Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00394/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2025, proposto da
SE BI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Tarzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Palma Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TI HA;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento di decadenza/esclusione dalla graduatoria alloggio ERP relativa al bando 2019 notificato il 29/04/2025, prot. n. 91404 del 15/4/2025 pubblicato il 28/4/2025;
- nonché della graduatoria del 17.05.2025 adottata dal Comune di Reggio Calabria - Commissione assegnazione alloggi del circondario del Tribunale di Reggio Calabria (graduatoria generale bando di concorso del 18/02/2019);
- nonché tutti gli atti precedenti, coevi e successivi in qualsivoglia modo dipendenti e connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 149 del 4/09/2025 del Tribunale;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SE AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che:
- con il ricorso introduttivo il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento di decadenza/esclusione dalla graduatoria alloggio ERP relativa al bando ordinario 2019, prot. n. 91404 del 15.04.2025, pubblicato il 28.4.2025 e notificato il 29.04.2025, nonché della graduatoria del 17.05.2025, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I) “ VIOLAZIONE DELL’ART. 3 comma 3 legge 241/90 ”;
II) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 C. 1 L. 32/96. VIOLAZIONE DEL DL.VO 109/98. OBBLIGO DI APPLICARE IL CRITERIO DELL'ISEE ”;
III) “ IN SUBORDINE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 E 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 38 DIRITTO ALL'ASSISTENZA SOCIALE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 BUONA ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ”;
- in data 26/08/2025, si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Calabria, eccependo l’infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, vinte le spese;
- con l’ordinanza n. 149 del 4/09/2025, il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare e, “ stante la documentata impossibilità per il ricorrente di notificare il ricorso ai controinteressati (essendo rimasta inevasa l’istanza a tale fine inoltrata via pec al Comune il 21.06.2025 per conoscerne le generalità) ”, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di almeno uno di essi, disponendo, pertanto, a carico delle parti i seguenti incombenti, e cioè che:
- “ il Comune stesso provveda a comunicare al ricorrente, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione) della presente ordinanza, il nominativo, con i dati anagrafici, del soggetto collocatosi nella graduatoria finale del bando di cui trattasi in posizione immediatamente successiva alla propria;
- il ricorrente provveda, nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei dati di cui sopra, alla notifica del ricorso a detto controinteressato, depositando, poi, al fascicolo processuale, entro l’ulteriore termine perentorio di giorni 5, la prova dell’avvenuta notifica ”;
- all’udienza pubblica del 25/2/2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione;
RILEVATO che:
- con nota prot. n. 213824 del 9/9/2025, trasmessa in pari data al difensore di parte ricorrente via pec e via raccomandata a.r. allo stesso ricorrente, il Comune di Reggio Calabria ha comunicato “ che il soggetto collocatosi nella graduatoria finale del bando di cui trattasi in posizione immediatamente successiva a quella del Sig. BI SE è la Sig.ra TI HA (C.F. …) - collocatasi al 13° posizione - nata il (…) a (…) e residente a RC in Via (…) ed esclusa dalla graduatoria definitiva per l'assegnazione alloggio ERP "Bando ordinario 2019", giusta Disposizione Sindacale (protocollo n. 89265 del 11.04.2025) .
Si rappresenta a tal fine che, il soggetto in posizione immediatamente successiva (collocatosi alla 14° posizione) è il Sig. IJ HM (C.F. …) nato il (…) a (…) e residente a [...]in Via (…) ”;
CONSIDERATO, tuttavia, che il ricorrente in data 22/09/2025 ha depositato la prova della notifica del ricorso effettuata in data 17/9/2025 alla Sig.ra TI HA;
RITENUTO che:
- vanno qualificati come controinteressati coloro fra i partecipanti i quali, per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso, verrebbero a subire un pregiudizio anche in termini di postergazione nella graduatoria medesima (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4428/2025; ibid. sez. III n. 9194/2025 e sez. IV n. 3076/2016);
- nel caso di specie, tale è certamente la posizione del Sig. IJ HM, non essendo contestato in fatto che, dopo l’esclusione della Sig.ra TI HA, lo stesso si trova in posizione “immediatamente successiva” a quella (già) ricoperta dal ricorrente sicchè, per effetto dell’eventuale riammissione del medesimo Sig. BI conseguente all’accoglimento del ricorso introduttivo, il Sig. IJ HM sarebbe (nuovamente) scavalcato dal ricorrente;
RITENUTO, pertanto, che nel termine assegnato il ricorrente non ha integrato il contraddittorio nei confronti del Sig. IJ HM;
VISTO l’art. 49 co. 3 c.p.a. in forza del quale “Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 35”;
RITENUTO che al Collegio non resti che dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35 co. 3 lett. c);
RITENUTO che, attesa la natura in rito della decisione, le spese di lite possano essere integralmente compensate fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IS, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
SE AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE AS | ER IS |
IL SEGRETARIO