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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/08/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 6648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in VIA CESARE BATTISTI 10 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GREGO TOMASO (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
E
C.F. nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._3 in VIA CESARE BATTISTI 10 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GREGO ENRICO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15/5/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 04/10/2003 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 423/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 04/10/2003 dai
Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
2. Le figlie e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre in Genova, Via Cesare Battisti n. 10 sc. D int. 26.
3. La casa già coniugale sita in Genova, Via Cesare Battisti n. 10 sc. D int. 26 viene assegnata alla moglie sino a quando le verrà attribuito il diritto di usufrutto come da § 10 delle condizioni di divorzio
(con nuda proprietà alle figlie). Il marito si impegna a pagare sino ad estinzione le rate del mutuo contratto con Banca ING n.
70200369166, stipulato il 26.7.2016 (ad oggi con rateo mensile di circa euro 920,00) con manleva e garanzia per la signora Pt_1
Tutte le utenze relative alla casa già coniugale rimarranno a carico della NO salvo le spese Pt_1 di amministrazione ordinaria che vengono suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
Tutte le spese di amministrazione straordinarie restano a carico del marito in misura integrale (anche successivamente al trasferimento della nuda proprietà alle figlie ed usufrutto alla moglie) così come le spese relative alla Tari.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie nei seguenti termini, salvi eventuali diversi accordi fra i genitori di volta in volta (che dovranno comunque assicurare alle figlie un assetto regolare e ordinato di incontri) specificando che il padre dovrà pernottare con le figlie nella casa già coniugale e, correlativamente, la signora dovrà allontanarsi momentaneamente: Pt_1
a. week-end alternati dal sabato ore 11.00 sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola
(oppure, nei periodi di fermo scolastico, sino alle ore 10.00);
b. il mercoledì di tutte le settimane (dall'uscita da scuola oppure, nei periodi di fermo scolastico, dalle ore 16.00) sino al giovedì mattina con riaccompagnamento diretto a scuola (sempre con pernottamento presso la casa materna);
c. due settimane non consecutive durante le vacanze estive (con analogo periodo in favore della madre) compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. La collocazione temporale di tali periodi dovrà essere concordata fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. In tali periodi restano sospese le frequentazioni dei fine settimana;
d. nel periodo natalizio: secondo il criterio dell'alternanza dal 24 dicembre (ore 9.00) al 31 dicembre
(ore 14.00) con un genitore e dal 31 dicembre (ore 14.00) al 6 gennaio (ore 18.00) con l'altro genitore.
I genitori concordano di trascorrere la giornata del 25 dicembre con le figlie.
Nel caso in cui ciò non fosse realizzabile si attua il seguente criterio: le giornate del 24 e del 25 dicembre verranno trascorse dalle figlie con i genitori con il principio dell'alternanza annuale con i seguenti orari: il 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00 con un genitore e dalle 22.00 del 24 dicembre sino alle ore 22.00 del 25 dicembre con l'altro genitore.
e. tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali (secondo il criterio dell'alternanza) in coincidenza con la sospensione didattica;
f. nelle festività civili e/o religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, nonché ponti vari) sempre secondo il criterio dell'alternanza; g. laddove prevista dall'istituto scolastico la settimana bianca (da considerarsi da sabato alla domenica successiva) sarà divisa in due periodi di quattro giorni (sabato-mercoledì / mercoledì- domenica) per ciascun genitore;
h. i genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno delle figlie. Qualora ciò non fosse possibile le figlie trascorreranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il pranzo (dalle ore 11.00 alle ore 15.00) oppure la cena (dalle ore 16.30 alle ore 22.00).
5. I genitori si impegnano a condividere ogni principale scelta di vita ed educativa relativa alle figlie come, per esempio (con elencazione non tassativa), in tema educazione religiosa e scolastica, sportiva, sanitaria, ludica in genere (viaggi e vacanze) e di domicilio.
Le figlie, quindi, verranno educate sulla base degli accordi che interverranno tra i genitori nel rispetto della bigenitorialità e delle esigenze delle minori.
6. In caso di impedimento di un genitore all'accudimento diretto delle figlie (per oltre 24 ore consecutive) avrà prevalenza l'altro genitore rispetto a terzi, previo congruo avviso.
I coniugi si impegnano comunque a far mantenere buoni rapporti fra le figlie ed i nonni.
7. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori ed agevolando il contatto telefonico con l'altro genitore.
I genitori potranno comunicare quotidianamente con le figlie in via telefonica (senza previo accordo).
8. Il signor si impegna a corrispondere alla NO , a titolo di Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie, l'importo mensile di 800,00 euro per ciascuna figlia e, quindi, complessivi
1.600,00 euro (milleseicento/00) entro i primi cinque giorni di ogni mese, con rivalutazione automatica annuale, indice base 1.9.2024, con accredito a mezzo bonifico bancario.
Oltre a quanto sopra pattuito il signor si impegna a corrispondere alla NO Parte_2
, sempre a titolo di concorso al mantenimento delle figlie ed in coincidenza della Parte_1 tredicesima e quattordicesima, l'ulteriore importo di euro 1.000,00 nel mese di dicembre di ciascun anno e 1.000,00 euro nel mese di giugno di ciascun anno (senza Istat).
9. Le seguenti spese straordinarie saranno sostenute dal Sig. al 100% (su cui le Parti Parte_2 concordano sin d'ora indipendentemente da quanto previso in tema accordo nel verbale predisposto dal Tribunale di Genova in data 15.9.2016, salvo quanto infra specificato):
- spese mediche, dentistiche, specialistiche in genere (con accordo sui professionisti ed i preventivi)
e farmaceutiche su ricetta (ancorché eventualmente non coperte dal S.S.N.);
- spese scolastiche/universitarie pubbliche (libri, iscrizioni, gite, materiale didattico, tablet, computer, etc.). Ripetizioni al 50% tra i genitori;
- rette istituti (anche eventualmente privati); - corsi di lingua straniera a Genova previo accordo sulla scelta del professore e/o dell'Istituto;
- attività sportive (attrezzature al 50% tra i genitori);
- attività parascolastiche;
- spese ludiche in genere (feste di compleanno delle figlie al 50%).
Laddove la moglie anticipasse in tutto od in parte tali spese, il Sig. sarà tenuto al Parte_2 rimborso entro 10 giorni dalla richiesta dietro presentazione dei relativi documenti.
10. A titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 legge 898/1970 nonché a regolamentazione ed estinzione di qualsiasi obbligazione derivante dal matrimonio anche di carattere risarcitorio e/o restitutorio, il Signor si impegna a trasferire l'usufrutto vita natural durante Parte_2 dell'immobile sito in Genova, Via Cesare Battisti n. 10 sc. D int. 26, alla NO entro Parte_1
e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio da parte del Tribunale.
Le spese notarili e gli eventuali oneri fiscali restano a carico delle Parti al 50%.
Con il corretto adempimento di quanto sopra le parti si riconoscono economicamente autonome.
11. Nell'ambito della definizione transattiva di tutti i rapporti economici i Signori e Parte_2
, si impegnano a trasferire (con le agevolazioni fiscali di legge) la nuda proprietà della Parte_1 casa coniugale sita in Genova, Via Cesare Battisti n. 10 sc. D int. 26 alle figlie.
Le spese notarili e gli eventuali oneri fiscali restano a carico delle Parti al 50%.
12. I coniugi si danno reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità uso espatrio nonché per quello delle figlie, documenti che, per queste ultime, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo.
13. Le Parti si impegnano ad eseguire il presente accordo secondo principi di correttezza e buona fede. Nella misura in cui una clausola del presente accordo dovesse risultare o diventare nulla, ciò non comprometterà la validità delle rimanenti clausole. La clausola nulla verrà sostituita da una clausola valida che rispetti la volontà espressa dalle Parti nel presente accordo.
14. L'eventuale tolleranza di una delle Parti al ritardo o inadempimento dell'altra parte non potrà in ogni caso essere interpretata come implicita rinuncia al relativo diritto.
15. Il presente accordo prevale su qualunque altro documento scambiato fra le Parti.
16. Le condizioni di separazione e divorzio di cui al presente ricorso sono inscindibilmente connesse e costituiscono un unico contesto di pattuizioni tra le Parti.
17. Con l'integrale adempimento da parte di entrambi di quanto pattuito nel presente ricorso i coniugi dichiarano di aver definito fra loro, anche in via transattiva, ogni pendenza e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, a cui comunque rinunziano. 18. Le spese legali per la redazione del presente accordo e più in generale per l'attività dei rispettivi legali e/o tecnici resteranno integralmente compensate fra le parti. I legali delle parti sottoscrivono la presente transazione per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31.12.2012, n.
247.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2003,
Numero 423, Parte 2, Serie A Vol. 1, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in VIA CESARE BATTISTI 10 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GREGO TOMASO (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
E
C.F. nato a [...], il [...], residente Parte_2 C.F._3 in VIA CESARE BATTISTI 10 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. GREGO ENRICO (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 15/5/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 04/10/2003 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 423/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 04/10/2003 dai
Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
2. Le figlie e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre in Genova, Via Cesare Battisti n. 10 sc. D int. 26.
3. La casa già coniugale sita in Genova, Via Cesare Battisti n. 10 sc. D int. 26 viene assegnata alla moglie sino a quando le verrà attribuito il diritto di usufrutto come da § 10 delle condizioni di divorzio
(con nuda proprietà alle figlie). Il marito si impegna a pagare sino ad estinzione le rate del mutuo contratto con Banca ING n.
70200369166, stipulato il 26.7.2016 (ad oggi con rateo mensile di circa euro 920,00) con manleva e garanzia per la signora Pt_1
Tutte le utenze relative alla casa già coniugale rimarranno a carico della NO salvo le spese Pt_1 di amministrazione ordinaria che vengono suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
Tutte le spese di amministrazione straordinarie restano a carico del marito in misura integrale (anche successivamente al trasferimento della nuda proprietà alle figlie ed usufrutto alla moglie) così come le spese relative alla Tari.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie nei seguenti termini, salvi eventuali diversi accordi fra i genitori di volta in volta (che dovranno comunque assicurare alle figlie un assetto regolare e ordinato di incontri) specificando che il padre dovrà pernottare con le figlie nella casa già coniugale e, correlativamente, la signora dovrà allontanarsi momentaneamente: Pt_1
a. week-end alternati dal sabato ore 11.00 sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola
(oppure, nei periodi di fermo scolastico, sino alle ore 10.00);
b. il mercoledì di tutte le settimane (dall'uscita da scuola oppure, nei periodi di fermo scolastico, dalle ore 16.00) sino al giovedì mattina con riaccompagnamento diretto a scuola (sempre con pernottamento presso la casa materna);
c. due settimane non consecutive durante le vacanze estive (con analogo periodo in favore della madre) compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. La collocazione temporale di tali periodi dovrà essere concordata fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. In tali periodi restano sospese le frequentazioni dei fine settimana;
d. nel periodo natalizio: secondo il criterio dell'alternanza dal 24 dicembre (ore 9.00) al 31 dicembre
(ore 14.00) con un genitore e dal 31 dicembre (ore 14.00) al 6 gennaio (ore 18.00) con l'altro genitore.
I genitori concordano di trascorrere la giornata del 25 dicembre con le figlie.
Nel caso in cui ciò non fosse realizzabile si attua il seguente criterio: le giornate del 24 e del 25 dicembre verranno trascorse dalle figlie con i genitori con il principio dell'alternanza annuale con i seguenti orari: il 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00 con un genitore e dalle 22.00 del 24 dicembre sino alle ore 22.00 del 25 dicembre con l'altro genitore.
e. tre giorni con ciascun genitore durante le vacanze pasquali (secondo il criterio dell'alternanza) in coincidenza con la sospensione didattica;
f. nelle festività civili e/o religiose (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, nonché ponti vari) sempre secondo il criterio dell'alternanza; g. laddove prevista dall'istituto scolastico la settimana bianca (da considerarsi da sabato alla domenica successiva) sarà divisa in due periodi di quattro giorni (sabato-mercoledì / mercoledì- domenica) per ciascun genitore;
h. i genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno delle figlie. Qualora ciò non fosse possibile le figlie trascorreranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il pranzo (dalle ore 11.00 alle ore 15.00) oppure la cena (dalle ore 16.30 alle ore 22.00).
5. I genitori si impegnano a condividere ogni principale scelta di vita ed educativa relativa alle figlie come, per esempio (con elencazione non tassativa), in tema educazione religiosa e scolastica, sportiva, sanitaria, ludica in genere (viaggi e vacanze) e di domicilio.
Le figlie, quindi, verranno educate sulla base degli accordi che interverranno tra i genitori nel rispetto della bigenitorialità e delle esigenze delle minori.
6. In caso di impedimento di un genitore all'accudimento diretto delle figlie (per oltre 24 ore consecutive) avrà prevalenza l'altro genitore rispetto a terzi, previo congruo avviso.
I coniugi si impegnano comunque a far mantenere buoni rapporti fra le figlie ed i nonni.
7. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori ed agevolando il contatto telefonico con l'altro genitore.
I genitori potranno comunicare quotidianamente con le figlie in via telefonica (senza previo accordo).
8. Il signor si impegna a corrispondere alla NO , a titolo di Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie, l'importo mensile di 800,00 euro per ciascuna figlia e, quindi, complessivi
1.600,00 euro (milleseicento/00) entro i primi cinque giorni di ogni mese, con rivalutazione automatica annuale, indice base 1.9.2024, con accredito a mezzo bonifico bancario.
Oltre a quanto sopra pattuito il signor si impegna a corrispondere alla NO Parte_2
, sempre a titolo di concorso al mantenimento delle figlie ed in coincidenza della Parte_1 tredicesima e quattordicesima, l'ulteriore importo di euro 1.000,00 nel mese di dicembre di ciascun anno e 1.000,00 euro nel mese di giugno di ciascun anno (senza Istat).
9. Le seguenti spese straordinarie saranno sostenute dal Sig. al 100% (su cui le Parti Parte_2 concordano sin d'ora indipendentemente da quanto previso in tema accordo nel verbale predisposto dal Tribunale di Genova in data 15.9.2016, salvo quanto infra specificato):
- spese mediche, dentistiche, specialistiche in genere (con accordo sui professionisti ed i preventivi)
e farmaceutiche su ricetta (ancorché eventualmente non coperte dal S.S.N.);
- spese scolastiche/universitarie pubbliche (libri, iscrizioni, gite, materiale didattico, tablet, computer, etc.). Ripetizioni al 50% tra i genitori;
- rette istituti (anche eventualmente privati); - corsi di lingua straniera a Genova previo accordo sulla scelta del professore e/o dell'Istituto;
- attività sportive (attrezzature al 50% tra i genitori);
- attività parascolastiche;
- spese ludiche in genere (feste di compleanno delle figlie al 50%).
Laddove la moglie anticipasse in tutto od in parte tali spese, il Sig. sarà tenuto al Parte_2 rimborso entro 10 giorni dalla richiesta dietro presentazione dei relativi documenti.
10. A titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 legge 898/1970 nonché a regolamentazione ed estinzione di qualsiasi obbligazione derivante dal matrimonio anche di carattere risarcitorio e/o restitutorio, il Signor si impegna a trasferire l'usufrutto vita natural durante Parte_2 dell'immobile sito in Genova, Via Cesare Battisti n. 10 sc. D int. 26, alla NO entro Parte_1
e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio da parte del Tribunale.
Le spese notarili e gli eventuali oneri fiscali restano a carico delle Parti al 50%.
Con il corretto adempimento di quanto sopra le parti si riconoscono economicamente autonome.
11. Nell'ambito della definizione transattiva di tutti i rapporti economici i Signori e Parte_2
, si impegnano a trasferire (con le agevolazioni fiscali di legge) la nuda proprietà della Parte_1 casa coniugale sita in Genova, Via Cesare Battisti n. 10 sc. D int. 26 alle figlie.
Le spese notarili e gli eventuali oneri fiscali restano a carico delle Parti al 50%.
12. I coniugi si danno reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità uso espatrio nonché per quello delle figlie, documenti che, per queste ultime, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo.
13. Le Parti si impegnano ad eseguire il presente accordo secondo principi di correttezza e buona fede. Nella misura in cui una clausola del presente accordo dovesse risultare o diventare nulla, ciò non comprometterà la validità delle rimanenti clausole. La clausola nulla verrà sostituita da una clausola valida che rispetti la volontà espressa dalle Parti nel presente accordo.
14. L'eventuale tolleranza di una delle Parti al ritardo o inadempimento dell'altra parte non potrà in ogni caso essere interpretata come implicita rinuncia al relativo diritto.
15. Il presente accordo prevale su qualunque altro documento scambiato fra le Parti.
16. Le condizioni di separazione e divorzio di cui al presente ricorso sono inscindibilmente connesse e costituiscono un unico contesto di pattuizioni tra le Parti.
17. Con l'integrale adempimento da parte di entrambi di quanto pattuito nel presente ricorso i coniugi dichiarano di aver definito fra loro, anche in via transattiva, ogni pendenza e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, a cui comunque rinunziano. 18. Le spese legali per la redazione del presente accordo e più in generale per l'attività dei rispettivi legali e/o tecnici resteranno integralmente compensate fra le parti. I legali delle parti sottoscrivono la presente transazione per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31.12.2012, n.
247.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2003,
Numero 423, Parte 2, Serie A Vol. 1, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba