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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 7764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7764 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8666/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da: Parte 1 (C.F: C.F. 1 1) assistita e difesa dall'avvocato LATTUADA
MO MI con studio in VIA TRENTO N. 12 20011 CORBETTA presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
Controparte 1 (C.F.: C.F. 2 CONTUMACE
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: confermare ordinanza urgente del GD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso:
che le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale é nata Per 1 il 20/11/2017; Parte 1 ha chiesto lache con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 6/3/2025 regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della minore al suo mantenimento;
che Controparte_1 nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 19/9/2025, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: viviamo separati da due anni, non vedo CP_1 da luglio del 2023, un mese fa è venuto a vedere di nascosto la bambina in un parco, ha voluto vedere Per 1 ma lei non
è voluta andare. Prima di questo aveva visto Per 1 ultima volta nel 2023. Non so cosa faccia di mestiere. Solo i primi due o tre mesi ha versato 150 euro. Prendo solo il reddito di inclusione.
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva nelle sue domande come da ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio.
La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 8/10/2025
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che l'uomo rendendosi sostanzialmente irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto alla figlia minore dall'uscita di casa ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse della minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, rendendosi di fatto non reperibile e sparendo dalla vita della minore;
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, le condizioni sopra indicate e in particolare la totale assenza paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.c.;
che, tenuto conto della recente improvvisa apparizione del padre in un parco e dei timori della madre per una eventuale ripresa non adeguata, le visite padre/figlia vanno delegate al servizio competente;
Con riferimento al mantenimento della minore che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte
-
le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: vive del reddito di inclusione il padre: le sue condizioni non sono note, unica valutazione possibile concerne la piena età lavorativa del predetto
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 250,00 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee
Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
eIl Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte 1 letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. Controparte 1
c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: Affida Per 1 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Delega i servizi sociali di S ST IN a disciplinare tempi e modi delle viste padre/figlia ove il primo manifestasse seria intenzione alla loro ripresa
Pone a carico di Controparte 1 l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da vigenti Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi alla parte e ai ss di S ST IN
Così deciso in Milano, il 8/10/2025
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da: Parte 1 (C.F: C.F. 1 1) assistita e difesa dall'avvocato LATTUADA
MO MI con studio in VIA TRENTO N. 12 20011 CORBETTA presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
Controparte 1 (C.F.: C.F. 2 CONTUMACE
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: confermare ordinanza urgente del GD
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso:
che le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale é nata Per 1 il 20/11/2017; Parte 1 ha chiesto lache con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 6/3/2025 regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni della minore al suo mantenimento;
che Controparte_1 nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 19/9/2025, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: viviamo separati da due anni, non vedo CP_1 da luglio del 2023, un mese fa è venuto a vedere di nascosto la bambina in un parco, ha voluto vedere Per 1 ma lei non
è voluta andare. Prima di questo aveva visto Per 1 ultima volta nel 2023. Non so cosa faccia di mestiere. Solo i primi due o tre mesi ha versato 150 euro. Prendo solo il reddito di inclusione.
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva nelle sue domande come da ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio.
La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 8/10/2025
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che l'uomo rendendosi sostanzialmente irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto alla figlia minore dall'uscita di casa ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse della minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, rendendosi di fatto non reperibile e sparendo dalla vita della minore;
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, le condizioni sopra indicate e in particolare la totale assenza paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.c.;
che, tenuto conto della recente improvvisa apparizione del padre in un parco e dei timori della madre per una eventuale ripresa non adeguata, le visite padre/figlia vanno delegate al servizio competente;
Con riferimento al mantenimento della minore che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte
-
le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: vive del reddito di inclusione il padre: le sue condizioni non sono note, unica valutazione possibile concerne la piena età lavorativa del predetto
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 250,00 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee
Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
eIl Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte 1 letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. Controparte 1
c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: Affida Per 1 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Delega i servizi sociali di S ST IN a disciplinare tempi e modi delle viste padre/figlia ove il primo manifestasse seria intenzione alla loro ripresa
Pone a carico di Controparte 1 l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il di ogni mese l'importo di € 250,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da vigenti Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi alla parte e ai ss di S ST IN
Così deciso in Milano, il 8/10/2025
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria Laura Amato