TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 179
TAR
Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
>
TAR
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Violazione dell’art. 3 comma 3 legge 241/90

    Non specificato in quanto la decisione è di improcedibilità.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 c. 1 L. 32/96. Violazione del DL.VO 109/98. Obbligo di applicare il criterio dell'ISEE

    Non specificato in quanto la decisione è di improcedibilità.

  • Altro
    Illegittimità costituzionale della legge regionale per violazione dell'art. 2 e 3 della Costituzione. Violazione dell'art. 38 Diritto all'assistenza sociale. Violazione dell'art. 97 Buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione

    Non specificato in quanto la decisione è di improcedibilità.

  • Improcedibile
    Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato IJ HM

    Il ricorrente non ha integrato il contraddittorio nei confronti del Sig. IJ HM, qualificato come controinteressato in quanto collocato in posizione immediatamente successiva al ricorrente nella graduatoria e che verrebbe pregiudicato dall'eventuale accoglimento del ricorso. La decisione è pertanto dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 35 co. 3 lett. c) c.p.a.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 179
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 179
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo