CASS
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2024, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE AE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/07/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiume, la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1841 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a IS FA la misura della custodia cautelare in carcere per il reato pluriaggravato di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso e per quello di cui all'art. 391-ter c.p. In particolare il Tribunale ha ritenuto sussistere gravi indizi dell'intraneità dell'indagato al clan camorristico SA operante nel territorio di Castellamare di Stabia e Pompei sulla base delle risultanze dell'attività di intercettazione e videoripresa svolta nel corso delle indagini preliminari, oltre che utilizzatore clandestini, mentre era in carcere, di una utenza telefonica con la quale comunicava con il fratello IG, esponente di spicco della medesima consorteria. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del reato associativo. Lamenta il ricorrente che il Tribunale non avrebbe dimostrato che il IS abbia tenuto alcuna condotta espressiva del suo effettivo inserimento organico nel sodalizio, posto che le intercettazioni valorizzate nell'ordinanza impugnata rivelerebbero solo normali conversazioni con il fratello IG dal tenore inconferente ai fini della prova dell'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale nella consorteria, risultando arbitraria ed illogica l'interpretazione in chiave accusatoria del loro significato adottato dai giudici del riesame. Quanto al presunto tentativo di coinvolgere il D'PI nei piani strategici del IS IG, la motivazione del provvedimento sarebbe meramente apparente, tanto più che il summenzionato D'PI mai ha partecipato all'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va anzitutto ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento I delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Ne consegue che al giudice di legittimità è precluso il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, così come la prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle risultanze posta a fondamento della decisione impugnata (ex multis Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ed in tal senso costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 3. Alla luce degli illustrati principi si rivelano pertanto inammissibili le censure del ricorrente che si traducono nella prospettazione di una lettura alternativa e riduttiva del contenuto delle intercettazioni valorizzate dai giudici del riesame, i quali hanno desunto in maniera logica dalle stesse il ruolo partecipativo del IS all'associazione, in quanto fattosi parte attiva del progetto elaborato dal fratello di scalzare dalla direzione del sodalizio SA NC. Ed in tal senso è irrilevante che i contatti a tal fine avviati dall'indagato con il D'PI non abbiano avuto esito positivo, rimanendo il fatto che egli ha effettivamente cercato di supportare in tal modo la fazione costituita dal proprio congiunto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6/12/2023
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sabrina Passafiume, la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1841 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con il quale è stata applicata a IS FA la misura della custodia cautelare in carcere per il reato pluriaggravato di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso e per quello di cui all'art. 391-ter c.p. In particolare il Tribunale ha ritenuto sussistere gravi indizi dell'intraneità dell'indagato al clan camorristico SA operante nel territorio di Castellamare di Stabia e Pompei sulla base delle risultanze dell'attività di intercettazione e videoripresa svolta nel corso delle indagini preliminari, oltre che utilizzatore clandestini, mentre era in carcere, di una utenza telefonica con la quale comunicava con il fratello IG, esponente di spicco della medesima consorteria. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del reato associativo. Lamenta il ricorrente che il Tribunale non avrebbe dimostrato che il IS abbia tenuto alcuna condotta espressiva del suo effettivo inserimento organico nel sodalizio, posto che le intercettazioni valorizzate nell'ordinanza impugnata rivelerebbero solo normali conversazioni con il fratello IG dal tenore inconferente ai fini della prova dell'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale nella consorteria, risultando arbitraria ed illogica l'interpretazione in chiave accusatoria del loro significato adottato dai giudici del riesame. Quanto al presunto tentativo di coinvolgere il D'PI nei piani strategici del IS IG, la motivazione del provvedimento sarebbe meramente apparente, tanto più che il summenzionato D'PI mai ha partecipato all'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va anzitutto ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento I delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Ne consegue che al giudice di legittimità è precluso il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, così come la prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle risultanze posta a fondamento della decisione impugnata (ex multis Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ed in tal senso costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 3. Alla luce degli illustrati principi si rivelano pertanto inammissibili le censure del ricorrente che si traducono nella prospettazione di una lettura alternativa e riduttiva del contenuto delle intercettazioni valorizzate dai giudici del riesame, i quali hanno desunto in maniera logica dalle stesse il ruolo partecipativo del IS all'associazione, in quanto fattosi parte attiva del progetto elaborato dal fratello di scalzare dalla direzione del sodalizio SA NC. Ed in tal senso è irrilevante che i contatti a tal fine avviati dall'indagato con il D'PI non abbiano avuto esito positivo, rimanendo il fatto che egli ha effettivamente cercato di supportare in tal modo la fazione costituita dal proprio congiunto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 6/12/2023