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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/12/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent enza n.
R.G. 489/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 489/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nata a [...] il 18 ottobre Parte_1 C.F._1
1988, e
C.F. , nata a [...] il 2 maggio Parte_2 C.F._2
1952, rappresentate e difese, per procura in atti, dall'avv. Alberto Biscaro del Foro di Torino, PEC e dall'avv. Greta Romani del Foro di Email_1
Torino, PEC presso il cui studio sono Email_2 elettivamente domiciliate in Torino, via Giovanni Migliara n. 21
- APPELLANTI -
CONTRO
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
ES (RO) il 18 settembre 1948, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Federico Bin del Foro di Torino, PEC
1 presso il cui studio è elettivamente Email_3 domiciliata in Torino, via Duchessa Jolanda n. 19
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 2023, e Parte_1
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 985/2023, Parte_2
emessa in data 2 marzo 2023 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica,
pubblicata il 3 marzo 2023 e notificata il 6 marzo 2023, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ha disposto nei seguenti termini:
“respinge la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna e all'integrale Parte_1 Parte_2 refusione delle spese del giudizio in favore di , con distrazione delle Controparte_1 stesse a favore del difensore antistatario, liquidandole in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 12.10.2022, a carico di e ”. Parte_1 Parte_2
si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui Controparte_1
all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis;
In integrale riforma della Sentenza del Tribunale di Torino n. 985/23, depositata in data 3-3-23 e notificata a mezzo pec al domicilio eletto in data 6-3-23,
In via istruttoria: Ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi:
1) Vero che, fin dalla presa di possesso dell'immobile sito in Torino, Via Giacosa n. 3, immediatamente successiva all'atto d'acquisto, la sig.ra è stata in ripetute Parte_1 occasioni avvicinata dai sigg.ri e e verbalmente invitata ad CP_2 Controparte_3 abbattere la copertura del terrazzo in adempimento a quanto statuito dalla sentenza della Corte
d'Appello di Torino n. 1561/2012 così come confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.
17350/2016 (testi arch. ); CP_2 Controparte_3 Testimone_1
2) Vero che i sigg.ri e con l'atto di transazione/conciliazione CP_2 Controparte_3
9.01.2017 (doc.ti 1-2 avv. da rammostrare ai testi) e con il deposito dell'istanza congiunta di rinuncia ed estinzione della procedura esecutiva R.G. n. 6446/2013 (doc. 5 attoreo da rammostrare ai testi)
2 hanno inteso regolare in via transattiva esclusivamente le sorti di tale procedura esecutiva, avente ad oggetto l'adempimento coattivo di obblighi di facere, senza nulla disporre e/o rinunciare e/o transare in ordine al diritto all'abbattimento della copertura del terrazzo di proprietà così come CP_1 sancita dalle decisioni evidenziate al capo 1 (testi , avv. Maurizio CP_2 Controparte_3
Ghione);
3) Vero che l'amministratore dello stabile arch. ha in più occasioni Testimone_1 verbalmente invitato la sig.ra a dare corso alle operazioni di abbattimento altresì Parte_1 formalizzando tali inviti con l'email 13.12.2018 e la messaggistica whats app così come prodotte sub
13 e 14 – da rammostrare al teste – (teste arch. ). Testimone_1
Si indicano a testi in materia diretta e contraria:
Torino;
CP_2
, Torino;
Controparte_3
-Avv. Maurizio Ghione, Torino;
-Arch. , Torino;
Testimone_1
In via principale e di merito: dato atto ed accertata la responsabilità ex art. 1489 cod. civ. della sig.ra Controparte_1 per i fatti ed i titoli dedotti in causa, dichiarare quest'ultima tenuta e condannarla al pagamento in favore delle sig.re e dell'importo di € 21.234,00 o altro veriore Parte_1 Parte_2 liquidando così suddiviso:
- € 12.034,00 o altro veriore liquidando a titolo di risarcimento danni ex artt. 1480-1489 c.c.;
- € .9200,00 o altro veriore liquidando a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1489 c.c..
Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria e statuizione del caso IN VIA PRINCIPALE accertare l'intervenuta rinuncia all'azione da parte dei coniugi Parte_3
e per l'effetto rigettare l'appello proposto dalle sig.re e con conseguente
[...] Pt_1 Pt_2 conferma integrale della sentenza del Tribunale di Torino n. 985/23, pubblicata in data 3 marzo 2023.
IN VIA SUBORDINATA (nella denegata ipotesi di ritenuta sopravvivenza del titolo portato dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1561/2012)
- accertare il mancato raggiungimento della prova circa i fatti costitutivi delle domande proposte da parte appellante e per l'effetto comunque rigettare l'appello;
- ovvero, in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento (anche parziale) dell'appello avversario, limitare le pretese attoree agli importi stragiudizialmente richiesti con lettera A/R del
30.9.2019 (doc. 17 di parte appellata) e /o a quelli strettamente consessi all'adempimento dell'obbligo di rimozione della tettoia;
- accertare e per l'effetto dichiarare che l'eventuale danno determinando/determinato in favore di parte appellante debba essere decurtato del 50%, pari al bonus fiscale di cui all'art. 16-bis DPR 917/1986 e ss.mm. di cui controparte ha fruito per l'avvenuta ristrutturazione della terrazza;
IN VIA ISTRUTTORIA - rigettare le istanze istruttorie avversarie, i cui capitoli di prova sono a vario titolo inammissibili, documentali, valutativi ed in ogni caso ininfluenti. Solo nel denegato caso di ammissione della prova testimoniale si chiede l'ammissione a prova contraria del teste Avv. Libero
RM c/o il suo studio in C.So Francia 2, 10143 – Torino;
- dichiarare inammissibile il documento n. 15 avversario poiché tardivamente prodotto;
- non tenere conto del documento n. 10 di controparte poiché da questa rinunciato;
- revocare ogni provvedimento in relazione all'ammessa consulenza tecnica in quanto esplorativa
3 e per l'effetto dichiararne la relativa inammissibilità; ovvero, in subordine, dichiarare la nullità assoluta dell'espletata CTU, non rispettosa dei quesiti posti dal Giudice di prime cure con conseguente inammissibilità/inutilizzabilità della documentazione prodotta e/o acquisita;
IN OGNI CASO con vittoria di spese di lite, oltre gli oneri forfettari del 15% nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge e le successive occorrende, DA DISTRARSI a favore dell'avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
e hanno agito in giudizio avverso Parte_1 Parte_2
allegando quanto segue: Controparte_1
- di aver stipulato, in data 18 ottobre 2017, un contratto di compravendita con cui aveva venduto a la nuda Controparte_1 Parte_1
proprietà e a l'usufrutto vitalizio dell'immobile sito in Parte_2
Torino, via Giacosa n. 3, piano primo, e relative pertinenze, descritto in atto come composto da “… soggiorno, cucina, due camere, doppi servizi, due disimpegni, due balconi e terrazzo coperto …”;
- che il corrispettivo dell'operazione era stato fissato in euro 157.000,00, di cui euro 78.500,00 per la nuda proprietà ed euro 78.500,00 per l'usufrutto vitalizio;
- che, nell'atto di vendita, la venditrice aveva dichiarato che l'unità immobiliare compravenduta era “libera da qualsiasi peso e diritto a favore di terzi” e che non vi erano liti pendenti relative a questioni condominiali;
- di essere state informate, successivamente alla stipulazione dell'atto di compravendita, dai condomini dello stabile e CP_2 Controparte_3
dell'esistenza di un'ordinanza della Corte di Cassazione, precisamente l'ordinanza n. 17350/2017, con la quale la Corte aveva rigettato il ricorso promosso da avverso la sentenza della Corte Controparte_1
4 d'Appello di Torino n. 1561/2012 che, in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Torino n. 3759/10, aveva condannato a Controparte_1
rimuovere la tettoia esistente a copertura del terrazzo a livello della propria abitazione;
- di avere tempestivamente informato dei fatti Controparte_1
chiedendole, in via bonaria e stragiudiziale, la copertura dei costi di rimozione della tettoia, senza tuttavia ricevere alcuna risposta;
- di avere allora, con raccomandata del 6 dicembre 2017, per il tramite del proprio legale, chiesto a la refusione dei costi sostenuti per Controparte_1
la rimozione della tettoia e il ristoro per la perdita di valore dell'immobile;
- che tali pretese erano state contestate dal legale di controparte, il quale aveva escluso ogni responsabilità della propria assistita, dando altresì atto di una composizione della vertenza con i in data antecedente alla Controparte_4
stipulazione dell'atto di compravendita;
- che i , nonché l'Amministratore di Condominio, le avevano Controparte_4
informate che, con detta transazione, vi sarebbe stata rinuncia solo all'azione esecutiva e non anche al diritto riconosciuto dalla Corte d'Appello di Torino;
- che, nel corso dell'assemblea straordinaria del 27 aprile 2018, il le CP_5
autorizzava a “…far spostare l'abbattimento delle strutture interessate da detta controversia entro il 30.09.18…”;
- di aver provveduto, nei mesi successivi, a rimuovere la tettoia, sostenendo un costo di euro 12.034,00 (fattura ditta Michelis Luca) e a incaricare un perito, arch. , di valutare il deprezzamento dell'immobile, poi stimato Persona_1
dal consulente in euro 9.200,00;
domandando, su queste basi, accertatane la responsabilità ex art. 1489 c.c., condannarsi al pagamento dell'importo complessivo di Controparte_1
euro 21.234,00, di cui euro 12.034,00 a titolo di risarcimento danni ex artt. 1480-1489
c.c. ed euro 9.200,00 a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1489 c.c., con il favore delle spese di lite.
5 costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la Controparte_1
carenza di legittimazione di e la carenza di legittimazione attiva e Parte_2
processuale di e, nel merito, ha chiesto di rigettare le loro Parte_1
domande, allegando e sostenendo:
- che e , con la transazione stipulata nel mese di gennaio 2017, CP_2 CP_3
avevano rinunciato sia alle azioni giudiziarie intraprese che alle procedure esecutive;
- che nessuna domanda, richiesta o azione era stata intrapresa dal al CP_5
fine di ottenere la rimozione della tettoia, posto che il verbale dell'assemblea straordinaria del 27 aprile 2018 fa solo riferimento a una “proroga”;
- che l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17350/2016, sarebbe stata in ogni caso non rilevante nel rapporto venditore-acquirente e comunque non opponibile e vincolante per le controparti;
- che le Attrici, pur se rese edotte della predetta transazione, con la lettera del 30 settembre 2019 l'avevano informata solo del già avvenuto abbattimento della tettoia, così impedendole di opporre al l'intervenuta prescrizione CP_5
e/o decadenza della pretesa alla rimozione della tettoia, posto che la stessa risultava essere stata installata sin dall'anno 1996;
- che le Attrici avrebbero eliminato la tettoia volutamente, nell'ambito di una pianificata più ampia ristrutturazione dell'immobile compravenduto, finalizzata a modificare significativamente lo status quo ante.
Il Tribunale, istruita la causa tramite prove orali ed espletamento di C.T.U., con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalla Convenuta mentre, quanto al merito, ha rigettato le domande attoree,
ritenendo che, con la scrittura privata di transazione del 9 gennaio 2017, e CP_2
abbiano rinunciato sia all'azione che alla procedura esecutiva, mentre CP_3
aveva rinunciato al presentato ricorso per Cassazione. Controparte_1
Le Appellanti ritengono la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere interamente riformata e, formulando un unico motivo di gravame, lamentano
6 una ritenuta errata interpretazione, da parte del Tribunale, della scrittura di transazione/conciliazione stipulata il 9 gennaio 2017 tra e Controparte_4
nonché un'asserita violazione e erronea applicazione del Controparte_1
disposto degli artt. 1480-1489 c.c., ripropongono altresì alcune delle istanze istruttorie avanzate e non accolte nel primo grado di giudizio.
2. RIPROPOSIZIONE ISTANZE ISTRUTTORIE – INAMMISSIBILITÀ - ASSERITA
ERRONEA INTERPRETAZIONE SCRITTURA DI TRANSAZIONE DEL 9 GENNAIO 2017 –
INFONDATEZZA
Le Appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui, nel rigettare le loro domande, ha ritenuto che la volontà emergente dall'accordo transattivo fra e fosse quella di rinunciare “a tutti i Parte_3 Controparte_1
diritti nascenti dalla decisione della Corte d'Appello di Torino n. 1561/12, così come confermata e coperta dal giudicato dall'ordinanza della Corte di Cassazione depositata in data 25 agosto 2016”. Il giudice di prime cure, nell'assumere tale decisione, non avrebbe considerato:
- che, nella premessa della predetta scrittura privata, le parti davano atto: del deposito da parte dei sig.ri di ricorso, radicato sub RG. Controparte_4
6446/13, ex art. 612 c.p.c.; del fatto che, in detto procedimento, era stata disposta C.T.U. e che il procedimento stesso risultava ancora pendente;
della proposizione da parte di i ricorso per Cassazione avverso la CP_1
decisione della Corte d'Appello di Torino;
della volontà di “definire amichevolmente la pendente azione e procedura esecutiva, nonché l'azionata impugnazione innanzi alla Suprema Corte”;
- che, peraltro, alla data di sottoscrizione dell'accordo, le sorti del procedimento per Cassazione erano già state definite e cristallizzate e che l'unico procedimento pendente a quella data era quello ex art. 612 c.p.c.;
- che, all'art. 2 della scrittura privata, e dichiaravano di CP_2 CP_3
rinunciare “alla proposta azione e conseguente procedura esecutiva in itinere di
7 obbligo di fare”, indicando espressamente, tra parentesi, il procedimento RG.
6446/13;
- che, all'art. 3 della scrittura privata, le parti avevano regolato solo le spese relative al procedimento ex art. 612 c.p.c., accordandosi per la compensazione,
ad eccezione delle spese di C.T.U., rimaste a carico di e;
CP_2 CP_3
- che, all'art. 4, nell'accettare la predetta rinuncia, vrebbe fatto CP_1
espresso riferimento solo all'azione ex art. 612 c.p.c. e alla conseguente procedura esecutiva;
- che, a fronte della rinuncia effettuata da l presentato ricorso CP_1
per Cassazione, agli artt. 5 e 6, e si sarebbero limitati ad CP_2 CP_3
accettare tale rinuncia, senza tuttavia rinunciare, a loro volta, alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte d'Appello;
- che la transazione è stata redatta dagli avvocati, per cui consapevolmente CP_2
e non avrebbero rinunciato alle statuizioni contenute nella sentenza CP_3
della Corte d'Appello;
- che il giudizio per Cassazione è stato depositato in data 25 agosto 2016, ossia più di quattro mesi prima della sottoscrizione della scrittura privata.
Con l'atto di impugnazione le Appellanti hanno altresì domandato, riproponendo alcune istanze avanzate nel primo grado di giudizio e non accolte, l'ammissione di testimonianze sui seguenti tre capitoli di prova:
“1) Vero che, fin dalla presa di possesso dell'immobile sito in Torino, Via Giacosa
n. 3, immediatamente successiva all'atto d'acquisto, la sig.ra è Parte_1
stata in ripetute occasioni avvicinata dai sigg.ri e e CP_2 Controparte_3
verbalmente invitata ad abbattere la copertura del terrazzo in adempimento a quanto statuito dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1561/2012 così come confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17350/2016 (testi
[...]
arch. ); CP_2 Controparte_3 Testimone_1
2) Vero che i sigg.ri e con l'atto di CP_2 Controparte_3
transazione/conciliazione 9.01.2017 (doc.ti 1-2 avv. da rammostrare ai testi) e con il
8 deposito dell'istanza congiunta di rinuncia ed estinzione della procedura esecutiva
R.G. n. 6446/2013 (doc. 5 attoreo da rammostrare ai testi) hanno inteso regolare in via transattiva esclusivamente le sorti di tale procedura esecutiva, avente ad oggetto l'adempimento coattivo di obblighi di facere, senza nulla disporre e/o rinunciare e/o transare in ordine al diritto all'abbattimento della copertura del terrazzo di proprietà
così come sancita dalle decisioni evidenziate al capo 1 (testi CP_1 [...]
, avv. Maurizio Ghione); CP_2 Controparte_3
3) Vero che l'amministratore dello stabile arch. ha in più Testimone_1
occasioni verbalmente invitato la sig.ra a dare corso alle Parte_1
operazioni di abbattimento altresì formalizzando tali inviti con l'e-mail 13.12.2018 e la messaggistica whats app così come prodotte sub 13 e 14 – da rammostrare al teste –
(teste arch. )”. Testimone_1
La richiesta di ammissione delle riproposte istanze istruttorie è inammissibile.
Il principio generale della non ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ex art. 345
c.p.c., ne impedisce la proposizione quali nuove istanze, mentre la riproposizione di domande istruttorie respinte in primo grado deve essere veicolata dalla presentazione di specifici motivi d'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto delle stesse, in questo caso del tutto assenti.
Anche a voler comunque configurare tale istanza come un distinto motivo di gravame, sussiste violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., non essendo stata proposta una parte argomentativa atta a costituire specifica confutazione o contrasto dell'effettiva ratio decidendi del giudice di prime cure sul punto, non risultando operato alcun riferimento esplicito ai punti dell'ordinanza con cui tali istanze istruttorie in primo grado erano state respinte, ordinanza nemmeno espressamente menzionata, ma soprattutto non risultando le parti aver mosso alcun pertinente rilievo critico avverso il percorso motivazionale in essa esposto dal Tribunale, in contrasto con la natura dell'appello quale revisio prioris instantiae anziché novum iudicium, che implica che lo stesso contenga, a pena di inammissibilità, sia una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, sia delle relative doglianze, affiancando alla parte
9 volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Per mero inciso, a fronte della già ritenuta inammissibilità, può aggiungersi che i capitoli 1 e 3 non risulterebbero comunque rilevanti ai fini della presente decisione, non essendo effettivamente correlati con l'unico motivo d'appello; mentre il capitolo
2, in quanto attinente a un'asserita interpretabilità della scrittura privata di transazione in un dato senso, quantomeno in apparente contrasto con la lettera della stessa, avrebbe comportato il rilevare la sussistenza di dubbi in ordine sia all'ammissibilità del suo oggetto, a fronte del disposto degli artt. 2721 e 2722 c.c., sia alla capacità a testimoniare dei soggetti indicati come testi (in quanto rispettivamente sottoscrittori della transazione e professionista che l'aveva redatta), sia alla sua rilevanza, essendo l'interpretazione del contratto e l'individuazione dell'effettiva volontà delle parti valutazioni deputate al giudicante, in ordine alle quali non rilevano le affermazioni di soggetti aventi uno specifico interesse ad affermare una determinata interpretazione.
Il presentato, unico motivo d'impugnazione, risulta infondato e non può trovare accoglimento.
Per quanto la scrittura privata datata 9 gennaio 2017, in correlazione con la già
intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione (che non è comunque provato fosse o meno nota alle parti contraenti), presenti alcune ambiguità relativamente alle reciproche concessioni, la stessa va interpretata nel senso già ritenuto dal Tribunale di
Torino.
Con tale scrittura privata ha espressamente rinunciato Controparte_1
al presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di
Torino n. 1561/12: può essersi trattato di un impegno in ipotesi già informalmente assunto antecedentemente fra le parti, in ogni caso tale rinuncia appariva logicamente correlata alla contestuale rinuncia di e in ordine alla sussistenza del CP_2 CP_3
diritto loro riconosciuto dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino, perché, se così non fosse stato, con la transazione, avrebbe Controparte_1
esclusivamente ammesso la sua soccombenza. Indicativo, fra l'altro, in senso opposto
10 a quello sostenuto dalle Appellanti, che le parti si siano accordate nel senso, per un verso, di compensare integralmente fra loro le spese della procedura, ma per altro verso di porre a carico di e le spese di CTU. CP_2 CP_3
Soprattutto, poi, non solo alla lettera f) delle premesse alla scrittura privata, si legge che le parti hanno affermato e dichiarato di voler transigere e conciliare sia la
“procedura esecutiva”, sia anche “l'azionata impugnazione avanti la Corte di
Cassazione”, ma all'art. 2 si legge che i coniugi e hanno CP_2 CP_3
espressamente dichiarato “di rinunciare, come in effetti rinunciano, alla proposta azione”, oltre che alla “conseguente procedura esecutiva in itinere di obbligo di fare”.
Le Appellanti sostengono che indice della volontà dei e di CP_2 CP_3
rinunciare alla sola procedura esecutiva sarebbe il richiamo alla stessa operato tra parentesi nel predetto art.
2. Ma, al contrario, proprio nello stesso art. 2, leggendo l'integralità di quanto riportato tra parentesi, emerge invece l'espresso riferimento alla
“sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1561/2012 -R.G. 1506/2010”, e quindi non alla sola procedura esecutiva. Le specificazioni “conseguente” e “in itinere” riferite alla procedura esecutiva risultano a loro volta indicare una procedura diversa e distinta rispetto a quella della “proposta azione”, che va intesa fare riferimento all'azione avente a oggetto il diritto sostanziale azionato in giudizio da e CP_2
. CP_3
Nel redigere la scrittura privata risulta che le parti erano assistite dai loro rispettivi legali, i quali certamente ben conoscevano la differenza tra rinuncia all'azione e rinuncia agli atti e il significato e la specificità delle parole e dei riferimenti impiegati nel testo.
Le espressioni “conciliare la promossa azione” e “rinuncia alla proposta azione” devono quindi intendersi quale rinuncia da parte di e al diritto CP_2 CP_3
sostanziale da loro vantato, per come riconosciuto dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino.
Ulteriore elemento di un'intervenuta transazione in tal senso il fatto che dal gennaio
2017, ovvero dalla stipula della transazione, all'ottobre 2017, quando l'immobile è
11 stato alienato da alle attuali Appellanti, non risulta che Controparte_1
e abbiano in alcun modo avanzato pretese relativamente al predetto CP_2 CP_3
diritto.
Il che è dirimente, non risultando avanzate altre ragioni di gravame.
Non occorre pertanto prendere in esame le altre difese avanzate da parte Appellata, in ordine all'espressa informazione, da parte del legale dell'Appellata ai legali dell'Appellante, antecedentemente alla rimozione della tettoia, in merito alla sussistenza della transazione, alla opponibilità della stessa, a un'asserita usucapione del diritto a mantenere la tettoia, all'incertezza dei limiti di eventuale irregolarità della tettoia stessa che non avrebbero comunque necessitato una sua integrale rimozione, al sostenuto interesse delle controparti a effettuare una ristrutturazione dell'immobile rimuovendola, ed altro.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di prime cure.
3. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado a favore di parte Appellata, con distrazione a favore del difensore, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93, primo comma, c.p.c..
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dei risultati conseguiti, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00), e in specie del numero esiguo e della complessità limitata delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.050,00
- per la fase introduttiva euro 900,00
- per la fase di trattazione euro 1.000,00
12 - per la fase decisoria euro 1.050,00
Totale: euro 4.000,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna le Appellanti, e Parte_1
al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in Parte_2
favore della parte Appellata, liquidate nella misura di Controparte_1
euro 4.000,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A.,
se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge, con distrazione a favore del difensore, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93, primo comma, c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
13 14
R.G. 489/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO
SE Z ION E II CIV IL E
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 489/2023 R.G. promossa da:
C.F. , nata a [...] il 18 ottobre Parte_1 C.F._1
1988, e
C.F. , nata a [...] il 2 maggio Parte_2 C.F._2
1952, rappresentate e difese, per procura in atti, dall'avv. Alberto Biscaro del Foro di Torino, PEC e dall'avv. Greta Romani del Foro di Email_1
Torino, PEC presso il cui studio sono Email_2 elettivamente domiciliate in Torino, via Giovanni Migliara n. 21
- APPELLANTI -
CONTRO
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
ES (RO) il 18 settembre 1948, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Federico Bin del Foro di Torino, PEC
1 presso il cui studio è elettivamente Email_3 domiciliata in Torino, via Duchessa Jolanda n. 19
- APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 2023, e Parte_1
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 985/2023, Parte_2
emessa in data 2 marzo 2023 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica,
pubblicata il 3 marzo 2023 e notificata il 6 marzo 2023, con cui il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ha disposto nei seguenti termini:
“respinge la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna e all'integrale Parte_1 Parte_2 refusione delle spese del giudizio in favore di , con distrazione delle Controparte_1 stesse a favore del difensore antistatario, liquidandole in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 12.10.2022, a carico di e ”. Parte_1 Parte_2
si è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui Controparte_1
all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis;
In integrale riforma della Sentenza del Tribunale di Torino n. 985/23, depositata in data 3-3-23 e notificata a mezzo pec al domicilio eletto in data 6-3-23,
In via istruttoria: Ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi:
1) Vero che, fin dalla presa di possesso dell'immobile sito in Torino, Via Giacosa n. 3, immediatamente successiva all'atto d'acquisto, la sig.ra è stata in ripetute Parte_1 occasioni avvicinata dai sigg.ri e e verbalmente invitata ad CP_2 Controparte_3 abbattere la copertura del terrazzo in adempimento a quanto statuito dalla sentenza della Corte
d'Appello di Torino n. 1561/2012 così come confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.
17350/2016 (testi arch. ); CP_2 Controparte_3 Testimone_1
2) Vero che i sigg.ri e con l'atto di transazione/conciliazione CP_2 Controparte_3
9.01.2017 (doc.ti 1-2 avv. da rammostrare ai testi) e con il deposito dell'istanza congiunta di rinuncia ed estinzione della procedura esecutiva R.G. n. 6446/2013 (doc. 5 attoreo da rammostrare ai testi)
2 hanno inteso regolare in via transattiva esclusivamente le sorti di tale procedura esecutiva, avente ad oggetto l'adempimento coattivo di obblighi di facere, senza nulla disporre e/o rinunciare e/o transare in ordine al diritto all'abbattimento della copertura del terrazzo di proprietà così come CP_1 sancita dalle decisioni evidenziate al capo 1 (testi , avv. Maurizio CP_2 Controparte_3
Ghione);
3) Vero che l'amministratore dello stabile arch. ha in più occasioni Testimone_1 verbalmente invitato la sig.ra a dare corso alle operazioni di abbattimento altresì Parte_1 formalizzando tali inviti con l'email 13.12.2018 e la messaggistica whats app così come prodotte sub
13 e 14 – da rammostrare al teste – (teste arch. ). Testimone_1
Si indicano a testi in materia diretta e contraria:
Torino;
CP_2
, Torino;
Controparte_3
-Avv. Maurizio Ghione, Torino;
-Arch. , Torino;
Testimone_1
In via principale e di merito: dato atto ed accertata la responsabilità ex art. 1489 cod. civ. della sig.ra Controparte_1 per i fatti ed i titoli dedotti in causa, dichiarare quest'ultima tenuta e condannarla al pagamento in favore delle sig.re e dell'importo di € 21.234,00 o altro veriore Parte_1 Parte_2 liquidando così suddiviso:
- € 12.034,00 o altro veriore liquidando a titolo di risarcimento danni ex artt. 1480-1489 c.c.;
- € .9200,00 o altro veriore liquidando a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1489 c.c..
Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio”.
Per parte Appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria e statuizione del caso IN VIA PRINCIPALE accertare l'intervenuta rinuncia all'azione da parte dei coniugi Parte_3
e per l'effetto rigettare l'appello proposto dalle sig.re e con conseguente
[...] Pt_1 Pt_2 conferma integrale della sentenza del Tribunale di Torino n. 985/23, pubblicata in data 3 marzo 2023.
IN VIA SUBORDINATA (nella denegata ipotesi di ritenuta sopravvivenza del titolo portato dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1561/2012)
- accertare il mancato raggiungimento della prova circa i fatti costitutivi delle domande proposte da parte appellante e per l'effetto comunque rigettare l'appello;
- ovvero, in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento (anche parziale) dell'appello avversario, limitare le pretese attoree agli importi stragiudizialmente richiesti con lettera A/R del
30.9.2019 (doc. 17 di parte appellata) e /o a quelli strettamente consessi all'adempimento dell'obbligo di rimozione della tettoia;
- accertare e per l'effetto dichiarare che l'eventuale danno determinando/determinato in favore di parte appellante debba essere decurtato del 50%, pari al bonus fiscale di cui all'art. 16-bis DPR 917/1986 e ss.mm. di cui controparte ha fruito per l'avvenuta ristrutturazione della terrazza;
IN VIA ISTRUTTORIA - rigettare le istanze istruttorie avversarie, i cui capitoli di prova sono a vario titolo inammissibili, documentali, valutativi ed in ogni caso ininfluenti. Solo nel denegato caso di ammissione della prova testimoniale si chiede l'ammissione a prova contraria del teste Avv. Libero
RM c/o il suo studio in C.So Francia 2, 10143 – Torino;
- dichiarare inammissibile il documento n. 15 avversario poiché tardivamente prodotto;
- non tenere conto del documento n. 10 di controparte poiché da questa rinunciato;
- revocare ogni provvedimento in relazione all'ammessa consulenza tecnica in quanto esplorativa
3 e per l'effetto dichiararne la relativa inammissibilità; ovvero, in subordine, dichiarare la nullità assoluta dell'espletata CTU, non rispettosa dei quesiti posti dal Giudice di prime cure con conseguente inammissibilità/inutilizzabilità della documentazione prodotta e/o acquisita;
IN OGNI CASO con vittoria di spese di lite, oltre gli oneri forfettari del 15% nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge e le successive occorrende, DA DISTRARSI a favore dell'avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
e hanno agito in giudizio avverso Parte_1 Parte_2
allegando quanto segue: Controparte_1
- di aver stipulato, in data 18 ottobre 2017, un contratto di compravendita con cui aveva venduto a la nuda Controparte_1 Parte_1
proprietà e a l'usufrutto vitalizio dell'immobile sito in Parte_2
Torino, via Giacosa n. 3, piano primo, e relative pertinenze, descritto in atto come composto da “… soggiorno, cucina, due camere, doppi servizi, due disimpegni, due balconi e terrazzo coperto …”;
- che il corrispettivo dell'operazione era stato fissato in euro 157.000,00, di cui euro 78.500,00 per la nuda proprietà ed euro 78.500,00 per l'usufrutto vitalizio;
- che, nell'atto di vendita, la venditrice aveva dichiarato che l'unità immobiliare compravenduta era “libera da qualsiasi peso e diritto a favore di terzi” e che non vi erano liti pendenti relative a questioni condominiali;
- di essere state informate, successivamente alla stipulazione dell'atto di compravendita, dai condomini dello stabile e CP_2 Controparte_3
dell'esistenza di un'ordinanza della Corte di Cassazione, precisamente l'ordinanza n. 17350/2017, con la quale la Corte aveva rigettato il ricorso promosso da avverso la sentenza della Corte Controparte_1
4 d'Appello di Torino n. 1561/2012 che, in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Torino n. 3759/10, aveva condannato a Controparte_1
rimuovere la tettoia esistente a copertura del terrazzo a livello della propria abitazione;
- di avere tempestivamente informato dei fatti Controparte_1
chiedendole, in via bonaria e stragiudiziale, la copertura dei costi di rimozione della tettoia, senza tuttavia ricevere alcuna risposta;
- di avere allora, con raccomandata del 6 dicembre 2017, per il tramite del proprio legale, chiesto a la refusione dei costi sostenuti per Controparte_1
la rimozione della tettoia e il ristoro per la perdita di valore dell'immobile;
- che tali pretese erano state contestate dal legale di controparte, il quale aveva escluso ogni responsabilità della propria assistita, dando altresì atto di una composizione della vertenza con i in data antecedente alla Controparte_4
stipulazione dell'atto di compravendita;
- che i , nonché l'Amministratore di Condominio, le avevano Controparte_4
informate che, con detta transazione, vi sarebbe stata rinuncia solo all'azione esecutiva e non anche al diritto riconosciuto dalla Corte d'Appello di Torino;
- che, nel corso dell'assemblea straordinaria del 27 aprile 2018, il le CP_5
autorizzava a “…far spostare l'abbattimento delle strutture interessate da detta controversia entro il 30.09.18…”;
- di aver provveduto, nei mesi successivi, a rimuovere la tettoia, sostenendo un costo di euro 12.034,00 (fattura ditta Michelis Luca) e a incaricare un perito, arch. , di valutare il deprezzamento dell'immobile, poi stimato Persona_1
dal consulente in euro 9.200,00;
domandando, su queste basi, accertatane la responsabilità ex art. 1489 c.c., condannarsi al pagamento dell'importo complessivo di Controparte_1
euro 21.234,00, di cui euro 12.034,00 a titolo di risarcimento danni ex artt. 1480-1489
c.c. ed euro 9.200,00 a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1489 c.c., con il favore delle spese di lite.
5 costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la Controparte_1
carenza di legittimazione di e la carenza di legittimazione attiva e Parte_2
processuale di e, nel merito, ha chiesto di rigettare le loro Parte_1
domande, allegando e sostenendo:
- che e , con la transazione stipulata nel mese di gennaio 2017, CP_2 CP_3
avevano rinunciato sia alle azioni giudiziarie intraprese che alle procedure esecutive;
- che nessuna domanda, richiesta o azione era stata intrapresa dal al CP_5
fine di ottenere la rimozione della tettoia, posto che il verbale dell'assemblea straordinaria del 27 aprile 2018 fa solo riferimento a una “proroga”;
- che l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17350/2016, sarebbe stata in ogni caso non rilevante nel rapporto venditore-acquirente e comunque non opponibile e vincolante per le controparti;
- che le Attrici, pur se rese edotte della predetta transazione, con la lettera del 30 settembre 2019 l'avevano informata solo del già avvenuto abbattimento della tettoia, così impedendole di opporre al l'intervenuta prescrizione CP_5
e/o decadenza della pretesa alla rimozione della tettoia, posto che la stessa risultava essere stata installata sin dall'anno 1996;
- che le Attrici avrebbero eliminato la tettoia volutamente, nell'ambito di una pianificata più ampia ristrutturazione dell'immobile compravenduto, finalizzata a modificare significativamente lo status quo ante.
Il Tribunale, istruita la causa tramite prove orali ed espletamento di C.T.U., con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalla Convenuta mentre, quanto al merito, ha rigettato le domande attoree,
ritenendo che, con la scrittura privata di transazione del 9 gennaio 2017, e CP_2
abbiano rinunciato sia all'azione che alla procedura esecutiva, mentre CP_3
aveva rinunciato al presentato ricorso per Cassazione. Controparte_1
Le Appellanti ritengono la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere interamente riformata e, formulando un unico motivo di gravame, lamentano
6 una ritenuta errata interpretazione, da parte del Tribunale, della scrittura di transazione/conciliazione stipulata il 9 gennaio 2017 tra e Controparte_4
nonché un'asserita violazione e erronea applicazione del Controparte_1
disposto degli artt. 1480-1489 c.c., ripropongono altresì alcune delle istanze istruttorie avanzate e non accolte nel primo grado di giudizio.
2. RIPROPOSIZIONE ISTANZE ISTRUTTORIE – INAMMISSIBILITÀ - ASSERITA
ERRONEA INTERPRETAZIONE SCRITTURA DI TRANSAZIONE DEL 9 GENNAIO 2017 –
INFONDATEZZA
Le Appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui, nel rigettare le loro domande, ha ritenuto che la volontà emergente dall'accordo transattivo fra e fosse quella di rinunciare “a tutti i Parte_3 Controparte_1
diritti nascenti dalla decisione della Corte d'Appello di Torino n. 1561/12, così come confermata e coperta dal giudicato dall'ordinanza della Corte di Cassazione depositata in data 25 agosto 2016”. Il giudice di prime cure, nell'assumere tale decisione, non avrebbe considerato:
- che, nella premessa della predetta scrittura privata, le parti davano atto: del deposito da parte dei sig.ri di ricorso, radicato sub RG. Controparte_4
6446/13, ex art. 612 c.p.c.; del fatto che, in detto procedimento, era stata disposta C.T.U. e che il procedimento stesso risultava ancora pendente;
della proposizione da parte di i ricorso per Cassazione avverso la CP_1
decisione della Corte d'Appello di Torino;
della volontà di “definire amichevolmente la pendente azione e procedura esecutiva, nonché l'azionata impugnazione innanzi alla Suprema Corte”;
- che, peraltro, alla data di sottoscrizione dell'accordo, le sorti del procedimento per Cassazione erano già state definite e cristallizzate e che l'unico procedimento pendente a quella data era quello ex art. 612 c.p.c.;
- che, all'art. 2 della scrittura privata, e dichiaravano di CP_2 CP_3
rinunciare “alla proposta azione e conseguente procedura esecutiva in itinere di
7 obbligo di fare”, indicando espressamente, tra parentesi, il procedimento RG.
6446/13;
- che, all'art. 3 della scrittura privata, le parti avevano regolato solo le spese relative al procedimento ex art. 612 c.p.c., accordandosi per la compensazione,
ad eccezione delle spese di C.T.U., rimaste a carico di e;
CP_2 CP_3
- che, all'art. 4, nell'accettare la predetta rinuncia, vrebbe fatto CP_1
espresso riferimento solo all'azione ex art. 612 c.p.c. e alla conseguente procedura esecutiva;
- che, a fronte della rinuncia effettuata da l presentato ricorso CP_1
per Cassazione, agli artt. 5 e 6, e si sarebbero limitati ad CP_2 CP_3
accettare tale rinuncia, senza tuttavia rinunciare, a loro volta, alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte d'Appello;
- che la transazione è stata redatta dagli avvocati, per cui consapevolmente CP_2
e non avrebbero rinunciato alle statuizioni contenute nella sentenza CP_3
della Corte d'Appello;
- che il giudizio per Cassazione è stato depositato in data 25 agosto 2016, ossia più di quattro mesi prima della sottoscrizione della scrittura privata.
Con l'atto di impugnazione le Appellanti hanno altresì domandato, riproponendo alcune istanze avanzate nel primo grado di giudizio e non accolte, l'ammissione di testimonianze sui seguenti tre capitoli di prova:
“1) Vero che, fin dalla presa di possesso dell'immobile sito in Torino, Via Giacosa
n. 3, immediatamente successiva all'atto d'acquisto, la sig.ra è Parte_1
stata in ripetute occasioni avvicinata dai sigg.ri e e CP_2 Controparte_3
verbalmente invitata ad abbattere la copertura del terrazzo in adempimento a quanto statuito dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1561/2012 così come confermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17350/2016 (testi
[...]
arch. ); CP_2 Controparte_3 Testimone_1
2) Vero che i sigg.ri e con l'atto di CP_2 Controparte_3
transazione/conciliazione 9.01.2017 (doc.ti 1-2 avv. da rammostrare ai testi) e con il
8 deposito dell'istanza congiunta di rinuncia ed estinzione della procedura esecutiva
R.G. n. 6446/2013 (doc. 5 attoreo da rammostrare ai testi) hanno inteso regolare in via transattiva esclusivamente le sorti di tale procedura esecutiva, avente ad oggetto l'adempimento coattivo di obblighi di facere, senza nulla disporre e/o rinunciare e/o transare in ordine al diritto all'abbattimento della copertura del terrazzo di proprietà
così come sancita dalle decisioni evidenziate al capo 1 (testi CP_1 [...]
, avv. Maurizio Ghione); CP_2 Controparte_3
3) Vero che l'amministratore dello stabile arch. ha in più Testimone_1
occasioni verbalmente invitato la sig.ra a dare corso alle Parte_1
operazioni di abbattimento altresì formalizzando tali inviti con l'e-mail 13.12.2018 e la messaggistica whats app così come prodotte sub 13 e 14 – da rammostrare al teste –
(teste arch. )”. Testimone_1
La richiesta di ammissione delle riproposte istanze istruttorie è inammissibile.
Il principio generale della non ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ex art. 345
c.p.c., ne impedisce la proposizione quali nuove istanze, mentre la riproposizione di domande istruttorie respinte in primo grado deve essere veicolata dalla presentazione di specifici motivi d'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto delle stesse, in questo caso del tutto assenti.
Anche a voler comunque configurare tale istanza come un distinto motivo di gravame, sussiste violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., non essendo stata proposta una parte argomentativa atta a costituire specifica confutazione o contrasto dell'effettiva ratio decidendi del giudice di prime cure sul punto, non risultando operato alcun riferimento esplicito ai punti dell'ordinanza con cui tali istanze istruttorie in primo grado erano state respinte, ordinanza nemmeno espressamente menzionata, ma soprattutto non risultando le parti aver mosso alcun pertinente rilievo critico avverso il percorso motivazionale in essa esposto dal Tribunale, in contrasto con la natura dell'appello quale revisio prioris instantiae anziché novum iudicium, che implica che lo stesso contenga, a pena di inammissibilità, sia una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, sia delle relative doglianze, affiancando alla parte
9 volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Per mero inciso, a fronte della già ritenuta inammissibilità, può aggiungersi che i capitoli 1 e 3 non risulterebbero comunque rilevanti ai fini della presente decisione, non essendo effettivamente correlati con l'unico motivo d'appello; mentre il capitolo
2, in quanto attinente a un'asserita interpretabilità della scrittura privata di transazione in un dato senso, quantomeno in apparente contrasto con la lettera della stessa, avrebbe comportato il rilevare la sussistenza di dubbi in ordine sia all'ammissibilità del suo oggetto, a fronte del disposto degli artt. 2721 e 2722 c.c., sia alla capacità a testimoniare dei soggetti indicati come testi (in quanto rispettivamente sottoscrittori della transazione e professionista che l'aveva redatta), sia alla sua rilevanza, essendo l'interpretazione del contratto e l'individuazione dell'effettiva volontà delle parti valutazioni deputate al giudicante, in ordine alle quali non rilevano le affermazioni di soggetti aventi uno specifico interesse ad affermare una determinata interpretazione.
Il presentato, unico motivo d'impugnazione, risulta infondato e non può trovare accoglimento.
Per quanto la scrittura privata datata 9 gennaio 2017, in correlazione con la già
intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione (che non è comunque provato fosse o meno nota alle parti contraenti), presenti alcune ambiguità relativamente alle reciproche concessioni, la stessa va interpretata nel senso già ritenuto dal Tribunale di
Torino.
Con tale scrittura privata ha espressamente rinunciato Controparte_1
al presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di
Torino n. 1561/12: può essersi trattato di un impegno in ipotesi già informalmente assunto antecedentemente fra le parti, in ogni caso tale rinuncia appariva logicamente correlata alla contestuale rinuncia di e in ordine alla sussistenza del CP_2 CP_3
diritto loro riconosciuto dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino, perché, se così non fosse stato, con la transazione, avrebbe Controparte_1
esclusivamente ammesso la sua soccombenza. Indicativo, fra l'altro, in senso opposto
10 a quello sostenuto dalle Appellanti, che le parti si siano accordate nel senso, per un verso, di compensare integralmente fra loro le spese della procedura, ma per altro verso di porre a carico di e le spese di CTU. CP_2 CP_3
Soprattutto, poi, non solo alla lettera f) delle premesse alla scrittura privata, si legge che le parti hanno affermato e dichiarato di voler transigere e conciliare sia la
“procedura esecutiva”, sia anche “l'azionata impugnazione avanti la Corte di
Cassazione”, ma all'art. 2 si legge che i coniugi e hanno CP_2 CP_3
espressamente dichiarato “di rinunciare, come in effetti rinunciano, alla proposta azione”, oltre che alla “conseguente procedura esecutiva in itinere di obbligo di fare”.
Le Appellanti sostengono che indice della volontà dei e di CP_2 CP_3
rinunciare alla sola procedura esecutiva sarebbe il richiamo alla stessa operato tra parentesi nel predetto art.
2. Ma, al contrario, proprio nello stesso art. 2, leggendo l'integralità di quanto riportato tra parentesi, emerge invece l'espresso riferimento alla
“sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1561/2012 -R.G. 1506/2010”, e quindi non alla sola procedura esecutiva. Le specificazioni “conseguente” e “in itinere” riferite alla procedura esecutiva risultano a loro volta indicare una procedura diversa e distinta rispetto a quella della “proposta azione”, che va intesa fare riferimento all'azione avente a oggetto il diritto sostanziale azionato in giudizio da e CP_2
. CP_3
Nel redigere la scrittura privata risulta che le parti erano assistite dai loro rispettivi legali, i quali certamente ben conoscevano la differenza tra rinuncia all'azione e rinuncia agli atti e il significato e la specificità delle parole e dei riferimenti impiegati nel testo.
Le espressioni “conciliare la promossa azione” e “rinuncia alla proposta azione” devono quindi intendersi quale rinuncia da parte di e al diritto CP_2 CP_3
sostanziale da loro vantato, per come riconosciuto dalla sentenza della Corte d'Appello di Torino.
Ulteriore elemento di un'intervenuta transazione in tal senso il fatto che dal gennaio
2017, ovvero dalla stipula della transazione, all'ottobre 2017, quando l'immobile è
11 stato alienato da alle attuali Appellanti, non risulta che Controparte_1
e abbiano in alcun modo avanzato pretese relativamente al predetto CP_2 CP_3
diritto.
Il che è dirimente, non risultando avanzate altre ragioni di gravame.
Non occorre pertanto prendere in esame le altre difese avanzate da parte Appellata, in ordine all'espressa informazione, da parte del legale dell'Appellata ai legali dell'Appellante, antecedentemente alla rimozione della tettoia, in merito alla sussistenza della transazione, alla opponibilità della stessa, a un'asserita usucapione del diritto a mantenere la tettoia, all'incertezza dei limiti di eventuale irregolarità della tettoia stessa che non avrebbero comunque necessitato una sua integrale rimozione, al sostenuto interesse delle controparti a effettuare una ristrutturazione dell'immobile rimuovendola, ed altro.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di prime cure.
3. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado a favore di parte Appellata, con distrazione a favore del difensore, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93, primo comma, c.p.c..
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dei risultati conseguiti, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione compreso fra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00), e in specie del numero esiguo e della complessità limitata delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte Appellata, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 1.050,00
- per la fase introduttiva euro 900,00
- per la fase di trattazione euro 1.000,00
12 - per la fase decisoria euro 1.050,00
Totale: euro 4.000,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna le Appellanti, e Parte_1
al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in Parte_2
favore della parte Appellata, liquidate nella misura di Controparte_1
euro 4.000,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A.,
se non detraibile dalla parte vittoriosa, nei termini di legge, con distrazione a favore del difensore, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93, primo comma, c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Roberto Rivello dott.ssa Cecilia Marino
13 14