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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 100-1/2025 R.G.
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Carla Corvetta Presidente
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
dott. Filippo Meneghello Giudice Relatore
letta la domanda di liquidazione controllata ex art. 268 d.lgs.
n. 14 del 2019 (CCI) depositata da in data Parte_1
2.7.2025;
rilevato che:
- la documentazione prodotta è completa: risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCI (come rilevanti nel caso di specie in considerazione del soggetto qui ricorrente),
nonché la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato dall'Organismo di Composizione
della Crisi, avv. Cinzia Bernardini contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 269 CCI;
- il professionista nominato ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;
preso atto che il debitore:
- è una persona fisica che non esercita attività
professionale ovvero imprenditoriale: ricorrono quindi le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI;
- risiede in Rimini, via Renato Parisano n.33: sussiste la competenza del Tribunale di Rimini in base all'art. 27, co.
2, CCI;
- non ha depositato altre domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- non annovera altri componenti nel proprio nucleo familiare;
- si trova in stato di sovraindebitamento cronico e di origine plurifattoriale (art. 268 co. 1 CCI): la complessiva situazione debitoria della evidenzia Parte_1
un'esposizione complessiva pari a circa euro 301.000,00 cui si aggiungono euro 3.151,48 per compenso dell'O.C.C., in prededuzione. L'analisi della composizione del passivo mostra che:
o il 59% circa (pari a euro 178.000) deriva da debiti bancari e finanziari di origine risalente;
o il 25% circa (euro 76.000) da posizioni fiscali e previdenziali (Agenzia Entrate, INPS, ENPAPI, Regione
Emilia-RO); o il 10% (euro 30.000) da sanzioni amministrative e ruoli minori (Sorit, Polizia Locale, Comuni);
o il restante 6% (euro 17.000) da prestiti di consumo recenti (Fincontinuo, INPS, Kruso Kapital) e spese accessorie;
- le obbligazioni sono state assunte senza colpa grave né
intento fraudolento, in un contesto di difficoltà economica e personale protratta nel tempo, atteso che l'indebitamento della è frutto di una sequenza di eventi che, a Parte_1
partire dal 2004, hanno progressivamente compromesso la sua stabilità economica, prima per effetto dell'insuccesso di un'iniziativa imprenditoriale e successivamente per la mancanza di redditi stabili e la necessità di ricorrere a prestiti di sostentamento, in particolare: per l'avvio e la conduzione dell'esercizio furono contratti diversi finanziamenti bancari presso la Cassa di Risparmio di
Rimini S.p.A. (Banca Carim): un mutuo fondiario da euro
200.000 destinato all'acquisto dell'abitazione comune, due aperture di credito da euro 11.000 e 10.000, e un finanziamento da euro 31.000, impiegato anche per far fronte a pendenze pregresse del socio. Tali obbligazioni furono garantite da fideiussioni personali rilasciate dalla debitrice. Nel 2007, a seguito della cessazione del rapporto affettivo e societario, l'attività venne chiusa,
lasciando scoperte le esposizioni bancarie. Le successive procedure esecutive immobiliari promosse da Carim (R.G.E.
125/2009 e 62/2012) consentirono solo un parziale recupero dei crediti, poi ceduti a che oggi Controparte_1
vanta un residuo di circa euro 121.932, pari a oltre un terzo del passivo complessivo. Negli anni 2008–2013, la debitrice, priva di redditi stabili e di sostegni familiari, contrasse piccoli prestiti su pegno e maturò
debiti fiscali e contributivi per la mancata estinzione di imposte e oneri legati alle attività cessate. Nel periodo
2013–2020, svolgendo l'attività di infermiera libero-
professionista, non riuscì a versare con regolarità i contributi ENPAPI e INPS, nonché le imposte dirette, con formazione di cartelle e ruoli per circa euro 60.000. Dal
2022, ottenuto un impiego a tempo indeterminato presso l'AU RO, la ha potuto contare su un reddito Parte_1
fisso ma insufficiente a sostenere le pregresse esposizioni. Per far fronte alle spese correnti e familiari ha stipulato una cessione del quinto con Fincontinuo S.p.A.
nel 2023 (euro 31.200, residuo 25.220), un piccolo prestito
INPS nel 2024 (residuo euro 5.890) e una polizza di pegno
Kruso Kapital da euro 4.500. Nel corso del 2024 è stata infine raggiunta da atto di precetto di Controparte_1
e successivo pignoramento del quinto dello stipendio
(R.G.E. 818/2024), evento che ha reso definitiva l'impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Alla luce di tali circostanze, la condizione di sovraindebitamento appare determinata da cause eterogenee ma non imputabili a scelte negligenti o speculative, bensì a una concatenazione di vicende personali e professionali che hanno inciso sulla capacità
della debitrice di mantenere un equilibrio finanziario;
preso atto che la debitrice:
- ha percepito negli ultimi tre anni un reddito medio mensile netto di € 2.000,00 circa (reddito netto medio annuo degli ultimi 3 anni pari ad € 24.035);
- non possono essere oggetto della liquidazione controllata,
per quanto rilevante nel caso di specie, i crediti impignorabili per legge ex art. 545 c.p.c. e gli stipendi nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) CCI);
- siffatto importo, indicato dalla debitrice in € 1.421,92
Cont mensili e altresì condiviso dall' , va ritenuto giustificato alla luce sia dei parametri statistici nazionali sia della situazione economica concreta della debitrice. Sul punto va opinato come la spesa media mensile per una persona sola rilevata dall'ISTAT nel 2023 si attesta attorno a € 1.972, valore che rappresenta la media nazionale dei consumi individuali in Italia. La soglia proposta (pari a circa il 73% di tale media) si colloca dunque al di sotto della media ISTAT, ma ben al di sopra del limite assistenziale minimo rappresentato dall'assegno sociale aumentato della metà (pari a circa € 875 mensili). La
differenza rispetto a tale parametro minimo è giustificata dalla presenza di un canone di locazione pari a € 450
mensili, oltre alle spese per utenze, trasporti, alimentari e sanitarie quantificate in base ai dati Istat “Spese per
consumi delle famiglie – Tavole” aggiornata al 2022,
colonna persona sola tra 35-64 anni”, che rendono necessaria una soglia più elevata per garantire condizioni di vita dignitose e conformi ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità;
osservato che la ha manifestato la volontà di porre a Parte_2
disposizione dei creditori, e quindi della procedura di liquidazione controllata, le seguenti risorse economiche:
- Somme derivanti dal reddito da lavoro dipendente. Importo
mensile di € 450,00, pari a € 5.400,00 annui, per una durata di tre anni, corrispondente al periodo intercorrente tra l'apertura e la chiusura della procedura. L'importo complessivo offerto a tale titolo ammonta pertanto a €
16.200,00;
- Somme già accantonate nel pignoramento presso terzi:
Importo già trattenuto dalla AU RO in qualità di terzo pignorato nella procedura esecutiva presso terzi
R.G.E. n. 818/2024 del Tribunale di Rimini, promossa dal creditore che alla data della Controparte_1
relazione risultano pari a € 3.278,50;
- Realizzo dei beni preziosi vincolati in pegno presso
[...]
: conferimento del ricavato della vendita dei CP_3
beni preziosi depositati presso Controparte_3
stimato in € 8.000,00 complessivi, gravati da pegno a garanzia di un credito residuo di circa € 4.787,00,
l'importo effettivamente disponibile per la massa creditoria potrà essere stimato in circa € 3.000,00;
preso atto che a seguito di integrazione documentale richiesta dal Tribunale il valore dei preziosi oggetto di offerta è stato stimato in € 11.000,00, sicché, al netto della garanzia reale
(4.787,00 €) e del compenso del liquidatore in prededuzione (€
3.151,48), l'importo totale offerto ai creditori è pari a
22.540,00 €;
ricordato, in linea generale, che la liquidazione controllata e la procedura di esdebitazione dell'incapiente, per il debitore persona fisica non imprenditore, non sono istituti sovrapponibili ma speculari ed alternativi, ancor più in considerazione della modifica dell'art. 283, co. 2, CCI ad opera del c.d. “correttivo ter”, che ha consentito di considerare incapiente, e quindi esdebitabile anche il debitore che usufruisce di una eccedenza di reddito ovverosia colui che presenti, in assenza di altri beni, un reddito annuo calcolato al netto delle spese di produzione e delle necessità di mantenimento familiare. Sicché di fronte ad ipotesi di c.d.
“falso incapiente”, il giudice, non fermandosi al dato letterale del secondo comma dell'art. 283 CCII, deve valutare, nella fattispecie concreta, se il debitore sia in grado di offrire qualche utilità, non simbolica, ai propri creditori, tenuto anche conto delle spese e della durata della procedura di riferimento (Trib. Ferrara 10.3.2025);
rilevato che le utilità offerte dalla ricorrente non sono meramente simboliche, in quanto:
- (parametro qualitativo) costituite da quote del reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, da somme già
accantonate nel pignoramento presso terzi e dal ricavato della vendita di beni preziosi, questi ultimi qualificabili come beni di valore certo e oggettivamente stimabile, il cui prezzo è desumibile dai listini di mercato quotidiani dei metalli preziosi, sicché la loro monetizzazione costituisce un'operazione effettiva e non aleatoria. Tali
risorse, tutte di provenienza lecita, attuale e immediatamente liquidabile, risultano concretamente idonee a generare un'attività distributiva in favore dei creditori, assicurando un risultato economico, seppur modesto, ma reale e non meramente simbolico;
- in ogni caso (parametro quantitativo) superiori al limite reddituale individuato dell'art. 283, co. 2, CCI (con riguardo al caso di specie pari ad euro 10.504,46 con considerazione del nucleo familiare unipersonale della
); Parte_1
ritenuto pertanto integrato il presupposto dell'“utilità offerta ai creditori”, idoneo a giustificare l'apertura della liquidazione controllata;
opinato altresì di condividere la mancata messa a disposizione:
- del saldo attivo del conto corrente della debitrice aperto presso Banco BPM, il cui saldo medio negli otto trimestri antecedenti alla domanda è pari ad € 81,73, attesa l'esiguità;
- dell'automobile di proprietà della debitrice,
condividendosi la valutazione di antieconomicità della
Cont vendita concorsuale indicata dall' in ragione della tipologia (SMART Micro Compact Car) e della vetustà del mezzo (immatricolata in data 17.10.2002);
ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dal ricorrente venga appresa dal
Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura) ai sensi dei paragrafi che precedono (€
1.421,92 mensili);
ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
visto l'art. 270 CCI;
DICHIARA
aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 14.06.1978 residente in [...];
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Filippo Meneghello;
NOMINA
Liquidatore l'avv. Cinzia Bernardini, invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1
CCI;
ORDINA
al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;
EG
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
FISSA
in euro € 1.421,92 mensili le somme necessarie al mantenimento del debitore ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;
DISPONE
che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di
Rimini.
Si comunichi.
Rimini, camera di consiglio del 30.10.2025
Il giudice relatore
Dott. Filippo Meneghello
Il Presidente
Dott.ssa Maria Carla Corvetta
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Carla Corvetta Presidente
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
dott. Filippo Meneghello Giudice Relatore
letta la domanda di liquidazione controllata ex art. 268 d.lgs.
n. 14 del 2019 (CCI) depositata da in data Parte_1
2.7.2025;
rilevato che:
- la documentazione prodotta è completa: risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCI (come rilevanti nel caso di specie in considerazione del soggetto qui ricorrente),
nonché la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato dall'Organismo di Composizione
della Crisi, avv. Cinzia Bernardini contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 269 CCI;
- il professionista nominato ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;
preso atto che il debitore:
- è una persona fisica che non esercita attività
professionale ovvero imprenditoriale: ricorrono quindi le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI;
- risiede in Rimini, via Renato Parisano n.33: sussiste la competenza del Tribunale di Rimini in base all'art. 27, co.
2, CCI;
- non ha depositato altre domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- non annovera altri componenti nel proprio nucleo familiare;
- si trova in stato di sovraindebitamento cronico e di origine plurifattoriale (art. 268 co. 1 CCI): la complessiva situazione debitoria della evidenzia Parte_1
un'esposizione complessiva pari a circa euro 301.000,00 cui si aggiungono euro 3.151,48 per compenso dell'O.C.C., in prededuzione. L'analisi della composizione del passivo mostra che:
o il 59% circa (pari a euro 178.000) deriva da debiti bancari e finanziari di origine risalente;
o il 25% circa (euro 76.000) da posizioni fiscali e previdenziali (Agenzia Entrate, INPS, ENPAPI, Regione
Emilia-RO); o il 10% (euro 30.000) da sanzioni amministrative e ruoli minori (Sorit, Polizia Locale, Comuni);
o il restante 6% (euro 17.000) da prestiti di consumo recenti (Fincontinuo, INPS, Kruso Kapital) e spese accessorie;
- le obbligazioni sono state assunte senza colpa grave né
intento fraudolento, in un contesto di difficoltà economica e personale protratta nel tempo, atteso che l'indebitamento della è frutto di una sequenza di eventi che, a Parte_1
partire dal 2004, hanno progressivamente compromesso la sua stabilità economica, prima per effetto dell'insuccesso di un'iniziativa imprenditoriale e successivamente per la mancanza di redditi stabili e la necessità di ricorrere a prestiti di sostentamento, in particolare: per l'avvio e la conduzione dell'esercizio furono contratti diversi finanziamenti bancari presso la Cassa di Risparmio di
Rimini S.p.A. (Banca Carim): un mutuo fondiario da euro
200.000 destinato all'acquisto dell'abitazione comune, due aperture di credito da euro 11.000 e 10.000, e un finanziamento da euro 31.000, impiegato anche per far fronte a pendenze pregresse del socio. Tali obbligazioni furono garantite da fideiussioni personali rilasciate dalla debitrice. Nel 2007, a seguito della cessazione del rapporto affettivo e societario, l'attività venne chiusa,
lasciando scoperte le esposizioni bancarie. Le successive procedure esecutive immobiliari promosse da Carim (R.G.E.
125/2009 e 62/2012) consentirono solo un parziale recupero dei crediti, poi ceduti a che oggi Controparte_1
vanta un residuo di circa euro 121.932, pari a oltre un terzo del passivo complessivo. Negli anni 2008–2013, la debitrice, priva di redditi stabili e di sostegni familiari, contrasse piccoli prestiti su pegno e maturò
debiti fiscali e contributivi per la mancata estinzione di imposte e oneri legati alle attività cessate. Nel periodo
2013–2020, svolgendo l'attività di infermiera libero-
professionista, non riuscì a versare con regolarità i contributi ENPAPI e INPS, nonché le imposte dirette, con formazione di cartelle e ruoli per circa euro 60.000. Dal
2022, ottenuto un impiego a tempo indeterminato presso l'AU RO, la ha potuto contare su un reddito Parte_1
fisso ma insufficiente a sostenere le pregresse esposizioni. Per far fronte alle spese correnti e familiari ha stipulato una cessione del quinto con Fincontinuo S.p.A.
nel 2023 (euro 31.200, residuo 25.220), un piccolo prestito
INPS nel 2024 (residuo euro 5.890) e una polizza di pegno
Kruso Kapital da euro 4.500. Nel corso del 2024 è stata infine raggiunta da atto di precetto di Controparte_1
e successivo pignoramento del quinto dello stipendio
(R.G.E. 818/2024), evento che ha reso definitiva l'impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Alla luce di tali circostanze, la condizione di sovraindebitamento appare determinata da cause eterogenee ma non imputabili a scelte negligenti o speculative, bensì a una concatenazione di vicende personali e professionali che hanno inciso sulla capacità
della debitrice di mantenere un equilibrio finanziario;
preso atto che la debitrice:
- ha percepito negli ultimi tre anni un reddito medio mensile netto di € 2.000,00 circa (reddito netto medio annuo degli ultimi 3 anni pari ad € 24.035);
- non possono essere oggetto della liquidazione controllata,
per quanto rilevante nel caso di specie, i crediti impignorabili per legge ex art. 545 c.p.c. e gli stipendi nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) CCI);
- siffatto importo, indicato dalla debitrice in € 1.421,92
Cont mensili e altresì condiviso dall' , va ritenuto giustificato alla luce sia dei parametri statistici nazionali sia della situazione economica concreta della debitrice. Sul punto va opinato come la spesa media mensile per una persona sola rilevata dall'ISTAT nel 2023 si attesta attorno a € 1.972, valore che rappresenta la media nazionale dei consumi individuali in Italia. La soglia proposta (pari a circa il 73% di tale media) si colloca dunque al di sotto della media ISTAT, ma ben al di sopra del limite assistenziale minimo rappresentato dall'assegno sociale aumentato della metà (pari a circa € 875 mensili). La
differenza rispetto a tale parametro minimo è giustificata dalla presenza di un canone di locazione pari a € 450
mensili, oltre alle spese per utenze, trasporti, alimentari e sanitarie quantificate in base ai dati Istat “Spese per
consumi delle famiglie – Tavole” aggiornata al 2022,
colonna persona sola tra 35-64 anni”, che rendono necessaria una soglia più elevata per garantire condizioni di vita dignitose e conformi ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità;
osservato che la ha manifestato la volontà di porre a Parte_2
disposizione dei creditori, e quindi della procedura di liquidazione controllata, le seguenti risorse economiche:
- Somme derivanti dal reddito da lavoro dipendente. Importo
mensile di € 450,00, pari a € 5.400,00 annui, per una durata di tre anni, corrispondente al periodo intercorrente tra l'apertura e la chiusura della procedura. L'importo complessivo offerto a tale titolo ammonta pertanto a €
16.200,00;
- Somme già accantonate nel pignoramento presso terzi:
Importo già trattenuto dalla AU RO in qualità di terzo pignorato nella procedura esecutiva presso terzi
R.G.E. n. 818/2024 del Tribunale di Rimini, promossa dal creditore che alla data della Controparte_1
relazione risultano pari a € 3.278,50;
- Realizzo dei beni preziosi vincolati in pegno presso
[...]
: conferimento del ricavato della vendita dei CP_3
beni preziosi depositati presso Controparte_3
stimato in € 8.000,00 complessivi, gravati da pegno a garanzia di un credito residuo di circa € 4.787,00,
l'importo effettivamente disponibile per la massa creditoria potrà essere stimato in circa € 3.000,00;
preso atto che a seguito di integrazione documentale richiesta dal Tribunale il valore dei preziosi oggetto di offerta è stato stimato in € 11.000,00, sicché, al netto della garanzia reale
(4.787,00 €) e del compenso del liquidatore in prededuzione (€
3.151,48), l'importo totale offerto ai creditori è pari a
22.540,00 €;
ricordato, in linea generale, che la liquidazione controllata e la procedura di esdebitazione dell'incapiente, per il debitore persona fisica non imprenditore, non sono istituti sovrapponibili ma speculari ed alternativi, ancor più in considerazione della modifica dell'art. 283, co. 2, CCI ad opera del c.d. “correttivo ter”, che ha consentito di considerare incapiente, e quindi esdebitabile anche il debitore che usufruisce di una eccedenza di reddito ovverosia colui che presenti, in assenza di altri beni, un reddito annuo calcolato al netto delle spese di produzione e delle necessità di mantenimento familiare. Sicché di fronte ad ipotesi di c.d.
“falso incapiente”, il giudice, non fermandosi al dato letterale del secondo comma dell'art. 283 CCII, deve valutare, nella fattispecie concreta, se il debitore sia in grado di offrire qualche utilità, non simbolica, ai propri creditori, tenuto anche conto delle spese e della durata della procedura di riferimento (Trib. Ferrara 10.3.2025);
rilevato che le utilità offerte dalla ricorrente non sono meramente simboliche, in quanto:
- (parametro qualitativo) costituite da quote del reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, da somme già
accantonate nel pignoramento presso terzi e dal ricavato della vendita di beni preziosi, questi ultimi qualificabili come beni di valore certo e oggettivamente stimabile, il cui prezzo è desumibile dai listini di mercato quotidiani dei metalli preziosi, sicché la loro monetizzazione costituisce un'operazione effettiva e non aleatoria. Tali
risorse, tutte di provenienza lecita, attuale e immediatamente liquidabile, risultano concretamente idonee a generare un'attività distributiva in favore dei creditori, assicurando un risultato economico, seppur modesto, ma reale e non meramente simbolico;
- in ogni caso (parametro quantitativo) superiori al limite reddituale individuato dell'art. 283, co. 2, CCI (con riguardo al caso di specie pari ad euro 10.504,46 con considerazione del nucleo familiare unipersonale della
); Parte_1
ritenuto pertanto integrato il presupposto dell'“utilità offerta ai creditori”, idoneo a giustificare l'apertura della liquidazione controllata;
opinato altresì di condividere la mancata messa a disposizione:
- del saldo attivo del conto corrente della debitrice aperto presso Banco BPM, il cui saldo medio negli otto trimestri antecedenti alla domanda è pari ad € 81,73, attesa l'esiguità;
- dell'automobile di proprietà della debitrice,
condividendosi la valutazione di antieconomicità della
Cont vendita concorsuale indicata dall' in ragione della tipologia (SMART Micro Compact Car) e della vetustà del mezzo (immatricolata in data 17.10.2002);
ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dal ricorrente venga appresa dal
Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura) ai sensi dei paragrafi che precedono (€
1.421,92 mensili);
ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
visto l'art. 270 CCI;
DICHIARA
aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 14.06.1978 residente in [...];
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Filippo Meneghello;
NOMINA
Liquidatore l'avv. Cinzia Bernardini, invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1
CCI;
ORDINA
al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;
EG
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
FISSA
in euro € 1.421,92 mensili le somme necessarie al mantenimento del debitore ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;
DISPONE
che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di
Rimini.
Si comunichi.
Rimini, camera di consiglio del 30.10.2025
Il giudice relatore
Dott. Filippo Meneghello
Il Presidente
Dott.ssa Maria Carla Corvetta