all?agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto (indirizzo PEC "Email_2).
Nel merito, la ricorrente contesta la ricostruzione induttiva e il mancato riconoscimento di costi (quote ammortamento, TFR, INAIL, quote competenza licenza tabacchi, deduzioni IRAP), oltre a dedurre vizi di legittimità in relazione ai quali richiama l'art. 12 della Legge n. 212 del 2000, l'onere della prova, l'art. 53 della Costituzione.
Il ricorso è stato iscritto nel Registro generale dei Ricorsi al n. 396/2025
In data 12 maggio 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Taranto, chiedendo in via pregiudiziale dichiararsi inammissibile il ricorso per tardività ex art. 21 del Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, sul presupposto che l'istanza di adesione è stata presentata oltre i termini di cui all'art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 218/1997 e quindi priva di effetti sospensivi.
In subordine, chiede il rigetto nel merito.
Con memoria illustrativa l'Ufficio ha ribadito la pregiudiziale di tardività ed ha escluso la conciliabilità della lite, richiamando nuovamente l'art. 21 D. Lgs. 546/1992.
In data 17 dicembre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esame della questione pregiudiziale di rito: rilevabilità d'ufficio della tardività
La questione della tempestività del ricorso Banca_1 un presupposto processuale indefettibile ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di verifica attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio ed al rispetto di un termine perentorio stabilito a pena di inammissibilità dall'art. 21, del
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Nel caso di specie l'Ufficio ha sollevato espressamente l'eccezione in via pregiudiziale, deducendo che l'istanza di accertamento con adesione sarebbe stata presentata oltre i termini di legge e, dunque, inidonea a produrre effetti sospensivi del termine di impugnazione;
conseguentemente, il ricorso notificato a marzo
2025 risulterebbe tardivo.
Il Collegio deve quindi scrutinare prioritariamente tale eccezione, essendo idonea a definire il giudizio senza esame del merito.
2. Individuazione del dies a quo e del termine ordinario di impugnazione ex art. 21 D.Lgs. 546/1992
Dagli atti risulta che l'atto impugnato è l'avviso di accertamento n. TVP03I201290/2024 relativo al periodo d'imposta 2018, notificato alla società Ricorrente_1 S.r.l. in data 13 dicembre 2024.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Tale termine è perentorio e decorre, secondo la regola generale, dal giorno successivo alla notifica (dies a quo non computatur).
Ne consegue che, a fronte di notifica del 13 dicembre 2024, il termine ordinario di 60 giorni per impugnare scadeva in data 11 febbraio 2025.
3. Sulla invocata sospensione per istanza di accertamento con adesione e sulla sua insussistenza nel caso concreto
La ricorrente deduce – già nel ricorso introduttivo – che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione avrebbe determinato una sospensione del termine per impugnare (richiamando la disciplina dell'adesione).
Tuttavia, dagli atti emerge con chiarezza che:
- lo schema d'atto ex art.
6-bis della Legge n. 212 del 2000 è stato notificato il 24 settembre 2024;
- l'avviso di accertamento (preceduto dallo schema) è stato notificato il 13 dicembre 2024;
- l'istanza di accertamento con adesione è stata presentata il 7 febbraio 2025 (ricevuta e protocollata il 10 febbraio 2025);
- l'Ufficio, con comunicazione del 20 febbraio 2025, ha formalmente dichiarato l'istanza improcedibile e priva di effetti, poiché presentata oltre i termini previsti dalla normativa speciale applicabile agli atti preceduti da contraddittorio preventivo.
In particolare, la comunicazione dell'Ufficio richiama l'art. 6, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 19 giugno
1997, evidenziando che, per gli atti preceduti da schema d'atto, l'istanza di adesione può essere proposta entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema, ovvero nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso,
e solo in tale ultima ipotesi il termine per ricorrere è sospeso per 30 giorni.
Orbene, nel caso in esame, tra la notifica dell'avviso (13 dicembre 2024) e l'istanza di adesione (07 febbraio
2025) sono trascorsi ben oltre 15 giorni;
parimenti, l'istanza è stata presentata ben oltre 30 giorni dalla comunicazione dello schema d'atto (24. settembre 2024).
La presentazione dell'istanza fuori termine comporta, secondo la disciplina richiamata e applicata dall'Ufficio, la sua improcedibilità e, soprattutto, la mancanza di qualsiasi effetto sospensivo sul termine di impugnazione.
Il Collegio ritiene tale conclusione corretta: la sospensione dei termini costituisce deroga eccezionale alla regola generale di cui all'art. 21 del D. Lgs. 546/1992 e può operare solo nei casi tipizzati e alle condizioni espressamente previste. Non essendo l'istanza proposta nel perimetro temporale legale, essa è inidonea a incidere sul decorso del termine per ricorrere.
4. Conseguente tardività del ricorso e declaratoria di inammissibilità
Accertata l'insussistenza della sospensione, resta applicabile il termine ordinario ex art. 21 D.Lgs. 546/1992, con scadenza 11 febbraio 2025.
Dallo svolgimento del processo e dagli atti difensivi risulta invece che il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle Entrate in data 11 marzo 2025, ovvero 12 marzo 2025 secondo la prospettazione dell'Ufficio, e comunque oltre il termine di legge.
Ne consegue che il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile, non potendo questa Corte procedere all'esame delle censure di merito, che restano assorbite.
5. Regolazione delle spese
Quanto alle spese, il Collegio, avuto riguardo alla natura della pronuncia (in rito) e al complessivo sviluppo processuale, ritiene sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione integrale, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto – sez. I - definitivamente pronunciando sul ricorso R. G.R. n. 396/2025 proposto da Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. TVP03I201290/2024 (anno 2018):
- Dichiara inammissibile il ricorso per tardività ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/1992;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 17 dicembre 2025
Il relatore
AO AR
Il Presidente
IM AR