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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4228 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Ciccarese, come da mandato in atti;
E
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Pantaleo Controparte_1 C.F._2
De Pace, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 12 dicembre 2024 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 9.10.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 5.4.1986 in AT (LE); che dalla loro unione Per_ erano nati i figli il 20.5.1986 e il 18.2.1992, il primo deceduto a seguito di sinistro stradale e Per_1 la seconda autonoma ed economicamente indipendente;
che con sentenza del 17.5.2004 del Tribunale di Lecce era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
di avere sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza;
che la situazione lavorativa ed economica delle parti era quella specificata in ricorso. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni indicate in ricorso e di seguito riportate:
“1) La IG.ra continuerà a vivere con il proprio compagno nella di lui abitazione sita in AT alla Parte_1
Via Scolatura s.n;
2) Il IG. continuerà ad abitare la casa coniugale sita in AT alla Via Minghetti 6, in comproprietà CP_1 con la IG.ra e si impegna ad acquistare, per sé o per persona da nominare, dalla IGnora la quota Parte_1 Parte_1 del 50% in comproprietà al prezzo di € 18.000,00 entro tre mesi dall'omologazione del presente accordo;
detto acquisto, al suddetto prezzo, è parte integrante ed essenziale dell'accordo che costituirà titolo esecutivo in caso di inottemperanza da parte di uno dei coniugi;
3) Nessuna previsione economica sarà stabilita in favore dei coniugi l'uno nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente indipendenti.”.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in mancanza di prole minorenne.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AT (LE) il 5.4.1986 tra e trascritto nei registri di matrimonio di quel Parte_1 Controparte_1
Comune al n. 8 Parte II serie A anno 1986, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000. Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore