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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente e Relatore
MALATO ALFONSO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3166/2023 depositato il 29/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230003889285000 BONIFICA 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso (con reclamo) RG n. 3166.2023, notificato il 19 giugno 2023 e depositato il 29 ottobre 2023, la signora Rappresentante_1, nella qualità di rappresentante legale della Ricorrente_1
, ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, della cartella di pagamento n. 291 2023
0003889285000, notificata il 21 aprile 2023, con cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per conto del
Consorzio di bonifica n. 3 di Agrigento, nella parte in cui ha chiesto il pagamento della somma ivi indicata,
a titolo di quota consortile, per l'anno d'imposta 2017.
Esposti i fatti, ha dedotto la carenza di motivazione e la prescrizione.
In data 17 novembre 2023, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
In data 7 gennaio 2026, parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie richieste.
All'udienza del 16 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la legittimazione passiva dell'Amministrazione intimata in quanto agente della riscossione che ha adottato l'atto impugnato.
Ciò posto, il ricorso va accolto in quanto è fondata l'assorbente censura di carenza di motivazione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Civile, sez. trib., 17 agosto
2023, n. 24733 con ampi richiami), il potere impositivo dei Consorzi di bonifica risulta legittimamente esercitato, qualora, da un lato, il contributo sia richiesto ai proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio soggetto alla competenza del Consorzio stesso, dall'altro, l'importo addebitato nell'atto impositivo sia quantificato tenendo conto della specifica utilità conseguita dal singolo consorziato per effetto delle opere realizzate nel comprensorio (vedi Cass., 3 luglio 2019, n. 17759).
I proprietari di fondi agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità obbligata di consorziati-contribuenti, dovendo concorrere a sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali e dei compiti del consorzio di bonifica, tanto che pacificamente il contributo in oggetto viene qualificato come onere reale.
Sono, tuttavia, chiamati a concorrere alle spese del consorzio solo i proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza, quale sottoinsieme del comprensorio di bonifica, reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ex R.D. n. 215 del 1933, art. 58 (in questo senso Cass., n. 13167 del 2014, Cass. 20 giugno
2019, n. 16524).
Sotto il profilo probatorio, se il vantaggio ritratto dal proprietario dell'immobile dall'attività di bonifica rappresenta l'elemento caratterizzante del presupposto impositivo del contributo consortile, tuttavia, tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica, la regola generale di distribuzione dell'onere della prova circa l'effettivo conseguimento di un beneficio è ribaltata, secondo un consolidato orientamento di legittimità, con la conseguenza che spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio.
In assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (ex multis Cass. n. 11431/2022, n. 20359/2021, Cass., 19 aprile 2019, n.
11076; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511, Rv. 647836 - 01; Cass., 23 marzo 2012, n. 4671, Rv. 621748 - 01;
Cass., 21 luglio 2010, n. 17066, Rv. 614684 - 01; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513, Rv. 606857 - 01; Cass.,
Sez. U,30 ottobre 2008, n. 26009, Rv. 605257 - 01).
Nel caso di specie, la cartella: non indica il perimetro di contribuenza;
non richiama alcun piano di classifica;
non specifica il beneficio diretto e specifico;
non consente alcuna verifica sul quantum richiesto.
Si limita, in particolare, a riportare i dati catastali, la cui indicazione non è idonea ad assolvere l'onere motivazionale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in contestazione.
Condanna l'Agenzia delle entrate Riscossione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 700,00 (settecento/00) oltre oneri accessori, se e in quanto dovuti.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il presidente estensore
RO NT
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente e Relatore
MALATO ALFONSO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3166/2023 depositato il 29/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230003889285000 BONIFICA 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso (con reclamo) RG n. 3166.2023, notificato il 19 giugno 2023 e depositato il 29 ottobre 2023, la signora Rappresentante_1, nella qualità di rappresentante legale della Ricorrente_1
, ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, della cartella di pagamento n. 291 2023
0003889285000, notificata il 21 aprile 2023, con cui l'Agenzia delle entrate Riscossione, per conto del
Consorzio di bonifica n. 3 di Agrigento, nella parte in cui ha chiesto il pagamento della somma ivi indicata,
a titolo di quota consortile, per l'anno d'imposta 2017.
Esposti i fatti, ha dedotto la carenza di motivazione e la prescrizione.
In data 17 novembre 2023, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
In data 7 gennaio 2026, parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie richieste.
All'udienza del 16 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la legittimazione passiva dell'Amministrazione intimata in quanto agente della riscossione che ha adottato l'atto impugnato.
Ciò posto, il ricorso va accolto in quanto è fondata l'assorbente censura di carenza di motivazione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Civile, sez. trib., 17 agosto
2023, n. 24733 con ampi richiami), il potere impositivo dei Consorzi di bonifica risulta legittimamente esercitato, qualora, da un lato, il contributo sia richiesto ai proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio soggetto alla competenza del Consorzio stesso, dall'altro, l'importo addebitato nell'atto impositivo sia quantificato tenendo conto della specifica utilità conseguita dal singolo consorziato per effetto delle opere realizzate nel comprensorio (vedi Cass., 3 luglio 2019, n. 17759).
I proprietari di fondi agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità obbligata di consorziati-contribuenti, dovendo concorrere a sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali e dei compiti del consorzio di bonifica, tanto che pacificamente il contributo in oggetto viene qualificato come onere reale.
Sono, tuttavia, chiamati a concorrere alle spese del consorzio solo i proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza, quale sottoinsieme del comprensorio di bonifica, reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ex R.D. n. 215 del 1933, art. 58 (in questo senso Cass., n. 13167 del 2014, Cass. 20 giugno
2019, n. 16524).
Sotto il profilo probatorio, se il vantaggio ritratto dal proprietario dell'immobile dall'attività di bonifica rappresenta l'elemento caratterizzante del presupposto impositivo del contributo consortile, tuttavia, tutte le volte in cui vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica, la regola generale di distribuzione dell'onere della prova circa l'effettivo conseguimento di un beneficio è ribaltata, secondo un consolidato orientamento di legittimità, con la conseguenza che spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio.
In assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (ex multis Cass. n. 11431/2022, n. 20359/2021, Cass., 19 aprile 2019, n.
11076; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511, Rv. 647836 - 01; Cass., 23 marzo 2012, n. 4671, Rv. 621748 - 01;
Cass., 21 luglio 2010, n. 17066, Rv. 614684 - 01; Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513, Rv. 606857 - 01; Cass.,
Sez. U,30 ottobre 2008, n. 26009, Rv. 605257 - 01).
Nel caso di specie, la cartella: non indica il perimetro di contribuenza;
non richiama alcun piano di classifica;
non specifica il beneficio diretto e specifico;
non consente alcuna verifica sul quantum richiesto.
Si limita, in particolare, a riportare i dati catastali, la cui indicazione non è idonea ad assolvere l'onere motivazionale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione quinta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in contestazione.
Condanna l'Agenzia delle entrate Riscossione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 700,00 (settecento/00) oltre oneri accessori, se e in quanto dovuti.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il presidente estensore
RO NT