Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4444/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiuntamente promosso da
e , rispettivamente rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. BALDAN MARIA BEATRICE, presso la stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per i ricorrenti congiuntamente
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.10.1988 dai IGg.ri e in Piazzola sul Brenta (PD), regolarmente Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al Numero 61, Parte II,
Serie A, anno 1988;
- ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza al competente Ufficio dello Stato Civile affinché proceda alle annotazioni previste per legge;
- dichiarare che essendo il figlio maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente, nulla dovrà essere disposto a titolo di mantenimento dello stesso.
- Il padre, IG. potrà vedere la figlia maggiorenne con grave disabilità Parte_2 ogni volta che vorrà, salvo congruo preavviso e coordinamento con la madre, Per_2 compatibilmente con le esigenze di salute e lavoro e con gli impegni precedentemente assunti dalla figlia, e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati, che le parti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: un fine settimana ogni quindici
l'intero periodo pasquale. Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori un periodo di venti giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
- Alla luce di quanto sopra convenuto, il IG. corrisponderà, a titolo di Parte_2 contributo al solo mantenimento ordinario della figlia maggiorenne con grave disabilità alla IG.ra , mediante bonifico bancario presso un istituto di credito Per_2 Parte_1 indicato dalla Stessa, la complessiva somma mensile di € 300,00, da versare entro il giorno
05 (cinque) di ogni mese, a decorrere dal deposito del presente ricorso;
- disporre che la casa coniugale sita in 30039 Stra (VE), Via Chiesa n. 23, int. 6, in comproprietà tra i coniugi, resti assegnata alla IG.ra affinché vi viva con la Parte_1 figlia maggiorenne portatrice di handicap grave (sindrome di down con difetto interatriale),
e ciò, quantomeno, sino al definitivo trasferimento dell'abitazione de qua a Persona_3 terzi, in virtù di quanto stabilito nel contratto preliminare di compravendita del 30.10.2024.
- Darsi atto che i coniugi a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di effettuare la seguente attribuzione: il IG. Parte_2 si obbliga a versare alla IG.ra , previa dichiarazione di equità da parte del Parte_1
Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della l. n. 898/1970, l'importo di € 21.000,00=, corrispondente alla propria quota parte del prezzo di vendita a terzi, convenuto con il contratto preliminare di compravendita sottoscritto il 30.10.2024 dell'immobile sito in
30039 Stra (VE), Via Chiesa n. 23, int. 6, già detratto, peraltro, quanto dal medesimo dovuto a titolo di mutuo;
importo, questo, che dovrà esser versato a mezzo assegno bancario dal
IG. alla IG.ra in sede di rogito notarile del succitato Parte_2 Parte_1 immobile. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, della IG.ra , ed è stata effettuata a Parte_1 tacitazione di ogni e qualunque pretesa anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, della l. 898/1970, della IG.ra , avente causa o comunque Pt_1 connessa alla pregressa convivenza coniugale e al vincolo matrimoniale.
- Spese e compensi della presente procedura integralmente compensati tra le parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 08.11.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 30.10.1988 con rito concordatario a Piazzola sul Brenta, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Piazzola sul Brenta al n. 61, Parte II,
Serie A, anno 1988; che da tale unione erano nati i figli , il 31.8.1993, Persona_1 maggiorenne economicamente indipendente, ed nata il [...], Persona_3 maggiorenne non economicamente indipendente;
che gli stessi fissavano la residenza familiare presso l'immobile sito a Stra, via Chiesa n. 23 int. 3, in comproprietà di entrambi per la quota del 50% ciascuno;
che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto cron. n.
9347/2011 del 16.12.2011 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Celebrata l'udienza di comparizione in modalità scritta, come disposto con decreto del 29.11.2024 su richiesta delle parti, di tali conclusioni esse hanno chiesto concordemente l'accoglimento. Lette le note depositate il
30.01.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto del 16.12.2011 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. La regolamentazione degli interessi della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente risulta esser conforme all'interesse della stessa ex art. 337 septies c.c..
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la concorde richiesta delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 30.10.1988 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 61, dell'anno 1988) del Comune di Piazzola sul Brenta.
2. Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate: - si dichiara che essendo il figlio maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente, nulla dovrà essere disposto a titolo di mantenimento dello stesso.
- Il padre, IG. potrà vedere la figlia maggiorenne con grave disabilità Parte_2 ogni volta che vorrà, salvo congruo preavviso e coordinamento con la madre, Per_2 compatibilmente con le esigenze di salute e lavoro e con gli impegni precedentemente assunti dalla figlia, e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati, che le parti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: un fine settimana ogni quindici giorni, e precisamente dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 16:00 della domenica. La figlia trascorrerà, poi, con ciascuno dei genitori sette giorni durante le vacanze Persona_3 natalizie, in periodi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ed il Capodanno. La figlia trascorrerà, poi, con ciascuno dei genitori, sempre ad anni alterni, Persona_3
l'intero periodo pasquale. Durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori un periodo di venti giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
- Alla luce di quanto sopra convenuto, il IG. corrisponderà, a titolo di Parte_2 contributo al solo mantenimento ordinario della figlia maggiorenne con grave disabilità alla IG.ra , mediante bonifico bancario presso un istituto di credito Per_2 Parte_1 indicato dalla Stessa, la complessiva somma mensile di € 300,00, da versare entro il giorno
05 (cinque) di ogni mese, a decorrere dal deposito del presente ricorso;
- si dispone che la casa coniugale sita in 30039 Stra (VE), Via Chiesa n. 23, int. 6, in comproprietà tra i coniugi, resti assegnata alla IG.ra affinché vi viva con la Parte_1 figlia maggiorenne portatrice di handicap grave (sindrome di down con difetto interatriale),
e ciò, quantomeno, sino al definitivo trasferimento dell'abitazione de qua a Persona_3 terzi, in virtù di quanto stabilito nel contratto preliminare di compravendita del 30.10.2024.
- si dà atto che i coniugi a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di effettuare la seguente attribuzione: il IG. Parte_2 si obbliga a versare alla IG.ra , previa dichiarazione di equità da parte del Parte_1
Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della l. n. 898/1970, l'importo di € 21.000,00=, corrispondente alla propria quota parte del prezzo di vendita a terzi, convenuto con il contratto preliminare di compravendita sottoscritto il 30.10.2024 dell'immobile sito in
30039 Stra (VE), Via Chiesa n. 23, int. 6, già detratto, peraltro, quanto dal medesimo dovuto a titolo di mutuo;
importo, questo, che dovrà esser versato a mezzo assegno bancario dal
IG. alla IG.ra in sede di rogito notarile del succitato Parte_2 Parte_1 immobile. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, della IG.ra , ed è stata effettuata a Parte_1 tacitazione di ogni e qualunque pretesa anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, della l. 898/1970, della IG.ra , avente causa o comunque Pt_1 connessa alla pregressa convivenza coniugale e al vincolo matrimoniale.
4. Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 13.2.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero