CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7224 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 7619/2019 All'udienza collegiale del giorno 02/12/2025 ore 10:20
Presidente Dott. TO Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. pres. Parte_1 Avv. GENTILE GENNARO MARIA
Appellato/i
CP_1 Avv. ACQUAVIVA CARLO pres.
Controparte_2 Avv. MAGALDI RENATO presente avv. Ferrari in sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR TO Tilocca Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VI SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. TO Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7619/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
C.F. ) rappresentato e difeso da sé stesso ai sensi dell'art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c nonché dall' avv. Gennaro Maria Gentile (C.F. , giusta delega in atti ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Napoli alla via Pegolesi 1.A
- APPELLANTE –
E
(C.F. e P. IVA n. , in persona del Dott. Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
(C.F. ), nella sua qualità di Amministratore Delegato e Controparte_3 C.F._3
Direttore Generale della stessa, e del Dott. , (C.F. ), nella sua Controparte_4 C.F._4 qualità di Dirigente della stessa, rappresentata e difesa, dall'avv. Renato Magaldi (C.F.
) e con questi elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cimabue n. 2 presso C.F._5 lo studio dell'avv. Enrica Ferrari, giusta delega in atti
- APPELLATA–
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Ceresio, 24, CP_1 C.F._6 presso lo studio dell'avv. Carlo Acquaviva (C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._7 giusta delega in atti
-APPELLATA-
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato l'avv. SI CA ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.16976/2019, pubblicata il 05.09.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio l'avvocato CA SI CP_1 esponendo quanto segue: di essere stata assistita dal menzionato legale durate le trattative e la sottoscrizione dei relativi contratti in relazione ad alcuni appartamenti nello stabile in corso di ristrutturazione sito in Roma, via della ST n. 21/22; di aver sottoscritto in data 17.10.2003 una proposta per l'acquisto dell'appartamento interno 13 dello stabile di via della ST e già in questo primo atto aveva fornito i recapiti telefonici del professionista di fiducia espressamente nominato nel testo della proposta;
che la proposta era stata accettata dalla la quale, con fax e con CP_5 telegramma del 20.10.2003, inviati presso lo studio dell'avvocato CA, aveva invitato la parte acquirente a «prendere contatto con il sig. per tutti i particolari riguardanti il contratto CP_6 preliminare di compravendita»; che, a seguito dei contatti con , essa attrice, aveva CP_6 sottoscritto due proposte in data 21.11.2003 e in data 3.12.2003 per l'acquisto di due appartamenti al piano seminterrato nello stesso stabile di via della ST n. 21/22, proponendo il prezzo di
€150.000,00 per ciascun appartamento;
che, in data 12.12.2003, aveva sottoscritto il contratto preliminare con la società incaricata dalla per l'appartamento Controparte_7 CP_5 interno 13 il cui prezzo convenuto era di € 530.000,00, di cui € 35.000,00 versati dalla promittente acquirente all'atto della proposta di acquisto del 17.10.2013 ed € 106.000,00 pagati contestualmente al preliminare;
che nel contratto preliminare si era stabilito che il definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il 31.12.2004, contestualmente alla consegna dell'appartamento; che, ancora, in relazione alle due proposte di acquisto dei piani seminterrati era seguita la sottoscrizione in data
18.02.2004 di una promessa di vendita ex art. 1478 c.c. tra essa attrice e il quale, a CP_6 sua volta, aveva sottoscritto un contratto preliminare con la già citata il quale Controparte_7 aveva ricevuto € 53.000,00 all'atto della proposta di acquisto e ulteriori € 50.000,00 all'atto del preliminare;
che, dopo la sottoscrizione di tali atti, nei quali essa attrice era sempre e costantemente assistita dall'avvocato SI CA, sorgevano i problemi relativi, innanzitutto, ai due seminterrati;
che, dopo l'incasso degli assegni per complessivi € 103.000,00, lo si era reso CP_6 irreperibile e l'avvocato CA, «che aveva assistito con singolare superficialità e incompetenza nello svolgimento delle trattative e nella sottoscrizione dei contratti, si rendeva CP_1 conto che la sua assistita aveva un contratto preliminare che era carta straccia» per cui con missive del 22.11.2004 e del 13.12.2004 aveva tentato, senza successo, di coinvolgere nel rapporto la
[..
[...] e la che la posizione di , risultato irreperibile e Controparte_8 CP_5 CP_6 nullatenente, escludeva ogni realistica possibilità di recuperare le somme incautamente versate, senza che peraltro l'avvocato CA avesse mai informato la propria assistita dei rischi connessi alla sottoscrizione di un preliminare di acquisto di cosa altrui, così come neppure aveva previsto nel contratto idonei meccanismi per garantire la posizione della promittente acquirente;
che, poi, con riferimento all'appartamento interno 13, erano sorte incomprensioni per la individuazione e per i costi dei posti auto e cantina pertinenziali e la società venditrice non aveva consegnato i documenti necessari per istruire la pratica di mutuo, aveva realizzato una superficie dell'appartamento inferiore rispetto a quella del preliminare, determinando lo spostamento della scala interna in pregiudizio del locale soggiorno, e non aveva completato i lavori, realizzandoli, peraltro, in maniera difforme rispetto ai patti contrattuali;
che con missiva del 13.12.2004 l'avvocato CA aveva invitato la
[...]
CP_ e la a inviare i documenti relativi alla consistenza dell'immobile, con Controparte_7 particolare riferimento alla «planimetria dettagliata comprensiva di ogni misura» e alla sua situazione urbanistico-edilizia, segnalando che - a causa di questo contegno - appariva «impossibile che la scadenza contrattuale del 31.12.2004, prevista sia per la consegna del bene che per la stipula dell'atto di definitivo trasferimento, si compia utilmente» e confermando, comunque, che la propria assistita era pronta «in ogni caso ad assolvere alle proprie obbligazioni nel rispetto dei termini contrattuali sinallagmatici»; che, raggiunta un'intesa sul posto auto e sulla cantina, la società venditrice aveva formalmente invitato con missiva dell'8.2.2006 e del 3.3.2006 essa attrice a sottoscrivere l'atto di compravendita;
che, in ragione del fatto che i lavori nell'appartamento non erano stati completati e che le misure effettive dell'appartamento erano inferiori di oltre 1/5 rispetto a quelle del preliminare, l'avvocato CA aveva incaricato di seguire la pratica il proprio collega,
l'avvocato Nicola Pesacane, «così da riservarsi la possibilità di essere indicato come testimone in un eventuale successivo giudizio»; che l'avvocato Pesacane, quindi, con missiva del 10.4.2006 aveva contestato l'inadempimento della società venditrice, la quale per giunta non aveva completato i lavori di ristrutturazione dell'appartamento; che, vani i tentativi di composizione stragiudiziale della vicenda, l'avvocato CA aveva rappresentato a essa attrice che si sarebbe dovuto avviare un procedimento giudiziale. Tanto premesso esponeva la sig.ra che l'avvocato CA aveva CP_1 iniziato a rendere di persona e per iscritto dettagliate informazioni alla propria assistita in ordine alla presentazione alle Procure della Repubblica di Roma e di Napoli di denunce/querele nei confronti di e della società venditrice, nonché in ordine all'avvio, alle fasi e all'esito CP_6 in primo grado di un procedimento giudiziale davanti al Tribunale di Roma, prima in fase cautelare o poi di merito, nei confronti della e della e della pendenza di un CP_5 Controparte_7 successivo giudizio di impugnazione davanti alla Corte di appello di Roma;
che solo recentemente
4 aveva scoperto di essere stata raggirata per oltre dieci anni, «in quanto nessuna denuncia/querela è stata mai presentata e nessun giudizio è stato mai stato neppure iniziato»; che nel corso di questi anni i contatti con l'avvocato CA erano stati assai frequenti, in quanto il professionista incontrava la cliente sia nel proprio studio di Napoli sia a Roma e sussisteva tra le parti anche una consolidata consuetudine di telefonate e di invio di e-mail, oltre che lo scambio di documenti per il tramite di
, fratello dell'avvocato CA che abitava a Roma e del legale corrispondente in Roma CP_9 dell'avvocato CA stesso;
che, in relazione a questo profilo della vicenda, si doveva considerare che l'avvocato CA, con e-mail 17.02.2005 21:05, aveva trasmesso a un atto CP_1 denominato "Denunzia/querela e contestuale istanza di sequestro preventivo urgente", relativo alla vicenda dei due appartamenti al piano seminterrato asseritamente depositato presso la Procura della
Repubblica in Roma;
aveva trasmesso con e-mail 17.05.2005 09:24 (doc. 21) il testo della procura alle liti che essa attrice, dopo averla sottoscritta, aveva provveduto a recapitare presso lo studio dell'avvocato CA;
che, dopo l'invio della procura, nonostante le sue continue richieste, aveva ricevuto dall'avvocato CA solo telefonate rassicuranti circa la pendenza del procedimento penale e di quello civile, che il legale aveva riferito essere seguito da tale avvocato Pesacane e dal suo corrispondente per Roma, senza però che venisse fornito alcun riscontro più preciso;
che, con e-mail del 19.12.2006 19:55 il legale aveva trasmesso «una nota spese come da tariffario solo per avere un'idea delle attività e dei compensi» in cui erano indicati specificamente i costi vivi asseritamente sostenuti per il procedimento cautelare («ruolo procedimento cautelare», «bolli e spese») e per la causa di merito (“ruolo procedimento di merito", «bolli e spese») e per la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 cc. ("spese trascrizione"); che, con e-mail del 11.01.2007 (doc. 43) l'avvocato
CA le aveva comunicato che il giorno successivo si sarebbe recato a Roma «per la prima udienza della causa , segnalando di avere «ricevuto il biglietto di convocazione solo ieri»; che con e- CP_5 mail del 13.02.2007 15:13 il legale aveva trasmesso «i conteggi relativi alla causa ei quali CP_5 erano esposti, tra l'altro, € 250,00 per «bolli - notifiche e costi spedizione», €555,00 per «ruolo procedimento cautelare"; € 150 per «bolli e spese», € 1.110,00 per «ruolo procedimento di merito»,
€ 100,00 per «bolli e spese», € 800,00 per «spese trascrizione», € 150,00 per «notifiche», € 1.000,00 per «domiciliazione» e nella medesima e-mail l'avvocato CA aveva indicato che l'«importo effettivamente corrisposto» da essa attrice era di € 4.815,00, spiegando che erano state fatturate solo
€ 3.115,00, mentre «le altre voci non sono state fatturate per evitare di aggiungere iva e contributi"; che, con fax del 9.10.2007 20:19, l'avvocato CA aveva trasmesso a essa attrice un estratto di verbale con un provvedimento giudiziale datato 3.9.2007, depositato in Cancelleria il 17.9.2007,
«all'apparenza riferibile alla controversia asseritamente promossa» nel suo interesse nei confronti della società venditrice;
che, con e-mail del 13.11.2007 16:42, l'avvocato CA le aveva inviato «la
5 memoria autorizzata a firma dell'avvocato Nicola Pesacane e dell'avvocato Giancarlo Nunè asseritamente presentata al Tribunale di Roma»; che, con fax del 10.01.2008 18:16, l'avvocato CA le aveva trasmesso «un provvedimento giudiziale datato 22.11.2007 …, che appariva riferibile alla controversia asseritamente promossa nei confronti della società venditrice»; che con e-mail del
27.04.2008 09:23 l'avvocato CA le aveva comunicato «di avere appreso dal collega di Roma che la causa sarebbe stata rinviata d'ufficio a settembre: "evidentemente anche il Giudice ha deciso di fare ponte". Nella medesima email, l'avvocato CA confermava che avrebbe preparato una ulteriore
"istanza cautelare"»; che, con e-mail del 13.08.2008 il legale le aveva comunicato che «il giudice di
Roma ha confermato con provvedimento dell'8.8.08 che la trascrizione sulla casa ci garantisce da qualsiasi atto di disposizione (vendite ecc.)", aggiungendo, dopo avere illustrato i danni risarcibili, che il giudice stesso «ritiene che il valore dell'appartamento possa coprire tali danni per cui se pure, all'acquisto, tu dovrai versare 480.000 euro (o quella che sia la somma a saldo) potresti non dover versare nulla in ragione dei danni che ti devono risarcire», concludendo la e-mail «mi sembra comunque una decisione corretta anche se non vi sono pronunce eclatanti (sequestro ecc.), la cosa più importante è che ci ha concesso termine fino al 20.9 per quantificare i danni che, se ritenuti validi, porteranno la causa alla udienza finale di conclusioni»; che, con e-mail del 19.09.2008 00:35,
l'avvocato CA aveva trasmesso la bozza delle memorie da depositare in Tribunale per i danni quantificati in complessivi € 445.000,00, oltre 1.500,00 al mese per il ritardo nella consegna;
che, con e-mail del 21.09.2008 20:54, aveva inviato a essa attrice la versione definitiva delle memorie di quantificazione dei danni, che confermavano il contenuto della bozza;
che, con e-mail del 11.10.2008
11:19, il legale aveva inviato le proposte di parcelle per le attività professionali di consulenza per le vendite immobiliari, ripartendo l'imponibile con la sua collega di studio avvocato IN RO per un importo di € 9.302,40 per l'avvocato IN RO e di € 3.574,08 per lo stesso avvocato CA;
che, con e-mail del 19.12.2008 17:25, il professionista le aveva inviato le fatture per le attività professionali di consulenza per le vendite immobiliari ed essa attrice provvedeva a pagare con assegni l'importo di € 1.224,00 per la fattura datata 19.12.2008 emessa dall'avvocato CA e l'importo di € 1.326,00 per la fattura datata 19.12.2008 emessa dall'avvocato IN RO, mentre la somma residua era stata pagata in contanti presso lo studio in Napoli dell'avvocato CA;
che l'avvocato CA le aveva consegnato «un estratto della sentenza di primo grado, recante la data del
13.12.2009 … con la quale sarebbe stata accolta la domanda ex art. 2932 c.c, in relazione all'appartamento interno 13, rinviando per il proseguo la liquidazione dei danni» e, quindi, la notiziava che la predetta sentenza sarebbe stata impugnata davanti alla Corte di appello di Roma;
che, successivamente al deposito della sentenza di primo grado, essa attrice aveva accertato che nell'appartamento che le era stato promesso in vendita vi erano alcune persone e a seguito di visure
6 aveva appreso che l'appartamento stesso era stato venduto dalla Immobiliare La LL s.r.l.., che era subentrata dopo una sequela di passaggi societari alla a terze persone;
che la vendita CP_5 era stata contestata, con missiva del 13.12.2012 dall'avvocato SI CA alla citata Immobiliare
La LL e agli acquirenti, ma al contempo il legale l'aveva tranquillizzata in ordine a eventuali ripercussioni negative per effetto della trascrizione della domanda giudiziale e della positiva sentenza ex art. 2932 c.c. resa dal Tribunale di Roma;
che, in conseguenza della vendita a terzi,
l'avvocato CA le aveva trasmesso con email del 1.2.2012 19:04 (doc. 58) un atto denominato
«Denunzia/querela richiesta di urgenti misure cautelari (in particolare di sequestro)» ricevendo un compenso di € 420,00. 2. Tanto esposto riferiva la sig.ra che, dovendo restituire alla CP_1 madre alcune somme che le erano state prestate per gli acquisti, aveva chiesto all'avvocato CA informazioni in ordine ai tempi prevedibili per la chiusura della cause e il legale le aveva riferito che la vicenda sembrava che fosse giunta ad un punto finale, in quanto le persone responsabili delle società venditrici, preoccupate per il loro coinvolgimento nello scandalo di Mafia capitale, avevano proposto una transazione delle liti pendenti corrispondendo € 200.000,00; che tale cifra le era apparsa incongrua stimando non conveniente una transazione sotto i € 300.000,00, ragione per cui si era rivolta all'avvocato Carlo Acquaviva, legale di fiducia della madre, al fine di avere un giudizio sulla opportunità della transazione il quale si era messo in contatto con l'avvocato CA, ricevendo conferma del possibile imminente buon esito delle trattative (v. e-mail 6.11.2015 19:05 e e-mail
17.12.2015 15:10); che l'avvocato Acquaviva aveva accertato, con una visura presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, che nessuna domanda giudiziale risultava trascritta, ragione per cui - con missiva del 11.2.2016, aveva richiesto chiarimenti in ordine alle seguenti circostanze: «a) quali azioni stragiudiziali e giudiziali, in sede civile e penale, sono state avviate nei confronti di b) quali azioni stragiudiziali e giudiziali, in sede civile e CP_6 penale, sono state avviate nei confronti della e della , nonché delle Controparte_7 CP_5 società cessionarie dei rami di azienda comprendenti gli appartamenti oggetto del preliminare;
c)
l'aggiornamento circostanziato in ordine al procedimento giudiziale avviato per il tramite dell'avvocato Nicola Pesacane davanti al Tribunale di Roma;
d) la copia integrale della sentenza del
Tribunale di Roma del 03.12.2009, di cui l'avvocato CA aveva fornito solo uno stralcio;
e) lo stato del giudizio di impugnazione davanti alla Corte di Appello di Roma avverso la sentenza di cui al punto che precede»; che l'odierno convenuto, con lettera del 9.3.2016 aveva comunicato di non avere mai iniziato alcuna causa in sede civile o penale.
3. Ciò esposto e svolte ulteriori considerazioni in punto di diritto parte attrice invocava il risarcimento del danno per il mancato raggiungimento del risultato sperato (l'accoglimento delle domande giudiziali che l'avvocato CA aveva falsamente riferito di avere proposto), e, subordinatamente, il danno da perdita delle chances che il creditore
7 della prestazione professionale aveva o poteva avere coltivando diligentemente la propria pretesa nei diversi gradi del giudizio, tenuto conto che era stato l'avvocato CA a consigliare di agire in sede giudiziale per ottenere l'esecuzione specifica con riduzione del prezzo e risarcimento del danno.
In ordine alla quantificazione dei danni la sig.ra reclamava la restituzione delle somme CP_1 corrisposte non solo all'avvocato CA (€ 4.815,00 + € 9.302,40 + € 420,00), ma anche ai soggetti con i quali aveva assunto impegni preliminari e precisamente € 103.000,00 corrisposti a CP_6
per i due appartamenti al piano seminterrato ed € 141.000,00 complessivi corrisposti alla
[...] per l'appartamento interno 13, oltre che le voci del danno non patrimoniale, «anche nella CP_5 dimensione del profondo turbamento e mortificazione nei quali è precipitata … a seguito della scoperta di essere stata presa in giro dalla persona nella quale aveva riposto la massima fiducia e di avere perduto tutte le somme del proprio investimento», con interessi e rivalutazione dal giorno del fatto fino all'effettivo soddisfo.
4. Si costituiva in giudizio l'avvocato l quale deduceva Pt_1 che i rapporti professionali con la sig.ra erano in corso sin dal 1995 in relazione a CP_1 vicende: a) eredità di protrattasi sino a tutto il 2005; b) le vicende personali Persona_1
e del figlio;
c) le questioni attinenti la sua attività di mediatore mobiliare nel corso della Per_2 quale ebbe modo di conoscere il sig. responsabile di tutta l'operazione della CP_6 compravendita “La ST”. Quanto alla vicenda da ultimo menzionata e all'acquisto dell'appartamento int. 13 avvenuto su indicazione dello deduceva il convenuto che la CP_6 trattativa venne condotta dalla sola sig.ra la quale aveva curato l'acquisizione dei CP_1 documenti che aveva inviato al proprio legale solo al fine di seguirla per la fase di stipula del contratto preliminare avendo già definito tutto con la proposta di acquisto sottoscritta in data
17.10.2003; che esso convenuto aveva curato di verificare la legittimazione dei venditori, la loro storia imprenditoriale, i titoli di provenienza ed i requisiti urbanistici ed edilizi oltre che catastali, procedendo ai contatti con la società venditrice per concordare un contratto preliminare «nel miglior interesse della cliente con la quale, peraltro, venne anche concordata la stesura»; che il giorno
12.12.2003 la sig.ra aveva firmato con il rappresentante della società l preliminare, CP_1 CP_5 presente lo stesso incaricato alle vendite . Quanto all'acquisto di due seminterrati CP_6 deduceva il convenuto che la sig.ra «si fece convincere dall' “amico” » ad CP_1 CP_6 acquistare un locale nel seminterrato del fabbricato in questione di circa 33,65 mq. ad un prezzo di favore (€ 3000 al mq), «consistenza immobiliare che successivamente, attraverso opportuni correttivi ed inserimenti nelle pratiche di condono o autonome iniziative di sanatoria, avrebbe consentito di mutare la destinazione di tali unità in abitative così facendo lievitare il loro valore di mercato con conseguente guadagno per l'investitore»; che la sig.ra in autonomia e di propria iniziativa, CP_1 aveva firmato una prima proposta di acquisto (per sé stessa) in data 21.11.2003 per il seminterrato
8 di mq 33,65 denominato “palestra”, poi integrata e sostituita in data 15.12.2003 con il contiguo locale deposito di mq 9,25 ed una seconda (a suo nome ma nell'intento di coinvolgere nell'investimento anche la madre in data 3.12.2003; che entrambe le proposte erano Persona_3 state firmate dal sig. sulla dicitura «per ricevuta al preponente dal funzionario addetto CP_6 alla vendita in maniera esattamente identica a quella utilizzata per la compravendita dell'appartamento interno 13 ben riconosciuta dalla società venditrice attraverso la stipula del contratto preliminare»; che solo successivamente la sig.ra lo aveva notiziato di tale CP_1 iniziativa in relazione alla quale aveva espresso subito le proprie perplessità soprattutto per non avere certezza e contezza delle possibilità urbanistiche ed edilizie;
che, malgrado ciò, la sig.ra si era recata, sempre di sua iniziativa e in completa autonomia, a firmare in data 14.02.2004 CP_1 un contratto con il sig. che risultò essere solo una promessa di vendita dello stesso, CP_6 per entrambi i seminterrati, ex art. 1478 cc. vale a dire, una obbligazione di vendita del bene di un terzo.
5. In relazione a queste attività negoziali l'avvocato CA evidenziava che a) relativamente all'appartamento int. 13 vi era una promessa di vendita per il prezzo complessivo di € 530.000,00 a firma della società venditrice in favore della sig.ra per sé o per persona da nominare, con CP_1 termine per la stipula e la consegna dell'immobile, «salvo impedimenti di forza maggiore e senza che il termine stesso debba considerarsi perentorio e subordinatamente al completo pagamento delle somme previste nella … scrittura»; che, quanto al prezzo, dopo il versamento già effettuato di una caparra confirmatoria per € 35.000 (al momento della proposta) e di un acconto prezzo di €
106.000,00 (alla firma del preliminare), la sig.ra si era impegnata a versare (art.4) € 26.000 CP_1 al momento della posa in opera della pavimentazione ed € 363.000,00 oltre l'Iva alla consegna dell'immobile ed al contestuale rogito;
che la consegna doveva seguire il completamento dei lavori che la venditrici stava effettuando sull'intero fabbricato e sui singoli appartamenti;
b) relativamente ai locali seminterrati, vi era una promessa di vendita ex art. 1478 cc del sig. in favore CP_6 della sig.ra per sé o per persona da nominare di alcuni locali individuati al piano CP_1 seminterrato per complessivi € 300.000 di cui € 50.000 già versati a titolo di caparra ed € 53.000 a titolo di acconto con un saldo da versare al rogito «entro e non oltre il 31\12\2004» per € 197.000: che in tale atto il sig. precisava di aver sottoscritto in data 9.2.2004 una promessa di CP_6 vendita con la società incaricata alle vendite dalla proprietaria per Controparte_7 CP_5 lo stesso prezzo di € 300.000 e con le stesse modalità; che, malgrado fosse totalmente estraneo a quest'ultima vicenda negoziale, esso convenuto con propria lettera del 22.11.2004, su incarico della propria assistita, aveva scritto allo stesso sig. , al suo indirizzo di residenza e alle CP_6 società titolari dei diritti sugli immobili ( per descrivere quanto successo e tentare CP_5 CP_7 di coinvolgere le società in una trattativa per consentire alla propria cliente di concludere comunque
9 l'acquisto dei seminterrati;
che, malgrado le resistenze delle dette società, con propria lettera del
13.12.2004 aveva ripreso la questione;
che, abbandonata la questione concernente i locali seminterrati, si decise di portare avanti la compravendita relativa all'appartamento int. 13, per il quale vi era una regolare promessa di vendita, «reintroducendo al momento opportuno la questione
“seminterrati” quanto meno per ottenere transattivamente uno sconto prezzo o altri benefici quali ad esempio diversi e migliori lavori all'interno dell'appartamento stesso, ovvero la possibilità di acquistare (magari ad un buon prezzo) uno dei pochi posti auto (indispensabili se non vitali per la zona di Trastevere) e/o uno dei pochi cantinati»; che i lavori sul fabbricato e sugli appartamenti avevano richiesto ulteriore tempo così da spostare il termine (non perentorio) di consegna e di stipula del rogito;
che, in ragione anche di sopravvenute difficoltà economiche della sig.ra a CP_1 saldare il dovuto, esso convenuto sempre d'intesa con la propria cliente era riuscito ad ottenere l'impegno della società proprietaria a vendere anche un cantinato ed un posto auto per il prezzo complessivo di € 145.000; che la società venditrice aveva ormai terminato i lavori (anche per quanto CP_1 richiesto dall'acquirente) ed era pronta a stipulare il rogito e la 999 e la CP_11 Parte_2
(che nel frattempo era subentrata alla con lettera dell'8.2.2006, con
[...] CP_5 riferimento al contratto preliminare del 12.12.2003, indicarono la loro volontà di stipulare il rogito per una data da fissarsi, secondo le indicazioni dell'acquirente, tra il 15.2 e d il 15.3.2006; che, con fax del 2.3.2006, era stata contestata l'incongruenza ed intempestività di tale convocazione e si era sollecitata una concorde soluzione, posto che la sig.ra «non era pronta a stipulare il rogito, CP_1
o meglio, non era pronta ad adempiere l'obbligazione del saldo prezzo peraltro aumentato di ulteriori 145.000 euro per l'acquisto di posto auto e cantina», confidando nel riconoscimento della somma (o di parte di essa) impiegata per la operazione dei seminterrati e nell'aiuto economico del proprio figlio;
che esso convenuto, riservandosi di fare da testimone rispetto a tutte le Per_2 trattative svolte in particolare con l'arch. propose alla sig.ra di procedere nelle CP_12 CP_1 ulteriori corrispondenze attraverso l'ausilio di un proprio amico, l'avvocato Nicola Pesacane assecondando la scelta di prendere tempo (in attesa di reperire risorse finanziarie) così contestando quelli che potevano essere ritenuti degli inadempimenti della società venditrice;
che, previo accordo con la sig.ra l'avvocato Pesacane aveva inviata in data 11.4.2006 una lettera di CP_1 contestazione alla venditrice invocando anche l'applicazione dell'art. 1460 c.c. per sospendere l'adempimento delle obbligazioni da parte della propria assistita a fronte dell'inadempimento (o sospetto di inadempimento) delle obbligazioni poste a carico della controparte;
che la società venditrice aveva convocato ultimativamente la sig.ra per la sottoscrizione rogito per la data CP_1 del 12.7.2006, rispetto a tali iniziative si era inteso guadagnare ulteriore tempo, ma la venditrice non accettò tali richieste dilatorie e con comunicazione del 13.7.2006 dichiarò di ritenere risolto il
10 contratto per grave inadempimento della acquirente.
6. Tanto premesso l'avvocato CA provvedeva al disconoscimento ai sensi degli articoli 2719 e ss. cc, di tutti i documenti prodotti dalla sig.ra relativi a corrispondenze (mail) assolutamente estranei e sconosciuti a esso convenuto e CP_1 precisava a) che «l'unico consiglio dato… (era) stato quello di proporre una denunzia penale per truffa nei confronti di ma anch'essa con poche speranze visto che i fatti risalivano al CP_6
2003 e che all'epoca si era preferito tentare di risolvere la questione con la venditrice»; b) che la sig.ra le aveva richiesto «nel momento in cui ha dovuto corrispondere allo stesso importi CP_1 per attività di consulenza ed assistenza relativi alle sue attività di mediatore immobiliare, l'emissione di fatture che riportassero in oggetto attività di tutela per la posizione della ST solo al fine di
“tenere tranquilla” la propria madre e che a tanto il legale si è prestato per pura amicizia», considerata la perdita delle somme corrisposte in favore dello che la genitrice le aveva CP_6 prestato;
c) che «la sig.ra ben sa che tali sue richieste ed intenzioni sono state formalizzate CP_1 in una corrispondenza da lei sottoscritta e consegnata all'avvocato CA che oggi ancora non viene esibita in quanto contenente altre delicate indicazioni, soprattutto relative ai rapporti con il fisco italiano, estranee a tale giudizio ma che si dovrà produrre in caso di ulteriore prosieguo di tale assurda causa»7. Ciò posto contestava l'ammontare del risarcimento invocato in ragione dell'eventuale responsabilità della sig.ra ai sensi dell'art. 1227 c.c. e formulava richiesta CP_1 di autorizzazione alla chiamata del terzo in causa della con cui, dal 1998, aveva Controparte_2 stipulato polizze assicurative che coprivano ininterrottamente il periodo in esame e concludeva, tra l'altro, per il rigetto della domanda sia in ragione della perdita di legittimazione attiva per la designazione effettuata ai sensi dell'art. 1402 c.c. in favore del figlio Controparte_13 ovvero il rigetto della medesima perché infondata e, in via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, il riconoscimento del concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c.. 8. Con decreto del 22.11.2016 il giudice procedente autorizzava la chiamata in garanzia.
9. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva Controparte_2
l'inoperatività della garanzia assicurativa in quanto la polizza n. 051928394, con effetto dal
23.2.1999 al 23.2.2009, era stata ornata in data 23.2.2008; la polizza n. 312540052, operante in regime di claims made, aveva effetto dal 2.5.2011 al 2.5.2013 ed era stata stornata in data 2.5.2012 per cui la suddetta polizza non poteva considerarsi operante in relazione ai fatti di causa, dal momento che la prima richiesta di risarcimento, che sarebbe stata formulata in data 23/27.7.2016,
e, quindi, in data successiva allo storno della polizza;
che la polizza n. 332556343, con effetto dal
30.10.2013 e attualmente in vigore, era anch'essa regolata dal claims made e l'art.12 delle
Condizioni generali di assicurazione (mod. r 51) stabiliva che la garanzia era operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità
11 dell'assicurazione, e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione, sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo, che, nel caso di specie, invece sono anteriori alla data del 30.10.2013 (data effetto polizza) risalendo al 2003/2012; che l'avvocato CA avrebbe dovuto dimostrare di aver denunciato il sinistro nei termini contrattuali;
che, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato a) di polizza, l'assicurazione era prestata con uno scoperto del 5% per ogni sinistro, con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore a € 258.00; che, in ogni caso, la domanda di parte attrice era infondata sul punto, nell'associarsi alle difese svolte dal legale assicurato nella comparsa di costituzione e risposta e si provvedeva al disconoscimento della documentazione versata in atti ai sensi dell'art. 2712 c.c. e ai sensi dell'art. 2719 c.c.. 10. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 31.10.2017 il giudice procedente ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto.
All'udienza del 22.2.2018 si procedeva al detto interrogatorio dell'avvocato CA, quindi – in accoglimento dell'istanza istruttoria proposta da parte attrice nella memoria ex art.183 n.2 c.p.c. – disponeva procedersi a CTU (dott. ) sull'hard disk della sig.ra al fine di per Per_4 CP_1
«accertare che le e-mail oggetto di contestazione risultino effettivamente o meno trasmesse tra l'indirizzo informatico dell'avv. SI CA (in atti) e l'indirizzo informatico di . CP_1
All'udienza del 12.4.2018 venivano indicati in dettaglio i quesiti posti al CTU. All'udienza dell'8.5.2019 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni con richiesta dei termini ex art. 190
c.p.c.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1 complessiva di euro 127.224,71, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo;
b) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del convenuto;
c) condanna, ancora, parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in euro 22.200,00 oltre IVA, CPA e contributo spese generali al 15% ed euro 786,00 per esborsi;
d) rigetta la chiamata di terzo;
e) condanna il convenuto al pagamento in favore di elle spese di lite che liquida in euro 13.430,00 oltre IVA, CPA e contributo Controparte_2 spese generali al 15%”.
La sentenza impugnata è così motivata: “11. L'analitica riproposizione della vicenda nei termini di cui sopra ha il fine di rendere più agevole la trattazione delle plurime questioni che ne compongono la trama. 12. In primo luogo viene in considerazione l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto in relazione all'electio ex art. 1402 c.c. asseritamente operata dalla sig.ra in favore del proprio figlio in relazione CP_1 Controparte_13 alla compravendita dell'immobile n.13 in quanto non figura in atti alcuna formale designazione del terzo acquirente e da parte di non figura alcuna accettazione da parte del terzo CP_1
12 designato, e, comunque, (come evidenziato da parte attrice nella memoria ex art. 183 n1 c.p.c.) tale eventuale designazione sarebbe comunque rimasta priva di effetti in ragione della pacifica, mancata stipula del contratto di compravendita. Per giunta il fax dell'11.4.2006 (allegato 45 comparsa) specifica che l'indicazione del figlio dell'attrice era comunque circoscritta al 5% dell'immobile, lasciando inalterata nel resto la posizione dell'attrice. 13. In secondo luogo occorre disattendere tutte le ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti. I testi indicati da parte attrice nella memoria ex art.183 n.2 c.p.c. o sono stretti congiunti della sig.ra o non si intende per quale CP_1 via se non “de relato” sono a conoscenza dei rapporti professionali dell'attrice con l'avvocato CA
( , ovvero non è detto quale ruolo abbiano rivestito nella Controparte_14 CP_15 vicenda in esame ( e , mentre la consulenza di parte dell'ing. Persona_5 Persona_6 risulta prodotta e acquisita in atti. Così come non sarebbero risultate rilevanti eventuali Per_7 dichiarazioni testimoniali circa la presenza o meno (invero contestata nella memoria n.3 di parte convenuta) dell'avvocato CA nelle circostanze di cui ai capitolati 2 e 3 della memoria n.2 di parte attrice, potendo la questione dell'esistenza ed estensione di un incarico professionale essere risolta per altra via. Quanto a parte convenuta risulta ininfluente la deposizione della teste avvocato
ME IN, in quanto indicata in citazione quale «moglie e collega di studio», circostanze non contestate ex adverso (v. allegato 15 citazione) che incrinano ab origine l'utilità della deposizione,
e irrilevante è la richiesta ex art. 210 c.p.c. «di ordinare alla signora l'esibizione dei CP_1 propri estratti conto bancari relativi ai mesi nei quali ha dichiarato di essere pronta a stipulare i rogiti o comunque nei quali è stata convocata per le stipule (da febbraio a luglio 2006)» poiché onere di parte attrice dare dimostrazione di tali circostanze nei suddetti modi documentali in luogo di una generica prova testimoniale. 14. In terzo luogo, in questa fase di delimitazione del perimetro probatorio, devono prendersi in considerazione gli esiti della CTU redatta dal dott. , Per_4 disposta in ragione del reiterato disconoscimento da parte del convenuto e della terza chiamata delle mail prodotte da parte attrice. In particolare l'accertamento si è concentrato sulla posta elettronica indicata da parte attrice all'udienza del 12.4.2018 [1) e-mail 26.10.2004 12:08 (doc. 14); CP_1
2) e-mail avv. CA 29.11.2004 19:30 con allegato (doc. 16); 3) e-mail avv. CA 05.02.2005 11:06 con allegato (doc. 19); 4) e-mail avv. CA 17.05.2005 09:24 con allegato (doc. 21); 5) e-mail avv.
CA 17.02.2005 21:05 con allegato (doc. 20 e 76); 6) e-mail 17.02.2005 22:17 avv. CA a CP_1 con allegato (doc. 20); 7) e-mail 21.02.2005 09:59 ad avv. CA (doc. 77); 8) e-mail CP_1
21.12.2005 19:42 avv. CA a con allegato (doc. 78); 9) e-mail 29.03.2006 19:54 avv. CA CP_1
a con allegato (doc. 79); 10) e-mail 06.04.2006 14:20 avv. CA a con allegato CP_1 CP_1
(doc. 81); 11) e-mail avv. CA 19.12.2006 19:55 con allegato (doc. 42); 12) e-mail avv. CA
11.01.2007 (doc. 43); 13) e-mail 11.01.2007 22:56; (doc. 44); 14) e-mail avv. CA CP_1
13 13.02.2007 15:13 con allegato (doc. 47); 15) e-mail avv. CA 30.04.2008 17:06 (doc. 48); 16) e- mail avv. CA 11.10.2008 11:19 con allegato (doc. 50); 17) e-mail avv. CA 13.11.2007 16:42 con allegato (doc. 51); 18) e-mail avv. CA 27.04.2008 09:23 (doc. 53); 19) e-mail avv. CA 13.08.2008
12:27 (doc. 54); 20) email avv. CA 19.09.2008 00:35 con allegato (doc. 55); 21) e-mail del
21.09.2008 20:54 (doc. 56); 22) e-mail 11.10.2008 11:19 (doc. 50); 23) e-mail avv. CA 19.12.2008
17:25 con allegato (doc. 57); 24) e-mail avv. CA 01.02.2012 19:04 con allegato (doc. 58 e 85); 25)
e-mail 12.12.2011 con allegati. (doc. 60)]. 15. Innanzitutto deve essere rigettata l'eccezione CP_1 di nullità della consulenza formulata da parte convenuta per quanto riguarda il mancato avviso in ordine alla prosecuzione delle attività peritali, sia perché non tempestivamente sollevata innanzi al decidente all'udienza del 10.10.2018 e ai sensi dell'art.156 e 157 c.p.c. (v. Cassazione sez. III, n.
15747 del 15/06/2018, m. 649414 – 01) sia perché la stessa parte aveva indotto a ritenere il CTU che non era sua intenzione partecipare alle dette operazioni (v. repliche del CTU pag.6). 16. La strenua opposizione che parte convenuta ha articolato in ordine allo svolgimento di tale attività tecnica (v. memoria ex art.183 n.3 c.p.c. – verbale udienza 12.4.2018 e 10.10.2018 e udienza p.c.) impone, in primo luogo, che si stabilisca l'attendibilità dei dati recati dall'hard disk (rectius: dalla copia) proveniente dal computer della sig.ra (184 mail e relativi allegati). Al riguardo vengono in CP_1 considerazione quattro distinti elaborati: la CTP dell'ing. (parte attrice), la CTU del dott. Per_7
, le osservazioni su di essa provenienti dal CTP ing. (parte convenuta) e le Per_4 Per_8 considerazioni in replica del CTU menzionato.
14.1 Orbene dalla relazione emerge che, in corso di causa (13.4. - 30.5.2017) e dopo Per_7
l'assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c., la parte attrice ebbe a conferirgli l'incarico di «eseguire il salvataggio» di alcune mail presenti sul proprio computer al fine di poterle esibire in udienza. Per assolvere a tale compito l'ing. ebbe a procedere come segue: «Per eseguire un salvataggio Per_7 delle email in maniera che tale acquisizione fosse "ripetibile" è stata necessario dapprima eseguire una copia forense dell'hard disk del PC in questione. Poiché la S.V. ha richiesto di poter utilizzare successivamente il PC è stata consigliato di eseguire n. 03 copie dell'hard disk sorgente di marca
Seagate con (foto 1); così suddivise:
1. La prima copia forense verrà utilizzata per C.F._8 una eventuale consegna in udienza;
2. La seconda copia forense verrà utilizzata dal sottoscritto per l'estrazione delle email richieste;
3. La terza copia eseguita in modalità "clone" verrà utilizzata per sostituire l'attuale hard disk nel PC e proseguire con le attività della S.V., come se avesse il supporto di memoria originale. L'hard disk originale verrà sigillato e controfirmato sia dal sottoscritto che dalla S.V. e tenuto in custodia dalla S.V. per un eventuale utilizzo richiesto in udienza e per analisi future di CTU o altri colleghi, in maniera da replicare identicamente le attività eseguite in fase di acquisizione ed avere i medesimi risultati». Prosegue la CTP: «Al termine di ogni copia è stata
14 eseguita la verifica degli HASH sia in MD5, che SHA-1 al fine di certificare le operazioni … Per certificare il passaggio delle consegne del supporto di massa è stata redatta un'apposita catena di custodia che si allega alla presente ed il cui documento originale è stato consegnato alla S.V.. Tale documento dovrà seguire fedelmente i vari ed eventuali passaggi futuri dell'hard disk originale tra i colleghi». Sulla scorta di questa asseverazione emerge che si è operata per ciascuna copia la necessaria verifica dei codici hash sia secondo il protocollo MD5 che secondo il protocollo SHA-1.
Per intendere la portata di questa annotazione – da cui sono scaturite puntuali contestazioni da parte convenuta – occorre considerare che l'operazione di hashing serve a generare una sorta di marchio digitale o impronta che contraddistingue univocamente il dato informatico e ne garantisce l'integrità: essa consiste nell'applicazione di una formula matematica (algoritmo del tipo “funzione di hash”) al supporto digitale e alla copia. Se i valori dei due calcoli coincidono può dirsi che vi sia assoluta corrispondenza tra l'originale e la copia. Nel caso di specie l'operazione aveva restituito i seguenti codici: per il protocollo MD5 ….22f60 e per il protocollo SHA-1 … eee73604 (pag. 2) in relazione a tutte e tre le copie forensi.
14.2 Quanto alle operazioni peritali il dott. emerge che al CTU la sig.ra ha Per_4 CP_1 consegnato l'originale dell'hard disk clonato dall'ing. contrassegnato dal numero seriale Per_7 con (foto 1 CTP) che – come emerge dalle foto 4 e 5 CTP – era stato chiuso in una C.F._8 busta bianca e firmato dal CTP e dalla sig.ra Il reperto è stato descritto come perfettamente CP_1 conforme all'attestazione rilasciate dal CTP nella citata relazione (pag. 11 e 12 in fine CTU).
Quantunque la relazione non ne rechi menzione l'esame in concreto delle attività svolte Per_7 dal CTP ha consentito al CTU di segnalare come rispettati i protocolli previsti dalla procedura ISO
27037 per la corretta acquisizione, conservazione e trasporto di digital evidence come l'HDD in oggetto con la procedura di copia detta bit to bit (pagg.11-12 CTU).
14.3 Una prima contestazione è sorta in ordine alla puntualizzazione curata dal CTU secondo cui – malgrado l'osservanza del citato protocollo e le cautele adottate – il consulente dell'Ufficio non aveva «altra garanzia dell'autenticità del contenuto dell'HDD oggi in suo possesso se on quella dichiarata in perizia dall'ing. (pag. 13). In questi termini la questione non appare Per_7 correttamente posta dal CTU: l'ing. infatti, si è limitato – per questa parte – solo a Per_7 estrapolare tre copie dell'HDD consegnatogli dalla sig.ra proseguendo le sue operazioni CP_1 su una di tali copie. E' chiaro che la valutazione in ordine alla genuinità delle e-mail custodite nell'HDD originale deve essere svolta sulla scorta di altri parametri implicanti ponderazioni tecniche e argomentazioni fattuali accessorie (v. oltre) che non sono rimesse al solo CTP, ma in primo luogo proprio al CTU incaricato di dirimere questo specifico profilo della vicenda. 14.4 È vero, come ben evidenziato dall'ing. (pag. 6), che il codice hash generato dalle operazioni Per_8
15 di copia eseguite dall'ing. non corrisponde al codice hash generato dalle identiche Per_7 operazioni eseguite dal dott. (pag. 15). Anche questa volta le spiegazioni rilasciate dal Per_4
CTU in sede di replica (pag.2) risultano insufficienti a chiarire quanto accaduto: sarebbe stato ben strano se i codici hash fossero stati corrispondenti, posto che il codice – come detto – attesta la conformità di specifiche operazioni di copia a un originale e non deve darsi che – distinte e separate attività – producano il medesimo codice di verifica. Ogni attività ha le proprie sequenze e la procedura esclude che attività di copia, differite nel tempo e con apparati distinti, producano il medesimo codice hash che non riguarda la genuinità della fonte, ma solo la corrispondenza con la/le copia/e. Ad es. il CTU ha adoperato un software FTK Imager (pag. 14) diverso da quello adoperato dall'ing. A dimostrazione di ciò v'è in dato che lo stesso CTU ha attestato che produzione Per_7 dei codici hash è avvenuta solo dopo la duplicazione dell'HDD (pag. 15), come attestato anche dalle foto 2 e 3 della relazione («duplication complete»). Quindi deve ragionevolmente Per_7 escludersi che taluno possa aver violato l'originale dell'HDD nel plico del 13.4.2017 per alterarne i contenuti in vista della CTU e tanto anche a prescindere dalla catena di custodia, presente in allegato alla CTU e, seppure in formato non autorizzato, tra gli allegati («copie-pst-foto- compresse.rar») di cui al secondo invio della memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. effettuato il 19.7.2017 alle ore 20:59. Resta la discutibile e inappropriata decisione di parte attrice di dar corso – in pendenza del giudizio – a una tale attività sul reperto in parola, tuttavia le problematiche e le eccezioni di parte convenuta sarebbero state – al riguardo – identiche ove il medesimo originale fosse stato direttamente consegnato dalla sig.ra al CTU senza la mediazione dell'ing. CP_1
Per_7
15. Risolto il profilo dell'irrilevanza dei differenti codici hash a dirimere la questione dell'attendibilità e genuinità delle e-mail di cui sopra, occorre comunque ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha anche di recente precisato che: «Questa Corte ha di recente statuito
(Cass. 5141/20119) che “lo "short message service" ("SMS”) contiene la rappresentazione atti fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell' ambito dell' art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma
2 poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni"
(nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni "SMS" della trascrizione del loro contenuto). Sempre questa Corte (Cass. 11606/2018), in tema di efficacia
16 probatoria dei documenti informatici;
ha precisato che “il messaggio di posta elettronica (cd e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti;
fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni in forma informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 cc. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro i1 quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Ora, sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2 perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 3122/2015… conf. 17526/2016; in termini;
Cass.
1250/2018)» (in motivazione Cassazione se. I, 17 luglio 2019, n. 19155). Se ne ricava che a tali altri mezzi di prova e presunzioni occorre far ricorso nel caso di specie a fronte di una contestazione sull'attendibilità delle e-mail circostanziata dall'ing. e riproposta dal convenuto. In primo Per_8 luogo la circostanza che non sia stato possibile reperire presso il gestore (pag. 49 ss. CTU) i CP_16 file di log perché ampiamente decorso il periodo di conservazione previsto dal Codice privacy non assume alcuna incidenza sul percorso di verifica sopra menzionato. Non può, infatti, l'avvocato CA avvalersi solo di tale circostanza extraprocessuale per contestare la veridicità delle e-mail in esame.
Da parte sua è mancata la produzione della propria posta elettronica almeno nelle date e negli orari di riferimento al fine di contestare l'invio o la ricezione delle e-mail, posto che la mera sovrapponibilità temporale anche tra una solo e-mail fornita dall'attrice e una dell'avvocato CA con altro contenuto avrebbe irrimediabilmente revocato in dubbio la genuinità dell'intera fonte di prova. In secondo luogo sebbene possa dirsi corretta l'affermazione del CTP di parte convenuta
(pag.16) secondo cui solo il confronto con i file di log detenuti dal gestore avrebbe potuto dare
«certezza scientifica» circa la genuinità e integrità del e-mail è pur vero che il CTU non ha rilevato alcuna traccia, neppure la minima (pag. 4 e pag. 5 replica CTU), di una delle attività di manipolazione minuziosamente descritte dall'ing. come possibili nel proprio elaborato Per_8
(pag. 11 ss. CTP) il quale, tuttavia, pretermette di considerare come le alterazioni avrebbero potuto riguardare anche gli allegati in formato word alle e-mail che il gestore non avrebbe comunque conservato (pag. 50 in alto CTU). 16. Stima il decidente, in conclusione, di trovarsi in presenza di un compendio documentale - da sottoporre, certo, ad attento scrutinio per stabilire se vi siano
17 disomogeneità contenutistiche o discrepanze temporali o elementi circostanziali che possano additarle come inattendibili (diversi da quelli, non rilevati, di natura tecnica) - il quale dovrà essere confrontato con gli altri atti depositati dalle parti in corso di causa. 17. Come sopra ricordato, in data 12.12.2003 la sig.ra aveva sottoscritto un contratto preliminare con la CP_1 [...]
società incaricata dalla per l'acquisto dell'appartamento interno 13 il cui CP_7 CP_5 prezzo convenuto era di € 530.000,00, di cui € 35.000,00 versati dalla promittente acquirente all'atto della proposta di acquisto del 17.10.2013 (allegato 2 citazione) ed € 106.000,00 pagati contestualmente al preliminare. Nel contratto preliminare (allegato 10) si era stabilito che il rogito definitivo sarebbe stato stipulato (art.4) entro il 31.12.2004, contestualmente alla consegna dell'appartamento. In relazione a questa vicenda (le cui scansioni sono state già esposte) ogni doglianza di parte attrice si concentra sulle condotte professionali dell'avvocato CA prossime alla scadenza del termine ora indicato, considerato che non è in discussione l'assistenza prestata dal legale sin dalle fasi iniziali della trattativa (v. allegati 2, 4 e 5) e per tutto il suo corso (allegati 22 e seguenti). La questione assume un rilievo ai fini della decisione della controversia a decorrere dalla missiva dell'8.2.2016 con cui la società e la comunicavano Controparte_7 Controparte_17 alla sig.ra he il rogito notarile poteva essere concluso a decorrere dal 15.2.2006 e sino CP_1 al 15.3.2006 in deroga alle originarie pattuizioni del preliminare (allegato 29). Si badi bene: si tratta del solo immobile n.13 senza che assumano rilievo le ulteriori e parallele iniziative dell'avvocato
CA per conto della propria assistita e assunte in relazione all'acquisto di cantina n.1 e posto auto n.3 con la medesima società (allegati 30 e seguenti). Solo in data 2.3.2006 (allegato 35) l'avvocato
CA pone in correlazione le due trattative contrattuali, segnalando l'avvenuta ricezione solo in data
25.2.2006 dell'invito a stipulare dell'8.2.2006 e comunicando l'intenzione di concludere in unico contesto i rapporti;
il tutto con l'evidente intento di indurre le controparti a convenire sul prezzo di acquisto delle due pertinenze ancora in fase di discussione. E, in effetti, il giorno successivo la ebbe ad accettare il prezzo complessivo di euro 145.000,00 e a indicare la Controparte_17 data del 15.4.2006 come termine essenziale per la stipula del relativo rogito notarile (allegato 36).
In questo contesto deve certo poter avere una giustificazione il contenuto della missiva che l'avvocato
Pesacane, in data 10.4.2006, ebbe a inviare alle controparti il cui contenuto reca un'improvvisa sequela di contestazioni e pone nuovamente in discussione la vicenda concernente (v. oltre) CP_6 la truffa patita dalla sig.ra in relazione a due altri immobili (seminterrati) del medesimo CP_1 fabbricato (allegato 37). Dalla nota inviata dall'avvocato Pesacane alle società venditrici il
26.5.2006 (allegato 38) emerge la volontà delle parti di definire comunque la vicenda prendendo complessivamente in considerazione sia la questione dell'appartamento n.13 che quella del vano cantina e del posto macchina. 18. A questo punto interviene la missiva del 12.6.2006 (allegato 39)
18 che reca una prima, rilevante se non decisiva smentita delle proposizioni difensive dell'avvocato
CA laddove assume che fosse stata concordata con la sig.ra una condotta dilatoria stante CP_1
l'indisponibilità delle somme per concludere i due rogiti. In primo luogo la tesi non appariva logicamente compatibile con l'insistenza manifestata dall'avvocato CA per conto della propria assistita per assicurarsi l'acquisto delle ulteriori due pertinenze per un costo aggiuntivo di euro
145.000,00; se l'attrice avesse avuto una carenza di disponibilità non avrebbero certo le parti aggravato la propria esposizione e premuto serratamente per indurre le società a questa ulteriore cessione. In secondo luogo, è vero che gravava sull'attrice l'onere di dimostrare l'esistenza delle pratiche per la concessione del mutuo (v. §.13), ma a tale onere la sig.ra ha dato corso, CP_1 per un verso, producendo la missiva dell'avvocato PESACANE del 13.6.2006 laddove si legge:
«L'Istituto che ha deliberato di concedere alla mia assistita il mutuo per effettuare l'acquisto delle unità immobiliari di cui in oggetto, ha comunicato alla stessa che se non si provvederà a fissare la data per il rogito entro il mese di giugno 2006, sarà costretto ad annullare la pratica (comunicazione allegata in copia)» (allegato 39), per altro, con la produzione delle e-mail intercorse con la banca e portate a conoscenza dell'avvocato CA (allegato 63). E', quindi, lo stesso avvocato CP_18
Pesacane, pacificamente operante su delega e in accordo con l'avvocato CA, ad avere confermato la veridicità dell'assunto di parte attrice e a revocare in dubbio le contrarie allegazioni del convenuto: la pratica di mutuo era stata intrapresa e anzi si sollecitava la controparte a una rapida sottoscrizione del rogito. Quindi l'avvocato Pisacane provvedeva ad articolare una serie di puntuali contestazioni circa lo stato dell'appartamento n.13 e della cantina, indicando anche precise modalità di pagamento del prezzo (deposito fiduciario notarile ect.). In data 27.6.2006 l'avvocato CP_19 per conto delle società, dava riscontro a questa missiva (invero nel testo si fa' riferimento a quella precedente del 10-12.4.2006 v. sopra) e dichiarava risolto ex artt. 1456 e 1457 c.c. l'accordo preliminare concernente il vano cantina e il posto macchina per non essere stato rispettato il termine essenziale del 15.4.2006. In ordine all'appartamento n.13 fissava la data del 12.7.2006 quale termine per la sottoscrizione del rogito notarile (allegato 40). Il successivo 13.7.2006, a cagione della mancata presentazione della sig.ra per la stipula del rogito, il medesimo avvocato CP_1 CP_19 comunicava all'avvocato Pesacane l'avvenuta risoluzione del contratto (allegato 41).
19. Una prima conclusione: non vi sono ragioni per ritenere che le contestazioni provenienti dall'avvocato Pesacane (solo formalmente subentrato all'avvocato CA solo per dar modo al convenuto di poter deporre nel procedimento civile instaurando contro la fossero del tutto CP_5 prive di fondamento e che le stesse non potessero ritenersi meritevoli di approfondimento in sede giudiziaria. Le missive da ultimo citate, facendo riferimento a sopralluoghi effettuati presso il cantiere, portano una precisa enunciazione dei rilievi che la sig.ra muoveva all'operato CP_1
19 della venditrice. Certo l'infausto esito dell'operazione CO (v. oltre) resta sullo sfondo e ha condizionato l'intera vicenda avendo intenzione la parte e il proprio legale comunque di mitigare gli effetti degli esborsi sostenuti in favore del falsus procurator in relazione ai due seminterrati. Ma questo non esclude che anche quella vicenda potesse essere portata in discussione in sede giudiziaria sia pure sotto il profilo dell'apparenza di rappresentanza dello CO (v. ad es. Cassazione sez. Il,
n. 26779 del 23.10.2018, m. 650847 - 01). Posta in questi termini la responsabilità professionale dell'avvocato CA risulterebbe di per sé dimostrata per avere omesso di rendere edotta la sig.ra delle possibilità di successo della domanda giudiziale volta all'impugnativa della CP_1 risoluzione del contratto relativo all'appartamento n.13 (da estendersi, eventualmente, anche alla risoluzione del 27.6.2006 in relazione al posto macchina e al vano cantina sinallagmaticamente connessa). Sul punto la giurisprudenza è unanimemente orientata sia sul versante della proposizione della domanda che dell'inerzia ad agire giudizialmente: «nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 cc. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi” attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio» (Cassazione sez. III, n. 19520 del 19/07/2019, n. 654569 - 01).
Gravava sull'avvocato CA, in ragione dell'indiscusso e non contestato mandato difensivo assunto quanto meno nella vicenda dell'appartamento n.13 (e in generale per circa due decenni di rapporti), fornire la prova dell'aver puntualmente reso edotta la propria assistita circa i rischi connessi alla mancata proposizione dell'azione giudiziaria per la compravendita in questione;
e, come visto, le obiezioni sollevate in ordine alla capacità patrimoniale della sig.ra sono state smentite dallo CP_1 stesso avvocato Pisacane nella missiva sopra indicata. 20. E questo ove fosse stata dimostrata questa traiettoria argomentativa. Ma v'è di più.
21. Come ampiamente riferito il vero punto in contestazione ha riguardato, piuttosto, l'ampia dissimulazione che la sig.ra addebita al proprio difensore dopo la risoluzione del contratto CP_1
20 del 13.7.2006 e questa circostanza impone dal prendere in esame la veridicità o meno dell'assunto di parte attrice secondo cui l'avvocato CA l'avrebbe raggirata circa la pendenza di una lite invero mai iniziata per questa compravendita (cd. vicenda In punto di qualificazione della domanda CP_5 risarcitoria è evidente che si è in presenza di un ulteriore profilo di illiceità della condotta professionale rispetto a quanto scaturente dall'effettiva, mancata intrapresa delle tutele giudiziarie
(§. 19). In questo caso il riferimento corre necessariamente alle e-mail e alla documentazione in atti.
22. Il primo documento che viene in considerazione è la mail del 17.5.2005 ore 9.24 (pag. 23 CTU) che contiene la copia del mandato difensivo predisposto dal legale per tutelare l'attrice – si badi bene - «in relazione alle compravendite di immobili effettuate nel residence La ST in Roma ed ai contratti ad esse connessi»; il riferimento corre necessariamente anche alla vicenda . La e- CP_6 mail non ha un testo e reca solo un allegato in formato Word di cui al CTU ha provveduto a curare la verifica dell'estensore accedendo alle proprietà del file: a pag. 25 si precisa che costui è l'odierno convenuto (le discrasie orarie si devono, verosimilmente, all'uso di un modulo preesistente). Si badi bene – come detto – il gestore in ogni caso non avrebbe avuto la disponibilità degli allegati CP_16 alle e-mail (pag. 50 CTU), per cui la verifica di attendibilità di questi documenti non risente delle questioni sollevate dal convenuto che, con riguardo a questi allegati, ha svolto contestazioni del tutto generiche e fondate, di riflesso, solo sulla discordanza del codice hash che, tuttavia, a tutto volere non spiega perché l'avvocato CA risulti il “proprietario” dei file di word.
23. Il secondo è la e-mail del 19.12.2006 ore 19.55 (pag.25 CTU) che l'avvocato CA ha inviato alla sig.ra in cui si chiude: «Ti allego anche la distinta spese per la causa per un importo CP_1 CP_5 di euro 4.815,00 in cui v'è menzione, anche, di un procedimento cautelare e uno di merito e della trascrizione della domanda. La e-mail reca due allegati in formato Word di cui al CTU ha provveduto a curare la verifica dell'estensore accedendo alle proprietà del file: a pag. 27 si precisa che costui, proprio per il file “notula Carol 9.12.06”, è l'odierno convenuto che ha curato un ultimo CP_5 salvataggio alle ore 19.48 dello stesso giorno. 24. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alla e-mail dell'11.1.2007 ore 18.48 (con la quale l'avvocato CA comunicava che il giorno seguente si sarebbe recato a Roma per la «prima udienza della causa e cui la sig.ra CP_5 rispose con e-mail dello stesso giorno ore 22.56), del 13.2.2007 ore 15.13 (portate la fattura
CP_1 per le spese della causa la relativa notula che attesta l'avvenuta pagamento della somma di CP_5 euro 4.815,00 da parte della sig.ra a titolo di onorari: il primo file di Word indica quale
CP_1 autore l'avvocato CA, il secondo non reca tale indicazione e menziona la sig.ra quale
CP_1 autrice dell'ultimo salvataggio del documento avvenuto lo stesso 13.2.2007 alle ore 20.03, dopo aver stampato il file stesso ricevuto alcune ore prima), la e-mail del 13.11.2009 ore 16.42 (recante in allegato il file Word “note autorizzate madi» a firma avvocati Pesacane e Nunè che porta come
CP_1
21 autore l'avvocato CA), la e-mail del 27.4.2008 ore 9.23 (recante la comunicazione alla propria cliente circa lo stato della causa a Roma e vicende personali interessanti un amico dello stesso avvocato CA), la e-mail del 13.8.2008 ore 12.27 (recante la rassicurazione in ordine al sequestro giudiziario alla trascrizione della domanda giudiziale in relazione all'immobile, alla mancanza di un atto analogo per il posto auto e la cantina, alla quantificazione dei danni e tutta una serie di informazioni sulla vicenda giudiziaria: «Cara il giudice di Roma ha confermato con CP_1 provvedimento dell'8.8.08 che la trascrizione sulla casa ci garantisce da qualsiasi atti di disposizione»), la e-mail del 19.9.2008 ore 00.35 (recante in allegato il file word «note carol madi
5.doc”) il cui autore risulta essere l'avvocato CA. 25. A ciò si deve aggiungere – e sul punto le contestazioni del convenuto sono del tutto generiche – 1) la fattura del 25.1.2007 n.3 (allegato 45 citazione) emessa dall'avvocato CA per l'importo di euro 3.115,00 che riscontra la veridicità della e-mail del successivo 13.2.2007 il contenuto del fax (v. anche assegno bancario BNL rilasciato in favore del legale per l'importo di euro 3.115,00 in ragione del maggior importo “in nero” di euro
4.815,00); 2) il fax del 9.10.2007 ore 20.19 proveniente da “Studio legale CA” (allegato 49), prodotto da parte attrice in sole 3 pagine su 4 (manca la prima) e proveniente dal n.081-5980105 che corrisponde al numero di fax che la sig.ra aveva indicato nella proposta irrevocabile CP_1 di acquisto del 17.10.2003 (allegato 2, atto quest'ultimo la cui veridicità non è stata contestata da parte convenuta) il quale porta il contenuto di un'ordinanza cautelare asseritamente emessa in data
17.9.2007 in relazione alla vicenda dell'«appartamento n.13» come si legge nel testo (e, quindi, dal
Tribunale di Roma secondo il disegno dissimulatorio di cui si discute e secondo il timbro circolare,
a questo punto apocrifo, in calce al provvedimento); 3) il documento in copia del 22.11.2007
(allegato 52) recante, con medesima grafia, copia di un analogo (apocrifo) provvedimento giurisdizionale;
4) la copia per estratto della sentenza di primo grado asseritamente emessa il
13.12.2009 (allegato 59) in relazione alla quale, invero, non si dispone di riscontri diretti di una provenienza dall'avvocato CA, sebbene per contenuto, stile e decisione prospettata si inserisce univocamente nella sequela artificiosa di cui si è detto.
26. In presenza di questo compendio probatorio, risulta irrimediabilmente confutata la tesi di parte convenuta, espressa per la prima volta nella missiva del 9.3.2006 (allegato 67 citazione) e, poi, in atti di causa, secondo cui la sig.ra avrebbe ordito un vero e proprio “complotto” in suo CP_1 danno procedendo alla formazione di e-mail e documenti falsi quanto alla cd. causa È, CP_5 piuttosto, univoco il dato che il legale abbia interamente disatteso ai propri doveri professionali, per un verso, omettendo di incardinare alcuna azione civile e/o penale a tutela degli interessi della propria assistita (v. oltre per vicenda ) e, per altro, precostituendo con appositi atti e false CP_6 comunicazioni una circonvenzione dell'attrice indotta fraudolentemente a ritenere pendente una
22 controversia innanzi a questo Tribunale invero inesistente. 27. Si è in presenza di pregiudizi di diversa natura (contrattuale il primo ed extracontrattuale il secondo), afferenti il profilo del danno patrimoniale in senso stretto e il dedotto danno morale soggettivo derivante dall'induzione in errore e dal raggiro patito dalla sig.ra a fronte di un tale contegno. 28. È chiaro che dovrà CP_1 valutarsi, con un giudizio prognostico, quali chance di accoglimento avrebbe avuto la domanda concernente l'appartamento n.13 a fronte di una situazione obiettivamente controversa (v. il punto concernente la superfice dell'immobile e le addotte varianti del vano scala o le contestazioni di cui agli allegati alla memoria ex art. 183 n.2 n.83 ss. e alle relative foto). Tale probabilità può essere ragionevolmente individuata nel 50% e non può che essere rapportata al contegno “aperto” della controparte societaria che per oltre un anno e mezzo dalla scadenza del termine fissato nel preliminare per la stipula del definitivo (31.12.2004) ha mostrato di voler addivenire a un accordo e alla possibilità di rinvenire comunque una soluzione favorevole in sede extragiudiziale a fronte di un'effettiva intrapresa delle tutele giurisdizionali e della pregiudizievole trascrizione della domanda.
A questo proposito a nulla giova al convenuto il contenuto della missiva del 13.12.2011 (allegato 61) di «diffida e costituzione in mora» in cui, ovviamente, non si menziona l'esistenza della controversia di cui sopra;
par chiaro che il legale, con una missiva a sua esclusiva cura, non avrebbe certo potuto
“millantare” l'esistenza di un procedimento giudiziario inesistente con la pertinente controparte. Il fatto che la sig.ra in possesso della missiva, non abbia rilevato tale circostanza non vale CP_1 certo a revocare in dubbio la buona fede dell'attrice che si era interamente rimessa alle iniziative del proprio legale. L'atto dimostra, invece, che esisteva un perimetro di incertezza sull'esito di un'eventuale lite mai iniziata. Così come non può attribuirsi il rilievo prefigurato dal convenuto alla fattura n.8 del 15.12.2008 che si riferisce espressamente alle sole attività di consulenza resa in quell'anno per le mediazioni immobiliari svolte dalla sig.ra (allegati 3B e 3C memoria ex CP_1 art. 183 n.3 c.p.c.) o alla fattura n.9 del 30.4.2012 relative a «trasferte per assistenza su Roma»
(allegato 3D).
29. Stima il decidente di poter individuare in via equitativa in euro 90.000,00 la somma spettante all'attrice, così individuando gli importi: A) euro 70.000,00 per la violazione del mandato professionale per l'omessa intrapresa delle tutele giudiziarie di cui euro 60.000,00 derivanti dalla considerazione delle somme corrisposte sino al preliminare (pro quota di euro 141.000,00) ed euro
10.000,00 per la mancata disponibilità della somma dal tempo dei fatti (euro 20.000) e per la complessiva compromissione dei rapporti con le società venditrici;
Quanto al rilievo di parte convenuta secondo cui – al tempo della proposizione della presente domanda – non era ancora decorso il termine di prescrizione per agire nei confronti delle promittenti venditrici valga il rilievo che l'azione in esame è stata proposta oltre il termine decennale (29.7.2016) rispetto alla citata data
23 di risoluzione (13.7.2006) e che, in ogni caso, la stessa obiezione potrebbe muoversi all'avvocato
CA al momento dell'insorgere della contesa in via extragiudiziale con la propria assistita, anche alla luce del probabile atto interruttivo del 13.12.2011 (allegato 61 citazione); d'altronde è in esame l'inadempimento professionale del legale e, questo, appare dimostrato dalla negligente inerzia processuale di cui si discute a lui solo attribuibile;
si annoveri, inoltre, che per effetto della mancata proposizione della domanda e della sua conseguente trascrizione l'immobile è stato venduto dalla
Immobiliare La LL s.r.l., subentrata dopo una sequela di passaggi societari alla CP_5
(allegati 69, 70 e 71), a terze persone con atto notarile del 19.10.2011 rep. 138439 (allegato 68) compromettendo irrimediabilmente le ragioni della sig.ra di divenire proprietaria CP_1 dell'appartamento e, inoltre, che – per come dedotto e contestato, la è stata cancellata CP_5 dal Registro delle Imprese in data 30.6.2006, così come anche sono state cancellate le società contrattualmente responsabili dell'inadempimento contrattuale;
B) a questo si deve aggiungere, in via sempre equitativa, l'importo di euro 20.000,00 ulteriormente spettante all'attrice in ragione del vano trascorrere del tempo in attesa della soluzione di una controversia mai instaurata, il danno morale soggettivo correlato all'inevitabile senso di frustrazione e di scoramento che è derivato dalla constatazione della gravità del comportamento posto in essere dal proprio legale di fiducia in suo danno che, ancora, persino rassicurava il nuovo legale della sig.ra (avvocato Acquaviva) CP_1 circa il possibile buon esito delle trattative (v. e-mail 6.11.2015 ore 19:05 allegato 64 ed e-mail del
17.12.2015 ore 15:10, allegato 65). 30. A tale importo occorre aggiungere la restituzione della somma di euro 4.815,00 percepita il 30.1.2007 dall'avvocato CA a titolo di compenso per la
(inesistente) pratica giudiziaria di cui si discute, poiché dalla documentazione citata (v. file Word citati) emerge che l'importo venne corrisposto solo ed esclusivamente in relazione al detto
(inesistente) giudizio. Su tale importo decorrono Ogni ulteriore importo (allegati 50 e 57 citazione) non appare univocamente riconducibile alle causali oggi controverse tra le parti, ma sembra connesso ad altre prestazioni professionali di consulenza comunque rese dall'avvocato CA e pacificamente riconosciute tre le parti (incarichi per l'eredità incarichi Persona_1 personali per la sig.ra quale quello relativo alla sua iscrizione alla Camera di Commercio CP_1
e quelli relativi alle sue varie operazioni come intermediario immobiliare). La somma dovuta, tenuto conto di interessi e rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore da atto illecito extracontrattuale in quanto pertinente ad attività giudiziarie solo simulate e mai svolte dal convenuto), è pari ad euro 6.624,71. 31. A conclusioni parzialmente diverse occorre giungere in relazione alla cd. vicenda Iacono, ossia alle trattative per la compravendita dei due seminterrati del complesso residenziale in parola. Parte attrice, in relazione a tale profilo della controversia, si duole della circostanza che l'avvocato CA, con riguardo alla posizione di (sicuramente CP_6
24 operante per conto della in relazione all'appartamento n. 13 cfr. allegati 4 e 5 citazione), CP_5 avrebbe omesso di apprestarle la necessaria assistenza sia in relazione alla sottoscrizione della proposta di vendita del 21.11.2003 (allegato 6) che del 3.12.2003 (allegato 8) concernenti i due, più volte menzionati, piani seminterrati sia al momento della firma della promessa di vendita ex art. 1478
c.c. del 18.2.2004 (allegato 11) con un esborso complessivo di euro 103.000,00 in favore del detto
(v. allegati 7 e 8 e v. allegato 12 da cui emergerebbe, comunque, un importo minore pari a CP_6 euro 98.000,00 con la dichiarazione che altri 5.000 euro sarebbero stati versati in contanti, tutti quietanzati comunque nell'atto v. oltre), esponendola così al raggiro poi operato dal detto , CP_6 scomparso dopo avere incassato le somme in parola. 32. In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio, assume che l'avvocato CA avrebbe a) omesso di informare la cliente dei rischi ai quali andava incontro sottoscrivendo un contratto preliminare di acquisto di cosa altrui ex art. 1478 c.c.;
b) omesso dì predisporre «idonei meccanismi negoziali idonei a garantire la promittente acquirente dalla possibile inadempienza del promittente venditore non proprietario dei beni»; c) omesso di svolgere ogni indagine circa la solvibilità di;
d) di predisporre «idonee azioni penali CP_6 nei confronti di che avrebbero potuto indurre lo stesso a porre - anche parzialmente CP_6
- rimedio al danno arrecato».33. Le prime tre doglianze sono infondate. Rileva il decidente, in via assorbente su ogni ulteriore rilievo, che difetta completamente la prova che la sig.ra abbia CP_1 richiesto all'avvocato CA la prestazione di un'attività professionale in relazione a tali tre atti. A ciò si aggiunga che la prova certa che l'attrice abbia in effetti consegnato allo le somme di CP_6 cui si tratta emerge dalla promessa di vendita ex art.1478 c.c. che (all'art.3) reca il rilascio di quietanza da parte dello della complessiva somma di euro 103.000,00 nelle varie fasi CP_6 precontrattuali. Al fine di formulare considerazioni conclusive su tali tre profili occorre considerare il punto §.32 sub d) nella parte concernente a) la mancata proposizione della denunzia-querela in allegato alla e-mail del 17.2.2005 ore 21.05 (allegato 20 citazione) in relazione alla quale il CTU ha concluso per la certa creazione del relativo file di Word da parte dell'avvocato CA (pag.22 s.) a prescindere dalla pari certa provenienza della e-mail dal medesimo professionista;
il testo della querela, per un verso, conferma l'estraneità del legale a quella trattativa riconducendo la spoliazione della sig.ra alla «riposta fiducia nel “nuovo amico”» (pag.2) ossia lo , per altro, (al CP_1 CP_6 punto 10) l'atto reca una generica indicazione di «ingenti somme» corrisposte senza alcuna specificazione di quale tra le due operazioni immobiliari esse si riferiscano in dettaglio;
trattandosi di un atto senz'altro ricevuto dell'attrice e da essa prodotto e, ovviamente, non contestato nella sua formulazione, da esso devono trarsi ulteriori elementi a fondamento di una responsabilità dell'avvocato CA circoscritta solo a tale ultimo segmento della vicenda, ossia la mancata presentazione della detta denunzia-querela nei confronti anche dello che avrebbe potuto – CP_6
25 con la richiesta di sequestro preventivo che reca – ben tutelato o tentato di tutelare le ragioni della sig.ra b) la mancata proposizione della denunzia-querela allegata alla email del1.2.2012 CP_1 ore 19.04 (allegato 58), tenuto conto che anche per tale documento la CTU (pag.49) ha concluso per la provenienza del file Word dall'avvocato CA;
il documento porta menzione (punti 18 ss.) delle trattive “parallele” che la sig.ra aveva intrapreso con lo per la cantina e il posto CP_1 CP_6 auto e della corresponsione di complessivi euro 103.000,00 nel lontano 2003, a dimostrazione dell'esistenza di relazioni dirette tra la sig.ra e il suo promittente venditore improntate ad CP_1 assoluta fiducia e, in rapporto alle quali, difetta totalmente un contributo professionale da parte dell'avvocato CA il quale invero, in relazione all'altra vicenda dell'appartamento n.13, aveva mostrato nella fase prenegoziale accortezza e cura degli interessi della propria assistita;
è una distonia che valida la posizione del convenuto volta a negare una propria partecipazione alle trattative con lo per i due vani. CP_6
34. In questo scenario, certo e scevro da problematiche quanto all'individuazione del danno patrimoniale patito dalla sig.ra (v. sopra), resta il dato della mancata attivazione delle CP_1 procedure di tutela di cui si è detto e della stima circa la loro probabilità di conseguire un risultato utile per la parte attrice. A ciò occorre aggiungere – questa volta a ragione – il concorso colposo della sig.ra nella causazione del pregiudizio patrimoniale (euro 103.000,00) avendo costei, CP_1 con estrema imprudenza e mancanza di precauzioni, inteso trattare in proprio un affare (la vendita di cosa altrui) che presentava indubbi margini di rischio i quali, nella congerie delle attività immobiliari che l'hanno riguardata (v. pag. 7 s. comparsa convenuto), non potevano esserle ignoti a prescindere dalla sola successiva acquisizione dell'abilitazione a svolgere l'attività di intermediario.
Le chance di successo di tali iniziative processuali, soprattutto di quella del 2012, erano scarse sotto il profilo del recupero delle somme versate allo , ma ciò non toglie che comunque la richiesta CP_6 di sequestro preventivo del 2005 avrebbe potuto sortire una qualche utilità per la sig.ra e CP_1 che l'avvocato CA, garantendole di avervi provveduto, è venuto meno a un preciso obbligo professionale con le conseguenti responsabilità. A ciò si aggiunga, come per il caso dell'appartamento n.13, l'apparenza di attività che il legale ha suscitato presso la propria cliente, contegno anch'esso meritevole di ristoro secondo i canoni sopra ricordati. 35. In via equitativa il decidente ritiene di dover quantificare equitativamente nel 20% il risarcimento della perdita di chance spettante alla sig.ra in relazione alla somma di euro 103.000,00 e in euro 10.000,00 CP_1
l'ammontare del danno morale soggettivo conseguente all'artifizio posto in essere dal legale in pregiudizio della propria assistita;
per un ammontare complessivo di euro 30.600,00. 36. Si consegue la somma complessiva di 127.224,71 (euro 90.000 + euro 6.624,71 + euro 30.600,00) con interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo. 37. Quanto alla chiamata in garanzia
26 rileva il decidente che la condotta posta in essere dall'avvocato CA è esclusa dall'oggetto della polizza assicurativa stipulata con le la quale (allegato memoria ex art.183 n.2 Controparte_2
c.p.c.) – e tanto a prescindere da qualsivoglia esame delle controversie inerenti la sua validità (per le quali si veda, in ogni caso, l'art.12 comma 2 della polizza del 24.12.2001 quanto alla data dell'evento assicurato e l'art.14) – testualmente recita: «La Società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a Parte_3 titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, per negligenza, imprudenza o imperizia….per l'attività giudiziaria personalmente svolta nei modi e nei limiti previsti dalla Legge Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del presente contratto» (art. 1 dell'Allegato A). Orbene, come sopra descritto, nessuna delle attività oggetto del presente procedimento può ritenersi riconducibile a una colpa professionale dell'avvocato CA che, in relazione ai fatti ritenuti provati, risulta aver agito nella perfetta consapevolezza delle omissioni poste in essere al fine di tutelare la propria cliente al punto che – pur potendo spiegare le concordate e tempestive azioni civili e penali – ne ha simulato l'intrapresa), ragione per cui ai sensi degli artt. 1900 e 1907, comma 1, c.c. deve negarsi il diritto dell'assicurato alla relativa copertura assicurativa (cfr. Cassazione sez. III, n. 7763 del 14/04/2005, m. 585051 –
01.
38. Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.4 DM
55/2014 e in particolare alla complessità delle questioni di fatto e di diritto prese in esame e al contegno delle parti nel corso del giudizio, possono essere liquidate orientandole verso il quadrante del massimo tabellare in favore dell'attrice e dei valori medi in favore della terza chiamata”.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'avv. SI CA svolgendo le seguenti conclusioni: “A) accoglie la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà come da allegata istanza riservata richiesta di anticipazione udienza B) accoglie l'appello e quindi rigetta la domanda attorea in quanto priva dei presupposti della domanda e comunque non fondata e non provata anche in relazione ad uno solo di essi;
C) in subordine accoglie l'appello e quindi rigetta la domanda attorea in quanto non vi è alcuna possibilità di utilizzo dell'Hard Disk oggetto della CTU e/o messo a disposizione della signora e degli elementi tutti ivi contenuti per la differenza di hash e la CP_1 mancanza (e/o ritardata consegna) della catena di custodia neanche per presunzioni attesa la validità del disconoscimento operato;
D) in subordine accoglie l'appello e rigetta la domanda per la insussistenza di un valido e preponderante giudizio prognostico sugli esiti di un eventuale giudizio e sui danni assunti;
E) in subordine accoglie l'appello e rigetta la domanda attorea anche in ragione della acclarata nullità della CTU e della violazione del principio del contraddittorio e del principio di prova;
F) in subordine accoglie l'appello e rigetta la domanda attorea anche in ragione della
27 validità delle tesi argomentative dei CTP e G) in subordine ed in via istruttoria Per_8 Per_9 accoglie l'appello ed ammette le prove testimoniali diretta e contraria (memoria II Termine e III termine art 183 co.6 cpc avv. CA) sui seguenti capi: con il teste IN RO, residente in [...]al v.le Messina n.3:(…)
H) in subordine accoglie l'appello ed in riforma della impugnata sentenza condanna l'avv.
CA solo per quella parte delle attività per le quali dovesse essere accertata inadempienza, nesso di causalità e danno I) in subordine accoglie l'appello ed in riforma della impugnata sentenza condanna l'avv. CA solo per quella parte delle attività per le quali dovesse essere accertata inadempienza, nesso di causalità e danno e comunque per quella diversa somma che dovesse essere accertata in misura minore rispetto alla errata quantificazione del giudice di primo grado J) in subordine accoglie l'appello ed in riforma della impugnata sentenza dichiara responsabile l'avv. CA solo di responsabilità contrattuale come tale coperta dalle assicurazioni prestate dalla chiamata e condanna quest'ultima in persona del l.r.p.t. a manlevare e/o tenere Controparte_2 indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio anche con pagamento diretto al danneggiato ed anche per le spese legali;
K) in subordine accoglie l'appello ed in riforma della impugnata sentenza riduce le spese legali del primo grado ingiustamente liquidate ai massimi (attore) e medi (chiamato) L) in ragione dell'integrale e/o parziale accoglimento dell'appello condannare le altre parti, per quanto di rispettiva ragione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio o anche del solo appello con oneri di legge;
attribuire le spese di CTU alle controparti M) in caso di accoglimento anche parziale dell'appello condannare le altre parti alla restituzione di quanto eventualmente l'avv. CA fosse costretto a pagare in ragione della provvisoria esecuzione compresi interessi rivalutazione monetaria e spese.”
Si è costituita in giudizio la quale, resistendo all'impugnazione, Controparte_2 ha così concluso: “ ut supra, conclude per il rigetto dell'istanza ex adverso Controparte_2 formulata con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Altresì si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “chiede CP_1 che l'adìta Corte di Appello di Roma voglia rigettare, siccome inammissibile e comunque infondata,
l'impugnazione proposta dall'avv. SI CA, comunque condannando lo stesso al pagamento della somma determinata dal Tribunale, ovvero quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia, con interessi e rivalutazione e condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.03.2020, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate da CA SI e e rinviato per conclusioni. CP_1
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
28 L'appello principale di SI CA è articolato in sei motivi.
Con il primo motivo, rubricato “Delimitazione della domanda della attrice: il thema decidendum ed il thema probandum. La pronunzia ultra petita”, parte appellante impugna la sentenza in quanto, come emerso dall'azione promossa dalla e dalle memorie ex art. 183 c.p.c. comma VI c.p.c. CP_1 di parte attrice, la controversia sarebbe afferente alla responsabilità professionale dell'avv. CA, responsabilità di natura esclusivamente contrattuale;
pertanto, la pronuncia del giudice sulla responsabilità extracontrattuale sarebbe viziata da ultrapetizione. Deduce di aver ricevuto l'incarico professionale relativo all'appartamento int.13 ed esclusivamente per l'assistenza nelle trattative e sottoscrizione dei relativi contratti, non già incarichi per assistenze giudiziarie e che l'unico inadempimento relativo a siffatto incarico non sarebbe stato neanche ben definito. Mentre nessun incarico avrebbe ricevuto per “i seminterrati” e pertanto la allegherebbe impropriamente in CP_1 relazione agli stessi una serie di inadempienti all'avv. CA.
Con il secondo motivo, rubricato “Rivalutazione del quadro probatorio e delle motivazioni. In relazione all'appartamento int.13. Mancato riconoscimento del diritto alla prova contraria.
Illegittimo diniego alla prova testimoniale”, l'appellante lamenta le valutazioni compiute dal giudicante in ordine alla responsabilità del professionista. Il giudice avrebbe fatto un'errata e parziale valutazione del compendio probatorio altresì negando all' appellante di poter fornire prova contraria a garanzia del proprio diritto di difesa. Nello specifico, censura la inattendibilità, come rilevata in sentenza, della teste indicata, in quanto moglie e collega, - discostandosi così il detto pronunciamento dall'orientamento della Suprema Corte-, e la mancata considerazione delle ulteriori richieste di prova articolate nella memoria III termine oltre che delle richieste avanzate ex art. 210. Né tantomeno era stata considerata dal giudice di primo grado la prova offerta con i testi e . Tes_1 Tes_2
Con il terzo motivo, rubricato “In relazione ai seminterrati”, contesta la responsabilità riconosciuta in capo all'appellante in relazione al quarto motivo di doglianza proposto dall' in primo CP_1 grado, e precisamente “di predisporre idonee azioni penali nei confronti di , che CP_6 avrebbero potuto indurre lo stesso a porre-anche parzialmente-rimedio al danno arrecato”. A tal proposito, deduce, che come emerso dall'interrogatorio formale, il CA ha accettato tale incarico e predisposto e inviato l'atto alla cliente che però quest'ultima non ho lo avrebbe mai notiziato di averlo depositato, né ha mai sottoscritto siffatto atto davanti al legale né tantomeno lo avrebbe restituito al legale con la relativa sottoscrizione.
Con il quarto motivo, rubricato “Responsabilità extracontrattuale”, impugna la sentenza in quanto il giudice avrebbe prelevato dal materiale analizzato dalla CTU, - che sarebbe nulla in quanto illegittimamente percipiente e non deducente e in quanto inerente a materiale probatorio acquisito senza consenso o autorizzazione ed espletata senza la presenza e la convocazione dei CTP- elementi
29 a sostegno del proprio pronunciamento. Il Giudice senza qualsivoglia motivazione, si sarebbe discostato dalle valutazioni del CTU, il quale ha fatto proprie alcune osservazioni del CTP, totalmente favorevoli al CA, ed avrebbe effettuato egli stesso argomentazioni tecniche prive di qualsivoglia fondamento. Aggiunge come il giudicante si sarebbe avvalso di presunzioni basate su files allegati disconosciuti e non confortate da elementi gravi, precisi e concordanti ed avrebbe basato la propria decisione sull' errata lettura dei documenti in atti nonché su mails il cui contenuto fa piena prova solo nel caso in cui non siano disconosciute, come invece sarebbe avvenuto nel caso di specie.
Con il quinto motivo, rubricato “La prova, in termini necessariamente probabilistici, dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'inosservanza degli obblighi contrattuali”, parte appellante, riportandosi agli orientamenti della Suprema Corte in materia di responsabilità professionale, si duole che la responsabilità dell'avvocato non possa affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora egli avesse tenuto la condotta dovuta,
l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone;
nesso sorretto dalla regola dell'evidenza o del “più probabile che non”.
Con il sesto motivo, rubricato “Sulla errata ed ingiusta statuizione circa la (non concessa) copertura assicurativa”, si contesta la sentenza in quanto, senza alcuna motivazione avrebbe escluso la copertura assicurativa per la responsabilità contrattuale. Infatti, il giudice dopo aver ritenuto responsabile il difensore per non aver prospettato alla cliente le conseguenze della sua mancata presentazione al rogito e per non aver proposto le querele e, quindi, configurato una responsabilità contrattuale del legale, avrebbe dovuto considerare coperta da assicurazione quella parte di responsabilità.
Il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva come non sia ravvisabile un vizio di ultrapetizione nel caso in esame.
Come è noto, si è in presenza del cd. vizio di ultrapetizione laddove, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il giudice si pronunci andando oltre l'ambito dei diritti affermati dall'attore. Ciononostante, il giudice
è libero di mutare la qualificazione giuridica della fattispecie indicata dall'attore, in virtù del principio jura novit curia, ricavabile indirettamente anche dal primo comma dell'art. 113 c.p.c. Perciò è ravvisabile una pronuncia ultra petita solamente nel caso in cui il giudice, esorbitando dai limiti della mera qualificazione della domanda, proceda ad un mutamento della stessa, sostituendo la causa petendi dedotta in giudizio, con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti (cfr.
Cassazione civile , sez. III , 08/02/2007 , n. 2746: “In tema di ultrapetizione o extrapetizione, va distinta l'ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti - introducendo così nuovi temi di indagine - dall'ipotesi in cui,
30 rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamento della domanda e nella seconda un semplice mutamento della qualificazione giuridica. Ne consegue che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che - fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni - ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda”).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha meramente riqualificato la domanda attorea, senza eccedere i limiti della domanda, basando il proprio convincimento unicamente sui fatti allegati e provati dalle parti, senza mutare le circostanze sulle quali si fonda la responsabilità.
C'è infatti corrispondenza tra quanto chiesto dall'attore e quanto riconosciuto dal giudice di primo grado. In particolare, nella domanda l'attore ha chiesto l'accertamento della responsabilità contrattuale del professionista e la condanna al risarcimento di tutti i danni, ivi incluso il danno non patrimoniale ed il giudice di primo grado, ravvisando sia profili di responsabilità contrattuale sia profili di responsabilità extracontrattuale, valutando i fatti allegati e provati dalle parti, ha condannato l'Avv. CA al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il secondo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
A parere di questa Corte le valutazioni del compendio probatorio effettuate dal giudice di primo grado appaiono condivisibili.
È fatto non contestato il conferimento dell'incarico per le trattative relative al cd. “appartamento n.
13” e risulta provato dalle mails inviate dall'Avv. CA alla oggetto di accertamento da parte CP_1 del CTU, che il legale, attraverso appositi atti e comunicazioni non veritiere abbia indotto la CP_1
a ritenere pendente una controversia, invero inesistente, relativa alla compravendita di tale immobile.
Infatti, con e-mail del 11.01.2007 l'avvocato CA comunicava alla cliente che il giorno successivo si sarebbe recato a Roma «per la prima udienza della causa , segnalando di avere «ricevuto il CP_5 biglietto di convocazione solo ieri»; con e-mail del 13.02.2007 15:13 il legale trasmetteva «i conteggi relativi alla causa nei quali erano esposti, tra l'altro, € 250,00 per «bolli - notifiche e costi CP_5 spedizione», €555,00 per «ruolo procedimento cautelare"; € 150 per «bolli e spese», € 1.110,00 per
«ruolo procedimento di merito», € 100,00 per «bolli e spese», € 800,00 per «spese trascrizione»,
€150,00 per «notifiche», € 1.000,00 per «domiciliazione» e nella medesima e-mail l'avvocato CA aveva indicato che l'«importo effettivamente corrisposto» dalla era di € 4.815,00, spiegando CP_1 che erano state fatturate solo € 3.115,00, mentre «le altre voci non sono state fatturate per evitare di aggiungere iva e contributi"; con e-mail del 13.08.2008 il legale le aveva comunicato che “il giudice di Roma ha confermato con provvedimento dell'8.8.08 che la trascrizione sulla casa ci garantisce da
31 qualsiasi atto di disposizione (vendite ecc.)”, aggiungendo, dopo avere illustrato i danni risarcibili, che il giudice stesso «ritiene che il valore dell'appartamento possa coprire tali danni per cui se pure, all'acquisto, tu dovrai versare 480.000 euro (o quella che sia la somma a saldo) potresti non dover versare nulla in ragione dei danni che ti devono risarcire».
Risulta provato, poi, come il legale abbia omesso di incardinare le azioni a tutela della propria assistita, violando in tal modo i propri doveri professionali ed abbia parimente omesso di rendere edotta la delle possibilità di successo della domanda giudiziale, volta all'impugnativa della CP_1 risoluzione del contratto relativo all' “appartamento n.13”, per il quale la aveva già versato CP_1 la complessiva somma di €141.000,00 (€35.000,00 all'atto della proposta ed € 106.000 euro all'atto del preliminare).
Neppure può ritenersi che tali condotte omesse non fossero ricomprese nell'oggetto del mandato difensivo, circoscrivendo tale oggetto unicamente alle trattative ed alla stipula del contratto relativo all' “appartamento n. 13”, giacché è provato come il legale abbia in modo artificioso indotto la propria assistita a farle ritenere pendente una causa, invero mai intrapresa, relativa proprio a questa compravendita e ciò implica che un mandato difensivo in tal senso fosse stato senz'altro conferito. Il comportamento ingannevole del legale è invero senz'altro desumibile dal contenuto delle non veritiere comunicazioni inviate alla cliente tramite le suindicate e-mails.
Neppure possono dirsi rilevanti tutti i fatti allegati dall'appellante per sostenere che la mancata stipula del contratto definitivo della compravendita dell'appartamento n. 13 sia imputabile alla stessa e non già all'inadempimento del professionista;
infatti, l'inadempimento del professionista CP_1
è ravvisabile nel fatto che egli non abbia incardinato le azioni a tutela della propria assistita e non abbia informato la stessa delle possibilità di successo dell'impugnativa della risoluzione del contratto e non tanto nel fatto che la non abbia concluso il contratto definitivo. CP_1
La Corte ritiene invero di aderire a quanto stabilito dal primo giudice e cioè che “gravava sull'avvocato CA, in ragione dell'indiscusso e non contestato mandato difensivo assunto quanto meno nella vicenda dell'appartamento n.13 (e in generale per circa due decenni di rapporti), fornire la prova dell'aver puntualmente reso edotta la propria assistita circa i rischi connessi alla mancata proposizione dell'azione giudiziaria per la compravendita in questione”; tale prova tuttavia non è stata affatto fornita dall'odierno appellante ed anzi è emersa la prova delle inveritiere comunicazioni inviate dal legale alla propria assistita al fine di rassicurarla sulla pendenza di un'azione giudiziaria che avrebbe potuto tutelare le sue ragioni e che invece non era mai stata intrapresa dal legale.
I capitoli di prova sui quali l'appellante ha richiesto in secondo grado l'ammissione del teste, oltre a vertere su generiche circostanze di tempo e luogo, come affermato da questa Corte con l'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie, sono relativi a fatti o non messi in discussione dalla sentenza di primo
32 grado (come ad esempio il fatto che la avesse stretto amicizia con il sig. e che ella avesse CP_1 CP_6 deciso di intraprendere autonomamente trattative con lo stesso, senza coinvolgere l'Avv. CA;
che non ci sia stato un concorso del legale nella truffa messa in atto dallo ai danni della oppure CP_6 CP_1 sono relativi a fatti accertati con altre prove (come per esempio la questione della mancata stipula del definitivo).
Quanto alla mancata considerazione delle ulteriori richieste di prova articolate nella memoria III termine, oltre che delle richieste avanzate ex art. 210 e alla prova offerta con i testi IN RO,
e , la Corte condivide quanto già espresso nella propria ordinanza che ha rigettato le Tes_1 Tes_2 istanze istruttorie dell'appellante così motivando: “ritenuto che le istanze istruttorie avanzate dall'appellante non possono trovare accoglimento, perché: - la prova testimoniale verte su circostanze di fatto non collocate univocamente nel tempo e nello spazio, come richiesto dall'art. 244 c.p.c. (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 9547 del 22/04/2009; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18453 del 21/09/2015); - è irrilevante ai fini della decisione l'emissione dell'ordine di esibizione, avendo il Tribunale affermato nella sentenza impugnata che sarebbe stato «onere di parte attrice dare dimostrazione di tali circostanze nei suddetti modi documentali in luogo di una generica prova testimoniale»”.
Anche il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
Quanto dichiarato dall'Avv. CA in sede di interrogatorio formale non è in grado di escludere la responsabilità del legale in relazione alla cd. “vicenda Iacono”.
Occorre premettere che l'interrogatorio formale, poiché diretto a provocare la confessione giudiziale, non giova ma semmai può solamente nuocere alla parte interrogata. Le dichiarazioni a sé favorevoli rese da quest'ultima non possono costituire prove propriamente dette ma solo argomenti di prova, ossia possono rappresentare un semplice supporto per la valutazione, da parte del giudice, di altre prove (v. Cassazione civile , sez. III , 16/09/2024 , n. 24799 “Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie”).
Nel caso in esame, quanto affermato dall'interrogato – e cioè che fosse la a dover presentare la CP_1 denuncia e non l'Avv. CA – in primis è fatto favorevole al convenuto CA ma poi non risulta affatto confermato da altre prove;
ed anzi dal quadro probatorio (e-mail e C.T.U.) è emerso l'esatto opposto e cioè che l'Avv. CA non si era mai attivato per tutelare la posizione della propria cliente che era stata truffata dallo , omettendo di presentare la denuncia-querela nei confronti di costui. CP_6
Inoltre, pur volendo ritenere che la non aveva conferito alcun incarico all'Avv. CA in CP_1 ordine gli aspetti civilistici delle trattative relative alla cd. “vicenda ”, come pure affermato dal CP_6 giudice di primo grado, tuttavia, la condotta dell'Avv. CA, che si pone come rilevante ai fini della configurabilità della responsabilità professionale del suddetto, si sostanzia nel non avere egli
33 intrapreso le azioni penali a tutela della propria assistita che era stata raggirata da . È CP_6 infatti emerso come fatto pacifico che quest'ultimo avesse ricevuto dalla la somma CP_1 complessiva di €103.000,00 (dapprima € 50.000 e poi € 53.000) rendendosi poi irreperibile.
Sicché, la responsabilità dell'avvocato è consistita, in particolare, nella mancata presentazione della denunzia-querela nei confronti dello che avrebbe potuto senz'altro, con la richiesta di CP_6 sequestro preventivo che reca, tutelare le ragioni della Tale omissione risulta provata dai CP_1 files word contenenti sia la detta denuncia-querela sia la procura rilasciata in favore dell'Avv. CA ed allegati alla e-mail del 17.2.2005 ore 21.05. Il primo atto, denominato “Denunzia/querela e contestuale istanza di sequestro preventivo urgente” reca, in alto a sinistra, l'intestazione dello studio
“avv. SI CA avv. IN RO studi legali consociati”, ed è indirizzato alla Procura della
Repubblica; esso è proposto da e contiene formulazione di espressa denunzia/querela CP_1 ed istanza di sequestro preventivo con in calce la nomina del difensore Avv. SI CA. Il secondo atto, denominato “Nomina di difensore di fiducia con mandato speciale per la proposizione di denunzia/querela e per la costituzione di parte civile”, contiene le generalità della e CP_1 rappresenta la procura speciale in favore dell'Avv. CA in cui si fa espresso riferimento al procedimento penale scaturente dalla denuncia presentata.
Inoltre, la responsabilità professionale dell'Avv. CA discende anche dalla mancata presentazione della denuncia-querela nei confronti dello allegata all'e-mail del 1/02/2012 ore 19:04 (l'atto CP_6 reca la seguente intestazione: “Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Denunzia/querela Richiesta di urgenti misure cautelari (in particolare di sequestro) ed è predisposto
“per la sig.ra ). In particolare, tali elementi sono certamente idonei a giudizio della CP_1
Corte per presumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che l'avv. CA avesse ricevuto il mandato difensivo per presentare la denuncia ma che non abbia poi adempiuto a tale obbligazione.
Peraltro, il CTU ha accertato la perfetta genuinità e la provenienza di tutte le e-mails, nonché di tutti i files allegati alle stesse.
Quindi, il CTU ha accertato anche che le suindicate e-mails venivano inviate dall'Avv. CA alla e che i files allegati erano stati creati dal medesimo professionista. Pertanto, bene ha fatto il CP_1 giudice di primo grado a ritenere sufficientemente provata la responsabilità dell'Avv. CA per non aver intrapreso le azioni penali a tutela della cliente in riferimento alla “vicenda Iacono”.
Il quarto motivo è infondato e va rigettato. A differenza di quanto sostiene l'appellante, la CTU, a parere di questa Corte, è esente da vizi. Bene ha fatto quindi il giudice di primo grado a porre i relativi esiti a fondamento della sua decisione.
La Corte invero condivide quanto stabilito nella sentenza di primo grado in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica per mancato avviso della prosecuzione delle attività
34 peritali: in particolare, è provato che l'eccezione non è stata tempestivamente sollevata innanzi al decidente all'udienza successiva ossia in quella del 10.10.2018, e ciò ai sensi dell'art.156 e 157 c.p.c. (v.
Cassazione sez. III, n. 15747 del 15/06/2018, m. 649414 – 01). Inoltre, è provato che l'odierno appellante aveva indotto a ritenere il CTU che, pur essendo stato messo al corrente della prosecuzione delle operazioni, non era sua intenzione partecipare alle stesse (v. repliche del CTU pag.6: “…come rilevato dal verbale del giorno 7 maggio 2018… l'Avv. SI CA << rifiuta ogni contraddittorio anche e soprattutto sull'hard disk oggi fornito e sul documento catena di custodia mai depositato in giudizio>>”).
È poi da ritenersi infondata la censura per cui la CTU sarebbe nulla in quanto percipiente e non deducente.
Infatti, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la c.t.u. è un mezzo di indagine finalizzato a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella risoluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze ed il carattere percipiente e non deducente della c.t.u. di certo non ne compromette la validità, benché essa non possa essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9060 del
06/06/2003, “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
La parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata, mentre al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche: in questo caso è consentito al c.t.u. anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati”).
Ebbene, nel caso di specie la c.t.u. ha avuto ad oggetto unicamente aspetti tecnici, per i quali erano necessarie specifiche conoscenze informatiche, giacché l'attrice ha certamente ed indiscutibilmente assolto al proprio onere probatorio producendo tutte le e-mails e i files allegati alle stesse.
Quanto alle restanti censure mosse alla sentenza di primo grado in relazione alla nullità della c.t.u., la Corte ritiene di poter aderire a quanto esposto dal c.t.u. in sede di repliche (pag. 4), secondo cui all'esito dell'analisi tecnica della struttura delle e-mails, il c.t.u. ha conclusivamente affermato di non
35 aver individuato “alcuna prova di manomissione di tali e-mail, da cui deriva la convinzione della veridicità di queste email”.
Dunque, la prova della responsabilità extracontrattuale derivante dal comportamento complessivo e dalle dichiarazioni inveritiere come posti in essere dal professionista a danno della cliente emerge dal copioso scambio di e-mail, come riscontrato dalla CTU, in cui è emerso come l'avvocato CA abbia indotto la sua assistita a farle credere di avere incardinato dinanzi al Tribunale il già menzionato procedimento in realtà inesistente.
Il suindicato compendio probatorio smentisce la tesi dell'Avv. CA sull'asserito complotto che la cliente avrebbe ordito ai danni del proprio legale e del quale non v'è alcuna prova come pure affermato dal giudice di prime cure.
Infine, non avendo l'appellante mosso nessun'altra espressa doglianza al capo della sentenza di primo grado che ha riconosciuto la responsabilità extracontrattuale dell'avvocato per aver ingannato la propria cliente, il motivo di appello deve essere conclusivamente rigettato.
In definitiva, va confermata la decisione del giudice di primo grado sulla sussistenza della responsabilità contrattuale e sulla responsabilità extracontrattuale dell'avvocato.
Il quinto motivo è inammissibile. Afferma la S. C. che l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato <
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S. U. 13/12/2022, n. 36481).
Osserva la Corte che, nella specie, l'appellante si è limitato a riportare una serie di massime della S. C. e ha omesso del tutto sia la parte “volitiva” sia la “parte argomentativa” volte a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
Segnatamente, l'appellante non confrontandosi affatto con il capo della sentenza di primo grado, ha omesso del tutto di censurarlo in maniera specifica e di confutare le ragioni addotte dal primo giudice nel riconoscimento del danno da perdita di chance subito dalla sicché il motivo di appello per come CP_1 proposto è inammissibile ed in tal senso deve essere rigettato.
Il sesto motivo di appello è parimenti infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di condividere quanto stabilito dal giudice di primo grado che ha escluso la condotta dell'Avv. CA dall'oggetto della polizza assicurativa stipulata con le . Controparte_2
36 Dall'istruttoria espletata infatti è apparso evidente che nessuna delle attività oggetto del presente procedimento potesse ritenersi riconducibile a colpa professionale dell'avvocato CA, il quale invece ha agito nella perfetta consapevolezza delle omissioni realizzate in danno della sua assistita. In base al principio di cui all'art. 1900 c.c. l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente dall'assicurato. Per questa ragione ai sensi degli artt. 1900 e 1907, comma 1, c.c. deve negarsi il diritto dell'assicurato alla relativa copertura assicurativa (cfr. Cassazione sez. III, n. 7763 del 14/04/2005).
L'appello, conclusivamente, deve essere in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico della parte appellante;
esse si liquidano come da dispositivo ex d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/22, tabella XII, scaglione n. 5 valore della causa euro 127.224,71 avuto riguardo ai medi per le fasi introduttiva studio e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da SI CA nei confronti di
[...]
e di contro la sentenza indicata in epigrafe, ogni altra conclusione CP_1 Controparte_2 disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna SI CA alla rifusione in favore di delle spese processuali CP_1 del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 12.154,00 oltre ad accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
- condanna SI CA alla rifusione in favore di delle spese Controparte_2 processuali del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 12.154,00 oltre ad accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
- dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso in Roma il giorno 2.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
DO A- - TO IL
37 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio
UR CI
38
Presidente Dott. TO Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. pres. Parte_1 Avv. GENTILE GENNARO MARIA
Appellato/i
CP_1 Avv. ACQUAVIVA CARLO pres.
Controparte_2 Avv. MAGALDI RENATO presente avv. Ferrari in sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR TO Tilocca Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VI SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. TO Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7619/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
C.F. ) rappresentato e difeso da sé stesso ai sensi dell'art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c nonché dall' avv. Gennaro Maria Gentile (C.F. , giusta delega in atti ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Napoli alla via Pegolesi 1.A
- APPELLANTE –
E
(C.F. e P. IVA n. , in persona del Dott. Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
(C.F. ), nella sua qualità di Amministratore Delegato e Controparte_3 C.F._3
Direttore Generale della stessa, e del Dott. , (C.F. ), nella sua Controparte_4 C.F._4 qualità di Dirigente della stessa, rappresentata e difesa, dall'avv. Renato Magaldi (C.F.
) e con questi elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cimabue n. 2 presso C.F._5 lo studio dell'avv. Enrica Ferrari, giusta delega in atti
- APPELLATA–
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Ceresio, 24, CP_1 C.F._6 presso lo studio dell'avv. Carlo Acquaviva (C.F. ), che la rappresenta e difende C.F._7 giusta delega in atti
-APPELLATA-
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato l'avv. SI CA ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.16976/2019, pubblicata il 05.09.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio l'avvocato CA SI CP_1 esponendo quanto segue: di essere stata assistita dal menzionato legale durate le trattative e la sottoscrizione dei relativi contratti in relazione ad alcuni appartamenti nello stabile in corso di ristrutturazione sito in Roma, via della ST n. 21/22; di aver sottoscritto in data 17.10.2003 una proposta per l'acquisto dell'appartamento interno 13 dello stabile di via della ST e già in questo primo atto aveva fornito i recapiti telefonici del professionista di fiducia espressamente nominato nel testo della proposta;
che la proposta era stata accettata dalla la quale, con fax e con CP_5 telegramma del 20.10.2003, inviati presso lo studio dell'avvocato CA, aveva invitato la parte acquirente a «prendere contatto con il sig. per tutti i particolari riguardanti il contratto CP_6 preliminare di compravendita»; che, a seguito dei contatti con , essa attrice, aveva CP_6 sottoscritto due proposte in data 21.11.2003 e in data 3.12.2003 per l'acquisto di due appartamenti al piano seminterrato nello stesso stabile di via della ST n. 21/22, proponendo il prezzo di
€150.000,00 per ciascun appartamento;
che, in data 12.12.2003, aveva sottoscritto il contratto preliminare con la società incaricata dalla per l'appartamento Controparte_7 CP_5 interno 13 il cui prezzo convenuto era di € 530.000,00, di cui € 35.000,00 versati dalla promittente acquirente all'atto della proposta di acquisto del 17.10.2013 ed € 106.000,00 pagati contestualmente al preliminare;
che nel contratto preliminare si era stabilito che il definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il 31.12.2004, contestualmente alla consegna dell'appartamento; che, ancora, in relazione alle due proposte di acquisto dei piani seminterrati era seguita la sottoscrizione in data
18.02.2004 di una promessa di vendita ex art. 1478 c.c. tra essa attrice e il quale, a CP_6 sua volta, aveva sottoscritto un contratto preliminare con la già citata il quale Controparte_7 aveva ricevuto € 53.000,00 all'atto della proposta di acquisto e ulteriori € 50.000,00 all'atto del preliminare;
che, dopo la sottoscrizione di tali atti, nei quali essa attrice era sempre e costantemente assistita dall'avvocato SI CA, sorgevano i problemi relativi, innanzitutto, ai due seminterrati;
che, dopo l'incasso degli assegni per complessivi € 103.000,00, lo si era reso CP_6 irreperibile e l'avvocato CA, «che aveva assistito con singolare superficialità e incompetenza nello svolgimento delle trattative e nella sottoscrizione dei contratti, si rendeva CP_1 conto che la sua assistita aveva un contratto preliminare che era carta straccia» per cui con missive del 22.11.2004 e del 13.12.2004 aveva tentato, senza successo, di coinvolgere nel rapporto la
[..
[...] e la che la posizione di , risultato irreperibile e Controparte_8 CP_5 CP_6 nullatenente, escludeva ogni realistica possibilità di recuperare le somme incautamente versate, senza che peraltro l'avvocato CA avesse mai informato la propria assistita dei rischi connessi alla sottoscrizione di un preliminare di acquisto di cosa altrui, così come neppure aveva previsto nel contratto idonei meccanismi per garantire la posizione della promittente acquirente;
che, poi, con riferimento all'appartamento interno 13, erano sorte incomprensioni per la individuazione e per i costi dei posti auto e cantina pertinenziali e la società venditrice non aveva consegnato i documenti necessari per istruire la pratica di mutuo, aveva realizzato una superficie dell'appartamento inferiore rispetto a quella del preliminare, determinando lo spostamento della scala interna in pregiudizio del locale soggiorno, e non aveva completato i lavori, realizzandoli, peraltro, in maniera difforme rispetto ai patti contrattuali;
che con missiva del 13.12.2004 l'avvocato CA aveva invitato la
[...]
CP_ e la a inviare i documenti relativi alla consistenza dell'immobile, con Controparte_7 particolare riferimento alla «planimetria dettagliata comprensiva di ogni misura» e alla sua situazione urbanistico-edilizia, segnalando che - a causa di questo contegno - appariva «impossibile che la scadenza contrattuale del 31.12.2004, prevista sia per la consegna del bene che per la stipula dell'atto di definitivo trasferimento, si compia utilmente» e confermando, comunque, che la propria assistita era pronta «in ogni caso ad assolvere alle proprie obbligazioni nel rispetto dei termini contrattuali sinallagmatici»; che, raggiunta un'intesa sul posto auto e sulla cantina, la società venditrice aveva formalmente invitato con missiva dell'8.2.2006 e del 3.3.2006 essa attrice a sottoscrivere l'atto di compravendita;
che, in ragione del fatto che i lavori nell'appartamento non erano stati completati e che le misure effettive dell'appartamento erano inferiori di oltre 1/5 rispetto a quelle del preliminare, l'avvocato CA aveva incaricato di seguire la pratica il proprio collega,
l'avvocato Nicola Pesacane, «così da riservarsi la possibilità di essere indicato come testimone in un eventuale successivo giudizio»; che l'avvocato Pesacane, quindi, con missiva del 10.4.2006 aveva contestato l'inadempimento della società venditrice, la quale per giunta non aveva completato i lavori di ristrutturazione dell'appartamento; che, vani i tentativi di composizione stragiudiziale della vicenda, l'avvocato CA aveva rappresentato a essa attrice che si sarebbe dovuto avviare un procedimento giudiziale. Tanto premesso esponeva la sig.ra che l'avvocato CA aveva CP_1 iniziato a rendere di persona e per iscritto dettagliate informazioni alla propria assistita in ordine alla presentazione alle Procure della Repubblica di Roma e di Napoli di denunce/querele nei confronti di e della società venditrice, nonché in ordine all'avvio, alle fasi e all'esito CP_6 in primo grado di un procedimento giudiziale davanti al Tribunale di Roma, prima in fase cautelare o poi di merito, nei confronti della e della e della pendenza di un CP_5 Controparte_7 successivo giudizio di impugnazione davanti alla Corte di appello di Roma;
che solo recentemente
4 aveva scoperto di essere stata raggirata per oltre dieci anni, «in quanto nessuna denuncia/querela è stata mai presentata e nessun giudizio è stato mai stato neppure iniziato»; che nel corso di questi anni i contatti con l'avvocato CA erano stati assai frequenti, in quanto il professionista incontrava la cliente sia nel proprio studio di Napoli sia a Roma e sussisteva tra le parti anche una consolidata consuetudine di telefonate e di invio di e-mail, oltre che lo scambio di documenti per il tramite di
, fratello dell'avvocato CA che abitava a Roma e del legale corrispondente in Roma CP_9 dell'avvocato CA stesso;
che, in relazione a questo profilo della vicenda, si doveva considerare che l'avvocato CA, con e-mail 17.02.2005 21:05, aveva trasmesso a un atto CP_1 denominato "Denunzia/querela e contestuale istanza di sequestro preventivo urgente", relativo alla vicenda dei due appartamenti al piano seminterrato asseritamente depositato presso la Procura della
Repubblica in Roma;
aveva trasmesso con e-mail 17.05.2005 09:24 (doc. 21) il testo della procura alle liti che essa attrice, dopo averla sottoscritta, aveva provveduto a recapitare presso lo studio dell'avvocato CA;
che, dopo l'invio della procura, nonostante le sue continue richieste, aveva ricevuto dall'avvocato CA solo telefonate rassicuranti circa la pendenza del procedimento penale e di quello civile, che il legale aveva riferito essere seguito da tale avvocato Pesacane e dal suo corrispondente per Roma, senza però che venisse fornito alcun riscontro più preciso;
che, con e-mail del 19.12.2006 19:55 il legale aveva trasmesso «una nota spese come da tariffario solo per avere un'idea delle attività e dei compensi» in cui erano indicati specificamente i costi vivi asseritamente sostenuti per il procedimento cautelare («ruolo procedimento cautelare», «bolli e spese») e per la causa di merito (“ruolo procedimento di merito", «bolli e spese») e per la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 cc. ("spese trascrizione"); che, con e-mail del 11.01.2007 (doc. 43) l'avvocato
CA le aveva comunicato che il giorno successivo si sarebbe recato a Roma «per la prima udienza della causa , segnalando di avere «ricevuto il biglietto di convocazione solo ieri»; che con e- CP_5 mail del 13.02.2007 15:13 il legale aveva trasmesso «i conteggi relativi alla causa ei quali CP_5 erano esposti, tra l'altro, € 250,00 per «bolli - notifiche e costi spedizione», €555,00 per «ruolo procedimento cautelare"; € 150 per «bolli e spese», € 1.110,00 per «ruolo procedimento di merito»,
€ 100,00 per «bolli e spese», € 800,00 per «spese trascrizione», € 150,00 per «notifiche», € 1.000,00 per «domiciliazione» e nella medesima e-mail l'avvocato CA aveva indicato che l'«importo effettivamente corrisposto» da essa attrice era di € 4.815,00, spiegando che erano state fatturate solo
€ 3.115,00, mentre «le altre voci non sono state fatturate per evitare di aggiungere iva e contributi"; che, con fax del 9.10.2007 20:19, l'avvocato CA aveva trasmesso a essa attrice un estratto di verbale con un provvedimento giudiziale datato 3.9.2007, depositato in Cancelleria il 17.9.2007,
«all'apparenza riferibile alla controversia asseritamente promossa» nel suo interesse nei confronti della società venditrice;
che, con e-mail del 13.11.2007 16:42, l'avvocato CA le aveva inviato «la
5 memoria autorizzata a firma dell'avvocato Nicola Pesacane e dell'avvocato Giancarlo Nunè asseritamente presentata al Tribunale di Roma»; che, con fax del 10.01.2008 18:16, l'avvocato CA le aveva trasmesso «un provvedimento giudiziale datato 22.11.2007 …, che appariva riferibile alla controversia asseritamente promossa nei confronti della società venditrice»; che con e-mail del
27.04.2008 09:23 l'avvocato CA le aveva comunicato «di avere appreso dal collega di Roma che la causa sarebbe stata rinviata d'ufficio a settembre: "evidentemente anche il Giudice ha deciso di fare ponte". Nella medesima email, l'avvocato CA confermava che avrebbe preparato una ulteriore
"istanza cautelare"»; che, con e-mail del 13.08.2008 il legale le aveva comunicato che «il giudice di
Roma ha confermato con provvedimento dell'8.8.08 che la trascrizione sulla casa ci garantisce da qualsiasi atto di disposizione (vendite ecc.)", aggiungendo, dopo avere illustrato i danni risarcibili, che il giudice stesso «ritiene che il valore dell'appartamento possa coprire tali danni per cui se pure, all'acquisto, tu dovrai versare 480.000 euro (o quella che sia la somma a saldo) potresti non dover versare nulla in ragione dei danni che ti devono risarcire», concludendo la e-mail «mi sembra comunque una decisione corretta anche se non vi sono pronunce eclatanti (sequestro ecc.), la cosa più importante è che ci ha concesso termine fino al 20.9 per quantificare i danni che, se ritenuti validi, porteranno la causa alla udienza finale di conclusioni»; che, con e-mail del 19.09.2008 00:35,
l'avvocato CA aveva trasmesso la bozza delle memorie da depositare in Tribunale per i danni quantificati in complessivi € 445.000,00, oltre 1.500,00 al mese per il ritardo nella consegna;
che, con e-mail del 21.09.2008 20:54, aveva inviato a essa attrice la versione definitiva delle memorie di quantificazione dei danni, che confermavano il contenuto della bozza;
che, con e-mail del 11.10.2008
11:19, il legale aveva inviato le proposte di parcelle per le attività professionali di consulenza per le vendite immobiliari, ripartendo l'imponibile con la sua collega di studio avvocato IN RO per un importo di € 9.302,40 per l'avvocato IN RO e di € 3.574,08 per lo stesso avvocato CA;
che, con e-mail del 19.12.2008 17:25, il professionista le aveva inviato le fatture per le attività professionali di consulenza per le vendite immobiliari ed essa attrice provvedeva a pagare con assegni l'importo di € 1.224,00 per la fattura datata 19.12.2008 emessa dall'avvocato CA e l'importo di € 1.326,00 per la fattura datata 19.12.2008 emessa dall'avvocato IN RO, mentre la somma residua era stata pagata in contanti presso lo studio in Napoli dell'avvocato CA;
che l'avvocato CA le aveva consegnato «un estratto della sentenza di primo grado, recante la data del
13.12.2009 … con la quale sarebbe stata accolta la domanda ex art. 2932 c.c, in relazione all'appartamento interno 13, rinviando per il proseguo la liquidazione dei danni» e, quindi, la notiziava che la predetta sentenza sarebbe stata impugnata davanti alla Corte di appello di Roma;
che, successivamente al deposito della sentenza di primo grado, essa attrice aveva accertato che nell'appartamento che le era stato promesso in vendita vi erano alcune persone e a seguito di visure
6 aveva appreso che l'appartamento stesso era stato venduto dalla Immobiliare La LL s.r.l.., che era subentrata dopo una sequela di passaggi societari alla a terze persone;
che la vendita CP_5 era stata contestata, con missiva del 13.12.2012 dall'avvocato SI CA alla citata Immobiliare
La LL e agli acquirenti, ma al contempo il legale l'aveva tranquillizzata in ordine a eventuali ripercussioni negative per effetto della trascrizione della domanda giudiziale e della positiva sentenza ex art. 2932 c.c. resa dal Tribunale di Roma;
che, in conseguenza della vendita a terzi,
l'avvocato CA le aveva trasmesso con email del 1.2.2012 19:04 (doc. 58) un atto denominato
«Denunzia/querela richiesta di urgenti misure cautelari (in particolare di sequestro)» ricevendo un compenso di € 420,00. 2. Tanto esposto riferiva la sig.ra che, dovendo restituire alla CP_1 madre alcune somme che le erano state prestate per gli acquisti, aveva chiesto all'avvocato CA informazioni in ordine ai tempi prevedibili per la chiusura della cause e il legale le aveva riferito che la vicenda sembrava che fosse giunta ad un punto finale, in quanto le persone responsabili delle società venditrici, preoccupate per il loro coinvolgimento nello scandalo di Mafia capitale, avevano proposto una transazione delle liti pendenti corrispondendo € 200.000,00; che tale cifra le era apparsa incongrua stimando non conveniente una transazione sotto i € 300.000,00, ragione per cui si era rivolta all'avvocato Carlo Acquaviva, legale di fiducia della madre, al fine di avere un giudizio sulla opportunità della transazione il quale si era messo in contatto con l'avvocato CA, ricevendo conferma del possibile imminente buon esito delle trattative (v. e-mail 6.11.2015 19:05 e e-mail
17.12.2015 15:10); che l'avvocato Acquaviva aveva accertato, con una visura presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, che nessuna domanda giudiziale risultava trascritta, ragione per cui - con missiva del 11.2.2016, aveva richiesto chiarimenti in ordine alle seguenti circostanze: «a) quali azioni stragiudiziali e giudiziali, in sede civile e penale, sono state avviate nei confronti di b) quali azioni stragiudiziali e giudiziali, in sede civile e CP_6 penale, sono state avviate nei confronti della e della , nonché delle Controparte_7 CP_5 società cessionarie dei rami di azienda comprendenti gli appartamenti oggetto del preliminare;
c)
l'aggiornamento circostanziato in ordine al procedimento giudiziale avviato per il tramite dell'avvocato Nicola Pesacane davanti al Tribunale di Roma;
d) la copia integrale della sentenza del
Tribunale di Roma del 03.12.2009, di cui l'avvocato CA aveva fornito solo uno stralcio;
e) lo stato del giudizio di impugnazione davanti alla Corte di Appello di Roma avverso la sentenza di cui al punto che precede»; che l'odierno convenuto, con lettera del 9.3.2016 aveva comunicato di non avere mai iniziato alcuna causa in sede civile o penale.
3. Ciò esposto e svolte ulteriori considerazioni in punto di diritto parte attrice invocava il risarcimento del danno per il mancato raggiungimento del risultato sperato (l'accoglimento delle domande giudiziali che l'avvocato CA aveva falsamente riferito di avere proposto), e, subordinatamente, il danno da perdita delle chances che il creditore
7 della prestazione professionale aveva o poteva avere coltivando diligentemente la propria pretesa nei diversi gradi del giudizio, tenuto conto che era stato l'avvocato CA a consigliare di agire in sede giudiziale per ottenere l'esecuzione specifica con riduzione del prezzo e risarcimento del danno.
In ordine alla quantificazione dei danni la sig.ra reclamava la restituzione delle somme CP_1 corrisposte non solo all'avvocato CA (€ 4.815,00 + € 9.302,40 + € 420,00), ma anche ai soggetti con i quali aveva assunto impegni preliminari e precisamente € 103.000,00 corrisposti a CP_6
per i due appartamenti al piano seminterrato ed € 141.000,00 complessivi corrisposti alla
[...] per l'appartamento interno 13, oltre che le voci del danno non patrimoniale, «anche nella CP_5 dimensione del profondo turbamento e mortificazione nei quali è precipitata … a seguito della scoperta di essere stata presa in giro dalla persona nella quale aveva riposto la massima fiducia e di avere perduto tutte le somme del proprio investimento», con interessi e rivalutazione dal giorno del fatto fino all'effettivo soddisfo.
4. Si costituiva in giudizio l'avvocato l quale deduceva Pt_1 che i rapporti professionali con la sig.ra erano in corso sin dal 1995 in relazione a CP_1 vicende: a) eredità di protrattasi sino a tutto il 2005; b) le vicende personali Persona_1
e del figlio;
c) le questioni attinenti la sua attività di mediatore mobiliare nel corso della Per_2 quale ebbe modo di conoscere il sig. responsabile di tutta l'operazione della CP_6 compravendita “La ST”. Quanto alla vicenda da ultimo menzionata e all'acquisto dell'appartamento int. 13 avvenuto su indicazione dello deduceva il convenuto che la CP_6 trattativa venne condotta dalla sola sig.ra la quale aveva curato l'acquisizione dei CP_1 documenti che aveva inviato al proprio legale solo al fine di seguirla per la fase di stipula del contratto preliminare avendo già definito tutto con la proposta di acquisto sottoscritta in data
17.10.2003; che esso convenuto aveva curato di verificare la legittimazione dei venditori, la loro storia imprenditoriale, i titoli di provenienza ed i requisiti urbanistici ed edilizi oltre che catastali, procedendo ai contatti con la società venditrice per concordare un contratto preliminare «nel miglior interesse della cliente con la quale, peraltro, venne anche concordata la stesura»; che il giorno
12.12.2003 la sig.ra aveva firmato con il rappresentante della società l preliminare, CP_1 CP_5 presente lo stesso incaricato alle vendite . Quanto all'acquisto di due seminterrati CP_6 deduceva il convenuto che la sig.ra «si fece convincere dall' “amico” » ad CP_1 CP_6 acquistare un locale nel seminterrato del fabbricato in questione di circa 33,65 mq. ad un prezzo di favore (€ 3000 al mq), «consistenza immobiliare che successivamente, attraverso opportuni correttivi ed inserimenti nelle pratiche di condono o autonome iniziative di sanatoria, avrebbe consentito di mutare la destinazione di tali unità in abitative così facendo lievitare il loro valore di mercato con conseguente guadagno per l'investitore»; che la sig.ra in autonomia e di propria iniziativa, CP_1 aveva firmato una prima proposta di acquisto (per sé stessa) in data 21.11.2003 per il seminterrato
8 di mq 33,65 denominato “palestra”, poi integrata e sostituita in data 15.12.2003 con il contiguo locale deposito di mq 9,25 ed una seconda (a suo nome ma nell'intento di coinvolgere nell'investimento anche la madre in data 3.12.2003; che entrambe le proposte erano Persona_3 state firmate dal sig. sulla dicitura «per ricevuta al preponente dal funzionario addetto CP_6 alla vendita in maniera esattamente identica a quella utilizzata per la compravendita dell'appartamento interno 13 ben riconosciuta dalla società venditrice attraverso la stipula del contratto preliminare»; che solo successivamente la sig.ra lo aveva notiziato di tale CP_1 iniziativa in relazione alla quale aveva espresso subito le proprie perplessità soprattutto per non avere certezza e contezza delle possibilità urbanistiche ed edilizie;
che, malgrado ciò, la sig.ra si era recata, sempre di sua iniziativa e in completa autonomia, a firmare in data 14.02.2004 CP_1 un contratto con il sig. che risultò essere solo una promessa di vendita dello stesso, CP_6 per entrambi i seminterrati, ex art. 1478 cc. vale a dire, una obbligazione di vendita del bene di un terzo.
5. In relazione a queste attività negoziali l'avvocato CA evidenziava che a) relativamente all'appartamento int. 13 vi era una promessa di vendita per il prezzo complessivo di € 530.000,00 a firma della società venditrice in favore della sig.ra per sé o per persona da nominare, con CP_1 termine per la stipula e la consegna dell'immobile, «salvo impedimenti di forza maggiore e senza che il termine stesso debba considerarsi perentorio e subordinatamente al completo pagamento delle somme previste nella … scrittura»; che, quanto al prezzo, dopo il versamento già effettuato di una caparra confirmatoria per € 35.000 (al momento della proposta) e di un acconto prezzo di €
106.000,00 (alla firma del preliminare), la sig.ra si era impegnata a versare (art.4) € 26.000 CP_1 al momento della posa in opera della pavimentazione ed € 363.000,00 oltre l'Iva alla consegna dell'immobile ed al contestuale rogito;
che la consegna doveva seguire il completamento dei lavori che la venditrici stava effettuando sull'intero fabbricato e sui singoli appartamenti;
b) relativamente ai locali seminterrati, vi era una promessa di vendita ex art. 1478 cc del sig. in favore CP_6 della sig.ra per sé o per persona da nominare di alcuni locali individuati al piano CP_1 seminterrato per complessivi € 300.000 di cui € 50.000 già versati a titolo di caparra ed € 53.000 a titolo di acconto con un saldo da versare al rogito «entro e non oltre il 31\12\2004» per € 197.000: che in tale atto il sig. precisava di aver sottoscritto in data 9.2.2004 una promessa di CP_6 vendita con la società incaricata alle vendite dalla proprietaria per Controparte_7 CP_5 lo stesso prezzo di € 300.000 e con le stesse modalità; che, malgrado fosse totalmente estraneo a quest'ultima vicenda negoziale, esso convenuto con propria lettera del 22.11.2004, su incarico della propria assistita, aveva scritto allo stesso sig. , al suo indirizzo di residenza e alle CP_6 società titolari dei diritti sugli immobili ( per descrivere quanto successo e tentare CP_5 CP_7 di coinvolgere le società in una trattativa per consentire alla propria cliente di concludere comunque
9 l'acquisto dei seminterrati;
che, malgrado le resistenze delle dette società, con propria lettera del
13.12.2004 aveva ripreso la questione;
che, abbandonata la questione concernente i locali seminterrati, si decise di portare avanti la compravendita relativa all'appartamento int. 13, per il quale vi era una regolare promessa di vendita, «reintroducendo al momento opportuno la questione
“seminterrati” quanto meno per ottenere transattivamente uno sconto prezzo o altri benefici quali ad esempio diversi e migliori lavori all'interno dell'appartamento stesso, ovvero la possibilità di acquistare (magari ad un buon prezzo) uno dei pochi posti auto (indispensabili se non vitali per la zona di Trastevere) e/o uno dei pochi cantinati»; che i lavori sul fabbricato e sugli appartamenti avevano richiesto ulteriore tempo così da spostare il termine (non perentorio) di consegna e di stipula del rogito;
che, in ragione anche di sopravvenute difficoltà economiche della sig.ra a CP_1 saldare il dovuto, esso convenuto sempre d'intesa con la propria cliente era riuscito ad ottenere l'impegno della società proprietaria a vendere anche un cantinato ed un posto auto per il prezzo complessivo di € 145.000; che la società venditrice aveva ormai terminato i lavori (anche per quanto CP_1 richiesto dall'acquirente) ed era pronta a stipulare il rogito e la 999 e la CP_11 Parte_2
(che nel frattempo era subentrata alla con lettera dell'8.2.2006, con
[...] CP_5 riferimento al contratto preliminare del 12.12.2003, indicarono la loro volontà di stipulare il rogito per una data da fissarsi, secondo le indicazioni dell'acquirente, tra il 15.2 e d il 15.3.2006; che, con fax del 2.3.2006, era stata contestata l'incongruenza ed intempestività di tale convocazione e si era sollecitata una concorde soluzione, posto che la sig.ra «non era pronta a stipulare il rogito, CP_1
o meglio, non era pronta ad adempiere l'obbligazione del saldo prezzo peraltro aumentato di ulteriori 145.000 euro per l'acquisto di posto auto e cantina», confidando nel riconoscimento della somma (o di parte di essa) impiegata per la operazione dei seminterrati e nell'aiuto economico del proprio figlio;
che esso convenuto, riservandosi di fare da testimone rispetto a tutte le Per_2 trattative svolte in particolare con l'arch. propose alla sig.ra di procedere nelle CP_12 CP_1 ulteriori corrispondenze attraverso l'ausilio di un proprio amico, l'avvocato Nicola Pesacane assecondando la scelta di prendere tempo (in attesa di reperire risorse finanziarie) così contestando quelli che potevano essere ritenuti degli inadempimenti della società venditrice;
che, previo accordo con la sig.ra l'avvocato Pesacane aveva inviata in data 11.4.2006 una lettera di CP_1 contestazione alla venditrice invocando anche l'applicazione dell'art. 1460 c.c. per sospendere l'adempimento delle obbligazioni da parte della propria assistita a fronte dell'inadempimento (o sospetto di inadempimento) delle obbligazioni poste a carico della controparte;
che la società venditrice aveva convocato ultimativamente la sig.ra per la sottoscrizione rogito per la data CP_1 del 12.7.2006, rispetto a tali iniziative si era inteso guadagnare ulteriore tempo, ma la venditrice non accettò tali richieste dilatorie e con comunicazione del 13.7.2006 dichiarò di ritenere risolto il
10 contratto per grave inadempimento della acquirente.
6. Tanto premesso l'avvocato CA provvedeva al disconoscimento ai sensi degli articoli 2719 e ss. cc, di tutti i documenti prodotti dalla sig.ra relativi a corrispondenze (mail) assolutamente estranei e sconosciuti a esso convenuto e CP_1 precisava a) che «l'unico consiglio dato… (era) stato quello di proporre una denunzia penale per truffa nei confronti di ma anch'essa con poche speranze visto che i fatti risalivano al CP_6
2003 e che all'epoca si era preferito tentare di risolvere la questione con la venditrice»; b) che la sig.ra le aveva richiesto «nel momento in cui ha dovuto corrispondere allo stesso importi CP_1 per attività di consulenza ed assistenza relativi alle sue attività di mediatore immobiliare, l'emissione di fatture che riportassero in oggetto attività di tutela per la posizione della ST solo al fine di
“tenere tranquilla” la propria madre e che a tanto il legale si è prestato per pura amicizia», considerata la perdita delle somme corrisposte in favore dello che la genitrice le aveva CP_6 prestato;
c) che «la sig.ra ben sa che tali sue richieste ed intenzioni sono state formalizzate CP_1 in una corrispondenza da lei sottoscritta e consegnata all'avvocato CA che oggi ancora non viene esibita in quanto contenente altre delicate indicazioni, soprattutto relative ai rapporti con il fisco italiano, estranee a tale giudizio ma che si dovrà produrre in caso di ulteriore prosieguo di tale assurda causa»7. Ciò posto contestava l'ammontare del risarcimento invocato in ragione dell'eventuale responsabilità della sig.ra ai sensi dell'art. 1227 c.c. e formulava richiesta CP_1 di autorizzazione alla chiamata del terzo in causa della con cui, dal 1998, aveva Controparte_2 stipulato polizze assicurative che coprivano ininterrottamente il periodo in esame e concludeva, tra l'altro, per il rigetto della domanda sia in ragione della perdita di legittimazione attiva per la designazione effettuata ai sensi dell'art. 1402 c.c. in favore del figlio Controparte_13 ovvero il rigetto della medesima perché infondata e, in via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, il riconoscimento del concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c.. 8. Con decreto del 22.11.2016 il giudice procedente autorizzava la chiamata in garanzia.
9. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva Controparte_2
l'inoperatività della garanzia assicurativa in quanto la polizza n. 051928394, con effetto dal
23.2.1999 al 23.2.2009, era stata ornata in data 23.2.2008; la polizza n. 312540052, operante in regime di claims made, aveva effetto dal 2.5.2011 al 2.5.2013 ed era stata stornata in data 2.5.2012 per cui la suddetta polizza non poteva considerarsi operante in relazione ai fatti di causa, dal momento che la prima richiesta di risarcimento, che sarebbe stata formulata in data 23/27.7.2016,
e, quindi, in data successiva allo storno della polizza;
che la polizza n. 332556343, con effetto dal
30.10.2013 e attualmente in vigore, era anch'essa regolata dal claims made e l'art.12 delle
Condizioni generali di assicurazione (mod. r 51) stabiliva che la garanzia era operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità
11 dell'assicurazione, e denunciate nei termini previsti dalla Convenzione, sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo, che, nel caso di specie, invece sono anteriori alla data del 30.10.2013 (data effetto polizza) risalendo al 2003/2012; che l'avvocato CA avrebbe dovuto dimostrare di aver denunciato il sinistro nei termini contrattuali;
che, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato a) di polizza, l'assicurazione era prestata con uno scoperto del 5% per ogni sinistro, con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore a € 258.00; che, in ogni caso, la domanda di parte attrice era infondata sul punto, nell'associarsi alle difese svolte dal legale assicurato nella comparsa di costituzione e risposta e si provvedeva al disconoscimento della documentazione versata in atti ai sensi dell'art. 2712 c.c. e ai sensi dell'art. 2719 c.c.. 10. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 31.10.2017 il giudice procedente ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto.
All'udienza del 22.2.2018 si procedeva al detto interrogatorio dell'avvocato CA, quindi – in accoglimento dell'istanza istruttoria proposta da parte attrice nella memoria ex art.183 n.2 c.p.c. – disponeva procedersi a CTU (dott. ) sull'hard disk della sig.ra al fine di per Per_4 CP_1
«accertare che le e-mail oggetto di contestazione risultino effettivamente o meno trasmesse tra l'indirizzo informatico dell'avv. SI CA (in atti) e l'indirizzo informatico di . CP_1
All'udienza del 12.4.2018 venivano indicati in dettaglio i quesiti posti al CTU. All'udienza dell'8.5.2019 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni con richiesta dei termini ex art. 190
c.p.c.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della somma Parte_1 CP_1 complessiva di euro 127.224,71, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo;
b) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del convenuto;
c) condanna, ancora, parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in euro 22.200,00 oltre IVA, CPA e contributo spese generali al 15% ed euro 786,00 per esborsi;
d) rigetta la chiamata di terzo;
e) condanna il convenuto al pagamento in favore di elle spese di lite che liquida in euro 13.430,00 oltre IVA, CPA e contributo Controparte_2 spese generali al 15%”.
La sentenza impugnata è così motivata: “11. L'analitica riproposizione della vicenda nei termini di cui sopra ha il fine di rendere più agevole la trattazione delle plurime questioni che ne compongono la trama. 12. In primo luogo viene in considerazione l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto in relazione all'electio ex art. 1402 c.c. asseritamente operata dalla sig.ra in favore del proprio figlio in relazione CP_1 Controparte_13 alla compravendita dell'immobile n.13 in quanto non figura in atti alcuna formale designazione del terzo acquirente e da parte di non figura alcuna accettazione da parte del terzo CP_1
12 designato, e, comunque, (come evidenziato da parte attrice nella memoria ex art. 183 n1 c.p.c.) tale eventuale designazione sarebbe comunque rimasta priva di effetti in ragione della pacifica, mancata stipula del contratto di compravendita. Per giunta il fax dell'11.4.2006 (allegato 45 comparsa) specifica che l'indicazione del figlio dell'attrice era comunque circoscritta al 5% dell'immobile, lasciando inalterata nel resto la posizione dell'attrice. 13. In secondo luogo occorre disattendere tutte le ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti. I testi indicati da parte attrice nella memoria ex art.183 n.2 c.p.c. o sono stretti congiunti della sig.ra o non si intende per quale CP_1 via se non “de relato” sono a conoscenza dei rapporti professionali dell'attrice con l'avvocato CA
( , ovvero non è detto quale ruolo abbiano rivestito nella Controparte_14 CP_15 vicenda in esame ( e , mentre la consulenza di parte dell'ing. Persona_5 Persona_6 risulta prodotta e acquisita in atti. Così come non sarebbero risultate rilevanti eventuali Per_7 dichiarazioni testimoniali circa la presenza o meno (invero contestata nella memoria n.3 di parte convenuta) dell'avvocato CA nelle circostanze di cui ai capitolati 2 e 3 della memoria n.2 di parte attrice, potendo la questione dell'esistenza ed estensione di un incarico professionale essere risolta per altra via. Quanto a parte convenuta risulta ininfluente la deposizione della teste avvocato
ME IN, in quanto indicata in citazione quale «moglie e collega di studio», circostanze non contestate ex adverso (v. allegato 15 citazione) che incrinano ab origine l'utilità della deposizione,
e irrilevante è la richiesta ex art. 210 c.p.c. «di ordinare alla signora l'esibizione dei CP_1 propri estratti conto bancari relativi ai mesi nei quali ha dichiarato di essere pronta a stipulare i rogiti o comunque nei quali è stata convocata per le stipule (da febbraio a luglio 2006)» poiché onere di parte attrice dare dimostrazione di tali circostanze nei suddetti modi documentali in luogo di una generica prova testimoniale. 14. In terzo luogo, in questa fase di delimitazione del perimetro probatorio, devono prendersi in considerazione gli esiti della CTU redatta dal dott. , Per_4 disposta in ragione del reiterato disconoscimento da parte del convenuto e della terza chiamata delle mail prodotte da parte attrice. In particolare l'accertamento si è concentrato sulla posta elettronica indicata da parte attrice all'udienza del 12.4.2018 [1) e-mail 26.10.2004 12:08 (doc. 14); CP_1
2) e-mail avv. CA 29.11.2004 19:30 con allegato (doc. 16); 3) e-mail avv. CA 05.02.2005 11:06 con allegato (doc. 19); 4) e-mail avv. CA 17.05.2005 09:24 con allegato (doc. 21); 5) e-mail avv.
CA 17.02.2005 21:05 con allegato (doc. 20 e 76); 6) e-mail 17.02.2005 22:17 avv. CA a CP_1 con allegato (doc. 20); 7) e-mail 21.02.2005 09:59 ad avv. CA (doc. 77); 8) e-mail CP_1
21.12.2005 19:42 avv. CA a con allegato (doc. 78); 9) e-mail 29.03.2006 19:54 avv. CA CP_1
a con allegato (doc. 79); 10) e-mail 06.04.2006 14:20 avv. CA a con allegato CP_1 CP_1
(doc. 81); 11) e-mail avv. CA 19.12.2006 19:55 con allegato (doc. 42); 12) e-mail avv. CA
11.01.2007 (doc. 43); 13) e-mail 11.01.2007 22:56; (doc. 44); 14) e-mail avv. CA CP_1
13 13.02.2007 15:13 con allegato (doc. 47); 15) e-mail avv. CA 30.04.2008 17:06 (doc. 48); 16) e- mail avv. CA 11.10.2008 11:19 con allegato (doc. 50); 17) e-mail avv. CA 13.11.2007 16:42 con allegato (doc. 51); 18) e-mail avv. CA 27.04.2008 09:23 (doc. 53); 19) e-mail avv. CA 13.08.2008
12:27 (doc. 54); 20) email avv. CA 19.09.2008 00:35 con allegato (doc. 55); 21) e-mail del
21.09.2008 20:54 (doc. 56); 22) e-mail 11.10.2008 11:19 (doc. 50); 23) e-mail avv. CA 19.12.2008
17:25 con allegato (doc. 57); 24) e-mail avv. CA 01.02.2012 19:04 con allegato (doc. 58 e 85); 25)
e-mail 12.12.2011 con allegati. (doc. 60)]. 15. Innanzitutto deve essere rigettata l'eccezione CP_1 di nullità della consulenza formulata da parte convenuta per quanto riguarda il mancato avviso in ordine alla prosecuzione delle attività peritali, sia perché non tempestivamente sollevata innanzi al decidente all'udienza del 10.10.2018 e ai sensi dell'art.156 e 157 c.p.c. (v. Cassazione sez. III, n.
15747 del 15/06/2018, m. 649414 – 01) sia perché la stessa parte aveva indotto a ritenere il CTU che non era sua intenzione partecipare alle dette operazioni (v. repliche del CTU pag.6). 16. La strenua opposizione che parte convenuta ha articolato in ordine allo svolgimento di tale attività tecnica (v. memoria ex art.183 n.3 c.p.c. – verbale udienza 12.4.2018 e 10.10.2018 e udienza p.c.) impone, in primo luogo, che si stabilisca l'attendibilità dei dati recati dall'hard disk (rectius: dalla copia) proveniente dal computer della sig.ra (184 mail e relativi allegati). Al riguardo vengono in CP_1 considerazione quattro distinti elaborati: la CTP dell'ing. (parte attrice), la CTU del dott. Per_7
, le osservazioni su di essa provenienti dal CTP ing. (parte convenuta) e le Per_4 Per_8 considerazioni in replica del CTU menzionato.
14.1 Orbene dalla relazione emerge che, in corso di causa (13.4. - 30.5.2017) e dopo Per_7
l'assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c., la parte attrice ebbe a conferirgli l'incarico di «eseguire il salvataggio» di alcune mail presenti sul proprio computer al fine di poterle esibire in udienza. Per assolvere a tale compito l'ing. ebbe a procedere come segue: «Per eseguire un salvataggio Per_7 delle email in maniera che tale acquisizione fosse "ripetibile" è stata necessario dapprima eseguire una copia forense dell'hard disk del PC in questione. Poiché la S.V. ha richiesto di poter utilizzare successivamente il PC è stata consigliato di eseguire n. 03 copie dell'hard disk sorgente di marca
Seagate con (foto 1); così suddivise:
1. La prima copia forense verrà utilizzata per C.F._8 una eventuale consegna in udienza;
2. La seconda copia forense verrà utilizzata dal sottoscritto per l'estrazione delle email richieste;
3. La terza copia eseguita in modalità "clone" verrà utilizzata per sostituire l'attuale hard disk nel PC e proseguire con le attività della S.V., come se avesse il supporto di memoria originale. L'hard disk originale verrà sigillato e controfirmato sia dal sottoscritto che dalla S.V. e tenuto in custodia dalla S.V. per un eventuale utilizzo richiesto in udienza e per analisi future di CTU o altri colleghi, in maniera da replicare identicamente le attività eseguite in fase di acquisizione ed avere i medesimi risultati». Prosegue la CTP: «Al termine di ogni copia è stata
14 eseguita la verifica degli HASH sia in MD5, che SHA-1 al fine di certificare le operazioni … Per certificare il passaggio delle consegne del supporto di massa è stata redatta un'apposita catena di custodia che si allega alla presente ed il cui documento originale è stato consegnato alla S.V.. Tale documento dovrà seguire fedelmente i vari ed eventuali passaggi futuri dell'hard disk originale tra i colleghi». Sulla scorta di questa asseverazione emerge che si è operata per ciascuna copia la necessaria verifica dei codici hash sia secondo il protocollo MD5 che secondo il protocollo SHA-1.
Per intendere la portata di questa annotazione – da cui sono scaturite puntuali contestazioni da parte convenuta – occorre considerare che l'operazione di hashing serve a generare una sorta di marchio digitale o impronta che contraddistingue univocamente il dato informatico e ne garantisce l'integrità: essa consiste nell'applicazione di una formula matematica (algoritmo del tipo “funzione di hash”) al supporto digitale e alla copia. Se i valori dei due calcoli coincidono può dirsi che vi sia assoluta corrispondenza tra l'originale e la copia. Nel caso di specie l'operazione aveva restituito i seguenti codici: per il protocollo MD5 ….22f60 e per il protocollo SHA-1 … eee73604 (pag. 2) in relazione a tutte e tre le copie forensi.
14.2 Quanto alle operazioni peritali il dott. emerge che al CTU la sig.ra ha Per_4 CP_1 consegnato l'originale dell'hard disk clonato dall'ing. contrassegnato dal numero seriale Per_7 con (foto 1 CTP) che – come emerge dalle foto 4 e 5 CTP – era stato chiuso in una C.F._8 busta bianca e firmato dal CTP e dalla sig.ra Il reperto è stato descritto come perfettamente CP_1 conforme all'attestazione rilasciate dal CTP nella citata relazione (pag. 11 e 12 in fine CTU).
Quantunque la relazione non ne rechi menzione l'esame in concreto delle attività svolte Per_7 dal CTP ha consentito al CTU di segnalare come rispettati i protocolli previsti dalla procedura ISO
27037 per la corretta acquisizione, conservazione e trasporto di digital evidence come l'HDD in oggetto con la procedura di copia detta bit to bit (pagg.11-12 CTU).
14.3 Una prima contestazione è sorta in ordine alla puntualizzazione curata dal CTU secondo cui – malgrado l'osservanza del citato protocollo e le cautele adottate – il consulente dell'Ufficio non aveva «altra garanzia dell'autenticità del contenuto dell'HDD oggi in suo possesso se on quella dichiarata in perizia dall'ing. (pag. 13). In questi termini la questione non appare Per_7 correttamente posta dal CTU: l'ing. infatti, si è limitato – per questa parte – solo a Per_7 estrapolare tre copie dell'HDD consegnatogli dalla sig.ra proseguendo le sue operazioni CP_1 su una di tali copie. E' chiaro che la valutazione in ordine alla genuinità delle e-mail custodite nell'HDD originale deve essere svolta sulla scorta di altri parametri implicanti ponderazioni tecniche e argomentazioni fattuali accessorie (v. oltre) che non sono rimesse al solo CTP, ma in primo luogo proprio al CTU incaricato di dirimere questo specifico profilo della vicenda. 14.4 È vero, come ben evidenziato dall'ing. (pag. 6), che il codice hash generato dalle operazioni Per_8
15 di copia eseguite dall'ing. non corrisponde al codice hash generato dalle identiche Per_7 operazioni eseguite dal dott. (pag. 15). Anche questa volta le spiegazioni rilasciate dal Per_4
CTU in sede di replica (pag.2) risultano insufficienti a chiarire quanto accaduto: sarebbe stato ben strano se i codici hash fossero stati corrispondenti, posto che il codice – come detto – attesta la conformità di specifiche operazioni di copia a un originale e non deve darsi che – distinte e separate attività – producano il medesimo codice di verifica. Ogni attività ha le proprie sequenze e la procedura esclude che attività di copia, differite nel tempo e con apparati distinti, producano il medesimo codice hash che non riguarda la genuinità della fonte, ma solo la corrispondenza con la/le copia/e. Ad es. il CTU ha adoperato un software FTK Imager (pag. 14) diverso da quello adoperato dall'ing. A dimostrazione di ciò v'è in dato che lo stesso CTU ha attestato che produzione Per_7 dei codici hash è avvenuta solo dopo la duplicazione dell'HDD (pag. 15), come attestato anche dalle foto 2 e 3 della relazione («duplication complete»). Quindi deve ragionevolmente Per_7 escludersi che taluno possa aver violato l'originale dell'HDD nel plico del 13.4.2017 per alterarne i contenuti in vista della CTU e tanto anche a prescindere dalla catena di custodia, presente in allegato alla CTU e, seppure in formato non autorizzato, tra gli allegati («copie-pst-foto- compresse.rar») di cui al secondo invio della memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. effettuato il 19.7.2017 alle ore 20:59. Resta la discutibile e inappropriata decisione di parte attrice di dar corso – in pendenza del giudizio – a una tale attività sul reperto in parola, tuttavia le problematiche e le eccezioni di parte convenuta sarebbero state – al riguardo – identiche ove il medesimo originale fosse stato direttamente consegnato dalla sig.ra al CTU senza la mediazione dell'ing. CP_1
Per_7
15. Risolto il profilo dell'irrilevanza dei differenti codici hash a dirimere la questione dell'attendibilità e genuinità delle e-mail di cui sopra, occorre comunque ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha anche di recente precisato che: «Questa Corte ha di recente statuito
(Cass. 5141/20119) che “lo "short message service" ("SMS”) contiene la rappresentazione atti fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell' ambito dell' art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma
2 poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni"
(nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni "SMS" della trascrizione del loro contenuto). Sempre questa Corte (Cass. 11606/2018), in tema di efficacia
16 probatoria dei documenti informatici;
ha precisato che “il messaggio di posta elettronica (cd e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti;
fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni in forma informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 cc. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro i1 quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Ora, sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2 perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. 3122/2015… conf. 17526/2016; in termini;
Cass.
1250/2018)» (in motivazione Cassazione se. I, 17 luglio 2019, n. 19155). Se ne ricava che a tali altri mezzi di prova e presunzioni occorre far ricorso nel caso di specie a fronte di una contestazione sull'attendibilità delle e-mail circostanziata dall'ing. e riproposta dal convenuto. In primo Per_8 luogo la circostanza che non sia stato possibile reperire presso il gestore (pag. 49 ss. CTU) i CP_16 file di log perché ampiamente decorso il periodo di conservazione previsto dal Codice privacy non assume alcuna incidenza sul percorso di verifica sopra menzionato. Non può, infatti, l'avvocato CA avvalersi solo di tale circostanza extraprocessuale per contestare la veridicità delle e-mail in esame.
Da parte sua è mancata la produzione della propria posta elettronica almeno nelle date e negli orari di riferimento al fine di contestare l'invio o la ricezione delle e-mail, posto che la mera sovrapponibilità temporale anche tra una solo e-mail fornita dall'attrice e una dell'avvocato CA con altro contenuto avrebbe irrimediabilmente revocato in dubbio la genuinità dell'intera fonte di prova. In secondo luogo sebbene possa dirsi corretta l'affermazione del CTP di parte convenuta
(pag.16) secondo cui solo il confronto con i file di log detenuti dal gestore avrebbe potuto dare
«certezza scientifica» circa la genuinità e integrità del e-mail è pur vero che il CTU non ha rilevato alcuna traccia, neppure la minima (pag. 4 e pag. 5 replica CTU), di una delle attività di manipolazione minuziosamente descritte dall'ing. come possibili nel proprio elaborato Per_8
(pag. 11 ss. CTP) il quale, tuttavia, pretermette di considerare come le alterazioni avrebbero potuto riguardare anche gli allegati in formato word alle e-mail che il gestore non avrebbe comunque conservato (pag. 50 in alto CTU). 16. Stima il decidente, in conclusione, di trovarsi in presenza di un compendio documentale - da sottoporre, certo, ad attento scrutinio per stabilire se vi siano
17 disomogeneità contenutistiche o discrepanze temporali o elementi circostanziali che possano additarle come inattendibili (diversi da quelli, non rilevati, di natura tecnica) - il quale dovrà essere confrontato con gli altri atti depositati dalle parti in corso di causa. 17. Come sopra ricordato, in data 12.12.2003 la sig.ra aveva sottoscritto un contratto preliminare con la CP_1 [...]
società incaricata dalla per l'acquisto dell'appartamento interno 13 il cui CP_7 CP_5 prezzo convenuto era di € 530.000,00, di cui € 35.000,00 versati dalla promittente acquirente all'atto della proposta di acquisto del 17.10.2013 (allegato 2 citazione) ed € 106.000,00 pagati contestualmente al preliminare. Nel contratto preliminare (allegato 10) si era stabilito che il rogito definitivo sarebbe stato stipulato (art.4) entro il 31.12.2004, contestualmente alla consegna dell'appartamento. In relazione a questa vicenda (le cui scansioni sono state già esposte) ogni doglianza di parte attrice si concentra sulle condotte professionali dell'avvocato CA prossime alla scadenza del termine ora indicato, considerato che non è in discussione l'assistenza prestata dal legale sin dalle fasi iniziali della trattativa (v. allegati 2, 4 e 5) e per tutto il suo corso (allegati 22 e seguenti). La questione assume un rilievo ai fini della decisione della controversia a decorrere dalla missiva dell'8.2.2016 con cui la società e la comunicavano Controparte_7 Controparte_17 alla sig.ra he il rogito notarile poteva essere concluso a decorrere dal 15.2.2006 e sino CP_1 al 15.3.2006 in deroga alle originarie pattuizioni del preliminare (allegato 29). Si badi bene: si tratta del solo immobile n.13 senza che assumano rilievo le ulteriori e parallele iniziative dell'avvocato
CA per conto della propria assistita e assunte in relazione all'acquisto di cantina n.1 e posto auto n.3 con la medesima società (allegati 30 e seguenti). Solo in data 2.3.2006 (allegato 35) l'avvocato
CA pone in correlazione le due trattative contrattuali, segnalando l'avvenuta ricezione solo in data
25.2.2006 dell'invito a stipulare dell'8.2.2006 e comunicando l'intenzione di concludere in unico contesto i rapporti;
il tutto con l'evidente intento di indurre le controparti a convenire sul prezzo di acquisto delle due pertinenze ancora in fase di discussione. E, in effetti, il giorno successivo la ebbe ad accettare il prezzo complessivo di euro 145.000,00 e a indicare la Controparte_17 data del 15.4.2006 come termine essenziale per la stipula del relativo rogito notarile (allegato 36).
In questo contesto deve certo poter avere una giustificazione il contenuto della missiva che l'avvocato
Pesacane, in data 10.4.2006, ebbe a inviare alle controparti il cui contenuto reca un'improvvisa sequela di contestazioni e pone nuovamente in discussione la vicenda concernente (v. oltre) CP_6 la truffa patita dalla sig.ra in relazione a due altri immobili (seminterrati) del medesimo CP_1 fabbricato (allegato 37). Dalla nota inviata dall'avvocato Pesacane alle società venditrici il
26.5.2006 (allegato 38) emerge la volontà delle parti di definire comunque la vicenda prendendo complessivamente in considerazione sia la questione dell'appartamento n.13 che quella del vano cantina e del posto macchina. 18. A questo punto interviene la missiva del 12.6.2006 (allegato 39)
18 che reca una prima, rilevante se non decisiva smentita delle proposizioni difensive dell'avvocato
CA laddove assume che fosse stata concordata con la sig.ra una condotta dilatoria stante CP_1
l'indisponibilità delle somme per concludere i due rogiti. In primo luogo la tesi non appariva logicamente compatibile con l'insistenza manifestata dall'avvocato CA per conto della propria assistita per assicurarsi l'acquisto delle ulteriori due pertinenze per un costo aggiuntivo di euro
145.000,00; se l'attrice avesse avuto una carenza di disponibilità non avrebbero certo le parti aggravato la propria esposizione e premuto serratamente per indurre le società a questa ulteriore cessione. In secondo luogo, è vero che gravava sull'attrice l'onere di dimostrare l'esistenza delle pratiche per la concessione del mutuo (v. §.13), ma a tale onere la sig.ra ha dato corso, CP_1 per un verso, producendo la missiva dell'avvocato PESACANE del 13.6.2006 laddove si legge:
«L'Istituto che ha deliberato di concedere alla mia assistita il mutuo per effettuare l'acquisto delle unità immobiliari di cui in oggetto, ha comunicato alla stessa che se non si provvederà a fissare la data per il rogito entro il mese di giugno 2006, sarà costretto ad annullare la pratica (comunicazione allegata in copia)» (allegato 39), per altro, con la produzione delle e-mail intercorse con la banca e portate a conoscenza dell'avvocato CA (allegato 63). E', quindi, lo stesso avvocato CP_18
Pesacane, pacificamente operante su delega e in accordo con l'avvocato CA, ad avere confermato la veridicità dell'assunto di parte attrice e a revocare in dubbio le contrarie allegazioni del convenuto: la pratica di mutuo era stata intrapresa e anzi si sollecitava la controparte a una rapida sottoscrizione del rogito. Quindi l'avvocato Pisacane provvedeva ad articolare una serie di puntuali contestazioni circa lo stato dell'appartamento n.13 e della cantina, indicando anche precise modalità di pagamento del prezzo (deposito fiduciario notarile ect.). In data 27.6.2006 l'avvocato CP_19 per conto delle società, dava riscontro a questa missiva (invero nel testo si fa' riferimento a quella precedente del 10-12.4.2006 v. sopra) e dichiarava risolto ex artt. 1456 e 1457 c.c. l'accordo preliminare concernente il vano cantina e il posto macchina per non essere stato rispettato il termine essenziale del 15.4.2006. In ordine all'appartamento n.13 fissava la data del 12.7.2006 quale termine per la sottoscrizione del rogito notarile (allegato 40). Il successivo 13.7.2006, a cagione della mancata presentazione della sig.ra per la stipula del rogito, il medesimo avvocato CP_1 CP_19 comunicava all'avvocato Pesacane l'avvenuta risoluzione del contratto (allegato 41).
19. Una prima conclusione: non vi sono ragioni per ritenere che le contestazioni provenienti dall'avvocato Pesacane (solo formalmente subentrato all'avvocato CA solo per dar modo al convenuto di poter deporre nel procedimento civile instaurando contro la fossero del tutto CP_5 prive di fondamento e che le stesse non potessero ritenersi meritevoli di approfondimento in sede giudiziaria. Le missive da ultimo citate, facendo riferimento a sopralluoghi effettuati presso il cantiere, portano una precisa enunciazione dei rilievi che la sig.ra muoveva all'operato CP_1
19 della venditrice. Certo l'infausto esito dell'operazione CO (v. oltre) resta sullo sfondo e ha condizionato l'intera vicenda avendo intenzione la parte e il proprio legale comunque di mitigare gli effetti degli esborsi sostenuti in favore del falsus procurator in relazione ai due seminterrati. Ma questo non esclude che anche quella vicenda potesse essere portata in discussione in sede giudiziaria sia pure sotto il profilo dell'apparenza di rappresentanza dello CO (v. ad es. Cassazione sez. Il,
n. 26779 del 23.10.2018, m. 650847 - 01). Posta in questi termini la responsabilità professionale dell'avvocato CA risulterebbe di per sé dimostrata per avere omesso di rendere edotta la sig.ra delle possibilità di successo della domanda giudiziale volta all'impugnativa della CP_1 risoluzione del contratto relativo all'appartamento n.13 (da estendersi, eventualmente, anche alla risoluzione del 27.6.2006 in relazione al posto macchina e al vano cantina sinallagmaticamente connessa). Sul punto la giurisprudenza è unanimemente orientata sia sul versante della proposizione della domanda che dell'inerzia ad agire giudizialmente: «nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 cc. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi” attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio» (Cassazione sez. III, n. 19520 del 19/07/2019, n. 654569 - 01).
Gravava sull'avvocato CA, in ragione dell'indiscusso e non contestato mandato difensivo assunto quanto meno nella vicenda dell'appartamento n.13 (e in generale per circa due decenni di rapporti), fornire la prova dell'aver puntualmente reso edotta la propria assistita circa i rischi connessi alla mancata proposizione dell'azione giudiziaria per la compravendita in questione;
e, come visto, le obiezioni sollevate in ordine alla capacità patrimoniale della sig.ra sono state smentite dallo CP_1 stesso avvocato Pisacane nella missiva sopra indicata. 20. E questo ove fosse stata dimostrata questa traiettoria argomentativa. Ma v'è di più.
21. Come ampiamente riferito il vero punto in contestazione ha riguardato, piuttosto, l'ampia dissimulazione che la sig.ra addebita al proprio difensore dopo la risoluzione del contratto CP_1
20 del 13.7.2006 e questa circostanza impone dal prendere in esame la veridicità o meno dell'assunto di parte attrice secondo cui l'avvocato CA l'avrebbe raggirata circa la pendenza di una lite invero mai iniziata per questa compravendita (cd. vicenda In punto di qualificazione della domanda CP_5 risarcitoria è evidente che si è in presenza di un ulteriore profilo di illiceità della condotta professionale rispetto a quanto scaturente dall'effettiva, mancata intrapresa delle tutele giudiziarie
(§. 19). In questo caso il riferimento corre necessariamente alle e-mail e alla documentazione in atti.
22. Il primo documento che viene in considerazione è la mail del 17.5.2005 ore 9.24 (pag. 23 CTU) che contiene la copia del mandato difensivo predisposto dal legale per tutelare l'attrice – si badi bene - «in relazione alle compravendite di immobili effettuate nel residence La ST in Roma ed ai contratti ad esse connessi»; il riferimento corre necessariamente anche alla vicenda . La e- CP_6 mail non ha un testo e reca solo un allegato in formato Word di cui al CTU ha provveduto a curare la verifica dell'estensore accedendo alle proprietà del file: a pag. 25 si precisa che costui è l'odierno convenuto (le discrasie orarie si devono, verosimilmente, all'uso di un modulo preesistente). Si badi bene – come detto – il gestore in ogni caso non avrebbe avuto la disponibilità degli allegati CP_16 alle e-mail (pag. 50 CTU), per cui la verifica di attendibilità di questi documenti non risente delle questioni sollevate dal convenuto che, con riguardo a questi allegati, ha svolto contestazioni del tutto generiche e fondate, di riflesso, solo sulla discordanza del codice hash che, tuttavia, a tutto volere non spiega perché l'avvocato CA risulti il “proprietario” dei file di word.
23. Il secondo è la e-mail del 19.12.2006 ore 19.55 (pag.25 CTU) che l'avvocato CA ha inviato alla sig.ra in cui si chiude: «Ti allego anche la distinta spese per la causa per un importo CP_1 CP_5 di euro 4.815,00 in cui v'è menzione, anche, di un procedimento cautelare e uno di merito e della trascrizione della domanda. La e-mail reca due allegati in formato Word di cui al CTU ha provveduto a curare la verifica dell'estensore accedendo alle proprietà del file: a pag. 27 si precisa che costui, proprio per il file “notula Carol 9.12.06”, è l'odierno convenuto che ha curato un ultimo CP_5 salvataggio alle ore 19.48 dello stesso giorno. 24. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alla e-mail dell'11.1.2007 ore 18.48 (con la quale l'avvocato CA comunicava che il giorno seguente si sarebbe recato a Roma per la «prima udienza della causa e cui la sig.ra CP_5 rispose con e-mail dello stesso giorno ore 22.56), del 13.2.2007 ore 15.13 (portate la fattura
CP_1 per le spese della causa la relativa notula che attesta l'avvenuta pagamento della somma di CP_5 euro 4.815,00 da parte della sig.ra a titolo di onorari: il primo file di Word indica quale
CP_1 autore l'avvocato CA, il secondo non reca tale indicazione e menziona la sig.ra quale
CP_1 autrice dell'ultimo salvataggio del documento avvenuto lo stesso 13.2.2007 alle ore 20.03, dopo aver stampato il file stesso ricevuto alcune ore prima), la e-mail del 13.11.2009 ore 16.42 (recante in allegato il file Word “note autorizzate madi» a firma avvocati Pesacane e Nunè che porta come
CP_1
21 autore l'avvocato CA), la e-mail del 27.4.2008 ore 9.23 (recante la comunicazione alla propria cliente circa lo stato della causa a Roma e vicende personali interessanti un amico dello stesso avvocato CA), la e-mail del 13.8.2008 ore 12.27 (recante la rassicurazione in ordine al sequestro giudiziario alla trascrizione della domanda giudiziale in relazione all'immobile, alla mancanza di un atto analogo per il posto auto e la cantina, alla quantificazione dei danni e tutta una serie di informazioni sulla vicenda giudiziaria: «Cara il giudice di Roma ha confermato con CP_1 provvedimento dell'8.8.08 che la trascrizione sulla casa ci garantisce da qualsiasi atti di disposizione»), la e-mail del 19.9.2008 ore 00.35 (recante in allegato il file word «note carol madi
5.doc”) il cui autore risulta essere l'avvocato CA. 25. A ciò si deve aggiungere – e sul punto le contestazioni del convenuto sono del tutto generiche – 1) la fattura del 25.1.2007 n.3 (allegato 45 citazione) emessa dall'avvocato CA per l'importo di euro 3.115,00 che riscontra la veridicità della e-mail del successivo 13.2.2007 il contenuto del fax (v. anche assegno bancario BNL rilasciato in favore del legale per l'importo di euro 3.115,00 in ragione del maggior importo “in nero” di euro
4.815,00); 2) il fax del 9.10.2007 ore 20.19 proveniente da “Studio legale CA” (allegato 49), prodotto da parte attrice in sole 3 pagine su 4 (manca la prima) e proveniente dal n.081-5980105 che corrisponde al numero di fax che la sig.ra aveva indicato nella proposta irrevocabile CP_1 di acquisto del 17.10.2003 (allegato 2, atto quest'ultimo la cui veridicità non è stata contestata da parte convenuta) il quale porta il contenuto di un'ordinanza cautelare asseritamente emessa in data
17.9.2007 in relazione alla vicenda dell'«appartamento n.13» come si legge nel testo (e, quindi, dal
Tribunale di Roma secondo il disegno dissimulatorio di cui si discute e secondo il timbro circolare,
a questo punto apocrifo, in calce al provvedimento); 3) il documento in copia del 22.11.2007
(allegato 52) recante, con medesima grafia, copia di un analogo (apocrifo) provvedimento giurisdizionale;
4) la copia per estratto della sentenza di primo grado asseritamente emessa il
13.12.2009 (allegato 59) in relazione alla quale, invero, non si dispone di riscontri diretti di una provenienza dall'avvocato CA, sebbene per contenuto, stile e decisione prospettata si inserisce univocamente nella sequela artificiosa di cui si è detto.
26. In presenza di questo compendio probatorio, risulta irrimediabilmente confutata la tesi di parte convenuta, espressa per la prima volta nella missiva del 9.3.2006 (allegato 67 citazione) e, poi, in atti di causa, secondo cui la sig.ra avrebbe ordito un vero e proprio “complotto” in suo CP_1 danno procedendo alla formazione di e-mail e documenti falsi quanto alla cd. causa È, CP_5 piuttosto, univoco il dato che il legale abbia interamente disatteso ai propri doveri professionali, per un verso, omettendo di incardinare alcuna azione civile e/o penale a tutela degli interessi della propria assistita (v. oltre per vicenda ) e, per altro, precostituendo con appositi atti e false CP_6 comunicazioni una circonvenzione dell'attrice indotta fraudolentemente a ritenere pendente una
22 controversia innanzi a questo Tribunale invero inesistente. 27. Si è in presenza di pregiudizi di diversa natura (contrattuale il primo ed extracontrattuale il secondo), afferenti il profilo del danno patrimoniale in senso stretto e il dedotto danno morale soggettivo derivante dall'induzione in errore e dal raggiro patito dalla sig.ra a fronte di un tale contegno. 28. È chiaro che dovrà CP_1 valutarsi, con un giudizio prognostico, quali chance di accoglimento avrebbe avuto la domanda concernente l'appartamento n.13 a fronte di una situazione obiettivamente controversa (v. il punto concernente la superfice dell'immobile e le addotte varianti del vano scala o le contestazioni di cui agli allegati alla memoria ex art. 183 n.2 n.83 ss. e alle relative foto). Tale probabilità può essere ragionevolmente individuata nel 50% e non può che essere rapportata al contegno “aperto” della controparte societaria che per oltre un anno e mezzo dalla scadenza del termine fissato nel preliminare per la stipula del definitivo (31.12.2004) ha mostrato di voler addivenire a un accordo e alla possibilità di rinvenire comunque una soluzione favorevole in sede extragiudiziale a fronte di un'effettiva intrapresa delle tutele giurisdizionali e della pregiudizievole trascrizione della domanda.
A questo proposito a nulla giova al convenuto il contenuto della missiva del 13.12.2011 (allegato 61) di «diffida e costituzione in mora» in cui, ovviamente, non si menziona l'esistenza della controversia di cui sopra;
par chiaro che il legale, con una missiva a sua esclusiva cura, non avrebbe certo potuto
“millantare” l'esistenza di un procedimento giudiziario inesistente con la pertinente controparte. Il fatto che la sig.ra in possesso della missiva, non abbia rilevato tale circostanza non vale CP_1 certo a revocare in dubbio la buona fede dell'attrice che si era interamente rimessa alle iniziative del proprio legale. L'atto dimostra, invece, che esisteva un perimetro di incertezza sull'esito di un'eventuale lite mai iniziata. Così come non può attribuirsi il rilievo prefigurato dal convenuto alla fattura n.8 del 15.12.2008 che si riferisce espressamente alle sole attività di consulenza resa in quell'anno per le mediazioni immobiliari svolte dalla sig.ra (allegati 3B e 3C memoria ex CP_1 art. 183 n.3 c.p.c.) o alla fattura n.9 del 30.4.2012 relative a «trasferte per assistenza su Roma»
(allegato 3D).
29. Stima il decidente di poter individuare in via equitativa in euro 90.000,00 la somma spettante all'attrice, così individuando gli importi: A) euro 70.000,00 per la violazione del mandato professionale per l'omessa intrapresa delle tutele giudiziarie di cui euro 60.000,00 derivanti dalla considerazione delle somme corrisposte sino al preliminare (pro quota di euro 141.000,00) ed euro
10.000,00 per la mancata disponibilità della somma dal tempo dei fatti (euro 20.000) e per la complessiva compromissione dei rapporti con le società venditrici;
Quanto al rilievo di parte convenuta secondo cui – al tempo della proposizione della presente domanda – non era ancora decorso il termine di prescrizione per agire nei confronti delle promittenti venditrici valga il rilievo che l'azione in esame è stata proposta oltre il termine decennale (29.7.2016) rispetto alla citata data
23 di risoluzione (13.7.2006) e che, in ogni caso, la stessa obiezione potrebbe muoversi all'avvocato
CA al momento dell'insorgere della contesa in via extragiudiziale con la propria assistita, anche alla luce del probabile atto interruttivo del 13.12.2011 (allegato 61 citazione); d'altronde è in esame l'inadempimento professionale del legale e, questo, appare dimostrato dalla negligente inerzia processuale di cui si discute a lui solo attribuibile;
si annoveri, inoltre, che per effetto della mancata proposizione della domanda e della sua conseguente trascrizione l'immobile è stato venduto dalla
Immobiliare La LL s.r.l., subentrata dopo una sequela di passaggi societari alla CP_5
(allegati 69, 70 e 71), a terze persone con atto notarile del 19.10.2011 rep. 138439 (allegato 68) compromettendo irrimediabilmente le ragioni della sig.ra di divenire proprietaria CP_1 dell'appartamento e, inoltre, che – per come dedotto e contestato, la è stata cancellata CP_5 dal Registro delle Imprese in data 30.6.2006, così come anche sono state cancellate le società contrattualmente responsabili dell'inadempimento contrattuale;
B) a questo si deve aggiungere, in via sempre equitativa, l'importo di euro 20.000,00 ulteriormente spettante all'attrice in ragione del vano trascorrere del tempo in attesa della soluzione di una controversia mai instaurata, il danno morale soggettivo correlato all'inevitabile senso di frustrazione e di scoramento che è derivato dalla constatazione della gravità del comportamento posto in essere dal proprio legale di fiducia in suo danno che, ancora, persino rassicurava il nuovo legale della sig.ra (avvocato Acquaviva) CP_1 circa il possibile buon esito delle trattative (v. e-mail 6.11.2015 ore 19:05 allegato 64 ed e-mail del
17.12.2015 ore 15:10, allegato 65). 30. A tale importo occorre aggiungere la restituzione della somma di euro 4.815,00 percepita il 30.1.2007 dall'avvocato CA a titolo di compenso per la
(inesistente) pratica giudiziaria di cui si discute, poiché dalla documentazione citata (v. file Word citati) emerge che l'importo venne corrisposto solo ed esclusivamente in relazione al detto
(inesistente) giudizio. Su tale importo decorrono Ogni ulteriore importo (allegati 50 e 57 citazione) non appare univocamente riconducibile alle causali oggi controverse tra le parti, ma sembra connesso ad altre prestazioni professionali di consulenza comunque rese dall'avvocato CA e pacificamente riconosciute tre le parti (incarichi per l'eredità incarichi Persona_1 personali per la sig.ra quale quello relativo alla sua iscrizione alla Camera di Commercio CP_1
e quelli relativi alle sue varie operazioni come intermediario immobiliare). La somma dovuta, tenuto conto di interessi e rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valore da atto illecito extracontrattuale in quanto pertinente ad attività giudiziarie solo simulate e mai svolte dal convenuto), è pari ad euro 6.624,71. 31. A conclusioni parzialmente diverse occorre giungere in relazione alla cd. vicenda Iacono, ossia alle trattative per la compravendita dei due seminterrati del complesso residenziale in parola. Parte attrice, in relazione a tale profilo della controversia, si duole della circostanza che l'avvocato CA, con riguardo alla posizione di (sicuramente CP_6
24 operante per conto della in relazione all'appartamento n. 13 cfr. allegati 4 e 5 citazione), CP_5 avrebbe omesso di apprestarle la necessaria assistenza sia in relazione alla sottoscrizione della proposta di vendita del 21.11.2003 (allegato 6) che del 3.12.2003 (allegato 8) concernenti i due, più volte menzionati, piani seminterrati sia al momento della firma della promessa di vendita ex art. 1478
c.c. del 18.2.2004 (allegato 11) con un esborso complessivo di euro 103.000,00 in favore del detto
(v. allegati 7 e 8 e v. allegato 12 da cui emergerebbe, comunque, un importo minore pari a CP_6 euro 98.000,00 con la dichiarazione che altri 5.000 euro sarebbero stati versati in contanti, tutti quietanzati comunque nell'atto v. oltre), esponendola così al raggiro poi operato dal detto , CP_6 scomparso dopo avere incassato le somme in parola. 32. In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio, assume che l'avvocato CA avrebbe a) omesso di informare la cliente dei rischi ai quali andava incontro sottoscrivendo un contratto preliminare di acquisto di cosa altrui ex art. 1478 c.c.;
b) omesso dì predisporre «idonei meccanismi negoziali idonei a garantire la promittente acquirente dalla possibile inadempienza del promittente venditore non proprietario dei beni»; c) omesso di svolgere ogni indagine circa la solvibilità di;
d) di predisporre «idonee azioni penali CP_6 nei confronti di che avrebbero potuto indurre lo stesso a porre - anche parzialmente CP_6
- rimedio al danno arrecato».33. Le prime tre doglianze sono infondate. Rileva il decidente, in via assorbente su ogni ulteriore rilievo, che difetta completamente la prova che la sig.ra abbia CP_1 richiesto all'avvocato CA la prestazione di un'attività professionale in relazione a tali tre atti. A ciò si aggiunga che la prova certa che l'attrice abbia in effetti consegnato allo le somme di CP_6 cui si tratta emerge dalla promessa di vendita ex art.1478 c.c. che (all'art.3) reca il rilascio di quietanza da parte dello della complessiva somma di euro 103.000,00 nelle varie fasi CP_6 precontrattuali. Al fine di formulare considerazioni conclusive su tali tre profili occorre considerare il punto §.32 sub d) nella parte concernente a) la mancata proposizione della denunzia-querela in allegato alla e-mail del 17.2.2005 ore 21.05 (allegato 20 citazione) in relazione alla quale il CTU ha concluso per la certa creazione del relativo file di Word da parte dell'avvocato CA (pag.22 s.) a prescindere dalla pari certa provenienza della e-mail dal medesimo professionista;
il testo della querela, per un verso, conferma l'estraneità del legale a quella trattativa riconducendo la spoliazione della sig.ra alla «riposta fiducia nel “nuovo amico”» (pag.2) ossia lo , per altro, (al CP_1 CP_6 punto 10) l'atto reca una generica indicazione di «ingenti somme» corrisposte senza alcuna specificazione di quale tra le due operazioni immobiliari esse si riferiscano in dettaglio;
trattandosi di un atto senz'altro ricevuto dell'attrice e da essa prodotto e, ovviamente, non contestato nella sua formulazione, da esso devono trarsi ulteriori elementi a fondamento di una responsabilità dell'avvocato CA circoscritta solo a tale ultimo segmento della vicenda, ossia la mancata presentazione della detta denunzia-querela nei confronti anche dello che avrebbe potuto – CP_6
25 con la richiesta di sequestro preventivo che reca – ben tutelato o tentato di tutelare le ragioni della sig.ra b) la mancata proposizione della denunzia-querela allegata alla email del1.2.2012 CP_1 ore 19.04 (allegato 58), tenuto conto che anche per tale documento la CTU (pag.49) ha concluso per la provenienza del file Word dall'avvocato CA;
il documento porta menzione (punti 18 ss.) delle trattive “parallele” che la sig.ra aveva intrapreso con lo per la cantina e il posto CP_1 CP_6 auto e della corresponsione di complessivi euro 103.000,00 nel lontano 2003, a dimostrazione dell'esistenza di relazioni dirette tra la sig.ra e il suo promittente venditore improntate ad CP_1 assoluta fiducia e, in rapporto alle quali, difetta totalmente un contributo professionale da parte dell'avvocato CA il quale invero, in relazione all'altra vicenda dell'appartamento n.13, aveva mostrato nella fase prenegoziale accortezza e cura degli interessi della propria assistita;
è una distonia che valida la posizione del convenuto volta a negare una propria partecipazione alle trattative con lo per i due vani. CP_6
34. In questo scenario, certo e scevro da problematiche quanto all'individuazione del danno patrimoniale patito dalla sig.ra (v. sopra), resta il dato della mancata attivazione delle CP_1 procedure di tutela di cui si è detto e della stima circa la loro probabilità di conseguire un risultato utile per la parte attrice. A ciò occorre aggiungere – questa volta a ragione – il concorso colposo della sig.ra nella causazione del pregiudizio patrimoniale (euro 103.000,00) avendo costei, CP_1 con estrema imprudenza e mancanza di precauzioni, inteso trattare in proprio un affare (la vendita di cosa altrui) che presentava indubbi margini di rischio i quali, nella congerie delle attività immobiliari che l'hanno riguardata (v. pag. 7 s. comparsa convenuto), non potevano esserle ignoti a prescindere dalla sola successiva acquisizione dell'abilitazione a svolgere l'attività di intermediario.
Le chance di successo di tali iniziative processuali, soprattutto di quella del 2012, erano scarse sotto il profilo del recupero delle somme versate allo , ma ciò non toglie che comunque la richiesta CP_6 di sequestro preventivo del 2005 avrebbe potuto sortire una qualche utilità per la sig.ra e CP_1 che l'avvocato CA, garantendole di avervi provveduto, è venuto meno a un preciso obbligo professionale con le conseguenti responsabilità. A ciò si aggiunga, come per il caso dell'appartamento n.13, l'apparenza di attività che il legale ha suscitato presso la propria cliente, contegno anch'esso meritevole di ristoro secondo i canoni sopra ricordati. 35. In via equitativa il decidente ritiene di dover quantificare equitativamente nel 20% il risarcimento della perdita di chance spettante alla sig.ra in relazione alla somma di euro 103.000,00 e in euro 10.000,00 CP_1
l'ammontare del danno morale soggettivo conseguente all'artifizio posto in essere dal legale in pregiudizio della propria assistita;
per un ammontare complessivo di euro 30.600,00. 36. Si consegue la somma complessiva di 127.224,71 (euro 90.000 + euro 6.624,71 + euro 30.600,00) con interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo. 37. Quanto alla chiamata in garanzia
26 rileva il decidente che la condotta posta in essere dall'avvocato CA è esclusa dall'oggetto della polizza assicurativa stipulata con le la quale (allegato memoria ex art.183 n.2 Controparte_2
c.p.c.) – e tanto a prescindere da qualsivoglia esame delle controversie inerenti la sua validità (per le quali si veda, in ogni caso, l'art.12 comma 2 della polizza del 24.12.2001 quanto alla data dell'evento assicurato e l'art.14) – testualmente recita: «La Società si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a Parte_3 titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, per negligenza, imprudenza o imperizia….per l'attività giudiziaria personalmente svolta nei modi e nei limiti previsti dalla Legge Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del presente contratto» (art. 1 dell'Allegato A). Orbene, come sopra descritto, nessuna delle attività oggetto del presente procedimento può ritenersi riconducibile a una colpa professionale dell'avvocato CA che, in relazione ai fatti ritenuti provati, risulta aver agito nella perfetta consapevolezza delle omissioni poste in essere al fine di tutelare la propria cliente al punto che – pur potendo spiegare le concordate e tempestive azioni civili e penali – ne ha simulato l'intrapresa), ragione per cui ai sensi degli artt. 1900 e 1907, comma 1, c.c. deve negarsi il diritto dell'assicurato alla relativa copertura assicurativa (cfr. Cassazione sez. III, n. 7763 del 14/04/2005, m. 585051 –
01.
38. Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.4 DM
55/2014 e in particolare alla complessità delle questioni di fatto e di diritto prese in esame e al contegno delle parti nel corso del giudizio, possono essere liquidate orientandole verso il quadrante del massimo tabellare in favore dell'attrice e dei valori medi in favore della terza chiamata”.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'avv. SI CA svolgendo le seguenti conclusioni: “A) accoglie la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà come da allegata istanza riservata richiesta di anticipazione udienza B) accoglie l'appello e quindi rigetta la domanda attorea in quanto priva dei presupposti della domanda e comunque non fondata e non provata anche in relazione ad uno solo di essi;
C) in subordine accoglie l'appello e quindi rigetta la domanda attorea in quanto non vi è alcuna possibilità di utilizzo dell'Hard Disk oggetto della CTU e/o messo a disposizione della signora e degli elementi tutti ivi contenuti per la differenza di hash e la CP_1 mancanza (e/o ritardata consegna) della catena di custodia neanche per presunzioni attesa la validità del disconoscimento operato;
D) in subordine accoglie l'appello e rigetta la domanda per la insussistenza di un valido e preponderante giudizio prognostico sugli esiti di un eventuale giudizio e sui danni assunti;
E) in subordine accoglie l'appello e rigetta la domanda attorea anche in ragione della acclarata nullità della CTU e della violazione del principio del contraddittorio e del principio di prova;
F) in subordine accoglie l'appello e rigetta la domanda attorea anche in ragione della
27 validità delle tesi argomentative dei CTP e G) in subordine ed in via istruttoria Per_8 Per_9 accoglie l'appello ed ammette le prove testimoniali diretta e contraria (memoria II Termine e III termine art 183 co.6 cpc avv. CA) sui seguenti capi: con il teste IN RO, residente in [...]al v.le Messina n.3:(…)
H) in subordine accoglie l'appello ed in riforma della impugnata sentenza condanna l'avv.
CA solo per quella parte delle attività per le quali dovesse essere accertata inadempienza, nesso di causalità e danno I) in subordine accoglie l'appello ed in riforma della impugnata sentenza condanna l'avv. CA solo per quella parte delle attività per le quali dovesse essere accertata inadempienza, nesso di causalità e danno e comunque per quella diversa somma che dovesse essere accertata in misura minore rispetto alla errata quantificazione del giudice di primo grado J) in subordine accoglie l'appello ed in riforma della impugnata sentenza dichiara responsabile l'avv. CA solo di responsabilità contrattuale come tale coperta dalle assicurazioni prestate dalla chiamata e condanna quest'ultima in persona del l.r.p.t. a manlevare e/o tenere Controparte_2 indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio anche con pagamento diretto al danneggiato ed anche per le spese legali;
K) in subordine accoglie l'appello ed in riforma della impugnata sentenza riduce le spese legali del primo grado ingiustamente liquidate ai massimi (attore) e medi (chiamato) L) in ragione dell'integrale e/o parziale accoglimento dell'appello condannare le altre parti, per quanto di rispettiva ragione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio o anche del solo appello con oneri di legge;
attribuire le spese di CTU alle controparti M) in caso di accoglimento anche parziale dell'appello condannare le altre parti alla restituzione di quanto eventualmente l'avv. CA fosse costretto a pagare in ragione della provvisoria esecuzione compresi interessi rivalutazione monetaria e spese.”
Si è costituita in giudizio la quale, resistendo all'impugnazione, Controparte_2 ha così concluso: “ ut supra, conclude per il rigetto dell'istanza ex adverso Controparte_2 formulata con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Altresì si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “chiede CP_1 che l'adìta Corte di Appello di Roma voglia rigettare, siccome inammissibile e comunque infondata,
l'impugnazione proposta dall'avv. SI CA, comunque condannando lo stesso al pagamento della somma determinata dal Tribunale, ovvero quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia, con interessi e rivalutazione e condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.03.2020, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate da CA SI e e rinviato per conclusioni. CP_1
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
28 L'appello principale di SI CA è articolato in sei motivi.
Con il primo motivo, rubricato “Delimitazione della domanda della attrice: il thema decidendum ed il thema probandum. La pronunzia ultra petita”, parte appellante impugna la sentenza in quanto, come emerso dall'azione promossa dalla e dalle memorie ex art. 183 c.p.c. comma VI c.p.c. CP_1 di parte attrice, la controversia sarebbe afferente alla responsabilità professionale dell'avv. CA, responsabilità di natura esclusivamente contrattuale;
pertanto, la pronuncia del giudice sulla responsabilità extracontrattuale sarebbe viziata da ultrapetizione. Deduce di aver ricevuto l'incarico professionale relativo all'appartamento int.13 ed esclusivamente per l'assistenza nelle trattative e sottoscrizione dei relativi contratti, non già incarichi per assistenze giudiziarie e che l'unico inadempimento relativo a siffatto incarico non sarebbe stato neanche ben definito. Mentre nessun incarico avrebbe ricevuto per “i seminterrati” e pertanto la allegherebbe impropriamente in CP_1 relazione agli stessi una serie di inadempienti all'avv. CA.
Con il secondo motivo, rubricato “Rivalutazione del quadro probatorio e delle motivazioni. In relazione all'appartamento int.13. Mancato riconoscimento del diritto alla prova contraria.
Illegittimo diniego alla prova testimoniale”, l'appellante lamenta le valutazioni compiute dal giudicante in ordine alla responsabilità del professionista. Il giudice avrebbe fatto un'errata e parziale valutazione del compendio probatorio altresì negando all' appellante di poter fornire prova contraria a garanzia del proprio diritto di difesa. Nello specifico, censura la inattendibilità, come rilevata in sentenza, della teste indicata, in quanto moglie e collega, - discostandosi così il detto pronunciamento dall'orientamento della Suprema Corte-, e la mancata considerazione delle ulteriori richieste di prova articolate nella memoria III termine oltre che delle richieste avanzate ex art. 210. Né tantomeno era stata considerata dal giudice di primo grado la prova offerta con i testi e . Tes_1 Tes_2
Con il terzo motivo, rubricato “In relazione ai seminterrati”, contesta la responsabilità riconosciuta in capo all'appellante in relazione al quarto motivo di doglianza proposto dall' in primo CP_1 grado, e precisamente “di predisporre idonee azioni penali nei confronti di , che CP_6 avrebbero potuto indurre lo stesso a porre-anche parzialmente-rimedio al danno arrecato”. A tal proposito, deduce, che come emerso dall'interrogatorio formale, il CA ha accettato tale incarico e predisposto e inviato l'atto alla cliente che però quest'ultima non ho lo avrebbe mai notiziato di averlo depositato, né ha mai sottoscritto siffatto atto davanti al legale né tantomeno lo avrebbe restituito al legale con la relativa sottoscrizione.
Con il quarto motivo, rubricato “Responsabilità extracontrattuale”, impugna la sentenza in quanto il giudice avrebbe prelevato dal materiale analizzato dalla CTU, - che sarebbe nulla in quanto illegittimamente percipiente e non deducente e in quanto inerente a materiale probatorio acquisito senza consenso o autorizzazione ed espletata senza la presenza e la convocazione dei CTP- elementi
29 a sostegno del proprio pronunciamento. Il Giudice senza qualsivoglia motivazione, si sarebbe discostato dalle valutazioni del CTU, il quale ha fatto proprie alcune osservazioni del CTP, totalmente favorevoli al CA, ed avrebbe effettuato egli stesso argomentazioni tecniche prive di qualsivoglia fondamento. Aggiunge come il giudicante si sarebbe avvalso di presunzioni basate su files allegati disconosciuti e non confortate da elementi gravi, precisi e concordanti ed avrebbe basato la propria decisione sull' errata lettura dei documenti in atti nonché su mails il cui contenuto fa piena prova solo nel caso in cui non siano disconosciute, come invece sarebbe avvenuto nel caso di specie.
Con il quinto motivo, rubricato “La prova, in termini necessariamente probabilistici, dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'inosservanza degli obblighi contrattuali”, parte appellante, riportandosi agli orientamenti della Suprema Corte in materia di responsabilità professionale, si duole che la responsabilità dell'avvocato non possa affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora egli avesse tenuto la condotta dovuta,
l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone;
nesso sorretto dalla regola dell'evidenza o del “più probabile che non”.
Con il sesto motivo, rubricato “Sulla errata ed ingiusta statuizione circa la (non concessa) copertura assicurativa”, si contesta la sentenza in quanto, senza alcuna motivazione avrebbe escluso la copertura assicurativa per la responsabilità contrattuale. Infatti, il giudice dopo aver ritenuto responsabile il difensore per non aver prospettato alla cliente le conseguenze della sua mancata presentazione al rogito e per non aver proposto le querele e, quindi, configurato una responsabilità contrattuale del legale, avrebbe dovuto considerare coperta da assicurazione quella parte di responsabilità.
Il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva come non sia ravvisabile un vizio di ultrapetizione nel caso in esame.
Come è noto, si è in presenza del cd. vizio di ultrapetizione laddove, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il giudice si pronunci andando oltre l'ambito dei diritti affermati dall'attore. Ciononostante, il giudice
è libero di mutare la qualificazione giuridica della fattispecie indicata dall'attore, in virtù del principio jura novit curia, ricavabile indirettamente anche dal primo comma dell'art. 113 c.p.c. Perciò è ravvisabile una pronuncia ultra petita solamente nel caso in cui il giudice, esorbitando dai limiti della mera qualificazione della domanda, proceda ad un mutamento della stessa, sostituendo la causa petendi dedotta in giudizio, con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti (cfr.
Cassazione civile , sez. III , 08/02/2007 , n. 2746: “In tema di ultrapetizione o extrapetizione, va distinta l'ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti - introducendo così nuovi temi di indagine - dall'ipotesi in cui,
30 rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamento della domanda e nella seconda un semplice mutamento della qualificazione giuridica. Ne consegue che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che - fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni - ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda”).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha meramente riqualificato la domanda attorea, senza eccedere i limiti della domanda, basando il proprio convincimento unicamente sui fatti allegati e provati dalle parti, senza mutare le circostanze sulle quali si fonda la responsabilità.
C'è infatti corrispondenza tra quanto chiesto dall'attore e quanto riconosciuto dal giudice di primo grado. In particolare, nella domanda l'attore ha chiesto l'accertamento della responsabilità contrattuale del professionista e la condanna al risarcimento di tutti i danni, ivi incluso il danno non patrimoniale ed il giudice di primo grado, ravvisando sia profili di responsabilità contrattuale sia profili di responsabilità extracontrattuale, valutando i fatti allegati e provati dalle parti, ha condannato l'Avv. CA al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il secondo motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
A parere di questa Corte le valutazioni del compendio probatorio effettuate dal giudice di primo grado appaiono condivisibili.
È fatto non contestato il conferimento dell'incarico per le trattative relative al cd. “appartamento n.
13” e risulta provato dalle mails inviate dall'Avv. CA alla oggetto di accertamento da parte CP_1 del CTU, che il legale, attraverso appositi atti e comunicazioni non veritiere abbia indotto la CP_1
a ritenere pendente una controversia, invero inesistente, relativa alla compravendita di tale immobile.
Infatti, con e-mail del 11.01.2007 l'avvocato CA comunicava alla cliente che il giorno successivo si sarebbe recato a Roma «per la prima udienza della causa , segnalando di avere «ricevuto il CP_5 biglietto di convocazione solo ieri»; con e-mail del 13.02.2007 15:13 il legale trasmetteva «i conteggi relativi alla causa nei quali erano esposti, tra l'altro, € 250,00 per «bolli - notifiche e costi CP_5 spedizione», €555,00 per «ruolo procedimento cautelare"; € 150 per «bolli e spese», € 1.110,00 per
«ruolo procedimento di merito», € 100,00 per «bolli e spese», € 800,00 per «spese trascrizione»,
€150,00 per «notifiche», € 1.000,00 per «domiciliazione» e nella medesima e-mail l'avvocato CA aveva indicato che l'«importo effettivamente corrisposto» dalla era di € 4.815,00, spiegando CP_1 che erano state fatturate solo € 3.115,00, mentre «le altre voci non sono state fatturate per evitare di aggiungere iva e contributi"; con e-mail del 13.08.2008 il legale le aveva comunicato che “il giudice di Roma ha confermato con provvedimento dell'8.8.08 che la trascrizione sulla casa ci garantisce da
31 qualsiasi atto di disposizione (vendite ecc.)”, aggiungendo, dopo avere illustrato i danni risarcibili, che il giudice stesso «ritiene che il valore dell'appartamento possa coprire tali danni per cui se pure, all'acquisto, tu dovrai versare 480.000 euro (o quella che sia la somma a saldo) potresti non dover versare nulla in ragione dei danni che ti devono risarcire».
Risulta provato, poi, come il legale abbia omesso di incardinare le azioni a tutela della propria assistita, violando in tal modo i propri doveri professionali ed abbia parimente omesso di rendere edotta la delle possibilità di successo della domanda giudiziale, volta all'impugnativa della CP_1 risoluzione del contratto relativo all' “appartamento n.13”, per il quale la aveva già versato CP_1 la complessiva somma di €141.000,00 (€35.000,00 all'atto della proposta ed € 106.000 euro all'atto del preliminare).
Neppure può ritenersi che tali condotte omesse non fossero ricomprese nell'oggetto del mandato difensivo, circoscrivendo tale oggetto unicamente alle trattative ed alla stipula del contratto relativo all' “appartamento n. 13”, giacché è provato come il legale abbia in modo artificioso indotto la propria assistita a farle ritenere pendente una causa, invero mai intrapresa, relativa proprio a questa compravendita e ciò implica che un mandato difensivo in tal senso fosse stato senz'altro conferito. Il comportamento ingannevole del legale è invero senz'altro desumibile dal contenuto delle non veritiere comunicazioni inviate alla cliente tramite le suindicate e-mails.
Neppure possono dirsi rilevanti tutti i fatti allegati dall'appellante per sostenere che la mancata stipula del contratto definitivo della compravendita dell'appartamento n. 13 sia imputabile alla stessa e non già all'inadempimento del professionista;
infatti, l'inadempimento del professionista CP_1
è ravvisabile nel fatto che egli non abbia incardinato le azioni a tutela della propria assistita e non abbia informato la stessa delle possibilità di successo dell'impugnativa della risoluzione del contratto e non tanto nel fatto che la non abbia concluso il contratto definitivo. CP_1
La Corte ritiene invero di aderire a quanto stabilito dal primo giudice e cioè che “gravava sull'avvocato CA, in ragione dell'indiscusso e non contestato mandato difensivo assunto quanto meno nella vicenda dell'appartamento n.13 (e in generale per circa due decenni di rapporti), fornire la prova dell'aver puntualmente reso edotta la propria assistita circa i rischi connessi alla mancata proposizione dell'azione giudiziaria per la compravendita in questione”; tale prova tuttavia non è stata affatto fornita dall'odierno appellante ed anzi è emersa la prova delle inveritiere comunicazioni inviate dal legale alla propria assistita al fine di rassicurarla sulla pendenza di un'azione giudiziaria che avrebbe potuto tutelare le sue ragioni e che invece non era mai stata intrapresa dal legale.
I capitoli di prova sui quali l'appellante ha richiesto in secondo grado l'ammissione del teste, oltre a vertere su generiche circostanze di tempo e luogo, come affermato da questa Corte con l'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie, sono relativi a fatti o non messi in discussione dalla sentenza di primo
32 grado (come ad esempio il fatto che la avesse stretto amicizia con il sig. e che ella avesse CP_1 CP_6 deciso di intraprendere autonomamente trattative con lo stesso, senza coinvolgere l'Avv. CA;
che non ci sia stato un concorso del legale nella truffa messa in atto dallo ai danni della oppure CP_6 CP_1 sono relativi a fatti accertati con altre prove (come per esempio la questione della mancata stipula del definitivo).
Quanto alla mancata considerazione delle ulteriori richieste di prova articolate nella memoria III termine, oltre che delle richieste avanzate ex art. 210 e alla prova offerta con i testi IN RO,
e , la Corte condivide quanto già espresso nella propria ordinanza che ha rigettato le Tes_1 Tes_2 istanze istruttorie dell'appellante così motivando: “ritenuto che le istanze istruttorie avanzate dall'appellante non possono trovare accoglimento, perché: - la prova testimoniale verte su circostanze di fatto non collocate univocamente nel tempo e nello spazio, come richiesto dall'art. 244 c.p.c. (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 9547 del 22/04/2009; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18453 del 21/09/2015); - è irrilevante ai fini della decisione l'emissione dell'ordine di esibizione, avendo il Tribunale affermato nella sentenza impugnata che sarebbe stato «onere di parte attrice dare dimostrazione di tali circostanze nei suddetti modi documentali in luogo di una generica prova testimoniale»”.
Anche il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
Quanto dichiarato dall'Avv. CA in sede di interrogatorio formale non è in grado di escludere la responsabilità del legale in relazione alla cd. “vicenda Iacono”.
Occorre premettere che l'interrogatorio formale, poiché diretto a provocare la confessione giudiziale, non giova ma semmai può solamente nuocere alla parte interrogata. Le dichiarazioni a sé favorevoli rese da quest'ultima non possono costituire prove propriamente dette ma solo argomenti di prova, ossia possono rappresentare un semplice supporto per la valutazione, da parte del giudice, di altre prove (v. Cassazione civile , sez. III , 16/09/2024 , n. 24799 “Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie”).
Nel caso in esame, quanto affermato dall'interrogato – e cioè che fosse la a dover presentare la CP_1 denuncia e non l'Avv. CA – in primis è fatto favorevole al convenuto CA ma poi non risulta affatto confermato da altre prove;
ed anzi dal quadro probatorio (e-mail e C.T.U.) è emerso l'esatto opposto e cioè che l'Avv. CA non si era mai attivato per tutelare la posizione della propria cliente che era stata truffata dallo , omettendo di presentare la denuncia-querela nei confronti di costui. CP_6
Inoltre, pur volendo ritenere che la non aveva conferito alcun incarico all'Avv. CA in CP_1 ordine gli aspetti civilistici delle trattative relative alla cd. “vicenda ”, come pure affermato dal CP_6 giudice di primo grado, tuttavia, la condotta dell'Avv. CA, che si pone come rilevante ai fini della configurabilità della responsabilità professionale del suddetto, si sostanzia nel non avere egli
33 intrapreso le azioni penali a tutela della propria assistita che era stata raggirata da . È CP_6 infatti emerso come fatto pacifico che quest'ultimo avesse ricevuto dalla la somma CP_1 complessiva di €103.000,00 (dapprima € 50.000 e poi € 53.000) rendendosi poi irreperibile.
Sicché, la responsabilità dell'avvocato è consistita, in particolare, nella mancata presentazione della denunzia-querela nei confronti dello che avrebbe potuto senz'altro, con la richiesta di CP_6 sequestro preventivo che reca, tutelare le ragioni della Tale omissione risulta provata dai CP_1 files word contenenti sia la detta denuncia-querela sia la procura rilasciata in favore dell'Avv. CA ed allegati alla e-mail del 17.2.2005 ore 21.05. Il primo atto, denominato “Denunzia/querela e contestuale istanza di sequestro preventivo urgente” reca, in alto a sinistra, l'intestazione dello studio
“avv. SI CA avv. IN RO studi legali consociati”, ed è indirizzato alla Procura della
Repubblica; esso è proposto da e contiene formulazione di espressa denunzia/querela CP_1 ed istanza di sequestro preventivo con in calce la nomina del difensore Avv. SI CA. Il secondo atto, denominato “Nomina di difensore di fiducia con mandato speciale per la proposizione di denunzia/querela e per la costituzione di parte civile”, contiene le generalità della e CP_1 rappresenta la procura speciale in favore dell'Avv. CA in cui si fa espresso riferimento al procedimento penale scaturente dalla denuncia presentata.
Inoltre, la responsabilità professionale dell'Avv. CA discende anche dalla mancata presentazione della denuncia-querela nei confronti dello allegata all'e-mail del 1/02/2012 ore 19:04 (l'atto CP_6 reca la seguente intestazione: “Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Denunzia/querela Richiesta di urgenti misure cautelari (in particolare di sequestro) ed è predisposto
“per la sig.ra ). In particolare, tali elementi sono certamente idonei a giudizio della CP_1
Corte per presumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che l'avv. CA avesse ricevuto il mandato difensivo per presentare la denuncia ma che non abbia poi adempiuto a tale obbligazione.
Peraltro, il CTU ha accertato la perfetta genuinità e la provenienza di tutte le e-mails, nonché di tutti i files allegati alle stesse.
Quindi, il CTU ha accertato anche che le suindicate e-mails venivano inviate dall'Avv. CA alla e che i files allegati erano stati creati dal medesimo professionista. Pertanto, bene ha fatto il CP_1 giudice di primo grado a ritenere sufficientemente provata la responsabilità dell'Avv. CA per non aver intrapreso le azioni penali a tutela della cliente in riferimento alla “vicenda Iacono”.
Il quarto motivo è infondato e va rigettato. A differenza di quanto sostiene l'appellante, la CTU, a parere di questa Corte, è esente da vizi. Bene ha fatto quindi il giudice di primo grado a porre i relativi esiti a fondamento della sua decisione.
La Corte invero condivide quanto stabilito nella sentenza di primo grado in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica per mancato avviso della prosecuzione delle attività
34 peritali: in particolare, è provato che l'eccezione non è stata tempestivamente sollevata innanzi al decidente all'udienza successiva ossia in quella del 10.10.2018, e ciò ai sensi dell'art.156 e 157 c.p.c. (v.
Cassazione sez. III, n. 15747 del 15/06/2018, m. 649414 – 01). Inoltre, è provato che l'odierno appellante aveva indotto a ritenere il CTU che, pur essendo stato messo al corrente della prosecuzione delle operazioni, non era sua intenzione partecipare alle stesse (v. repliche del CTU pag.6: “…come rilevato dal verbale del giorno 7 maggio 2018… l'Avv. SI CA << rifiuta ogni contraddittorio anche e soprattutto sull'hard disk oggi fornito e sul documento catena di custodia mai depositato in giudizio>>”).
È poi da ritenersi infondata la censura per cui la CTU sarebbe nulla in quanto percipiente e non deducente.
Infatti, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la c.t.u. è un mezzo di indagine finalizzato a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella risoluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze ed il carattere percipiente e non deducente della c.t.u. di certo non ne compromette la validità, benché essa non possa essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9060 del
06/06/2003, “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
La parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata, mentre al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche: in questo caso è consentito al c.t.u. anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati”).
Ebbene, nel caso di specie la c.t.u. ha avuto ad oggetto unicamente aspetti tecnici, per i quali erano necessarie specifiche conoscenze informatiche, giacché l'attrice ha certamente ed indiscutibilmente assolto al proprio onere probatorio producendo tutte le e-mails e i files allegati alle stesse.
Quanto alle restanti censure mosse alla sentenza di primo grado in relazione alla nullità della c.t.u., la Corte ritiene di poter aderire a quanto esposto dal c.t.u. in sede di repliche (pag. 4), secondo cui all'esito dell'analisi tecnica della struttura delle e-mails, il c.t.u. ha conclusivamente affermato di non
35 aver individuato “alcuna prova di manomissione di tali e-mail, da cui deriva la convinzione della veridicità di queste email”.
Dunque, la prova della responsabilità extracontrattuale derivante dal comportamento complessivo e dalle dichiarazioni inveritiere come posti in essere dal professionista a danno della cliente emerge dal copioso scambio di e-mail, come riscontrato dalla CTU, in cui è emerso come l'avvocato CA abbia indotto la sua assistita a farle credere di avere incardinato dinanzi al Tribunale il già menzionato procedimento in realtà inesistente.
Il suindicato compendio probatorio smentisce la tesi dell'Avv. CA sull'asserito complotto che la cliente avrebbe ordito ai danni del proprio legale e del quale non v'è alcuna prova come pure affermato dal giudice di prime cure.
Infine, non avendo l'appellante mosso nessun'altra espressa doglianza al capo della sentenza di primo grado che ha riconosciuto la responsabilità extracontrattuale dell'avvocato per aver ingannato la propria cliente, il motivo di appello deve essere conclusivamente rigettato.
In definitiva, va confermata la decisione del giudice di primo grado sulla sussistenza della responsabilità contrattuale e sulla responsabilità extracontrattuale dell'avvocato.
Il quinto motivo è inammissibile. Afferma la S. C. che l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato <
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S. U. 13/12/2022, n. 36481).
Osserva la Corte che, nella specie, l'appellante si è limitato a riportare una serie di massime della S. C. e ha omesso del tutto sia la parte “volitiva” sia la “parte argomentativa” volte a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
Segnatamente, l'appellante non confrontandosi affatto con il capo della sentenza di primo grado, ha omesso del tutto di censurarlo in maniera specifica e di confutare le ragioni addotte dal primo giudice nel riconoscimento del danno da perdita di chance subito dalla sicché il motivo di appello per come CP_1 proposto è inammissibile ed in tal senso deve essere rigettato.
Il sesto motivo di appello è parimenti infondato e deve essere respinto.
La Corte ritiene di condividere quanto stabilito dal giudice di primo grado che ha escluso la condotta dell'Avv. CA dall'oggetto della polizza assicurativa stipulata con le . Controparte_2
36 Dall'istruttoria espletata infatti è apparso evidente che nessuna delle attività oggetto del presente procedimento potesse ritenersi riconducibile a colpa professionale dell'avvocato CA, il quale invece ha agito nella perfetta consapevolezza delle omissioni realizzate in danno della sua assistita. In base al principio di cui all'art. 1900 c.c. l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente dall'assicurato. Per questa ragione ai sensi degli artt. 1900 e 1907, comma 1, c.c. deve negarsi il diritto dell'assicurato alla relativa copertura assicurativa (cfr. Cassazione sez. III, n. 7763 del 14/04/2005).
L'appello, conclusivamente, deve essere in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico della parte appellante;
esse si liquidano come da dispositivo ex d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/22, tabella XII, scaglione n. 5 valore della causa euro 127.224,71 avuto riguardo ai medi per le fasi introduttiva studio e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da SI CA nei confronti di
[...]
e di contro la sentenza indicata in epigrafe, ogni altra conclusione CP_1 Controparte_2 disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna SI CA alla rifusione in favore di delle spese processuali CP_1 del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 12.154,00 oltre ad accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
- condanna SI CA alla rifusione in favore di delle spese Controparte_2 processuali del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 12.154,00 oltre ad accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
- dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso in Roma il giorno 2.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
DO A- - TO IL
37 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio
UR CI
38