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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 17 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
400/2021 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MARIA RITA MONDELLO in sostituzione dell'avv. LUIGI SORRENTI, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa con riferimento ai beni conferiti nel fondo patrimoniale dal sig. stante l'avvenuta transazione della controversia CP_1 con la sig. non costituitasi e la rinuncia agli atti depositata al CP_2 fascicolo telematico.
È comparso, per , l'avv. ANTONINO ARACA in sostituzione Controparte_3 dell'avv. MASSIMO MIRACOLA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Rappresenta che la sent. n. 194/2023 di conferma del decreto ingiuntivo è stata appellata.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 400/2021 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede in Palermo, via Roma n. 457 (p.i. ), elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Sant'Agata di Militello, via Catania n. 10, presso il recapito professionale dell'avv.
Luigi Sorrenti, che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] l'[...] (c.f. Controparte_3 C.F._1
) elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Enna n. 2, presso lo
[...] studio dell'avv. Massimo Miracola che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
CONVENUTO
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTA CONTUMACE avente per OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. – Con citazione dell'8 marzo 2021 premesso di essere Parte_1 creditrice dei coniugi e , fideiussori del debito contratto Controparte_3 CP_2 da Nebro Edil s.r.l. nei confronti di ES San Paolo S.p.A., nei cui diritti essa si era surrogata – chiedeva a questo Tribunale di dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale ai rogiti del notaio del Persona_1
17 marzo 2016, rep. n. 32587/15791 trascritto il 30 marzo 2016 ai nn. 7944 R.G.O. e
6035 R. Part. con cui gli stessi avevano asseritamente destinato ai bisogni della famiglia ex art. 167 c.c. i seguenti beni: per la quota di ½ in proprietà di Controparte_3
a) immobile abitazione civile tipo A2 in Acquedolci, via Cirino Gallo n. 20, foglio 6, part. 306, sub 1, sub 2 e sub 3;
b) immobile di tipo C6, scuderie autorimessa, catasto fabbricati in Acquedolci, via
Gallo n. 20, foglio 6, part. 306, sub 4, 74 mq., piano 1/S, con accesso carrabile da via
Padre Ettore Cunial nonché per la piena proprietà di CP_2
a) immobile abitazione civile tipo A2 in Acquedolci, contrada FO, complesso
TEA, foglio 10, part. 880, sub 2, classe 6, vani 10,5, senza civico, S1T1.
Nella resistenza di , costituitosi con comparsa del 7 luglio 2021, Controparte_3 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Pervenuta per la prima volta dinanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– per l'udienza del 2 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e, dopo alcuni differimenti necessari per la riorganizzazione del gravoso ruolo istruttorio ereditato e la definizione di controversie più risalente, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur regolarmente CP_2 citata, non si è costituita e, in seguito alla documentazione depositata in data 15 e 16 aprile u.s., occorre dichiarare l'estinzione del giudizio nei confronti di quest'ultima, avendo parte attrice rinunciato all'azione ex art. 306 c.p.c. senza che vi sia bisogno di
3 accettazione ad opera della contumace e con compensazione integrale delle relative spese.
Nel merito si osserva quanto segue.
L'actio pauliana (o revocatoria) costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale volto a ottenere la dichiarazione di inefficacia in favore dei creditori dell'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., n. 5455/2003; Cass., n.
19131/2004) in presenza di tre requisiti.
Il primo è di natura oggettiva (eventus damni) e consiste nell'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale
(che abbia importato una modificazione della situazione economica del debitore lesiva della garanzia generica costituita dal suo patrimonio ex art. 2740 cod. civ.).
Siffatto pregiudizio sussiste sia nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita
(anche parziale) di detta garanzia, sia nel caso in cui esso cagioni maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito (v. Cass., n. 2971/1999, Cass., 7262/2000;
Cass. 12678/2001; Cass., n. 6422/2003; Cass., n. 14489/2004).
Il secondo e il terzo requisito (scientia damni e consilium fraudis) hanno natura soggettiva e consistono, rispettivamente, nella consapevolezza o nella agevole conoscibilità da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie e, con riferimento agli atti a titolo oneroso, nella consapevolezza acquisita anche dal terzo del pregiudizio che l'atto compiuto dal debitore poteva arrecare alle ragioni creditorie.
Nella fattispecie in esame è stato impugnato un atto di costituzione di fondo patrimoniale che, come è noto, determina un vincolo di destinazione dei beni in esso compresi ai bisogni della famiglia.
L'art. 170 c.c. stabilisce, infatti, che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Le ragioni dei creditori possono, nondimeno soddisfarsi, per pacifica dottrina e giurisprudenza, con lo strumento dell'azione revocatoria, sia ordinaria (come nel caso oggetto del presente procedimento) che fallimentare. I beni possono, invero, uscire dalla disponibilità dei coniugi per frodare i creditori di questi ultimi e in tal caso l'atto costitutivo del fondo può essere oggetto
4 di revocatoria, non avendo rilevanza, se non per l'individuazione dei requisiti di accoglibilità della domanda, l'anteriorità o meno dei singoli crediti all'atto predetto.
Non vi è dubbio, infatti, che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, in quanto produttivo di un patrimonio di scopo, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria, giacché esso modifica la situazione patrimoniale del debitore con consequenziale pregiudizio del creditore, il quale può vedersi preclusa la possibilità di agire esecutivamente su quel bene oggetto del fondo e sui relativi frutti.
La Suprema Corte ha, inoltre, ripetutamente affermato che la costituzione del fondo patrimoniale finalizzata a sottrarre ai creditori i beni costituenti la garanzia patrimoniale del debitore deve essere qualificata come atto a titolo gratuito, anche nell'ipotesi in cui sia stato realizzato da entrambi i coniugi, non sussistendo alcuna controprestazione a favore dei costituenti (Cass., n. 6017/1999; Cass., n. 591/1999;
Cass., n. 8013/1996).
Ritiene il Tribunale che sussistano tutti gli elementi necessari per dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale oggetto di lite. ha, prima di tutto, dimostrato la propria Parte_1 legittimazione ad causam.
È documentato che parte attrice prestava fideiussione a garanzia del mutuo di €
1.500.000,00 concesso dalla banca alla società Controparte_4 CP_5
(v. contratto del 6 agosto 2008 ai rogiti del notaio rep.
[...] Persona_2
55.791 e racc. 9.580) limitatamente alla quota del 50%, i.e. € 750.000,00 (v., in particolare, art. 6, comma 2, contratto) e che il mutuo veniva altresì garantito, inter alios, da pro quota di € 360.300,00 (v. art. 6, comma 1, del contratto di Controparte_3 mutuo nonché fideiussione del 6 agosto 2008 in atti) e da pro quota di € CP_2
168.600,00 (v. art. 6, comma 1, del contratto di mutuo nonché fideiussione del 6 agosto 2008 in atti).
Inoltre, l'art. 3 delle fideiussioni in atti prevede che “Tutte le obbligazioni derivanti a ciascun fideiussore, per la rispettiva quota, nei confronti della AN si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali successori o aventi causa del fideiussore stesso, a qualsiasi titolo”.
5 Le difese formulate dal convenuto costituito – secondo cui egli non avrebbe prestato alcuna garanzia nei confronti dell'attrice e, pertanto, non potrebbe essere considerato suo debitore – non persuadono.
I fideiussori risultano pienamente consapevoli della garanzia prestata dalla Pt_1
Credimpresa alla AN perché ciò è espressamente indicato all'art. 6 del contratto di mutuo (le cui obbligazioni sono state garantite, tra gli altri, proprio da Controparte_3
e ). CP_2
Inoltre, i rapporti tra e sono stati regolati dalla Controparte_4 Parte_1 convenzione del 9 marzo 2010: essa prevede che l'Istituto ANrio – ottenuto il pagamento dell'importo garantito da – surroghi quest'ultima Parte_1 nei propri diritti nei confronti dell'Impresa Socia o di eventuali terzi garanti nei limiti dell'importo escusso (v. art. 8.3).
Nella specie, con la lettera di “attestazione somme escusse e surroga” del 28 giugno 2016, la
ES San Paolo s.p.a. – che in precedenza aveva comunicato all'attrice la risoluzione del mutuo per inadempimento del mutuatario – ha espressamente dichiarato di aver ricevuto da l'importo di € 750.000,00, quale somma garantita, Parte_1 specificando che “fermo restando il vostro residuo credito, dichiariamo pertanto di surrogarvi nei nostri diritti, relativamente all'importo indicato, esclusivamente nei confronti dei garanti della summenzionata ditta, signori (...) (...) (...)”. Controparte_3 CP_2
Sono state poi versate in atti la domanda di ammissione di Nebro Edil s.r.l. a
(funzionale per ottenerne le relative prestazioni, previo pagamento della Parte_1 quota associativa), nonché la delibera di concessione della garanzia da parte di emessa a seguito di richiesta del debitore principale e che indica altresì Parte_1 le fideiussioni dei convenuti:
6 Tali elementi lasciano chiaramente ritenere che viene in rilievo una confideiussione,
i.e. una garanzia unica costituita da più fideiussori, anche se non necessariamente con un unico atto, ma con l'intento di prestarla insieme e per un comune interesse e che dà luogo ad un'obbligazione solidale tra i fideiussori: con il medesimo atto o con atti tra loro collegati tutti gli obbligati assumono congiuntamente la medesima obbligazione nei confronti del creditore.
Ed è proprio in considerazione della natura solidale dell'obbligazione tra confideiussori che dottrina e giurisprudenza (Cass. n. 4632/02, Cass. n. 2459/99,
Cass. n. 3575/98, Cass. n. 4594/90, Cass. n. 1834/79) ritengono che il diritto di regresso nei rapporti interni tra fideiussori di cui all'art. 1954 c.c. sussista solo nell'ipotesi di confideiussione.
L'art. 1954 c.c., il quale assolve alla funzione di ridistribuzione nei rapporti interni tra confideiussori del carico della prestazione gravata solo su uno di essi nei rapporti esterni con il creditore, costituisce applicazione, lo si ripete, nel campo della fideiussione e dei rapporti interni tra fideiussori, della disciplina generale in materia di obbligazioni solidali ex artt. 1298 e 1299 c.c. che, sulla base della divisione dell'oggetto della obbligazione nei rapporti interni, accorda al condebitore solidale che ha pagato il regresso pro quota verso gli altri.
La surrogazione legale potrà poi operare, oltre che nel caso di fideiussioni plurime, anche nell'ipotesi di confideiussione, atteso che gli artt. 1203, 1204 e 1949 c.c. prevedono in generale il diritto di surroga del fideiussore nei confronti di altri fideiussori, senza limitarlo alla sola ipotesi in cui non possa essere esercitata l'azione di regresso ex art. 1954 c.c.
7 In definitiva, in caso di confideiussione, il fideiussore che ha pagato potrà agire nei confronti degli altri confideiussori, alternativamente, in surroga o in via di regresso.
Qualora il confideiussore decida di agire, come nella specie, in surroga dei diritti del creditore avrà diritto ad ottenere dai confideiussori nei confronti dei quali agisce non solo la quota di debito di pertinenza di quest'ultimo (come nel caso di regresso) bensì
l'intero importo pagato al creditore.
Essendo dimostrato che ha parzialmente estinto l'obbligazione e che, a Parte_1 seguito di tale pagamento, la società creditrice ha ceduto all'opposta i propri diritti di credito vantati nei confronti degli ulteriori garanti, surrogandola nella rispettiva posizione non sussistono dubbi sull'esistenza del credito da parte attrice nei confronti dei convenuti (credito peraltro già accertato, nei confronti del solo , con CP_3 sentenza di questo Tribunale n. 194 del 2 marzo 2023, le cui argomentazioni sono state riprese ex art. 118 disp. att. c.p.c. in quanto condivise).
E ciò vale tanto più se si considera che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “l'accertamento dell'interesse cui sinteticamente fa riferimento l'art. 2901 c.c. con l'espressione
“creditore” [...] non richiede il compiuto e preventivo accertamento dell'esistenza del diritto ma solo
l'acclaramento dell'esistenza di una pretesa e, in sostanza, di una posizione tale da legittimare detto accertamento” (cfr., ex multis, Cass., n. 1712/1998).
Più in particolare, è stato rilevato che in tema di azione revocatoria è recepita una nozione di “credito” molto ampia, estesa anche alle sole aspettative del creditore come si desume dal dettato della legge, che contempla anche crediti soggetti a condizione
(Cass., n. 1220/1986, Cass., n. 238/1982 e Cass., n. 1338/1981).
Non rileva dunque neppure che la sentenza di questo Ufficio n. 194/2023, con cui è stato confermato il decreto ingiuntivo n. 562/2016 per l'importo di € 750.000, sia stata appellata, giacché a ricevere tutela ai sensi dell'art. 2901 c.c. non è solo il credito certo, ma anche quello contestato (Cass., S.U., n. 9440/2004; Cass., n. 1658/2016), purché esso possa ritenersi, come nella specie, probabile (v. Cass., n. 11755/2018 secondo cui è sufficiente “una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa”)
Sussiste l'eventus damni tenuto conto che, con l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, i fideiussori si sono spogliati di numerosi beni immobili, così
8 determinando una consistente modifica della loro situazione patrimoniale che rende obiettivamente più difficoltosa la realizzazione del credito.
Peraltro, le maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito integranti l'eventus damni ricorrono in linea generale in tutte quelle ipotesi in cui vengano sostituiti beni facilmente aggredibili mediante l'azione esecutiva dei creditori (i.e. gli immobili) con altri come il denaro che invece possono essere facilmente sottratti o, comunque, sono difficilmente sottoponibili ad azione esecutiva, in quanto l'atto di disposizione del debitore, in questo caso, può compromettere la fruttuosità dell'esazione coattiva del credito (Cass. n. 3470/2007; Cass., n. 24757/2008).
Tali considerazioni risultano tanto più pregnanti quando, come nella specie, l'atto debba considerarsi gratuito in assenza di controprestazione.
Va, d'altronde, sottolineato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., n. 4578/1998).
Dal compendio probatorio raccolto risulta che nel fondo patrimoniale sono stati conferiti un appartamento di tre vani, un appartamento di 5 vani e mezzo, altro appartamento di 5 vani e mezzo, un'autorimessa e, infine, un appartamento di 10 vani e mezzo da parte di per cui è intervenuta rinuncia all'azione. Ed è CP_2 pertanto prima facie evidente che la consistenza dei rispettivi patrimoni dei debitori si
è notevolmente modificata in peius.
Il convenuto, invero, non ha in alcun modo dimostrato di essere titolare di residui cespiti di valore tale da assicurare, anche a seguito dell'atto contestato, la soddisfazione dell'altrui credito.
Al contrario, la perizia allegata alla sua comparsa di costituzione, lungi dal dimostrare l'esistenza di un patrimonio residuo capiente, stima gli immobili oggetto di conferimento, attribuendo loro il valore di € 148.750 per quelli in via Gallo e di € Per_ 187.500 per quello in FO (conferito da quale unica titolare), CP_2 nonché alcuni spezzoni di terreno – che, si noti, non hanno formato oggetto del fondo patrimoniale – per un valore di € 37.750,00.
9 Ora, premesso che la parte convenuta avrebbe dovuto produrre una visura da cui si evincesse la titolarità di ulteriori beni – prova non fornita e la cui mancanza rendeva la C.T.U. richiesta inammissibile perché esplorativa – la relazione di parte confermerebbe paradossalmente che il residuo patrimonio di – Controparte_3 sempreché gli spezzoni di terreno siano nella sua esclusiva titolarità – è incapiente (€
37.750,00) rispetto alla pretesa creditoria di controparte (v., per tutte, Cass., n.
22465/2006, alla cui stregua “la verifica dell'eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito”; Cass., n. 8315/2017, secondo cui “[q]ualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire
l'adempimento”; Cass., n. 33391/2022 alla cui stregua “[q]ualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.
(Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale l'azione revocatoria era stata condotta nei confronti di tutti e tre i condebitori solidali, in relazione agli atti costitutivi di fondo patrimoniale dagli stessi stipulati in pari data).”).
Sussiste parimenti il requisito della scientia damni dei convenuti.
È pacifico che “[i]n tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto al momento della sua scadenza” (Cass., n. 17356/2011; Cass.,
n. 22161/2019).
La costituzione del fondo patrimoniale (17 marzo 2016) è successiva all'erogazione del mutuo e alla prestazione della garanzia da parte di e Controparte_3 CP_2
(6 agosto 2008) e alla risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento del debitore principale (in data anteriore e prossima al novembre 2012, v. lettera prot.
8912 del 28 novembre 2012) e, pertanto, non è necessario dimostrare l'intenzione specifica dei fideiussori di ledere la garanzia patrimoniale generica, ma la semplice
10 conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, di tale pregiudizio a prescindere da una eventuale intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(v. Cass., n. 7262/2000).
Tale consapevolezza può essere acquisita anche attraverso elementi presuntivi (v., e.g.,
Cass. n. 18315/2015), desumibili nella specie da circostanze di fatto aventi chiaro valore sintomatico, quali la natura stessa dell'atto di disposizione, finalizzato ad avvantaggiare la famiglia del debitore e a creare un patrimonio destinato e separato da quello individuale dei garanti, non aggredibile in forma esecutiva giacché le obbligazioni garantite non sono state direttamente contratte per i bisogni della famiglia, ma nell'interesse di una persona giuridica.
L'elemento soggettivo trova ulteriore riscontro nella posizione rivestita dai fideiussori nella società garantita: era socio al 24,02 % mentre lo Controparte_3 CP_2 era per una quota del 10,64 %, il primo ha rivestito inoltre la carica Vicepresidente del debitore principale Nebro Edil s.r.l. e componente del Consiglio di amministrazione, come si evince dal verbale dell'assemblea dei soci di Nebro Edil s.r.l. del 5 agosto
2008 (prodotto dall'attrice in allegato contratto di mutuo) da cui peraltro risulta sia la presenza della socia e del socio-amministratore sia la previa CP_2 CP_3 informazione sulla portata dell'operazione di finanziamento (“ORDINE DEL
GIORNO 1) delibera di stipula mutuo con garanzia ipotecaria con istituto di credito AN ES
SA PA ... si passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno. Si apre quindi la discussione assembleare sul primo punto all'o.d.g., il Presidente a questo proposito fornisce tutte le informazioni richieste dai Soci e invita l'Assemblea a deliberare in merito alla stipula”).
Né infine può ignorarsi il rapporto di coniugio tra i fideiussori conferenti i beni ne fondo patrimoniale, ancorché la domanda abbia formato oggetto di rinuncia nei confronti della contumace.
Venendo in rilievo – come già detto – un atto a titolo gratuito che, peraltro, non può ritenersi compiuto in adempimento di un dovere giuridico (v., oltre alla giurisprudenza prima citata, anche Cass., n. 2530/2015; Cass., n. 19029/2013; Cass.,
n. 29298/2017), non è necessario accertare l'esistenza del consilium fraudis.
3. – Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
11 Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Controparte_3 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto della questione trattata e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa
Gli esborsi documentati e che vanno parimenti rifusi dal convenuto ammontano complessivamente a € 600,67 (di cui € 545,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria ed € 55,67 per spese di notifica e rilascio copie).
Come prima disposto, vanno integralmente compensate le spese di lite nei confronti di . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 400/2021 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di e , ogni contraria istanza, Controparte_3 CP_2 eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia di che, pur regolarmente citata, non si è CP_2 costituita;
2) dichiara l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. nei confronti di CP_2
, compensando integralmente le relative spese di lite;
[...]
3) dichiara l'inefficacia nei confronti di ell'atto di Parte_1 costituzione di fondo patrimoniale stipulato da e Controparte_3 CP_2
ai rogiti del notaio del 17 marzo 2016, rep. n. 32587/15791,
[...] Persona_1 trascritto in data 30 marzo 2016, reg. gen. n. 7944, reg. part. n. 6035 limitatamente agli immobili conferiti da e indicati in atti e condanna quest'ultimo Controparte_3
a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in € 4.409,67 (di cui € 3.809,00 per compensi e il resto per esborsi documentati), oltre spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
12 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 17 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
13
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 17 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
400/2021 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MARIA RITA MONDELLO in sostituzione dell'avv. LUIGI SORRENTI, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa con riferimento ai beni conferiti nel fondo patrimoniale dal sig. stante l'avvenuta transazione della controversia CP_1 con la sig. non costituitasi e la rinuncia agli atti depositata al CP_2 fascicolo telematico.
È comparso, per , l'avv. ANTONINO ARACA in sostituzione Controparte_3 dell'avv. MASSIMO MIRACOLA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Rappresenta che la sent. n. 194/2023 di conferma del decreto ingiuntivo è stata appellata.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 400/2021 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede in Palermo, via Roma n. 457 (p.i. ), elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Sant'Agata di Militello, via Catania n. 10, presso il recapito professionale dell'avv.
Luigi Sorrenti, che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] l'[...] (c.f. Controparte_3 C.F._1
) elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Enna n. 2, presso lo
[...] studio dell'avv. Massimo Miracola che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
CONVENUTO
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_2
CONVENUTA CONTUMACE avente per OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. – Con citazione dell'8 marzo 2021 premesso di essere Parte_1 creditrice dei coniugi e , fideiussori del debito contratto Controparte_3 CP_2 da Nebro Edil s.r.l. nei confronti di ES San Paolo S.p.A., nei cui diritti essa si era surrogata – chiedeva a questo Tribunale di dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale ai rogiti del notaio del Persona_1
17 marzo 2016, rep. n. 32587/15791 trascritto il 30 marzo 2016 ai nn. 7944 R.G.O. e
6035 R. Part. con cui gli stessi avevano asseritamente destinato ai bisogni della famiglia ex art. 167 c.c. i seguenti beni: per la quota di ½ in proprietà di Controparte_3
a) immobile abitazione civile tipo A2 in Acquedolci, via Cirino Gallo n. 20, foglio 6, part. 306, sub 1, sub 2 e sub 3;
b) immobile di tipo C6, scuderie autorimessa, catasto fabbricati in Acquedolci, via
Gallo n. 20, foglio 6, part. 306, sub 4, 74 mq., piano 1/S, con accesso carrabile da via
Padre Ettore Cunial nonché per la piena proprietà di CP_2
a) immobile abitazione civile tipo A2 in Acquedolci, contrada FO, complesso
TEA, foglio 10, part. 880, sub 2, classe 6, vani 10,5, senza civico, S1T1.
Nella resistenza di , costituitosi con comparsa del 7 luglio 2021, Controparte_3 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Pervenuta per la prima volta dinanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– per l'udienza del 2 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e, dopo alcuni differimenti necessari per la riorganizzazione del gravoso ruolo istruttorio ereditato e la definizione di controversie più risalente, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur regolarmente CP_2 citata, non si è costituita e, in seguito alla documentazione depositata in data 15 e 16 aprile u.s., occorre dichiarare l'estinzione del giudizio nei confronti di quest'ultima, avendo parte attrice rinunciato all'azione ex art. 306 c.p.c. senza che vi sia bisogno di
3 accettazione ad opera della contumace e con compensazione integrale delle relative spese.
Nel merito si osserva quanto segue.
L'actio pauliana (o revocatoria) costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale volto a ottenere la dichiarazione di inefficacia in favore dei creditori dell'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., n. 5455/2003; Cass., n.
19131/2004) in presenza di tre requisiti.
Il primo è di natura oggettiva (eventus damni) e consiste nell'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale
(che abbia importato una modificazione della situazione economica del debitore lesiva della garanzia generica costituita dal suo patrimonio ex art. 2740 cod. civ.).
Siffatto pregiudizio sussiste sia nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita
(anche parziale) di detta garanzia, sia nel caso in cui esso cagioni maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito (v. Cass., n. 2971/1999, Cass., 7262/2000;
Cass. 12678/2001; Cass., n. 6422/2003; Cass., n. 14489/2004).
Il secondo e il terzo requisito (scientia damni e consilium fraudis) hanno natura soggettiva e consistono, rispettivamente, nella consapevolezza o nella agevole conoscibilità da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie e, con riferimento agli atti a titolo oneroso, nella consapevolezza acquisita anche dal terzo del pregiudizio che l'atto compiuto dal debitore poteva arrecare alle ragioni creditorie.
Nella fattispecie in esame è stato impugnato un atto di costituzione di fondo patrimoniale che, come è noto, determina un vincolo di destinazione dei beni in esso compresi ai bisogni della famiglia.
L'art. 170 c.c. stabilisce, infatti, che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Le ragioni dei creditori possono, nondimeno soddisfarsi, per pacifica dottrina e giurisprudenza, con lo strumento dell'azione revocatoria, sia ordinaria (come nel caso oggetto del presente procedimento) che fallimentare. I beni possono, invero, uscire dalla disponibilità dei coniugi per frodare i creditori di questi ultimi e in tal caso l'atto costitutivo del fondo può essere oggetto
4 di revocatoria, non avendo rilevanza, se non per l'individuazione dei requisiti di accoglibilità della domanda, l'anteriorità o meno dei singoli crediti all'atto predetto.
Non vi è dubbio, infatti, che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, in quanto produttivo di un patrimonio di scopo, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria, giacché esso modifica la situazione patrimoniale del debitore con consequenziale pregiudizio del creditore, il quale può vedersi preclusa la possibilità di agire esecutivamente su quel bene oggetto del fondo e sui relativi frutti.
La Suprema Corte ha, inoltre, ripetutamente affermato che la costituzione del fondo patrimoniale finalizzata a sottrarre ai creditori i beni costituenti la garanzia patrimoniale del debitore deve essere qualificata come atto a titolo gratuito, anche nell'ipotesi in cui sia stato realizzato da entrambi i coniugi, non sussistendo alcuna controprestazione a favore dei costituenti (Cass., n. 6017/1999; Cass., n. 591/1999;
Cass., n. 8013/1996).
Ritiene il Tribunale che sussistano tutti gli elementi necessari per dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale oggetto di lite. ha, prima di tutto, dimostrato la propria Parte_1 legittimazione ad causam.
È documentato che parte attrice prestava fideiussione a garanzia del mutuo di €
1.500.000,00 concesso dalla banca alla società Controparte_4 CP_5
(v. contratto del 6 agosto 2008 ai rogiti del notaio rep.
[...] Persona_2
55.791 e racc. 9.580) limitatamente alla quota del 50%, i.e. € 750.000,00 (v., in particolare, art. 6, comma 2, contratto) e che il mutuo veniva altresì garantito, inter alios, da pro quota di € 360.300,00 (v. art. 6, comma 1, del contratto di Controparte_3 mutuo nonché fideiussione del 6 agosto 2008 in atti) e da pro quota di € CP_2
168.600,00 (v. art. 6, comma 1, del contratto di mutuo nonché fideiussione del 6 agosto 2008 in atti).
Inoltre, l'art. 3 delle fideiussioni in atti prevede che “Tutte le obbligazioni derivanti a ciascun fideiussore, per la rispettiva quota, nei confronti della AN si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali successori o aventi causa del fideiussore stesso, a qualsiasi titolo”.
5 Le difese formulate dal convenuto costituito – secondo cui egli non avrebbe prestato alcuna garanzia nei confronti dell'attrice e, pertanto, non potrebbe essere considerato suo debitore – non persuadono.
I fideiussori risultano pienamente consapevoli della garanzia prestata dalla Pt_1
Credimpresa alla AN perché ciò è espressamente indicato all'art. 6 del contratto di mutuo (le cui obbligazioni sono state garantite, tra gli altri, proprio da Controparte_3
e ). CP_2
Inoltre, i rapporti tra e sono stati regolati dalla Controparte_4 Parte_1 convenzione del 9 marzo 2010: essa prevede che l'Istituto ANrio – ottenuto il pagamento dell'importo garantito da – surroghi quest'ultima Parte_1 nei propri diritti nei confronti dell'Impresa Socia o di eventuali terzi garanti nei limiti dell'importo escusso (v. art. 8.3).
Nella specie, con la lettera di “attestazione somme escusse e surroga” del 28 giugno 2016, la
ES San Paolo s.p.a. – che in precedenza aveva comunicato all'attrice la risoluzione del mutuo per inadempimento del mutuatario – ha espressamente dichiarato di aver ricevuto da l'importo di € 750.000,00, quale somma garantita, Parte_1 specificando che “fermo restando il vostro residuo credito, dichiariamo pertanto di surrogarvi nei nostri diritti, relativamente all'importo indicato, esclusivamente nei confronti dei garanti della summenzionata ditta, signori (...) (...) (...)”. Controparte_3 CP_2
Sono state poi versate in atti la domanda di ammissione di Nebro Edil s.r.l. a
(funzionale per ottenerne le relative prestazioni, previo pagamento della Parte_1 quota associativa), nonché la delibera di concessione della garanzia da parte di emessa a seguito di richiesta del debitore principale e che indica altresì Parte_1 le fideiussioni dei convenuti:
6 Tali elementi lasciano chiaramente ritenere che viene in rilievo una confideiussione,
i.e. una garanzia unica costituita da più fideiussori, anche se non necessariamente con un unico atto, ma con l'intento di prestarla insieme e per un comune interesse e che dà luogo ad un'obbligazione solidale tra i fideiussori: con il medesimo atto o con atti tra loro collegati tutti gli obbligati assumono congiuntamente la medesima obbligazione nei confronti del creditore.
Ed è proprio in considerazione della natura solidale dell'obbligazione tra confideiussori che dottrina e giurisprudenza (Cass. n. 4632/02, Cass. n. 2459/99,
Cass. n. 3575/98, Cass. n. 4594/90, Cass. n. 1834/79) ritengono che il diritto di regresso nei rapporti interni tra fideiussori di cui all'art. 1954 c.c. sussista solo nell'ipotesi di confideiussione.
L'art. 1954 c.c., il quale assolve alla funzione di ridistribuzione nei rapporti interni tra confideiussori del carico della prestazione gravata solo su uno di essi nei rapporti esterni con il creditore, costituisce applicazione, lo si ripete, nel campo della fideiussione e dei rapporti interni tra fideiussori, della disciplina generale in materia di obbligazioni solidali ex artt. 1298 e 1299 c.c. che, sulla base della divisione dell'oggetto della obbligazione nei rapporti interni, accorda al condebitore solidale che ha pagato il regresso pro quota verso gli altri.
La surrogazione legale potrà poi operare, oltre che nel caso di fideiussioni plurime, anche nell'ipotesi di confideiussione, atteso che gli artt. 1203, 1204 e 1949 c.c. prevedono in generale il diritto di surroga del fideiussore nei confronti di altri fideiussori, senza limitarlo alla sola ipotesi in cui non possa essere esercitata l'azione di regresso ex art. 1954 c.c.
7 In definitiva, in caso di confideiussione, il fideiussore che ha pagato potrà agire nei confronti degli altri confideiussori, alternativamente, in surroga o in via di regresso.
Qualora il confideiussore decida di agire, come nella specie, in surroga dei diritti del creditore avrà diritto ad ottenere dai confideiussori nei confronti dei quali agisce non solo la quota di debito di pertinenza di quest'ultimo (come nel caso di regresso) bensì
l'intero importo pagato al creditore.
Essendo dimostrato che ha parzialmente estinto l'obbligazione e che, a Parte_1 seguito di tale pagamento, la società creditrice ha ceduto all'opposta i propri diritti di credito vantati nei confronti degli ulteriori garanti, surrogandola nella rispettiva posizione non sussistono dubbi sull'esistenza del credito da parte attrice nei confronti dei convenuti (credito peraltro già accertato, nei confronti del solo , con CP_3 sentenza di questo Tribunale n. 194 del 2 marzo 2023, le cui argomentazioni sono state riprese ex art. 118 disp. att. c.p.c. in quanto condivise).
E ciò vale tanto più se si considera che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “l'accertamento dell'interesse cui sinteticamente fa riferimento l'art. 2901 c.c. con l'espressione
“creditore” [...] non richiede il compiuto e preventivo accertamento dell'esistenza del diritto ma solo
l'acclaramento dell'esistenza di una pretesa e, in sostanza, di una posizione tale da legittimare detto accertamento” (cfr., ex multis, Cass., n. 1712/1998).
Più in particolare, è stato rilevato che in tema di azione revocatoria è recepita una nozione di “credito” molto ampia, estesa anche alle sole aspettative del creditore come si desume dal dettato della legge, che contempla anche crediti soggetti a condizione
(Cass., n. 1220/1986, Cass., n. 238/1982 e Cass., n. 1338/1981).
Non rileva dunque neppure che la sentenza di questo Ufficio n. 194/2023, con cui è stato confermato il decreto ingiuntivo n. 562/2016 per l'importo di € 750.000, sia stata appellata, giacché a ricevere tutela ai sensi dell'art. 2901 c.c. non è solo il credito certo, ma anche quello contestato (Cass., S.U., n. 9440/2004; Cass., n. 1658/2016), purché esso possa ritenersi, come nella specie, probabile (v. Cass., n. 11755/2018 secondo cui è sufficiente “una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa”)
Sussiste l'eventus damni tenuto conto che, con l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, i fideiussori si sono spogliati di numerosi beni immobili, così
8 determinando una consistente modifica della loro situazione patrimoniale che rende obiettivamente più difficoltosa la realizzazione del credito.
Peraltro, le maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito integranti l'eventus damni ricorrono in linea generale in tutte quelle ipotesi in cui vengano sostituiti beni facilmente aggredibili mediante l'azione esecutiva dei creditori (i.e. gli immobili) con altri come il denaro che invece possono essere facilmente sottratti o, comunque, sono difficilmente sottoponibili ad azione esecutiva, in quanto l'atto di disposizione del debitore, in questo caso, può compromettere la fruttuosità dell'esazione coattiva del credito (Cass. n. 3470/2007; Cass., n. 24757/2008).
Tali considerazioni risultano tanto più pregnanti quando, come nella specie, l'atto debba considerarsi gratuito in assenza di controprestazione.
Va, d'altronde, sottolineato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., n. 4578/1998).
Dal compendio probatorio raccolto risulta che nel fondo patrimoniale sono stati conferiti un appartamento di tre vani, un appartamento di 5 vani e mezzo, altro appartamento di 5 vani e mezzo, un'autorimessa e, infine, un appartamento di 10 vani e mezzo da parte di per cui è intervenuta rinuncia all'azione. Ed è CP_2 pertanto prima facie evidente che la consistenza dei rispettivi patrimoni dei debitori si
è notevolmente modificata in peius.
Il convenuto, invero, non ha in alcun modo dimostrato di essere titolare di residui cespiti di valore tale da assicurare, anche a seguito dell'atto contestato, la soddisfazione dell'altrui credito.
Al contrario, la perizia allegata alla sua comparsa di costituzione, lungi dal dimostrare l'esistenza di un patrimonio residuo capiente, stima gli immobili oggetto di conferimento, attribuendo loro il valore di € 148.750 per quelli in via Gallo e di € Per_ 187.500 per quello in FO (conferito da quale unica titolare), CP_2 nonché alcuni spezzoni di terreno – che, si noti, non hanno formato oggetto del fondo patrimoniale – per un valore di € 37.750,00.
9 Ora, premesso che la parte convenuta avrebbe dovuto produrre una visura da cui si evincesse la titolarità di ulteriori beni – prova non fornita e la cui mancanza rendeva la C.T.U. richiesta inammissibile perché esplorativa – la relazione di parte confermerebbe paradossalmente che il residuo patrimonio di – Controparte_3 sempreché gli spezzoni di terreno siano nella sua esclusiva titolarità – è incapiente (€
37.750,00) rispetto alla pretesa creditoria di controparte (v., per tutte, Cass., n.
22465/2006, alla cui stregua “la verifica dell'eventus damni deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito”; Cass., n. 8315/2017, secondo cui “[q]ualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire
l'adempimento”; Cass., n. 33391/2022 alla cui stregua “[q]ualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.
(Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale l'azione revocatoria era stata condotta nei confronti di tutti e tre i condebitori solidali, in relazione agli atti costitutivi di fondo patrimoniale dagli stessi stipulati in pari data).”).
Sussiste parimenti il requisito della scientia damni dei convenuti.
È pacifico che “[i]n tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto al momento della sua scadenza” (Cass., n. 17356/2011; Cass.,
n. 22161/2019).
La costituzione del fondo patrimoniale (17 marzo 2016) è successiva all'erogazione del mutuo e alla prestazione della garanzia da parte di e Controparte_3 CP_2
(6 agosto 2008) e alla risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento del debitore principale (in data anteriore e prossima al novembre 2012, v. lettera prot.
8912 del 28 novembre 2012) e, pertanto, non è necessario dimostrare l'intenzione specifica dei fideiussori di ledere la garanzia patrimoniale generica, ma la semplice
10 conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, di tale pregiudizio a prescindere da una eventuale intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(v. Cass., n. 7262/2000).
Tale consapevolezza può essere acquisita anche attraverso elementi presuntivi (v., e.g.,
Cass. n. 18315/2015), desumibili nella specie da circostanze di fatto aventi chiaro valore sintomatico, quali la natura stessa dell'atto di disposizione, finalizzato ad avvantaggiare la famiglia del debitore e a creare un patrimonio destinato e separato da quello individuale dei garanti, non aggredibile in forma esecutiva giacché le obbligazioni garantite non sono state direttamente contratte per i bisogni della famiglia, ma nell'interesse di una persona giuridica.
L'elemento soggettivo trova ulteriore riscontro nella posizione rivestita dai fideiussori nella società garantita: era socio al 24,02 % mentre lo Controparte_3 CP_2 era per una quota del 10,64 %, il primo ha rivestito inoltre la carica Vicepresidente del debitore principale Nebro Edil s.r.l. e componente del Consiglio di amministrazione, come si evince dal verbale dell'assemblea dei soci di Nebro Edil s.r.l. del 5 agosto
2008 (prodotto dall'attrice in allegato contratto di mutuo) da cui peraltro risulta sia la presenza della socia e del socio-amministratore sia la previa CP_2 CP_3 informazione sulla portata dell'operazione di finanziamento (“ORDINE DEL
GIORNO 1) delibera di stipula mutuo con garanzia ipotecaria con istituto di credito AN ES
SA PA ... si passa alla discussione del primo punto all'ordine del giorno. Si apre quindi la discussione assembleare sul primo punto all'o.d.g., il Presidente a questo proposito fornisce tutte le informazioni richieste dai Soci e invita l'Assemblea a deliberare in merito alla stipula”).
Né infine può ignorarsi il rapporto di coniugio tra i fideiussori conferenti i beni ne fondo patrimoniale, ancorché la domanda abbia formato oggetto di rinuncia nei confronti della contumace.
Venendo in rilievo – come già detto – un atto a titolo gratuito che, peraltro, non può ritenersi compiuto in adempimento di un dovere giuridico (v., oltre alla giurisprudenza prima citata, anche Cass., n. 2530/2015; Cass., n. 19029/2013; Cass.,
n. 29298/2017), non è necessario accertare l'esistenza del consilium fraudis.
3. – Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
11 Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Controparte_3 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della semplicità in fatto e in diritto della questione trattata e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa
Gli esborsi documentati e che vanno parimenti rifusi dal convenuto ammontano complessivamente a € 600,67 (di cui € 545,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria ed € 55,67 per spese di notifica e rilascio copie).
Come prima disposto, vanno integralmente compensate le spese di lite nei confronti di . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 400/2021 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di e , ogni contraria istanza, Controparte_3 CP_2 eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia di che, pur regolarmente citata, non si è CP_2 costituita;
2) dichiara l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. nei confronti di CP_2
, compensando integralmente le relative spese di lite;
[...]
3) dichiara l'inefficacia nei confronti di ell'atto di Parte_1 costituzione di fondo patrimoniale stipulato da e Controparte_3 CP_2
ai rogiti del notaio del 17 marzo 2016, rep. n. 32587/15791,
[...] Persona_1 trascritto in data 30 marzo 2016, reg. gen. n. 7944, reg. part. n. 6035 limitatamente agli immobili conferiti da e indicati in atti e condanna quest'ultimo Controparte_3
a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in € 4.409,67 (di cui € 3.809,00 per compensi e il resto per esborsi documentati), oltre spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
12 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 17 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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