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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/09/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1759/2022 RG
N. 2508/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1759/2022 RG alla quale è stata riunita la causa n.
2508/2023 RG, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
[da ora in poi , rappresentata e difesa dall'avv. Liliana Molesti, dell'Ufficio _2
interno dell'Ente, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in
Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, n. 1;
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t. [da ora in poi , rappresentata e difesa dall'avv. CP
1 Francesco Blandi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via
Piana, 3/c;
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Antonio Fazzi dell'Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata presso la medesima Avvocatura regionale in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana,
n. 1;
APPELLATA
All'udienza del 4.3.2025 la causa, come riunita, era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per Ausl: <Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza
ed eccezione disattesa e respinta, in via principale: - rigettare l'appello proposto da
(proc. R.G.A. n. 2508/2023) in quanto improcedibile e/o Parte_3
infondato in fatto o e in diritto e per l'effetto: - confermare l'ordinanza definiva di carenza
di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo n.
9918/2023 del 20 novembre 2023, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Firenze
(proc. R.G. n. 7234/2021), con ogni consequenziale provvedimento di legge. In via
subordinata:- accogliere l'appello promosso dall' e per Parte_1
l'effetto: - In via preliminare: dichiarare nulla l'ordinanza impugnata (Proc. R.G.A. n.
1759/2022) pronunciata dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. 7234/2021, il 12
settembre 2022 , comunicata il 13 settembre 2022, per totale carenza di motivazione;
e
per l'effetto: Voglia adottare ogni consequenziale provvedimento;
- Nel merito: riformare
totalmente l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Firenze del 12 settembre 2022 e
conseguentemente: - dichiarare infondate e respingere le domande avanzate da
[...]
formulate sia in via principale che in via subordinata, per Parte_3
2 insussistenza del credito azionato nei confronti dell' con Parte_1
ogni conseguente pronuncia giurisdizionale. In ogni caso: - condannare la società
appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio>>.
Per la : <A) In via principale chiede il rigetto dell'appello del Controparte_2
(RG 2508/2023) e per l'effetto la conferma dell'Ordinanza definitiva Parte_4
del Tribunale di Firenze n. 9918 del 20/11/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 7234/2021,
con ogni consequenziale provvedimento di legge. In relazione alle domande proposte dal
contro la chiede a Codesta Ecc. ma Corte di Appello Parte_4 Controparte_2
di accertare l'intervenuta pronuncia definitiva del Tribunale di Firenze con ordinanza n.
9918/2023 del 20/11/2023, che ha revocato la precedente ordinanza impugnata e
dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo, e per l'effetto dichiarare
inammissibili e/o improcedibili tutte le domande avverso la con ogni Controparte_2
consequenziale provvedimento di legge. B) In via subordinata chiede l'accoglimento
dell'appello dell' (RG 1759/2022) contro l'Ordinanza del Parte_1
Tribunale di Firenze del 12/09/2022, emessa nel giudizio R.G. n. 7234/2021. C) In
relazione a tutte le domande formulate dal avverso Parte_4 Controparte_2
quest'ultima insiste affinché l'Ecc. ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis
reiectis, Voglia dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore del Giudice
amministrativo e, in via subordinata, Voglia respingerle per intervenuta prescrizione del
diritto azionato ed in quanto inammissibili ed infondate nell'an e nel quantum. D) La
si oppone alle richieste istruttorie del poiché irrilevanti, CP_2 Parte_4
inammissibili, esplorative ed infondate. Con vittoria di spese e compensi professionali del
giudizio, oltre oneri accessori di legge>>.
Per <In via preliminare: dichiarare parzialmente inammissibile l'atto di CP
Parte citazione in appello della per violazione degli artt. 342, co. 1, nn. 1-2, e 345, co. 2,
del codice di procedura civile e pertanto rigettare l'appello stesso (quanto ai motivi di
appello rubricati sub A e B e alle eccezioni sopra indicate nella parte in diritto, relative a:
3 Parte la mancata contestazione dell'inadempimento contrattuale dell' da parte di la CP
mancata fatturazione degli adeguamenti tariffari da parte di l'incompetenza della CP
Parte a determinare o maggiorare la quota sanitaria;
l'applicabilità delle norme regionali
di spending review del 2010-2011); sempre in via preliminare: nella denegata ipotesi in
cui s'interpreti l'art. 122, L.R. n. 65/2010, come discriminatorio nei confronti dei servizi
Parte pubblici di competenza della ma gestiti da imprese private accreditate, rispetto a
Parte quelli, parimenti accreditati, gestiti direttamente dalla o da suoi enti dipendenti,
deferire alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale, così come
esposta nel § B.11 a partire dal 2° cpv.; in via principale: rigettare integralmente l'appello
proposto dall' e, in particolare, rigettare i seguenti motivi Parte_1
d'impugnazione contro l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 12.09.22 (all. 1): A.
nullità per totale carenza di motivazione;
B. difetto di giurisdizione;
C. violazione di legge,
eccesso di potere, travisamento dei fatti;
D. omessa pronuncia sulle domande subordinate;
violazione di legge;
nonché respingere le conclusioni riportate a pag. 23 della citazione,
in cui si chiede la dichiarazione di nullità e la riforma totale dell'ordinanza impugnata, la
dichiarazione d'infondatezza del ricorso e d'insussistenza del credito azionato in primo
grado, con restituzione delle spese di primo grado e condanna alla refusione delle spese di
entrambi i gradi di giudizio;
sempre in via principale: per l'effetto, confermare la
pronuncia di primo grado, e comunque, contrariis rejectis: 1) accertare il diritto della
suddetta al pagamento, da parte dell' Controparte_1 [...]
degli adeguamenti tariffari delle quote sanitarie delle rette di assistenza Parte_1
degli utenti dei servizi pubblici di competenza della stessa e gestiti dalla Parte_1
medesima presso le residenze sanitarie assistenziali, i centri diurni e la Parte_3
residenza sanitaria per disabili elencati a pag. 3, relativamente al periodo di erogazione
dei servizi dal 01/01/2011 al 30/06/2019, per l'importo di € 3.151.050,26, così come
risultante dall'applicazione degl'indici ISTAT FOI annuali (nonché dall'applicazione
degl'indici ISTAT FOI mensili, che anzi risultano superiori), o in subordine per l'importo
4 di € 2.497.809,32, così come risultante dall'applicazione degl'indici ISTAT dell'inflazione
programmata, a titolo di corrispettivo vel tariffa ai sensi e per gli effetti dell'art. 122
L.R.T. n. 65/2010 e, in subordine ed in parte qua, a titolo di diritto a corrispettivo vel
tariffa di fonte contrattuale in base ai protocolli di cui alle Delibere G.R. nn. 402/2004 e
818/2009 (all.te sub nn. 26 e 1 al ricorso (all. 3) e qui sub n. 4 e 4, e sub n. 8 alle note del
05.06.22 (all. 5), qui all.to sub n. 6) e, in via ulteriormente subordinata, a titolo di diritto
a corrispettivo vel tariffa di fonte normativa secondaria o, solo in via ulteriormente
subordinata, provvedimentale in base alle delibere testé 42 citate;
2) condannare l'
[...]
al pagamento alla suddetta di Parte_1 Controparte_1
€ 3.151.050,26 o della diversa somma ritenuta di giustizia, conformemente a quanto
accertato a seguito della domanda di cui al numero precedente;
3) accertare il diritto della
suddetta Società Cooperativa al pagamento, da parte dell' Parte_3 [...]
degl'interessi moratori ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002, dovuti sugli Parte_1
adeguamenti tariffari di cui ai suddetti nn. 1 e 2 derivanti dall'applicazione degl'indici
ISTAT FOI annuali o mensili (che anzi risultano superiori), a partire dal sessantunesimo
giorno successivo alla ricezione delle missive allegate sub nn. 28 34 al ricorso, quivi all.te
sub n. 4 e 4, fino alla data dell'effettivo pagamento, e comunque fino alla data del
19/01/2023 nella misura di € 904.387,42, o in subordine e comunque fino alla data testé
indicata, basando gli adeguamenti tariffari sull'applicazione degl'indici ISTAT
dell'inflazione programmata, nella misura di € 691.888,14, come da calcoli all.ti sub n. 1
alle note di trattazione scritta del 07.02.2023, quivi all.ti sub n. 22; 4) condannare
l' al pagamento alla suddetta Parte_1 Controparte_1
degl'interessi moratori come sopra accertati e comunque, fino alla data
[...]
suddetta, di € 904.387,42 o della diversa somma ritenuta di giustizia, conformemente a
quanto accertato a seguito della domanda di cui al numero precedente;
In via subordinata:
1) nella denegata ipotesi in cui si ritenesse l' non tenuta, Parte_1
in parte, al pagamento degli adeguamenti tariffari di cui alle domande suestese, in quanto
5 receduta unilateralmente da accordi sostitutivi del provvedimento (nella fattispecie dai
protocolli d'intesa di cui alle suddette D.G.R. nn. 402/2004 e 818/2009) mediante le
D.G.R. nn. 462/2012, 307/2013, 443/2014, 323/2015, 324/2015 e 1481/2018, accertare
il diritto di al pagamento di € 776.278,23 da parte dell' Parte_3 [...]
a titolo di corrispettivo vel tariffa (per tutti i titoli come indicati al § C.3, Parte_1
n. 1), per gli adeguamenti spettanti sulle tariffe degli anni 2011, 2016 e 2017; 2)
condannare l' al pagamento alla suddetta Parte_1 [...]
di € 776.278,23 o della diversa somma ritenuta di giustizia, Controparte_1
conformemente a quanto accertato a seguito della domanda di cui al numero precedente;
Sempre in via subordinata: 1) nella denegata ipotesi di cui sopra (al § C.5), accertare il
diritto di alla corresponsione di un'indennità ai sensi dell'art. 11, co. 4, Parte_3
L. n. 241/1990, nella misura del danno emergente (come da riepilogo contabile all. sub n.
55 alle note di trattaz. scritta del 31.1.22 (all. 12), qui all.to sub n. 13) di € 1.282.109,15,
o nella diversa misura che sia ritenuta di giustizia anche alla stregua di quanto sopra
narrato e dedotto in fatto e in diritto, per l'estinzione parziale dell'obbligazione al
pagamento degli adeguamenti tariffari per i servizi socio-sanitari erogati agli utenti della
Parte tramite il gestore nel periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2019 nelle Parte_3
Strutture elencate a pag. 3; 2) sempre nella denegata ipotesi suddetta, condannare
l' al pagamento dell'importo di € 1.282.109,15 o della Parte_1
diversa somma ritenuta di giustizia in favore di conformemente a Parte_3
quanto accertato a seguito della domanda di cui al numero precedente;
In via
ulteriormente subordinata: 1) nella denegata ipotesi in cui si ritenesse l' Parte_1
non tenuta, in tutto o in parte, al pagamento della indennità di cui ai due
[...]
punti precedenti del § C.6), per il recesso da accordi sostitutivi del provvedimento (nella
fattispecie dai protocolli d'intesa di cui alle D.G.R. nn. 402/2004 e 818/2009), in quanto
le delibere succitate con cui è avvenuto il recesso sono state emesse dalla Controparte_2
iure proprio e non in rappresentanza dell' accertare il diritto di Controparte_3
6 al pagamento da parte della in quanto ente apicale del Parte_3 Controparte_2
Parte sistema socio-sanitario toscano e da cui la è dipendente e che assume i provvedimenti
tariffari in materia, alla corresponsione di un'indennità ai sensi dell'art. 11, co. 4, L. n.
241/1990, nella misura degli adeguamenti tariffari chiesti in via principale, e cioè (come
da riepilogo contabile all. sub n. 55 alle note di trattaz. scritta del 31.1.22, qui all.to sub
n. 13) € 1.282.109,15, o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche alla stregua di
quanto sopra narrato e dedotto in fatto e in diritto, per l'estinzione parziale
dell'obbligazione al pagamento degli adeguamenti tariffari per i servizi socio-sanitari
erogati agli utenti dell' tramite il gestore Parte_1 Parte_3
nel periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2019 nelle Strutture elencate a pag. 3; 2) sempre
nella denegata ipotesi suddetta, condannare la al pagamento Controparte_2
dell'importo di € 1.282.109,15 o della diversa somma ritenuta di giustizia in favore di
conformemente a quanto accertato a seguito della domanda di cui al 44 Parte_3
numero precedente;
In via ulteriormente subordinata: 1) nella denegata ipotesi in cui si
ritenesse l' non tenuta al pagamento degli adeguamenti Parte_1
tariffari suindicati, né, in subiecta parte, all'indennità ex art. 11, co. 4, L. n. 241/1990, e
si ritenesse del pari la non tenuta al pagamento dell'indennità richiesta Controparte_2
ai punti precedenti, anche solo parzialmente, accertare il diritto di al Parte_3
pagamento da parte della del risarcimento del danno per violazione di diritto CP_2
soggettivo, in primis di origine legale, in subordine di origine contrattuale, in via
ulteriormente subordinata di origine normativa secondaria, mediante i provvedimenti
succitati (D.G.R. nn. 462/12 e ss., all.te sub nn.
8-14 alla comparsa Avv. Fazzi, qui all.te
sub n. 8) nella misura degli adeguamenti tariffari chiesti in via principale, e cioè (come
da riepilogo contabile all. sub n. 55 alle note di trattazione scritta del 31.01.2022, qui
all.to sub n. 13) € 1.282.109,15, o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche alla
stregua di quanto sopra narrato e dedotto in fatto e in diritto (eventualmente di €
788.677,86 nel caso si accertasse la prescrizione quinquennale del credito risarcitorio),
7 per l'estinzione parziale del credito di al pagamento degli adeguamenti tariffari per CP
i servizi socio sanitari erogati agli utenti dell' in qualità di gestore nel Parte_1
periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2019 nelle Strutture elencate a pag. 3; 2) sempre nella
denegata ipotesi suddetta, condannare la al pagamento dell'importo Controparte_2
accertato come da domanda di cui al numero precedente. In via ulteriormente
subordinata: 1) nel caso in cui siano concessi solo parzialmente gli adeguamenti richiesti,
a causa dell'applicazione delle D.G.R. nn. 462/2012, 307/2013, 443/2014, 323/2015,
324/2015 e non si ritenessero concedibili le indennità e i risarcimenti del danno
suindicati, accertare il diritto di al pagamento, da parte dell' Parte_3 [...]
degli adeguamenti tariffari, previsti per le annualità dal 2012 al Parte_1
2015 dall'art. 122 L.R. n. 65/2010 e, in subordine, dai protocolli suddetti o, in via
ulteriormente subordinata, dalle Delibere di Giunta Regionale nn. 402/04 e 818/09 (all.te
sub nn. 26 e 1 al ricorso (all. 3), quivi all.te sub n. 4 e 4), sulle quote sanitarie suddette,
con capitalizzazione anche per gli adeguamenti delle annualità successive, per l'importo
di € 427.369,72, come da riepilogo all. sub n. 55 alle note di trattazione scritta del
31.01.2022, quivi all.to sub n. 13) (vd. casella campita in arancione, posizionata in basso
a destra), o per la diversa somma ritenuta di giustizia, giusta la non applicabilità
retroattiva delle DD.GG.RR. succitate (462/2012 e ss.), a titolo di diritto a corrispettivo
vel tariffa di fonte normativa primaria o, in subordine, di fonte contrattuale (in forza dei
Protocolli d'intesa di cui alle Delibere di Giunta Regionale nn. 402/04 e 818/09) o, in
subordine, a titolo di diritto a corrispettivo di fonte normativa secondaria o, in via
ulteriormente subordinata, di fonte provvedimentale (costituite dalle delibere testé citate);
2) sempre nella denegata ipotesi suddetta, condannare l' Parte_1
al pagamento dell'importo di € 427.369,72 o della diversa somma ritenuta di giustizia in
favore di conformemente a quanto accertato a seguito della domanda di Parte_3
cui al numero precedente. Sempre in via principale: condannare l' Parte_1
al pagamento in favore di degl'interessi moratori, dovuti per i
[...] Parte_3
8 medesimi titoli successivamente alla data del 19.01.2023, secondo gl'indici e i criteri sopra
indicati, in via subordinata anche a titolo d'interessi legali;
In via istruttoria: per
tuziorismo difensivo - in quanto le controparti non hanno mai rivolto contestazioni
specifiche sui fatti documentabili con le seguenti richieste -, ammettere integralmente le
istanze istruttorie di cui alle conclusioni del ricorso di prime cure, così come integrate
dalle conclusioni delle note di trattazione scritta del 31.1.2022, quivi all.ti sub nn. 3 e 12.
Tali istanze sono le seguenti: - consulenza tecnico-contabile di ufficio per accertare: 1)
l'ammontare degli adeguamenti tariffari applicabili alle quote sanitarie delle rette di
ospitalità degli utenti dell' assistiti nel periodo dal 01/01/2011 al Parte_1
30/06/2019 da presso le Strutture socio-sanitarie elencate a pag. 3, come Parte_3
sopra quantificate, sulla base dell'applicazione degl'indici ISTAT FOI e degl'indici
ISTAT dell'inflazione programmata;
2) l'ammontare dell'indennizzo spettante a
per i recessi unilaterali della dall'accordo di cui alla D.G.R. n. Parte_3 CP_2
818 del 21/09/2009 (recessi esercitati con le D.G.R. nn. 462/2012 e ss. (vd. all.ti 8-14 alla
comparsa Avv. Fazzi (all. 7), qui all.te sub n. 8)), valutando in particolare il pregiudizio
(riferito al danno emergente dal contegno dei resistenti in fase di esecuzione dei rapporti
negoziali) verificatosi in danno di 3) l'ammontare del danno emergente Parte_3
e del lucro cessante provocato dalla a a mezzo delle Controparte_2 Parte_3
delibere di recesso dall'accordo di cui alla D.G.R. n. 818 del 21/09/2009 (recesso esercitato
con le D.G.R. suindicate), o comunque a mezzo di tali provvedimenti sostitutivi 46 del
precedente provvedimento;
- ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti della
(punto 6 dell'elenco che segue), dell' Controparte_2 Parte_1
(punti 1-4 e 7), nonché del Comune di Firenze (punti 2, 3 e 5), degli altri Comuni
competenti per gli utenti inseriti presso le Strutture di cui all'elenco a pag. 3, delle Società
della Salute dell'Area Fiorentina competenti per gli utenti in parola o degli altri Enti o
Uffici pubblici che ne risultassero in possesso (punti 2-3), dei seguenti documenti: 1) quei
fogli, registri, verbali, mandati e autorizzazioni al pagamento e altri tipi di documenti da
9 cui risultino o, in caso di loro mancanza, quei documenti da cui emergano le presenze
degli utenti dell' di Firenze e poi dell' Parte_6 Parte_1
assistiti nel periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2019 presso le strutture socio-sanitarie
elencate a pag. 3, gestite da 2) verbali della Commissione di Vigilanza Parte_3
prevista dall'art. 23 della L.R. n. 41/2005, relativi alle verifiche sulla effettiva presenza
degli utenti dell' stessa presso le strutture elencate a pag. 3; 3) quei fogli, Parte_1
registri, verbali e altri tipi di documenti da cui risultino o, in caso di loro mancanza, quei
documenti da cui almeno emergano le quote sanitarie applicate agli utenti dell'
[...]
di Firenze e poi dell' assistiti nel periodo dal Parte_6 Parte_1
01/01/2011 al 30/06/2019 presso le strutture elencate a pag. 3; 4) Delibera del Direttore
Generale dell' di Firenze n. 775 del 16/11/2011 (relativa all'adeguamento Parte_1
tariffario dei servizi socio-sanitari in appalto); 5) Lettere-contratto cui fa riferimento
l'autorizzazione Comune di Firenze – Direz. Servizi Sociali e Sport n. 2011/DD/01854;
6) delibere della G.R. Toscana nn. 402/04 e 818/09 e relativi Protocolli d'intesa alle
medesime allegati nella loro forma originale, riportante le sottoscrizioni delle parti
firmatarie (all.ti in copia sub nn. 26 e 1 al ricorso di prime cure (all. 3); 7) Parte_7
del 25/02/2011, cui fa riferimento il parere del Direttore Sanitario dell'
[...] [...]
del 25/02/2011, Prot. n. 001507232.6.1 (all.to sub n. 17 al ricorso di Parte_8
prime cure). Ai fini istruttori, L'Avv. Blandi chiede inoltre l'ammissione di prova per
testi, da escutersi nei confronti dei Direttori di struttura, dell'addetta alla verifica dei
registri di presenza e del Direttore amministrativo delle Strutture socio-sanitarie de quo,
firmatari delle dichiarazioni quivi allegate sub nn. 26-37 al ricorso (all. 3), qui all.te sub
n. 4, 4 e 4, per accertare se le impegnative di spesa dell' (già Parte_1
ASL di Firenze), indicate in tali dichiarazioni, siano le uniche presenti nella Struttura
socio-sanitaria da ciascuno di loro 47 diretta, per i periodi che risultano ivi indicati, e che
Parte tale documentazione è quella effettivamente risultante come inviata dalla presso le
rispettive Strutture socio sanitarie, poiché non risulta altra documentazione di tal tipo
10 presente nei fascicoli degli utenti, ivi conservati. Chiede infine escutersi i suddetti
Direttori di Struttura e addetta alla verifica, per accertare se gli utenti, nei giorni indicati
nei loro registri di presenza all.ti sub nn. 40-48 al ricorso (all. 3), qui all.te sub n. 4 e 4,
sono stati assistiti presso la Struttura da lui diretta. Nel caso in cui non fosse concessa la
prova testimoniale semplificata, si chiede che i testi siano sentiti sui seguenti capitoli: 1)
D.C.V. le impegnative di spesa dell' (già ASL di Firenze), Parte_1
indicate nelle Sue dichiarazioni che le vengono rammostrate, sono le uniche presenti nella
Struttura socio-sanitaria da Lei diretta, per i periodi che risultano ivi indicati;
2) D.C.V.
le impegnative di spesa dell' (già ASL di Firenze), indicate Parte_1
nelle Sue dichiarazioni che le vengono rammostrate, sono le uniche presenti nella Sede
amministrativa di da Lei diretta, per i periodi che risultano ivi indicati;
Parte_3
D.C.V. gli utenti indicati nei registri di presenza che Le vengono rammostrati, nei giorni
ivi specificati, sono stati assistiti presso la Struttura da Lei diretta;
4) D.C.V. gli utenti
indicati nei registri di presenza che Le vengono rammostrati, nei giorni ivi specificati,
sono stati assistiti presso la Struttura soggetta alla Sua attività di verifica aziendale>>.
I FATTI DI CAUSA
1. adiva il tribunale di Firenze, allegando di aver prestato per il CP
periodo dal 1°.
1.2011 al 30.6.2019 (e tutt'ora prestava) in regime di accreditamento (leggi regionali n. 41/2005 e n. 82/2009) servizi di assistenza sociosanitaria in residenze sanitarie assistenziali, centri diurni per anziani non autosufficienti e in una residenza sanitaria per disabili.
Tali prestazioni sociosanitarie rientravano tra i servizi di competenza delle
Aziende sanitarie ai sensi dell'art. 3 septies, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 502/1992.
Le prestazioni erogate da erano parzialmente a carico dell' CP [...]
di riferimento quanto alla retta giornaliera di ricovero, determinata, per CP_3
le RSA, in € 52,32 a partire dal 1°.1.2010 (delibera G.C. n. 818/2009) e, per il centro diurno, nella misura del 60% della quota sanitaria (delibera C.G. n. 311/1998),
11 mentre, con riguardo alla residenza sanitaria per i disabili, ivi trasferiti dalle RSA,
la quota sanitaria a carico dell'amministrazione era pari a quella delle RSA (€
52,32).
Assumeva che le delibere della G.C. n. 402/2004 e n. 818/2009, in CP
conformità all'art. 122 della legge regionale n. 65/2010, stabilivano un adeguamento tariffario automatico delle quote sanitarie delle rette di ricovero per anziani non autosufficienti e adulti inabili in RSA nella misura dell'indice
Istat di inflazione programmata.
L' , in applicazione della delibera n. 818/2009, Parte_1
aveva corrisposto gli adeguamenti tariffari per l'anno 2010 alle sole RSA.
Per le annualità successive, in base alle delibere G.R. 462/2012 e 307/2013,
gli adeguamenti tariffari non erano stati più corrisposti.
Su tali premesse invocava la disapplicazione (art. 5 l. 2248/1865, CP
allegato E) delle delibere G.R. 462/2012 e 307/2013 perché non erano conformi all'art. 122 della legge regionale n. 65/2010. Inoltre, dette delibere non potevano modificare unilateralmente l'accordo allegato alla delibera 818/2009, avente natura di contratto, non essendo consentito al singolo contraente risolvere il contratto per la sola durata di un anno con la pretesa che, scaduto tale anno ne sarebbero ripristinati gli effetti, perché tale comportamento violava l'istituto del recesso da accordi contrattuali con la p.a. ai sensi degli artt. 1372, 1373 e 1467 cod.
civ. in relazione dell'artt. 11, comma 4, della legge n. 241/1990. Eccepiva quindi l'inesistenza delle delibere n. 462/2012 e n. 307/2013 per carenza in astratto del potere amministrativo. In denegata ipotesi, chiedeva che, ove le menzionate delibere del 2012 e del 2013 fossero state reputate efficaci, era comunque dovuto l'indennizzo di cui all'art. 11, comma 4, della legge 241/1990, ovvero, in ulteriore subordine, il risarcimento del danno per la violazione del diritto soggettivo,
12 illustrando che il danno emergente era da reputarsi pari alla perdita derivante dal mancato adeguamento tariffario.
Parimenti illegittima era, a dire di la delibera G.R. n. 1481/2018, che, CP
pur ammettendo che l'adeguamento tariffario automatico era dovuto sino a tutto il 2018, riteneva non: <più applicabile l'adeguamento tariffario della quota sanitaria
delle RSA tramite l'incremento programmatico annuale del costo della vita previsto,
accertato dall'Istat, di cui al punto 4 della DGR n. 818/2009>>, in quanto anch'essa in contrasto con l'art. 122 della legge regionale n. 65/2010, stabilendo un adeguamento per il 2019 (di 0,60 al giorno per cui la quota era divenuta di € 52,92)
che non teneva conto dei precedenti adeguamenti, che avrebbero dovuto, invece,
essere capitalizzati, con conseguente inadempimento alle obbligazioni assunte.
Concludeva chiedendo che fosse accertato il diritto di agli CP
adeguamenti tariffari per il periodo dal 1°.
1.2011 al 30.6.2019, o, in subordine, che fosse riconosciuto l'indennizzo ex art. 11, comma 4, l. 241/1990 a carico dell' _2
o della ovvero, in ulteriore subordine il risarcimento del danno per CP_2
violazione del diritto soggettivo. In via ulteriormente subordinata chiedeva il pagamento da parte di degli adeguamenti tariffari previsti per le annualità _2
2012 e 2013 in base all'art. 122 della legge regionale n. 65/2010, con capitalizzazione anche le annualità successive, oltre interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002.
1.1. Si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione _2
del giudice ordinario, allegando che la determinazione delle quote sanitarie derivava da un potere amministrativo legislativamente attribuito alle Regioni che lo esercitavano annualmente in forza delle proprie leggi finanziarie, con le quali era distribuito il Fondo Sanitario Nazionale, suddiviso nei vari Fondi Nazionali
Regionali, e tra le molte funzioni e attività svolte dalle Aziende sanitarie locali, in base ai Piani Sanitari Regionali e Locali e ai LEA (art. 117 Cost., leggi regionali n.
13 40/2005 e n. 41/2005 e successivi aggiornamenti), per cui la posizione soggettiva in capo a era di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Nel merito CP
chiedeva il rigetto della domanda, facendo rilevare che la legge regionale n.
65/2010 era la legge finanziaria per l'anno 2011 e per tale motivo essa aveva valenza solo annuale. Inoltre, l'invocato art. 122 non si riferiva alle tariffe e alle quote che la e gli Enti sanitari dovevano pagare, bensì alle somme, tariffe CP_2
e canoni che dovevano riscuotere. Ricostruita la normativa di riferimento,
allegava che non vi era alcun automatismo dell'aggiornamento Istat delle quote capitarie, poiché la quota sanitaria era fissata a livello regionale con appositi atti deliberativi, rimarcando che la delibera 818/2009 era un mero accordo quadro di natura programmatica. Invocava le pronunce della giurisprudenza di merito in casi analoghi e quelle del TAR Toscana, che, in casi analoghi, avevano negato l'esistenza di un diritto all'adeguamento automatico delle tariffe in capo alle
RSA.
1.2. La costituitasi in giudizio, a sua volta eccepiva il Controparte_2
difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ciò anche con riguardo alla domanda di indennizzo ex art. 11 l. 241/1990 che rientrava nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, n. 2, della legge 104/2010. Nel merito eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del diritto risarcitorio e argomentava che le domande formulate da erano infondate nell'an e nel quantum come, CP
peraltro, già affermato dal TAR Toscana in controversia analoga con la sentenza n. 1678/2016 che aveva riconosciuto valenza meramente programmatica al protocollo d'intesa del 2009. Contestava anche il quantum perché non provato e concludeva per la dichiarazione di difetto di giurisdizione e, nel merito, per il rigetto della domanda, col favore delle spese.
1.3. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza non definitiva ex art. 702 ter cod.
proc. civ., pronunciata il 12.9.2022, disattendeva l'eccezione di difetto di
14 giurisdizione e così statuiva: <
1. Accerta il diritto della Controparte_1
al pagamento, da parte dell degli
[...] Parte_1
adeguamenti tariffari delle quote sanitarie delle rette di ospitalità degli utenti dei servizi
pubblici erogati dalla stessa e gestiti dalla medesima presso Parte_1 Parte_3
le residenze sanitarie assistenziali, i centri diurni e la residenza sanitaria per disabili
elencati a pag. 2, righi 5- 18, relativamente al periodo di erogazione del servizio dal
1.1.2011 al 30.6.2019, da calcolarsi sulla base dell'art. 122 LRT n. 65/2010 tenuto anche
delle specifiche convenzioni intercorse tra le specifiche parti, tra cui i protocolli all.ti alle
delibere G.R. nn. 402/2004 e 818/2009 (all.te sub nn. 26 e 1 del ricorso); 2) da calcolarsi
anche gli interessi corrispettivi o moratori, se specificatamente previsti dalle fonti
sopraindicate; 3) dispone procedersi a CTU contabile per il calcolo dell'importo totale
…>>.
L'ordinanza era oggetto di appello immediato da parte di _2
Il Tribunale di Firenze, senza poi procedere alla consulenza d'ufficio, con ordinanza definitiva pronunciata ex art. 702 ter cod. proc. civ. in data 20.11.2023,
riteneva, invece, fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione e, <revocata
l'ordinanza che aveva disposto c.t.u. contabile e l'ordinanza interinale del 12.9.2022>>,
così statuiva: <dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
giudice amministrativo;
compensa integralmente le spese>>.
1.4. Come sopra anticipato, con citazione notificata il 30.9.2022, _2
proponeva appello immediato avverso l'ordinanza non definitiva del 12.9.2022,
affidandosi a quattro motivi e chiedendo che detta ordinanza fosse dichiarata nulla per difetto di motivazione ovvero che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito chiedeva che fossero respinte le domande azionate da con la condanna di quest'ultima alla restituzione CP
delle spese del primo grado.
15 1.5. Con comparsa depositata il 15.11.2023 si costituiva la Controparte_2
per chiedere l'accoglimento dell'appello della In merito alle domande _2
formulate da nei propri confronti, chiedeva che fosse dichiarato il difetto di CP
giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
in subordine chiedeva che fossero respinte nel merito.
1.6. Si costituiva anche per chiedere il rigetto dell'appello proposto CP
da ribadendo il proprio diritto all'adeguamento tariffario, ovvero, in _2
subordine all'indennizzo o al risarcimento del danno nei termini sopra illustrati.
1.7. A sua volta, con citazione notificata il 21.12.2023, impugnava CP
l'ordinanza definitiva del 20.11.2023, lamentando la violazione dell'art. 122 della legge regionale n. 65/2010 e chiedendo che l'ordinanza fosse dichiarata nulla ex art. 161, comma 2, cod. proc. civ. o, in via subordinata, per violazione dell'art. 279
cod. proc. civ.. Argomentava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e riproponeva le domande già formulate in primo grado di cui chiedeva l'accoglimento. In subordine, proponeva anche questione di legittimità
costituzionale dell'art. 122 della legge regionale n. 65/2010 per violazione degli artt. 3, 97, 41 e 43 della Costituzione.
1.8. I due appelli erano riuniti per ragioni di connessione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.3.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente si esamina l'eccezione di nullità dell'ordinanza definitiva del 20.11.2023 sollevata da con il proprio atto di appello. CP
Essa è fondata.
16 Nella ordinanza non definitiva del 22.9.2022 il primo giudice aveva espressamente disatteso la questione di giurisdizione ed accertato il diritto di all'adeguamento tariffario, rimettendo la causa sul ruolo per provvedere CP
all'ulteriore istruttoria in merito alla quantificazione del credito di CP
Era, pertanto, precluso al primo giudice, in sede di ordinanza definitiva,
revocare quella non definitiva per affermare il difetto giurisdizione, essendosi ormai spogliato di ogni potestas decidendi sulla questione di giurisdizione respinta con la prima pronuncia.
Ne consegue che va dichiarata la nullità della ordinanza definitiva del
20.11.2023 ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. civ., il quale prevede che la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione possa essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione, con conseguente preclusione per il giudice di primo grado di revocare l'ordinanza non definitiva.
3. Dichiarata la nullità della ordinanza definitiva, occorre adesso esaminare l'appello proposto da avverso l'ordinanza non definitiva. _2
Al riguardo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità
sollevata da ex art. 342 cod. proc. civ., avendo alla luce dei principi CP _2
stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì
Cass., ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
4. Col primo e il secondo motivo di appello ha riproposto la _2
questione di difetto di giurisdizione. Lamenta, in particolare, il vizio di _2
motivazione, non avendo il primo giudice considerato che la determinazione del
17 quantum delle quote sanitarie derivava da un potere amministrativo legislativamente attribuito alle n quanto enti territoriali con competenza CP_2
concorrente con quello dello Stato in ambito sanitario. Illustrava che tale potere era esercitato annualmente in forza delle leggi finanziarie regionali e rimarcava che alcuna posizione di diritto soggettivo era ravvisabile in capo a in merito CP
all'adeguamento tariffario, ma, semmai, di interesse legittimo. Faceva, inoltre,
rilevare che la legge regionale n. 65/2010 era una legge finanziaria, peraltro recante l'obiettivo di contenimento della spesa sanitaria (art. 12) ed aveva valenza annuale, per cui non poteva essere considerata cogente per gli anni successivi.
Inoltre, l'art. 122 non si riferiva alle tariffe e alle quote che la e gli altri CP_2
enti dovevano pagare, bensì alle somme, tariffe e canoni che dovevano essere riscossi dall'ente, per cui in tale disposizione normativa non poteva ravvisarsi alcun fondamento al preteso diritto soggettivo azionato da Argomentava CP
che non era consentito all' di aggiornare le quote capitarie, non essendo _2
previsto alcun meccanismo di adeguamento automatico delle stesse. Ribadiva
che l'accordo del 30.12.2010 stipulato da e le Associazioni _2 Parte_9
si limitava alla definizione della quota sanitaria per l'anno 2010, senza
[...]
possibilità di definire future variazioni, siccome non ancora determinate dalla
Regione. Richiamava, inoltre, la sentenza n. 1489/2016 del TAR Toscana,
rimarcando il carattere necessariamente annuale della programmazione sanitaria regionale e negando alla deliberazione G.R. n. 818/2009 ed al protocollo d'intesa rilievo cogente, non prevedendo tali fonti un obbligo per di utilizzare, _2
anche per gli anni successivi, il criterio dell'incremento programmato, annuale,
del costo della vita accertato dall'Istat, potendo, per le annualità successive,
manifestarsi la necessità di utilizzare criteri più o meno restrittivi, in base alle risorse disponibili.
18 4.1. ha chiesto il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, CP
argomentando: a) che non era sussistente il vizio di motivazione lamentato da b) che l'art. 122 della legge regionale n. 65/2010 aveva natura di norma _2
auto-esecutiva e non meramente programmatica, atteso il suo chiaro e perentorio tenore letterale, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che impediva di dare rilievo alla sua rubrica nel senso inteso da c) che la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario ai sensi _2
dell'art. 133, comma 2, lett. c) giacché l'adeguamento tariffario, automatico per legge, rientrava nella definizione di altri corrispettivi ivi menzionata;
d)
l'adeguamento tariffario era inoltre imposto dagli standard strutturali,
professionali e organizzativi in cui erano definite anche le ore di personale da assicurare per ciascuna qualifica in proporzione al numero di assistiti;
e) che il criterio di copertura finanziaria richiamato nella sentenza del TAR Toscana n.
1489 del 2016 non era quindi applicabile e ciò anche in ragione del fatto che, in quel giudizio, era stato chiesto l'annullamento di alcune delibere, qualificandole come provvedimenti amministrativi in materia sanitaria, invece che come provvedimenti emessi in carenza di potere, giusta l'art. 122 citato sull'adeguamento tariffario obbligatorio dei servizi di competenza dell'
[...]
. CP_3
5. L'eccezione di difetto di giurisdizione è da disattendere.
ha proposto una pluralità di domande: in via principale ha chiesto CP
che fosse riconosciuto il suo diritto soggettivo all'adeguamento tariffario per il periodo dal 1°.
1.2011 al 30.6.2019, assumendo che tale adeguamento è automatico e deriva direttamente dalla legge (art. 122 della legge regionale n. 65/2010)
ovvero, in via subordinata, quale corrispettivo dovuto in forza delle deliberazioni n. 402/2004 e n. 818/2019 siano esse considerate come norme regolamentari di fonte secondaria che come provvedimenti amministrativi.
19 Quanto alla domanda principale l'eccezione di difetto di giurisdizione è
infondata.
Trattasi, infatti, di controversia relativa all'esecuzione dell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pareticità, tra l' e la struttura privata _2
concessionaria, come successivamente integrato da atti normativi di fonte primaria (l. r. 65/2010) e secondaria, ovvero provvedimentali (D.G.R. 402/2004 e
818/2009), avente contenuto meramente patrimoniale e come devoluta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 104 del 2010, non venendo in rilievo, secondo l'assunto di l'esercizio, da parte della pubblica CP
amministrazione, di poteri autoritativi o discrezionali (v. Cass. 30963/2023).
E ciò in ragione del fatto che, in via principale, pretende CP
l'adeguamento, assumendo l'esistenza di un diritto soggettivo perfetto all'adeguamento automatico della quota sanitaria, basato sull'art. 122 della legge
65/2010 e le citate DGR 402/04 e 818/09.
Di conseguenza, il petitum sostanziale della pretesa avanzata in via principale da nei confronti di in base alla causa petendi illustrata dal CP _2
, investe unicamente la verifica dell'esistenza del diritto Parte_3
all'adeguamento in base alle citate fonti normative e provvedimentali ed il corrispondente inadempimento di senza coinvolgere il controllo di _2
legittimità dell'azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio.
5.1. La giurisdizione del giudice ordinario è poi configurabile anche in relazione alle ulteriori domande subordinate proposte da E ciò anche con CP
riguardo alla domanda di condanna di e della _2 Controparte_2
all'indennizzo ex art. 11 della legge 241/1990, assumendo che le deliberazioni n.
462/2012 e n. 307/2013 diano luogo, di fatto, ad un recesso unilaterale da accordi contrattuali della p.a..
20 Trattasi, infatti, di domanda che non investe la conclusione, la formazione o l'esecuzione di accordi sostitutivi (rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, n. 2, della legge 104/2010), ma il diverso,
asserito, diritto all'indennizzo in caso di recesso parziale dell'amministrazione dagli accordi assunti e dalle disposizioni normative, di fonte legale o regolamentare, che disciplinano il rapporto concessorio, il cui petitum sostanziale evidenzia anche in questo caso (come pure per la domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno) la lesione di un diritto soggettivo perfetto.
5.2. Per analogo ordine di ragioni l'eccezione di difetto di giurisdizione va disattesa anche con riferimento alla domanda, ulteriormente subordinata, di condanna della p.a. all'adeguamento tariffario previsto per le annualità 2012 e
2013 dall'art. 122 l.r. 65/2010 e dalle delibere G.R. 402/04 e 818/2009 con capitalizzazione anche per le annualità successive, poiché anche in questo caso il
petitum sostanziale si individua nell'interpretazione del contratto, come integrato, a dire di dalle menzionate fonti normative e provvedimentali, e CP
nel prospettato diritto soggettivo alla capitalizzazione dell'adeguamento per le annualità successive, senza che ciò coinvolga la verifica dell'attività autoritativa della pubblica amministrazione.
6. Respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, si esamina adesso il terzo motivo dell'appello proposto da unitamente ai motivi dell'autonomo _2
appello con cui ha riproposto, sotto vari profili, le domande di pagamento CP
dell'adeguamento tariffario ed alle difese svolte sul punto dalle altre parti.
6.1. Col terzo motivo, ha censurato l'ordinanza impugnata per vizio _2
di motivazione e per violazione dell'art. 122 della legge regionale n. 65/2010, che prevede: <la le aziende sanitarie, le agenzie e gli enti dipendenti, nel CP_2
determinare le tariffe per i beni e servizi di propria competenza, ne prevedono
l'aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
21 di operai e impiegati, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge>>, nonché per travisamento delle deliberazioni G.R. n. 402/2004 e 818/2009. Al riguardo _2
ha fatto rilevare che la legge n. 65/2010 è una legge finanziaria relativa all'anno
2011, inidonea ad impegnare le risorse finanziarie della per le annualità CP_2
future. In secondo luogo, detta disposizione normativa si riferiva alle tariffe e alle quote da riscuotere da parte della p.a. e non quelle che doveva pagare, come reso evidente dalla rubrica dello stesso articolo e del capo corrispondente. Inoltre,
l'interpretazione dell'art. 122 cit. offerta dal primo giudice era contraddetta dalla stessa legge finanziaria regionale n. 65/2010, che, all'art. 12, poneva un obiettivo di contenimento della spesa sanitaria, stabilendo che: <gli enti e le aziende del
servizio sanitario regionale adottano misure volte alla riduzione del 5% delle loro spese
di funzionamento rispetto al corrispondente ammontare dell'anno 2009>>. ha poi _2
censurato interpretazione delle delibere di G.R. n. 402/2004 e 818/2009 data dal primo giudice, evidenziando che esse avevano natura meramente programmatica, sino a quando la non disponeva in merito allo CP_2
stanziamento delle risorse, e non ponevano alcun meccanismo di adeguamento automatico delle quote capitarie dovute alle strutture convenzionate valevole per il futuro. Tanto che, per l'anno 2010 e per l'anno 2011 l'adeguamento delle quote capitarie era stato calcolato in base all'accordo multilaterale stipulato il 30.12.2010
che lo fissava nella misura del 0,7% per il 2010 e del 1,5% per il 2011,
adeguamento interamente corrisposto da per gli importi corrispondenti, _2
in conformità, peraltro, alle stesse fatture emesse da CP
6.2. ha chiesto il rigetto del terzo motivo di appello evidenziando che CP
l'art. 122 della legge regionale n. 65/2010 è norma auto-esecutiva e non poteva essere interpretata nel senso inteso da perché ciò avrebbe determinato una _2
discriminazione tra gli enti pubblici che erogavano servizi sociosanitari e le strutture accreditate che erogavano i medesimi servizi, invocando, al riguardo la
22 legge regionale n. 82/009 che sanciva il diritto di libera scelta dell'utente in ordine ai servizi cui intendeva accedere. Allegava che anche la struttura accreditata era
Parte qualificabile come ente dipendente della sia in ragione dell'affidamento della gestione del servizio pubblico, sia sotto il profilo della dipendenza economica. In subordine sollevava questione di legittimità costituzionale ex artt.
3, 41, 43 e 97 Cost.. Illustrava l'inappropriatezza del criterio del risparmio della spesa pubblica, che non era compatibile con il funzionamento delle strutture accreditate vincolate al rispetto di rigidi parametri e standard professionali e organizzativi in cui erano perfino definite le ore di personale da assicurare per ciascuna qualifica in relazione agli utenti presenti.
6.3. La , dopo aver riproposto l'eccezione di prescrizione Controparte_2
del diritto al risarcimento del danno preteso da nei propri confronti, ha CP
rimarcato la natura meramente programmatica del Protocollo di Intesa
approvato la D.G.R. n. 818/2009, quale tipico atto di indirizzo e di programmazione di competenza dell'organo politico, a differenza degli atti negoziali che erano di competenza degli organi dirigenziali. Ha quindi contestato il diritto di all'adeguamento automatico della quota capitaria che non CP
poteva trovare fonte in atti meramente programmatori, che, per la loro attuazione, richiedevano l'adozione di una successiva attività provvedimentale della volta a determinare, in modo puntuale e con riferimento ad una CP_2
precisa annualità, l'incremento suddetto.
7. Il terzo motivo dell'appello proposto da è fondato. _2
Deve infatti negarsi che l'art. 122 della legge regionale n. 65/2010 stabilisca un diritto soggettivo in favore delle strutture accreditate ad ottenere da _2
l'adeguamento automatico delle tariffe all'indice di inflazione programmato.
Questo per più ordini di ragioni.
23 In primo luogo, perché la citata legge regionale 65/2010 ha natura di legge finanziaria destinata a regolare la programmazione economica regionale per il
2011 nel rispetto, tra gli altri, degli obiettivi di finanza pubblica imposti alla
Regione dal d.l. 78/2010 (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).
L'art. 122, inserito nel capo III “Disposizioni in materia di tariffe per beni e
servizi riscosse dalla dalle aziende sanitarie, e dalle agenzie e enti dipendenti” e CP_2
recante una rubrica di analogo tenore, prevede che: <La le aziende CP_2
sanitarie, le agenzie e gli enti dipendenti, nel determinare le tariffe per beni e servizi di
propria competenza, ne prevedono l'aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, salvo che non sia diversamente
disposto dalla legge>>.
Trattasi quindi di disposizione che impone alla e alle aziende CP_2
sanitarie e loro agenzie ed enti dipendenti, di applicare l'adeguamento Istat per i beni e i servizi di loro competenza in relazione alle somme da riscuotere e non già a quelle da erogare a titolo di corrispettivo a terzi.
Né può essere condiviso l'assunto secondo cui rivestirebbe la qualità CP
di ente dipendente dell' , trattandosi, invece, di soggetto privato Controparte_3
che esercita l'attività sanitaria in regime di autonomia imprenditoriale ed economica, rispetto al quale la , per il limite del diritto privato Controparte_2
inerente alla legislazione regionale, non può imporre obblighi in merito alla determinazione delle proprie tariffe.
Da tale disposizione normativa non può dunque ricavarsi l'attribuzione,
in capo alle strutture accreditate, di un diritto soggettivo perfetto all'adeguamento tariffario invocato da per le annualità dal 1.1.2011 al CP
30.6.2019.
24 7.1. Ancora va negato che tale diritto sia individuabile sulla scorta della deliberazione G.R. n. 402/2004 (che, nell'allegato 2, punto 12, prevede che: <La
si farà parte attiva per la costituzione di un tavolo di concertazione con Controparte_2
le parti sociali e ANCI al fine di monitorare e indicare percorsi omogenei per la
determinazione della quota di parte sociale della tariffa medesima. Qualora nell'ambito
per periodo di applicazione degli incrementi tariffari previsti intervengano rinnovi
contrattuali, si procederà in tempi rapidi all'adeguamento delle rette, fermo restando
quanto previsto al punto 4. Dopo la conclusione del triennio, qualora non intervengano
nuove disposizioni tariffarie, verrà assicurata l'applicazione degli incrementi Istat).
Questo perché detta delibera ha definito il regime tariffario delle RSA e la quota a carico del servizio sanitario unicamente con riguardo al triennio 2004-
2006, senza introdurre alcun meccanismo automatico di adeguamento obbligatorio delle quote capitarie per i periodi successivi. Trattasi, peraltro, di previsione non auto – esecutiva, come è dimostrato dal fatto che per determinare,
in concreto, la quota a carico del servizio sanitario è stata poi adottata, per il triennio in questione, la deliberazione n. 271 del 14.2.2005 (come richiamata nella delibera GR n. 818/2009).
7.2. Va poi negato che il diritto soggettivo all'adeguamento tariffario invocato da possa risiedere nella deliberazione G.R. n. 818/2009, che al CP
punto 4 dà atto: <che dal 1° gennaio 2010, per l'adeguamento tariffario della quota
sanitaria delle RSA, articolata nei quattro moduli organizzativi previsti dalla
deliberazione G.R.T. n. 402/2004, la utilizzerà come riferimento Controparte_2
l'incremento programmato annuale del costo della vita, accertato dall'Istat>>.
Detta deliberazione è volta all'approvazione del relativo protocollo di intesa, che ha stabilito le modalità di incremento della quota sanitaria per le sole annualità ivi considerate, non ha natura di atto normativo di fonte secondaria e il suo contenuto, anche con riguardo al richiamato punto 4, ha valenza
25 meramente programmatica, come chiarito non solo nei precedenti del giudice amministrativo allegati in atti (v. sentenza TAR Toscana n. 1489/2016), ma anche da precedenti di questa stessa Corte (v. sentenza n. 2269/2022 e sentenza n
2348/2022, in atti) che, in casi analoghi, ha avuto modo di precisare che:
<trattandosi di un protocollo di intesa, come tale, ha una valenza programmatica, non
essendo direttamente applicabile, ma necessitando di atti amministrativi per l'effettiva
determinazione di un nuovo incremento tariffario delle quote sanitarie, atteso il carattere
necessariamente annuale della programmazione regionale della spesa sanitaria, come atto
finale di una procedura che presuppone, a monte, la fissazione da parte dello Stato delle
somme che le Regioni avranno a disposizione per la spesa sanitaria, attraverso la delibera
CIPE con cui annualmente viene ripartito il fondo sanitario nazionale. Leggendo la
delibera b, 818/2009 nella sua interezza, emerge con chiarezza la natura programmatica
del punto 4, considerando che ai punti 2 e 3 della stessa, la si occupa già Controparte_2
di adeguare le quote sanitarie relative all'anno 2009 … (…) mentre il punto 4 della
delibera deve intendersi come un parametro di riferimento nell'eventualità in cui
l'Amministrazione regionale decida appunto di deliberare suddetti provvedimenti. Tanto
che per l'anno 2010 la ha adeguato la tariffa sanitaria dell'1.5% e sulla Controparte_2
bse di ciò l' , in data 30.12.2010, ha sottoscritto un accordo con i Parte_1
rappresentanti dei gestori delle RSA prevedendo un aumento della retta pari allo 0,7%
dal 1°.
1.2010 al 30.1.2010 e “a corrispondere a far data dal 31 dicembre 2010, la quota
sanitaria spettante alle RSA nella misura adeguata al tasso di inflazione programmato
per il 2010 in misura di 1,5%>>.
Intendendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questa
Corte, deve, pertanto, negarsi che la delibera n. 818/2019 vincoli la ad CP_2
applicare in via automatica per le annualità dal 1°.
1.2011 al 30.6.2019
l'adeguamento tariffario commisurato agli indici Istat FOI.
26 7.3. Va, infine, escluso che l'interpretazione dell'art. 122 della l.r. n. 65/2010
e delle menzionate delibere G.R. nn. 402/2004 e 818/2009 sia contraddetta dalla delibera G.R. n. 1481/2018 con la quale, a partire dal 1.1.2019, ha Parte_10
ritenuto: <non più applicabile l'adeguamento tariffario della quota sanitaria delle RSA
tramite l'incremento programmato del costo della vita previsto, accertato dall'Istat, di cui
al punto 4 della DGR n. 818/2009>>, posto che l'espressione usata, lungi dal ritenere implicitamente sussistenti le condizioni per l'adeguamento automatico delle annualità pregresse, ha, piuttosto, confermato la natura meramente programmatica del criterio dell'adeguamento tariffario, da parametrare periodicamente e in concreto, tenuto conto delle risorse disponibili, mediante specifici atti di determinazione dell'incremento da parte della CP_2
8. Escluso che sia configurabile un diritto all'adeguamento automatico delle tariffe secondo l'indice di inflazione programmato “Istat FOI” in base all'art. 122 della legge regionale n. 65/2010, ovvero in base alle citate delibere n.
402/2004 e 818/2009, deve conseguentemente negarsi che il mancato riconoscimento dell'adeguamento in questione per le annualità successive abbia dato luogo ad un “recesso unilaterale parziale” dall'accordo negoziale,
insussistente nel caso di specie, dovendo anche sotto il profilo della domanda subordinata di indennizzo ex art. 11 l. n. 241/1990, negarsi fondamento alla prospettazione sostenuta da per cui vanno disattese sia la domanda di CP
condanna all'indennizzo sia quella subordinata di risarcimento del danno commisurato alla perdita derivante dal mancato adeguamento.
9. ha inoltre riproposto in appello anche la domanda con cui chiede CP
che sia accertato il suo diritto al pagamento, da parte di degli adeguamenti _2
tariffari previsti per le annualità del 2012 e del 2013 sulle quote sanitarie suddette,
con capitalizzazione anche per gli adeguamenti delle annualità successive. Al
riguardo ha fatto rilevare che la delibera G.R. n. 1481/2018 la aveva CP_2
27 riconosciuto un incremento della quota capitaria pari all'importo di € 0,60
giornaliero, tale per cui la tariffa risultante era di € 50,92 die, così determinata assumendo come base di computo dell'aumento l'importo previsto per l'annualità 2010 di € 50,32 die e senza tenere conto aumenti medio tempore
intervenuti per le annualità successive al 2010.
10. Anche sul punto l'appello non merita accoglimento. Per le considerazioni che precedono, deve, infatti, ritenersi che neppure sotto il profilo in esame possa rinvenirsi negli atti normativi (art. 122 l.r. 65/2010) o provvedimentali esibiti in giudizio (v. le citate DGR 402/04 e 818/09) alcun impegno da parte della a capitalizzare gli aumenti riconosciuti per le CP_2
pregresse annualità, emergendo piuttosto la necessità, per l'ente, di provvedere periodicamente all'adeguamento della quota sanitaria capitaria in base alle risorse disponibili ed ai vincoli di spesa impostigli per legge.
11. Per tali ragioni, superflue si mostrano, infine, le istanze istruttorie reiterate da in appello, relative, peraltro, a fatti già oggetto di prova CP
documentale e non controversi nel loro accadimento storico.
12. Resta in ultimo da rilevare la manifesta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata da con riguardo all'art. 122 della legge CP
finanziaria regionale n. 65/2010 relativa all'anno 2011, considerato che detta disposizione normativa, imponendo alle Aziende Sanitarie l'applicazione degli adeguamenti Istat per le prestazioni sanitarie da riscuotere, regola rapporti diversi rispetto a quelli oggetto di causa e non interferisce con il preteso diritto di all'adeguamento automatico delle tariffe capitarie relative alla quota CP
sanitaria ad essa spettante per l'attività svolta in regime di accreditamento per le annualità successive.
28 13. Pertanto, in riforma della ordinanza non definitiva impugnata da vanno respinte le domande proposte da in primo grado sia nei _2 CP
confronti di sia nei confronti della _2 CP_2
Il quarto motivo dell'appello proposto da è assorbito. _2
14. Tenuto conto della complessità delle questioni interpretative trattate e della reciproca soccombenza delle parti, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
15. Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di restituzione delle spese del primo grado avanzata da considerato che le stesse sono state _2
integralmente compensate dal primo giudice.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e della Controparte_1
con atto notificato in data 30.9.2022, avverso l'ordinanza non Controparte_2
definitiva del Tribunale di Firenze depositata in data 12.9.2022, nonché
sull'appello proposto da Controparte_1
nei confronti dell' e della Regione Calabria,
[...] Parte_1
con atto notificato il 21.12.2023, avverso l'ordinanza definitiva del Tribunale di
Firenze depositata in data 20.11.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la nullità dell'ordinanza definitiva del 20.11.2023;
2) in riforma della ordinanza non definitiva del 12.9.2022, rigetta tutte le domande proposte dal Controparte_1
[... nei confronti dell' e della;
Parte_1 Controparte_2
3) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
29 Firenze, 16.9.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
30
N. 2508/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1759/2022 RG alla quale è stata riunita la causa n.
2508/2023 RG, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
[da ora in poi , rappresentata e difesa dall'avv. Liliana Molesti, dell'Ufficio _2
interno dell'Ente, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in
Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, n. 1;
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t. [da ora in poi , rappresentata e difesa dall'avv. CP
1 Francesco Blandi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via
Piana, 3/c;
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Antonio Fazzi dell'Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata presso la medesima Avvocatura regionale in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana,
n. 1;
APPELLATA
All'udienza del 4.3.2025 la causa, come riunita, era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per Ausl: <Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza
ed eccezione disattesa e respinta, in via principale: - rigettare l'appello proposto da
(proc. R.G.A. n. 2508/2023) in quanto improcedibile e/o Parte_3
infondato in fatto o e in diritto e per l'effetto: - confermare l'ordinanza definiva di carenza
di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo n.
9918/2023 del 20 novembre 2023, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Firenze
(proc. R.G. n. 7234/2021), con ogni consequenziale provvedimento di legge. In via
subordinata:- accogliere l'appello promosso dall' e per Parte_1
l'effetto: - In via preliminare: dichiarare nulla l'ordinanza impugnata (Proc. R.G.A. n.
1759/2022) pronunciata dal Tribunale di Firenze nel giudizio R.G. 7234/2021, il 12
settembre 2022 , comunicata il 13 settembre 2022, per totale carenza di motivazione;
e
per l'effetto: Voglia adottare ogni consequenziale provvedimento;
- Nel merito: riformare
totalmente l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Firenze del 12 settembre 2022 e
conseguentemente: - dichiarare infondate e respingere le domande avanzate da
[...]
formulate sia in via principale che in via subordinata, per Parte_3
2 insussistenza del credito azionato nei confronti dell' con Parte_1
ogni conseguente pronuncia giurisdizionale. In ogni caso: - condannare la società
appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio>>.
Per la : <A) In via principale chiede il rigetto dell'appello del Controparte_2
(RG 2508/2023) e per l'effetto la conferma dell'Ordinanza definitiva Parte_4
del Tribunale di Firenze n. 9918 del 20/11/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 7234/2021,
con ogni consequenziale provvedimento di legge. In relazione alle domande proposte dal
contro la chiede a Codesta Ecc. ma Corte di Appello Parte_4 Controparte_2
di accertare l'intervenuta pronuncia definitiva del Tribunale di Firenze con ordinanza n.
9918/2023 del 20/11/2023, che ha revocato la precedente ordinanza impugnata e
dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo, e per l'effetto dichiarare
inammissibili e/o improcedibili tutte le domande avverso la con ogni Controparte_2
consequenziale provvedimento di legge. B) In via subordinata chiede l'accoglimento
dell'appello dell' (RG 1759/2022) contro l'Ordinanza del Parte_1
Tribunale di Firenze del 12/09/2022, emessa nel giudizio R.G. n. 7234/2021. C) In
relazione a tutte le domande formulate dal avverso Parte_4 Controparte_2
quest'ultima insiste affinché l'Ecc. ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis
reiectis, Voglia dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore del Giudice
amministrativo e, in via subordinata, Voglia respingerle per intervenuta prescrizione del
diritto azionato ed in quanto inammissibili ed infondate nell'an e nel quantum. D) La
si oppone alle richieste istruttorie del poiché irrilevanti, CP_2 Parte_4
inammissibili, esplorative ed infondate. Con vittoria di spese e compensi professionali del
giudizio, oltre oneri accessori di legge>>.
Per <In via preliminare: dichiarare parzialmente inammissibile l'atto di CP
Parte citazione in appello della per violazione degli artt. 342, co. 1, nn. 1-2, e 345, co. 2,
del codice di procedura civile e pertanto rigettare l'appello stesso (quanto ai motivi di
appello rubricati sub A e B e alle eccezioni sopra indicate nella parte in diritto, relative a:
3 Parte la mancata contestazione dell'inadempimento contrattuale dell' da parte di la CP
mancata fatturazione degli adeguamenti tariffari da parte di l'incompetenza della CP
Parte a determinare o maggiorare la quota sanitaria;
l'applicabilità delle norme regionali
di spending review del 2010-2011); sempre in via preliminare: nella denegata ipotesi in
cui s'interpreti l'art. 122, L.R. n. 65/2010, come discriminatorio nei confronti dei servizi
Parte pubblici di competenza della ma gestiti da imprese private accreditate, rispetto a
Parte quelli, parimenti accreditati, gestiti direttamente dalla o da suoi enti dipendenti,
deferire alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale, così come
esposta nel § B.11 a partire dal 2° cpv.; in via principale: rigettare integralmente l'appello
proposto dall' e, in particolare, rigettare i seguenti motivi Parte_1
d'impugnazione contro l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 12.09.22 (all. 1): A.
nullità per totale carenza di motivazione;
B. difetto di giurisdizione;
C. violazione di legge,
eccesso di potere, travisamento dei fatti;
D. omessa pronuncia sulle domande subordinate;
violazione di legge;
nonché respingere le conclusioni riportate a pag. 23 della citazione,
in cui si chiede la dichiarazione di nullità e la riforma totale dell'ordinanza impugnata, la
dichiarazione d'infondatezza del ricorso e d'insussistenza del credito azionato in primo
grado, con restituzione delle spese di primo grado e condanna alla refusione delle spese di
entrambi i gradi di giudizio;
sempre in via principale: per l'effetto, confermare la
pronuncia di primo grado, e comunque, contrariis rejectis: 1) accertare il diritto della
suddetta al pagamento, da parte dell' Controparte_1 [...]
degli adeguamenti tariffari delle quote sanitarie delle rette di assistenza Parte_1
degli utenti dei servizi pubblici di competenza della stessa e gestiti dalla Parte_1
medesima presso le residenze sanitarie assistenziali, i centri diurni e la Parte_3
residenza sanitaria per disabili elencati a pag. 3, relativamente al periodo di erogazione
dei servizi dal 01/01/2011 al 30/06/2019, per l'importo di € 3.151.050,26, così come
risultante dall'applicazione degl'indici ISTAT FOI annuali (nonché dall'applicazione
degl'indici ISTAT FOI mensili, che anzi risultano superiori), o in subordine per l'importo
4 di € 2.497.809,32, così come risultante dall'applicazione degl'indici ISTAT dell'inflazione
programmata, a titolo di corrispettivo vel tariffa ai sensi e per gli effetti dell'art. 122
L.R.T. n. 65/2010 e, in subordine ed in parte qua, a titolo di diritto a corrispettivo vel
tariffa di fonte contrattuale in base ai protocolli di cui alle Delibere G.R. nn. 402/2004 e
818/2009 (all.te sub nn. 26 e 1 al ricorso (all. 3) e qui sub n. 4 e 4, e sub n. 8 alle note del
05.06.22 (all. 5), qui all.to sub n. 6) e, in via ulteriormente subordinata, a titolo di diritto
a corrispettivo vel tariffa di fonte normativa secondaria o, solo in via ulteriormente
subordinata, provvedimentale in base alle delibere testé 42 citate;
2) condannare l'
[...]
al pagamento alla suddetta di Parte_1 Controparte_1
€ 3.151.050,26 o della diversa somma ritenuta di giustizia, conformemente a quanto
accertato a seguito della domanda di cui al numero precedente;
3) accertare il diritto della
suddetta Società Cooperativa al pagamento, da parte dell' Parte_3 [...]
degl'interessi moratori ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 231/2002, dovuti sugli Parte_1
adeguamenti tariffari di cui ai suddetti nn. 1 e 2 derivanti dall'applicazione degl'indici
ISTAT FOI annuali o mensili (che anzi risultano superiori), a partire dal sessantunesimo
giorno successivo alla ricezione delle missive allegate sub nn. 28 34 al ricorso, quivi all.te
sub n. 4 e 4, fino alla data dell'effettivo pagamento, e comunque fino alla data del
19/01/2023 nella misura di € 904.387,42, o in subordine e comunque fino alla data testé
indicata, basando gli adeguamenti tariffari sull'applicazione degl'indici ISTAT
dell'inflazione programmata, nella misura di € 691.888,14, come da calcoli all.ti sub n. 1
alle note di trattazione scritta del 07.02.2023, quivi all.ti sub n. 22; 4) condannare
l' al pagamento alla suddetta Parte_1 Controparte_1
degl'interessi moratori come sopra accertati e comunque, fino alla data
[...]
suddetta, di € 904.387,42 o della diversa somma ritenuta di giustizia, conformemente a
quanto accertato a seguito della domanda di cui al numero precedente;
In via subordinata:
1) nella denegata ipotesi in cui si ritenesse l' non tenuta, Parte_1
in parte, al pagamento degli adeguamenti tariffari di cui alle domande suestese, in quanto
5 receduta unilateralmente da accordi sostitutivi del provvedimento (nella fattispecie dai
protocolli d'intesa di cui alle suddette D.G.R. nn. 402/2004 e 818/2009) mediante le
D.G.R. nn. 462/2012, 307/2013, 443/2014, 323/2015, 324/2015 e 1481/2018, accertare
il diritto di al pagamento di € 776.278,23 da parte dell' Parte_3 [...]
a titolo di corrispettivo vel tariffa (per tutti i titoli come indicati al § C.3, Parte_1
n. 1), per gli adeguamenti spettanti sulle tariffe degli anni 2011, 2016 e 2017; 2)
condannare l' al pagamento alla suddetta Parte_1 [...]
di € 776.278,23 o della diversa somma ritenuta di giustizia, Controparte_1
conformemente a quanto accertato a seguito della domanda di cui al numero precedente;
Sempre in via subordinata: 1) nella denegata ipotesi di cui sopra (al § C.5), accertare il
diritto di alla corresponsione di un'indennità ai sensi dell'art. 11, co. 4, Parte_3
L. n. 241/1990, nella misura del danno emergente (come da riepilogo contabile all. sub n.
55 alle note di trattaz. scritta del 31.1.22 (all. 12), qui all.to sub n. 13) di € 1.282.109,15,
o nella diversa misura che sia ritenuta di giustizia anche alla stregua di quanto sopra
narrato e dedotto in fatto e in diritto, per l'estinzione parziale dell'obbligazione al
pagamento degli adeguamenti tariffari per i servizi socio-sanitari erogati agli utenti della
Parte tramite il gestore nel periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2019 nelle Parte_3
Strutture elencate a pag. 3; 2) sempre nella denegata ipotesi suddetta, condannare
l' al pagamento dell'importo di € 1.282.109,15 o della Parte_1
diversa somma ritenuta di giustizia in favore di conformemente a Parte_3
quanto accertato a seguito della domanda di cui al numero precedente;
In via
ulteriormente subordinata: 1) nella denegata ipotesi in cui si ritenesse l' Parte_1
non tenuta, in tutto o in parte, al pagamento della indennità di cui ai due
[...]
punti precedenti del § C.6), per il recesso da accordi sostitutivi del provvedimento (nella
fattispecie dai protocolli d'intesa di cui alle D.G.R. nn. 402/2004 e 818/2009), in quanto
le delibere succitate con cui è avvenuto il recesso sono state emesse dalla Controparte_2
iure proprio e non in rappresentanza dell' accertare il diritto di Controparte_3
6 al pagamento da parte della in quanto ente apicale del Parte_3 Controparte_2
Parte sistema socio-sanitario toscano e da cui la è dipendente e che assume i provvedimenti
tariffari in materia, alla corresponsione di un'indennità ai sensi dell'art. 11, co. 4, L. n.
241/1990, nella misura degli adeguamenti tariffari chiesti in via principale, e cioè (come
da riepilogo contabile all. sub n. 55 alle note di trattaz. scritta del 31.1.22, qui all.to sub
n. 13) € 1.282.109,15, o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche alla stregua di
quanto sopra narrato e dedotto in fatto e in diritto, per l'estinzione parziale
dell'obbligazione al pagamento degli adeguamenti tariffari per i servizi socio-sanitari
erogati agli utenti dell' tramite il gestore Parte_1 Parte_3
nel periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2019 nelle Strutture elencate a pag. 3; 2) sempre
nella denegata ipotesi suddetta, condannare la al pagamento Controparte_2
dell'importo di € 1.282.109,15 o della diversa somma ritenuta di giustizia in favore di
conformemente a quanto accertato a seguito della domanda di cui al 44 Parte_3
numero precedente;
In via ulteriormente subordinata: 1) nella denegata ipotesi in cui si
ritenesse l' non tenuta al pagamento degli adeguamenti Parte_1
tariffari suindicati, né, in subiecta parte, all'indennità ex art. 11, co. 4, L. n. 241/1990, e
si ritenesse del pari la non tenuta al pagamento dell'indennità richiesta Controparte_2
ai punti precedenti, anche solo parzialmente, accertare il diritto di al Parte_3
pagamento da parte della del risarcimento del danno per violazione di diritto CP_2
soggettivo, in primis di origine legale, in subordine di origine contrattuale, in via
ulteriormente subordinata di origine normativa secondaria, mediante i provvedimenti
succitati (D.G.R. nn. 462/12 e ss., all.te sub nn.
8-14 alla comparsa Avv. Fazzi, qui all.te
sub n. 8) nella misura degli adeguamenti tariffari chiesti in via principale, e cioè (come
da riepilogo contabile all. sub n. 55 alle note di trattazione scritta del 31.01.2022, qui
all.to sub n. 13) € 1.282.109,15, o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche alla
stregua di quanto sopra narrato e dedotto in fatto e in diritto (eventualmente di €
788.677,86 nel caso si accertasse la prescrizione quinquennale del credito risarcitorio),
7 per l'estinzione parziale del credito di al pagamento degli adeguamenti tariffari per CP
i servizi socio sanitari erogati agli utenti dell' in qualità di gestore nel Parte_1
periodo dal 01/01/2012 al 30/06/2019 nelle Strutture elencate a pag. 3; 2) sempre nella
denegata ipotesi suddetta, condannare la al pagamento dell'importo Controparte_2
accertato come da domanda di cui al numero precedente. In via ulteriormente
subordinata: 1) nel caso in cui siano concessi solo parzialmente gli adeguamenti richiesti,
a causa dell'applicazione delle D.G.R. nn. 462/2012, 307/2013, 443/2014, 323/2015,
324/2015 e non si ritenessero concedibili le indennità e i risarcimenti del danno
suindicati, accertare il diritto di al pagamento, da parte dell' Parte_3 [...]
degli adeguamenti tariffari, previsti per le annualità dal 2012 al Parte_1
2015 dall'art. 122 L.R. n. 65/2010 e, in subordine, dai protocolli suddetti o, in via
ulteriormente subordinata, dalle Delibere di Giunta Regionale nn. 402/04 e 818/09 (all.te
sub nn. 26 e 1 al ricorso (all. 3), quivi all.te sub n. 4 e 4), sulle quote sanitarie suddette,
con capitalizzazione anche per gli adeguamenti delle annualità successive, per l'importo
di € 427.369,72, come da riepilogo all. sub n. 55 alle note di trattazione scritta del
31.01.2022, quivi all.to sub n. 13) (vd. casella campita in arancione, posizionata in basso
a destra), o per la diversa somma ritenuta di giustizia, giusta la non applicabilità
retroattiva delle DD.GG.RR. succitate (462/2012 e ss.), a titolo di diritto a corrispettivo
vel tariffa di fonte normativa primaria o, in subordine, di fonte contrattuale (in forza dei
Protocolli d'intesa di cui alle Delibere di Giunta Regionale nn. 402/04 e 818/09) o, in
subordine, a titolo di diritto a corrispettivo di fonte normativa secondaria o, in via
ulteriormente subordinata, di fonte provvedimentale (costituite dalle delibere testé citate);
2) sempre nella denegata ipotesi suddetta, condannare l' Parte_1
al pagamento dell'importo di € 427.369,72 o della diversa somma ritenuta di giustizia in
favore di conformemente a quanto accertato a seguito della domanda di Parte_3
cui al numero precedente. Sempre in via principale: condannare l' Parte_1
al pagamento in favore di degl'interessi moratori, dovuti per i
[...] Parte_3
8 medesimi titoli successivamente alla data del 19.01.2023, secondo gl'indici e i criteri sopra
indicati, in via subordinata anche a titolo d'interessi legali;
In via istruttoria: per
tuziorismo difensivo - in quanto le controparti non hanno mai rivolto contestazioni
specifiche sui fatti documentabili con le seguenti richieste -, ammettere integralmente le
istanze istruttorie di cui alle conclusioni del ricorso di prime cure, così come integrate
dalle conclusioni delle note di trattazione scritta del 31.1.2022, quivi all.ti sub nn. 3 e 12.
Tali istanze sono le seguenti: - consulenza tecnico-contabile di ufficio per accertare: 1)
l'ammontare degli adeguamenti tariffari applicabili alle quote sanitarie delle rette di
ospitalità degli utenti dell' assistiti nel periodo dal 01/01/2011 al Parte_1
30/06/2019 da presso le Strutture socio-sanitarie elencate a pag. 3, come Parte_3
sopra quantificate, sulla base dell'applicazione degl'indici ISTAT FOI e degl'indici
ISTAT dell'inflazione programmata;
2) l'ammontare dell'indennizzo spettante a
per i recessi unilaterali della dall'accordo di cui alla D.G.R. n. Parte_3 CP_2
818 del 21/09/2009 (recessi esercitati con le D.G.R. nn. 462/2012 e ss. (vd. all.ti 8-14 alla
comparsa Avv. Fazzi (all. 7), qui all.te sub n. 8)), valutando in particolare il pregiudizio
(riferito al danno emergente dal contegno dei resistenti in fase di esecuzione dei rapporti
negoziali) verificatosi in danno di 3) l'ammontare del danno emergente Parte_3
e del lucro cessante provocato dalla a a mezzo delle Controparte_2 Parte_3
delibere di recesso dall'accordo di cui alla D.G.R. n. 818 del 21/09/2009 (recesso esercitato
con le D.G.R. suindicate), o comunque a mezzo di tali provvedimenti sostitutivi 46 del
precedente provvedimento;
- ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti della
(punto 6 dell'elenco che segue), dell' Controparte_2 Parte_1
(punti 1-4 e 7), nonché del Comune di Firenze (punti 2, 3 e 5), degli altri Comuni
competenti per gli utenti inseriti presso le Strutture di cui all'elenco a pag. 3, delle Società
della Salute dell'Area Fiorentina competenti per gli utenti in parola o degli altri Enti o
Uffici pubblici che ne risultassero in possesso (punti 2-3), dei seguenti documenti: 1) quei
fogli, registri, verbali, mandati e autorizzazioni al pagamento e altri tipi di documenti da
9 cui risultino o, in caso di loro mancanza, quei documenti da cui emergano le presenze
degli utenti dell' di Firenze e poi dell' Parte_6 Parte_1
assistiti nel periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2019 presso le strutture socio-sanitarie
elencate a pag. 3, gestite da 2) verbali della Commissione di Vigilanza Parte_3
prevista dall'art. 23 della L.R. n. 41/2005, relativi alle verifiche sulla effettiva presenza
degli utenti dell' stessa presso le strutture elencate a pag. 3; 3) quei fogli, Parte_1
registri, verbali e altri tipi di documenti da cui risultino o, in caso di loro mancanza, quei
documenti da cui almeno emergano le quote sanitarie applicate agli utenti dell'
[...]
di Firenze e poi dell' assistiti nel periodo dal Parte_6 Parte_1
01/01/2011 al 30/06/2019 presso le strutture elencate a pag. 3; 4) Delibera del Direttore
Generale dell' di Firenze n. 775 del 16/11/2011 (relativa all'adeguamento Parte_1
tariffario dei servizi socio-sanitari in appalto); 5) Lettere-contratto cui fa riferimento
l'autorizzazione Comune di Firenze – Direz. Servizi Sociali e Sport n. 2011/DD/01854;
6) delibere della G.R. Toscana nn. 402/04 e 818/09 e relativi Protocolli d'intesa alle
medesime allegati nella loro forma originale, riportante le sottoscrizioni delle parti
firmatarie (all.ti in copia sub nn. 26 e 1 al ricorso di prime cure (all. 3); 7) Parte_7
del 25/02/2011, cui fa riferimento il parere del Direttore Sanitario dell'
[...] [...]
del 25/02/2011, Prot. n. 001507232.6.1 (all.to sub n. 17 al ricorso di Parte_8
prime cure). Ai fini istruttori, L'Avv. Blandi chiede inoltre l'ammissione di prova per
testi, da escutersi nei confronti dei Direttori di struttura, dell'addetta alla verifica dei
registri di presenza e del Direttore amministrativo delle Strutture socio-sanitarie de quo,
firmatari delle dichiarazioni quivi allegate sub nn. 26-37 al ricorso (all. 3), qui all.te sub
n. 4, 4 e 4, per accertare se le impegnative di spesa dell' (già Parte_1
ASL di Firenze), indicate in tali dichiarazioni, siano le uniche presenti nella Struttura
socio-sanitaria da ciascuno di loro 47 diretta, per i periodi che risultano ivi indicati, e che
Parte tale documentazione è quella effettivamente risultante come inviata dalla presso le
rispettive Strutture socio sanitarie, poiché non risulta altra documentazione di tal tipo
10 presente nei fascicoli degli utenti, ivi conservati. Chiede infine escutersi i suddetti
Direttori di Struttura e addetta alla verifica, per accertare se gli utenti, nei giorni indicati
nei loro registri di presenza all.ti sub nn. 40-48 al ricorso (all. 3), qui all.te sub n. 4 e 4,
sono stati assistiti presso la Struttura da lui diretta. Nel caso in cui non fosse concessa la
prova testimoniale semplificata, si chiede che i testi siano sentiti sui seguenti capitoli: 1)
D.C.V. le impegnative di spesa dell' (già ASL di Firenze), Parte_1
indicate nelle Sue dichiarazioni che le vengono rammostrate, sono le uniche presenti nella
Struttura socio-sanitaria da Lei diretta, per i periodi che risultano ivi indicati;
2) D.C.V.
le impegnative di spesa dell' (già ASL di Firenze), indicate Parte_1
nelle Sue dichiarazioni che le vengono rammostrate, sono le uniche presenti nella Sede
amministrativa di da Lei diretta, per i periodi che risultano ivi indicati;
Parte_3
D.C.V. gli utenti indicati nei registri di presenza che Le vengono rammostrati, nei giorni
ivi specificati, sono stati assistiti presso la Struttura da Lei diretta;
4) D.C.V. gli utenti
indicati nei registri di presenza che Le vengono rammostrati, nei giorni ivi specificati,
sono stati assistiti presso la Struttura soggetta alla Sua attività di verifica aziendale>>.
I FATTI DI CAUSA
1. adiva il tribunale di Firenze, allegando di aver prestato per il CP
periodo dal 1°.
1.2011 al 30.6.2019 (e tutt'ora prestava) in regime di accreditamento (leggi regionali n. 41/2005 e n. 82/2009) servizi di assistenza sociosanitaria in residenze sanitarie assistenziali, centri diurni per anziani non autosufficienti e in una residenza sanitaria per disabili.
Tali prestazioni sociosanitarie rientravano tra i servizi di competenza delle
Aziende sanitarie ai sensi dell'art. 3 septies, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 502/1992.
Le prestazioni erogate da erano parzialmente a carico dell' CP [...]
di riferimento quanto alla retta giornaliera di ricovero, determinata, per CP_3
le RSA, in € 52,32 a partire dal 1°.1.2010 (delibera G.C. n. 818/2009) e, per il centro diurno, nella misura del 60% della quota sanitaria (delibera C.G. n. 311/1998),
11 mentre, con riguardo alla residenza sanitaria per i disabili, ivi trasferiti dalle RSA,
la quota sanitaria a carico dell'amministrazione era pari a quella delle RSA (€
52,32).
Assumeva che le delibere della G.C. n. 402/2004 e n. 818/2009, in CP
conformità all'art. 122 della legge regionale n. 65/2010, stabilivano un adeguamento tariffario automatico delle quote sanitarie delle rette di ricovero per anziani non autosufficienti e adulti inabili in RSA nella misura dell'indice
Istat di inflazione programmata.
L' , in applicazione della delibera n. 818/2009, Parte_1
aveva corrisposto gli adeguamenti tariffari per l'anno 2010 alle sole RSA.
Per le annualità successive, in base alle delibere G.R. 462/2012 e 307/2013,
gli adeguamenti tariffari non erano stati più corrisposti.
Su tali premesse invocava la disapplicazione (art. 5 l. 2248/1865, CP
allegato E) delle delibere G.R. 462/2012 e 307/2013 perché non erano conformi all'art. 122 della legge regionale n. 65/2010. Inoltre, dette delibere non potevano modificare unilateralmente l'accordo allegato alla delibera 818/2009, avente natura di contratto, non essendo consentito al singolo contraente risolvere il contratto per la sola durata di un anno con la pretesa che, scaduto tale anno ne sarebbero ripristinati gli effetti, perché tale comportamento violava l'istituto del recesso da accordi contrattuali con la p.a. ai sensi degli artt. 1372, 1373 e 1467 cod.
civ. in relazione dell'artt. 11, comma 4, della legge n. 241/1990. Eccepiva quindi l'inesistenza delle delibere n. 462/2012 e n. 307/2013 per carenza in astratto del potere amministrativo. In denegata ipotesi, chiedeva che, ove le menzionate delibere del 2012 e del 2013 fossero state reputate efficaci, era comunque dovuto l'indennizzo di cui all'art. 11, comma 4, della legge 241/1990, ovvero, in ulteriore subordine, il risarcimento del danno per la violazione del diritto soggettivo,
12 illustrando che il danno emergente era da reputarsi pari alla perdita derivante dal mancato adeguamento tariffario.
Parimenti illegittima era, a dire di la delibera G.R. n. 1481/2018, che, CP
pur ammettendo che l'adeguamento tariffario automatico era dovuto sino a tutto il 2018, riteneva non: <più applicabile l'adeguamento tariffario della quota sanitaria
delle RSA tramite l'incremento programmatico annuale del costo della vita previsto,
accertato dall'Istat, di cui al punto 4 della DGR n. 818/2009>>, in quanto anch'essa in contrasto con l'art. 122 della legge regionale n. 65/2010, stabilendo un adeguamento per il 2019 (di 0,60 al giorno per cui la quota era divenuta di € 52,92)
che non teneva conto dei precedenti adeguamenti, che avrebbero dovuto, invece,
essere capitalizzati, con conseguente inadempimento alle obbligazioni assunte.
Concludeva chiedendo che fosse accertato il diritto di agli CP
adeguamenti tariffari per il periodo dal 1°.
1.2011 al 30.6.2019, o, in subordine, che fosse riconosciuto l'indennizzo ex art. 11, comma 4, l. 241/1990 a carico dell' _2
o della ovvero, in ulteriore subordine il risarcimento del danno per CP_2
violazione del diritto soggettivo. In via ulteriormente subordinata chiedeva il pagamento da parte di degli adeguamenti tariffari previsti per le annualità _2
2012 e 2013 in base all'art. 122 della legge regionale n. 65/2010, con capitalizzazione anche le annualità successive, oltre interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002.
1.1. Si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione _2
del giudice ordinario, allegando che la determinazione delle quote sanitarie derivava da un potere amministrativo legislativamente attribuito alle Regioni che lo esercitavano annualmente in forza delle proprie leggi finanziarie, con le quali era distribuito il Fondo Sanitario Nazionale, suddiviso nei vari Fondi Nazionali
Regionali, e tra le molte funzioni e attività svolte dalle Aziende sanitarie locali, in base ai Piani Sanitari Regionali e Locali e ai LEA (art. 117 Cost., leggi regionali n.
13 40/2005 e n. 41/2005 e successivi aggiornamenti), per cui la posizione soggettiva in capo a era di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Nel merito CP
chiedeva il rigetto della domanda, facendo rilevare che la legge regionale n.
65/2010 era la legge finanziaria per l'anno 2011 e per tale motivo essa aveva valenza solo annuale. Inoltre, l'invocato art. 122 non si riferiva alle tariffe e alle quote che la e gli Enti sanitari dovevano pagare, bensì alle somme, tariffe CP_2
e canoni che dovevano riscuotere. Ricostruita la normativa di riferimento,
allegava che non vi era alcun automatismo dell'aggiornamento Istat delle quote capitarie, poiché la quota sanitaria era fissata a livello regionale con appositi atti deliberativi, rimarcando che la delibera 818/2009 era un mero accordo quadro di natura programmatica. Invocava le pronunce della giurisprudenza di merito in casi analoghi e quelle del TAR Toscana, che, in casi analoghi, avevano negato l'esistenza di un diritto all'adeguamento automatico delle tariffe in capo alle
RSA.
1.2. La costituitasi in giudizio, a sua volta eccepiva il Controparte_2
difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ciò anche con riguardo alla domanda di indennizzo ex art. 11 l. 241/1990 che rientrava nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, n. 2, della legge 104/2010. Nel merito eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del diritto risarcitorio e argomentava che le domande formulate da erano infondate nell'an e nel quantum come, CP
peraltro, già affermato dal TAR Toscana in controversia analoga con la sentenza n. 1678/2016 che aveva riconosciuto valenza meramente programmatica al protocollo d'intesa del 2009. Contestava anche il quantum perché non provato e concludeva per la dichiarazione di difetto di giurisdizione e, nel merito, per il rigetto della domanda, col favore delle spese.
1.3. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza non definitiva ex art. 702 ter cod.
proc. civ., pronunciata il 12.9.2022, disattendeva l'eccezione di difetto di
14 giurisdizione e così statuiva: <
1. Accerta il diritto della Controparte_1
al pagamento, da parte dell degli
[...] Parte_1
adeguamenti tariffari delle quote sanitarie delle rette di ospitalità degli utenti dei servizi
pubblici erogati dalla stessa e gestiti dalla medesima presso Parte_1 Parte_3
le residenze sanitarie assistenziali, i centri diurni e la residenza sanitaria per disabili
elencati a pag. 2, righi 5- 18, relativamente al periodo di erogazione del servizio dal
1.1.2011 al 30.6.2019, da calcolarsi sulla base dell'art. 122 LRT n. 65/2010 tenuto anche
delle specifiche convenzioni intercorse tra le specifiche parti, tra cui i protocolli all.ti alle
delibere G.R. nn. 402/2004 e 818/2009 (all.te sub nn. 26 e 1 del ricorso); 2) da calcolarsi
anche gli interessi corrispettivi o moratori, se specificatamente previsti dalle fonti
sopraindicate; 3) dispone procedersi a CTU contabile per il calcolo dell'importo totale
…>>.
L'ordinanza era oggetto di appello immediato da parte di _2
Il Tribunale di Firenze, senza poi procedere alla consulenza d'ufficio, con ordinanza definitiva pronunciata ex art. 702 ter cod. proc. civ. in data 20.11.2023,
riteneva, invece, fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione e, <revocata
l'ordinanza che aveva disposto c.t.u. contabile e l'ordinanza interinale del 12.9.2022>>,
così statuiva: <dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
giudice amministrativo;
compensa integralmente le spese>>.
1.4. Come sopra anticipato, con citazione notificata il 30.9.2022, _2
proponeva appello immediato avverso l'ordinanza non definitiva del 12.9.2022,
affidandosi a quattro motivi e chiedendo che detta ordinanza fosse dichiarata nulla per difetto di motivazione ovvero che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito chiedeva che fossero respinte le domande azionate da con la condanna di quest'ultima alla restituzione CP
delle spese del primo grado.
15 1.5. Con comparsa depositata il 15.11.2023 si costituiva la Controparte_2
per chiedere l'accoglimento dell'appello della In merito alle domande _2
formulate da nei propri confronti, chiedeva che fosse dichiarato il difetto di CP
giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
in subordine chiedeva che fossero respinte nel merito.
1.6. Si costituiva anche per chiedere il rigetto dell'appello proposto CP
da ribadendo il proprio diritto all'adeguamento tariffario, ovvero, in _2
subordine all'indennizzo o al risarcimento del danno nei termini sopra illustrati.
1.7. A sua volta, con citazione notificata il 21.12.2023, impugnava CP
l'ordinanza definitiva del 20.11.2023, lamentando la violazione dell'art. 122 della legge regionale n. 65/2010 e chiedendo che l'ordinanza fosse dichiarata nulla ex art. 161, comma 2, cod. proc. civ. o, in via subordinata, per violazione dell'art. 279
cod. proc. civ.. Argomentava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e riproponeva le domande già formulate in primo grado di cui chiedeva l'accoglimento. In subordine, proponeva anche questione di legittimità
costituzionale dell'art. 122 della legge regionale n. 65/2010 per violazione degli artt. 3, 97, 41 e 43 della Costituzione.
1.8. I due appelli erano riuniti per ragioni di connessione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.3.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente si esamina l'eccezione di nullità dell'ordinanza definitiva del 20.11.2023 sollevata da con il proprio atto di appello. CP
Essa è fondata.
16 Nella ordinanza non definitiva del 22.9.2022 il primo giudice aveva espressamente disatteso la questione di giurisdizione ed accertato il diritto di all'adeguamento tariffario, rimettendo la causa sul ruolo per provvedere CP
all'ulteriore istruttoria in merito alla quantificazione del credito di CP
Era, pertanto, precluso al primo giudice, in sede di ordinanza definitiva,
revocare quella non definitiva per affermare il difetto giurisdizione, essendosi ormai spogliato di ogni potestas decidendi sulla questione di giurisdizione respinta con la prima pronuncia.
Ne consegue che va dichiarata la nullità della ordinanza definitiva del
20.11.2023 ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. civ., il quale prevede che la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione possa essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione, con conseguente preclusione per il giudice di primo grado di revocare l'ordinanza non definitiva.
3. Dichiarata la nullità della ordinanza definitiva, occorre adesso esaminare l'appello proposto da avverso l'ordinanza non definitiva. _2
Al riguardo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità
sollevata da ex art. 342 cod. proc. civ., avendo alla luce dei principi CP _2
stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì
Cass., ord. n. 13535 del 2018) adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
4. Col primo e il secondo motivo di appello ha riproposto la _2
questione di difetto di giurisdizione. Lamenta, in particolare, il vizio di _2
motivazione, non avendo il primo giudice considerato che la determinazione del
17 quantum delle quote sanitarie derivava da un potere amministrativo legislativamente attribuito alle n quanto enti territoriali con competenza CP_2
concorrente con quello dello Stato in ambito sanitario. Illustrava che tale potere era esercitato annualmente in forza delle leggi finanziarie regionali e rimarcava che alcuna posizione di diritto soggettivo era ravvisabile in capo a in merito CP
all'adeguamento tariffario, ma, semmai, di interesse legittimo. Faceva, inoltre,
rilevare che la legge regionale n. 65/2010 era una legge finanziaria, peraltro recante l'obiettivo di contenimento della spesa sanitaria (art. 12) ed aveva valenza annuale, per cui non poteva essere considerata cogente per gli anni successivi.
Inoltre, l'art. 122 non si riferiva alle tariffe e alle quote che la e gli altri CP_2
enti dovevano pagare, bensì alle somme, tariffe e canoni che dovevano essere riscossi dall'ente, per cui in tale disposizione normativa non poteva ravvisarsi alcun fondamento al preteso diritto soggettivo azionato da Argomentava CP
che non era consentito all' di aggiornare le quote capitarie, non essendo _2
previsto alcun meccanismo di adeguamento automatico delle stesse. Ribadiva
che l'accordo del 30.12.2010 stipulato da e le Associazioni _2 Parte_9
si limitava alla definizione della quota sanitaria per l'anno 2010, senza
[...]
possibilità di definire future variazioni, siccome non ancora determinate dalla
Regione. Richiamava, inoltre, la sentenza n. 1489/2016 del TAR Toscana,
rimarcando il carattere necessariamente annuale della programmazione sanitaria regionale e negando alla deliberazione G.R. n. 818/2009 ed al protocollo d'intesa rilievo cogente, non prevedendo tali fonti un obbligo per di utilizzare, _2
anche per gli anni successivi, il criterio dell'incremento programmato, annuale,
del costo della vita accertato dall'Istat, potendo, per le annualità successive,
manifestarsi la necessità di utilizzare criteri più o meno restrittivi, in base alle risorse disponibili.
18 4.1. ha chiesto il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, CP
argomentando: a) che non era sussistente il vizio di motivazione lamentato da b) che l'art. 122 della legge regionale n. 65/2010 aveva natura di norma _2
auto-esecutiva e non meramente programmatica, atteso il suo chiaro e perentorio tenore letterale, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che impediva di dare rilievo alla sua rubrica nel senso inteso da c) che la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario ai sensi _2
dell'art. 133, comma 2, lett. c) giacché l'adeguamento tariffario, automatico per legge, rientrava nella definizione di altri corrispettivi ivi menzionata;
d)
l'adeguamento tariffario era inoltre imposto dagli standard strutturali,
professionali e organizzativi in cui erano definite anche le ore di personale da assicurare per ciascuna qualifica in proporzione al numero di assistiti;
e) che il criterio di copertura finanziaria richiamato nella sentenza del TAR Toscana n.
1489 del 2016 non era quindi applicabile e ciò anche in ragione del fatto che, in quel giudizio, era stato chiesto l'annullamento di alcune delibere, qualificandole come provvedimenti amministrativi in materia sanitaria, invece che come provvedimenti emessi in carenza di potere, giusta l'art. 122 citato sull'adeguamento tariffario obbligatorio dei servizi di competenza dell'
[...]
. CP_3
5. L'eccezione di difetto di giurisdizione è da disattendere.
ha proposto una pluralità di domande: in via principale ha chiesto CP
che fosse riconosciuto il suo diritto soggettivo all'adeguamento tariffario per il periodo dal 1°.
1.2011 al 30.6.2019, assumendo che tale adeguamento è automatico e deriva direttamente dalla legge (art. 122 della legge regionale n. 65/2010)
ovvero, in via subordinata, quale corrispettivo dovuto in forza delle deliberazioni n. 402/2004 e n. 818/2019 siano esse considerate come norme regolamentari di fonte secondaria che come provvedimenti amministrativi.
19 Quanto alla domanda principale l'eccezione di difetto di giurisdizione è
infondata.
Trattasi, infatti, di controversia relativa all'esecuzione dell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pareticità, tra l' e la struttura privata _2
concessionaria, come successivamente integrato da atti normativi di fonte primaria (l. r. 65/2010) e secondaria, ovvero provvedimentali (D.G.R. 402/2004 e
818/2009), avente contenuto meramente patrimoniale e come devoluta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 104 del 2010, non venendo in rilievo, secondo l'assunto di l'esercizio, da parte della pubblica CP
amministrazione, di poteri autoritativi o discrezionali (v. Cass. 30963/2023).
E ciò in ragione del fatto che, in via principale, pretende CP
l'adeguamento, assumendo l'esistenza di un diritto soggettivo perfetto all'adeguamento automatico della quota sanitaria, basato sull'art. 122 della legge
65/2010 e le citate DGR 402/04 e 818/09.
Di conseguenza, il petitum sostanziale della pretesa avanzata in via principale da nei confronti di in base alla causa petendi illustrata dal CP _2
, investe unicamente la verifica dell'esistenza del diritto Parte_3
all'adeguamento in base alle citate fonti normative e provvedimentali ed il corrispondente inadempimento di senza coinvolgere il controllo di _2
legittimità dell'azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio.
5.1. La giurisdizione del giudice ordinario è poi configurabile anche in relazione alle ulteriori domande subordinate proposte da E ciò anche con CP
riguardo alla domanda di condanna di e della _2 Controparte_2
all'indennizzo ex art. 11 della legge 241/1990, assumendo che le deliberazioni n.
462/2012 e n. 307/2013 diano luogo, di fatto, ad un recesso unilaterale da accordi contrattuali della p.a..
20 Trattasi, infatti, di domanda che non investe la conclusione, la formazione o l'esecuzione di accordi sostitutivi (rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, n. 2, della legge 104/2010), ma il diverso,
asserito, diritto all'indennizzo in caso di recesso parziale dell'amministrazione dagli accordi assunti e dalle disposizioni normative, di fonte legale o regolamentare, che disciplinano il rapporto concessorio, il cui petitum sostanziale evidenzia anche in questo caso (come pure per la domanda subordinata di condanna al risarcimento del danno) la lesione di un diritto soggettivo perfetto.
5.2. Per analogo ordine di ragioni l'eccezione di difetto di giurisdizione va disattesa anche con riferimento alla domanda, ulteriormente subordinata, di condanna della p.a. all'adeguamento tariffario previsto per le annualità 2012 e
2013 dall'art. 122 l.r. 65/2010 e dalle delibere G.R. 402/04 e 818/2009 con capitalizzazione anche per le annualità successive, poiché anche in questo caso il
petitum sostanziale si individua nell'interpretazione del contratto, come integrato, a dire di dalle menzionate fonti normative e provvedimentali, e CP
nel prospettato diritto soggettivo alla capitalizzazione dell'adeguamento per le annualità successive, senza che ciò coinvolga la verifica dell'attività autoritativa della pubblica amministrazione.
6. Respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, si esamina adesso il terzo motivo dell'appello proposto da unitamente ai motivi dell'autonomo _2
appello con cui ha riproposto, sotto vari profili, le domande di pagamento CP
dell'adeguamento tariffario ed alle difese svolte sul punto dalle altre parti.
6.1. Col terzo motivo, ha censurato l'ordinanza impugnata per vizio _2
di motivazione e per violazione dell'art. 122 della legge regionale n. 65/2010, che prevede: <la le aziende sanitarie, le agenzie e gli enti dipendenti, nel CP_2
determinare le tariffe per i beni e servizi di propria competenza, ne prevedono
l'aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
21 di operai e impiegati, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge>>, nonché per travisamento delle deliberazioni G.R. n. 402/2004 e 818/2009. Al riguardo _2
ha fatto rilevare che la legge n. 65/2010 è una legge finanziaria relativa all'anno
2011, inidonea ad impegnare le risorse finanziarie della per le annualità CP_2
future. In secondo luogo, detta disposizione normativa si riferiva alle tariffe e alle quote da riscuotere da parte della p.a. e non quelle che doveva pagare, come reso evidente dalla rubrica dello stesso articolo e del capo corrispondente. Inoltre,
l'interpretazione dell'art. 122 cit. offerta dal primo giudice era contraddetta dalla stessa legge finanziaria regionale n. 65/2010, che, all'art. 12, poneva un obiettivo di contenimento della spesa sanitaria, stabilendo che: <gli enti e le aziende del
servizio sanitario regionale adottano misure volte alla riduzione del 5% delle loro spese
di funzionamento rispetto al corrispondente ammontare dell'anno 2009>>. ha poi _2
censurato interpretazione delle delibere di G.R. n. 402/2004 e 818/2009 data dal primo giudice, evidenziando che esse avevano natura meramente programmatica, sino a quando la non disponeva in merito allo CP_2
stanziamento delle risorse, e non ponevano alcun meccanismo di adeguamento automatico delle quote capitarie dovute alle strutture convenzionate valevole per il futuro. Tanto che, per l'anno 2010 e per l'anno 2011 l'adeguamento delle quote capitarie era stato calcolato in base all'accordo multilaterale stipulato il 30.12.2010
che lo fissava nella misura del 0,7% per il 2010 e del 1,5% per il 2011,
adeguamento interamente corrisposto da per gli importi corrispondenti, _2
in conformità, peraltro, alle stesse fatture emesse da CP
6.2. ha chiesto il rigetto del terzo motivo di appello evidenziando che CP
l'art. 122 della legge regionale n. 65/2010 è norma auto-esecutiva e non poteva essere interpretata nel senso inteso da perché ciò avrebbe determinato una _2
discriminazione tra gli enti pubblici che erogavano servizi sociosanitari e le strutture accreditate che erogavano i medesimi servizi, invocando, al riguardo la
22 legge regionale n. 82/009 che sanciva il diritto di libera scelta dell'utente in ordine ai servizi cui intendeva accedere. Allegava che anche la struttura accreditata era
Parte qualificabile come ente dipendente della sia in ragione dell'affidamento della gestione del servizio pubblico, sia sotto il profilo della dipendenza economica. In subordine sollevava questione di legittimità costituzionale ex artt.
3, 41, 43 e 97 Cost.. Illustrava l'inappropriatezza del criterio del risparmio della spesa pubblica, che non era compatibile con il funzionamento delle strutture accreditate vincolate al rispetto di rigidi parametri e standard professionali e organizzativi in cui erano perfino definite le ore di personale da assicurare per ciascuna qualifica in relazione agli utenti presenti.
6.3. La , dopo aver riproposto l'eccezione di prescrizione Controparte_2
del diritto al risarcimento del danno preteso da nei propri confronti, ha CP
rimarcato la natura meramente programmatica del Protocollo di Intesa
approvato la D.G.R. n. 818/2009, quale tipico atto di indirizzo e di programmazione di competenza dell'organo politico, a differenza degli atti negoziali che erano di competenza degli organi dirigenziali. Ha quindi contestato il diritto di all'adeguamento automatico della quota capitaria che non CP
poteva trovare fonte in atti meramente programmatori, che, per la loro attuazione, richiedevano l'adozione di una successiva attività provvedimentale della volta a determinare, in modo puntuale e con riferimento ad una CP_2
precisa annualità, l'incremento suddetto.
7. Il terzo motivo dell'appello proposto da è fondato. _2
Deve infatti negarsi che l'art. 122 della legge regionale n. 65/2010 stabilisca un diritto soggettivo in favore delle strutture accreditate ad ottenere da _2
l'adeguamento automatico delle tariffe all'indice di inflazione programmato.
Questo per più ordini di ragioni.
23 In primo luogo, perché la citata legge regionale 65/2010 ha natura di legge finanziaria destinata a regolare la programmazione economica regionale per il
2011 nel rispetto, tra gli altri, degli obiettivi di finanza pubblica imposti alla
Regione dal d.l. 78/2010 (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).
L'art. 122, inserito nel capo III “Disposizioni in materia di tariffe per beni e
servizi riscosse dalla dalle aziende sanitarie, e dalle agenzie e enti dipendenti” e CP_2
recante una rubrica di analogo tenore, prevede che: <La le aziende CP_2
sanitarie, le agenzie e gli enti dipendenti, nel determinare le tariffe per beni e servizi di
propria competenza, ne prevedono l'aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, salvo che non sia diversamente
disposto dalla legge>>.
Trattasi quindi di disposizione che impone alla e alle aziende CP_2
sanitarie e loro agenzie ed enti dipendenti, di applicare l'adeguamento Istat per i beni e i servizi di loro competenza in relazione alle somme da riscuotere e non già a quelle da erogare a titolo di corrispettivo a terzi.
Né può essere condiviso l'assunto secondo cui rivestirebbe la qualità CP
di ente dipendente dell' , trattandosi, invece, di soggetto privato Controparte_3
che esercita l'attività sanitaria in regime di autonomia imprenditoriale ed economica, rispetto al quale la , per il limite del diritto privato Controparte_2
inerente alla legislazione regionale, non può imporre obblighi in merito alla determinazione delle proprie tariffe.
Da tale disposizione normativa non può dunque ricavarsi l'attribuzione,
in capo alle strutture accreditate, di un diritto soggettivo perfetto all'adeguamento tariffario invocato da per le annualità dal 1.1.2011 al CP
30.6.2019.
24 7.1. Ancora va negato che tale diritto sia individuabile sulla scorta della deliberazione G.R. n. 402/2004 (che, nell'allegato 2, punto 12, prevede che: <La
si farà parte attiva per la costituzione di un tavolo di concertazione con Controparte_2
le parti sociali e ANCI al fine di monitorare e indicare percorsi omogenei per la
determinazione della quota di parte sociale della tariffa medesima. Qualora nell'ambito
per periodo di applicazione degli incrementi tariffari previsti intervengano rinnovi
contrattuali, si procederà in tempi rapidi all'adeguamento delle rette, fermo restando
quanto previsto al punto 4. Dopo la conclusione del triennio, qualora non intervengano
nuove disposizioni tariffarie, verrà assicurata l'applicazione degli incrementi Istat).
Questo perché detta delibera ha definito il regime tariffario delle RSA e la quota a carico del servizio sanitario unicamente con riguardo al triennio 2004-
2006, senza introdurre alcun meccanismo automatico di adeguamento obbligatorio delle quote capitarie per i periodi successivi. Trattasi, peraltro, di previsione non auto – esecutiva, come è dimostrato dal fatto che per determinare,
in concreto, la quota a carico del servizio sanitario è stata poi adottata, per il triennio in questione, la deliberazione n. 271 del 14.2.2005 (come richiamata nella delibera GR n. 818/2009).
7.2. Va poi negato che il diritto soggettivo all'adeguamento tariffario invocato da possa risiedere nella deliberazione G.R. n. 818/2009, che al CP
punto 4 dà atto: <che dal 1° gennaio 2010, per l'adeguamento tariffario della quota
sanitaria delle RSA, articolata nei quattro moduli organizzativi previsti dalla
deliberazione G.R.T. n. 402/2004, la utilizzerà come riferimento Controparte_2
l'incremento programmato annuale del costo della vita, accertato dall'Istat>>.
Detta deliberazione è volta all'approvazione del relativo protocollo di intesa, che ha stabilito le modalità di incremento della quota sanitaria per le sole annualità ivi considerate, non ha natura di atto normativo di fonte secondaria e il suo contenuto, anche con riguardo al richiamato punto 4, ha valenza
25 meramente programmatica, come chiarito non solo nei precedenti del giudice amministrativo allegati in atti (v. sentenza TAR Toscana n. 1489/2016), ma anche da precedenti di questa stessa Corte (v. sentenza n. 2269/2022 e sentenza n
2348/2022, in atti) che, in casi analoghi, ha avuto modo di precisare che:
<trattandosi di un protocollo di intesa, come tale, ha una valenza programmatica, non
essendo direttamente applicabile, ma necessitando di atti amministrativi per l'effettiva
determinazione di un nuovo incremento tariffario delle quote sanitarie, atteso il carattere
necessariamente annuale della programmazione regionale della spesa sanitaria, come atto
finale di una procedura che presuppone, a monte, la fissazione da parte dello Stato delle
somme che le Regioni avranno a disposizione per la spesa sanitaria, attraverso la delibera
CIPE con cui annualmente viene ripartito il fondo sanitario nazionale. Leggendo la
delibera b, 818/2009 nella sua interezza, emerge con chiarezza la natura programmatica
del punto 4, considerando che ai punti 2 e 3 della stessa, la si occupa già Controparte_2
di adeguare le quote sanitarie relative all'anno 2009 … (…) mentre il punto 4 della
delibera deve intendersi come un parametro di riferimento nell'eventualità in cui
l'Amministrazione regionale decida appunto di deliberare suddetti provvedimenti. Tanto
che per l'anno 2010 la ha adeguato la tariffa sanitaria dell'1.5% e sulla Controparte_2
bse di ciò l' , in data 30.12.2010, ha sottoscritto un accordo con i Parte_1
rappresentanti dei gestori delle RSA prevedendo un aumento della retta pari allo 0,7%
dal 1°.
1.2010 al 30.1.2010 e “a corrispondere a far data dal 31 dicembre 2010, la quota
sanitaria spettante alle RSA nella misura adeguata al tasso di inflazione programmato
per il 2010 in misura di 1,5%>>.
Intendendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questa
Corte, deve, pertanto, negarsi che la delibera n. 818/2019 vincoli la ad CP_2
applicare in via automatica per le annualità dal 1°.
1.2011 al 30.6.2019
l'adeguamento tariffario commisurato agli indici Istat FOI.
26 7.3. Va, infine, escluso che l'interpretazione dell'art. 122 della l.r. n. 65/2010
e delle menzionate delibere G.R. nn. 402/2004 e 818/2009 sia contraddetta dalla delibera G.R. n. 1481/2018 con la quale, a partire dal 1.1.2019, ha Parte_10
ritenuto: <non più applicabile l'adeguamento tariffario della quota sanitaria delle RSA
tramite l'incremento programmato del costo della vita previsto, accertato dall'Istat, di cui
al punto 4 della DGR n. 818/2009>>, posto che l'espressione usata, lungi dal ritenere implicitamente sussistenti le condizioni per l'adeguamento automatico delle annualità pregresse, ha, piuttosto, confermato la natura meramente programmatica del criterio dell'adeguamento tariffario, da parametrare periodicamente e in concreto, tenuto conto delle risorse disponibili, mediante specifici atti di determinazione dell'incremento da parte della CP_2
8. Escluso che sia configurabile un diritto all'adeguamento automatico delle tariffe secondo l'indice di inflazione programmato “Istat FOI” in base all'art. 122 della legge regionale n. 65/2010, ovvero in base alle citate delibere n.
402/2004 e 818/2009, deve conseguentemente negarsi che il mancato riconoscimento dell'adeguamento in questione per le annualità successive abbia dato luogo ad un “recesso unilaterale parziale” dall'accordo negoziale,
insussistente nel caso di specie, dovendo anche sotto il profilo della domanda subordinata di indennizzo ex art. 11 l. n. 241/1990, negarsi fondamento alla prospettazione sostenuta da per cui vanno disattese sia la domanda di CP
condanna all'indennizzo sia quella subordinata di risarcimento del danno commisurato alla perdita derivante dal mancato adeguamento.
9. ha inoltre riproposto in appello anche la domanda con cui chiede CP
che sia accertato il suo diritto al pagamento, da parte di degli adeguamenti _2
tariffari previsti per le annualità del 2012 e del 2013 sulle quote sanitarie suddette,
con capitalizzazione anche per gli adeguamenti delle annualità successive. Al
riguardo ha fatto rilevare che la delibera G.R. n. 1481/2018 la aveva CP_2
27 riconosciuto un incremento della quota capitaria pari all'importo di € 0,60
giornaliero, tale per cui la tariffa risultante era di € 50,92 die, così determinata assumendo come base di computo dell'aumento l'importo previsto per l'annualità 2010 di € 50,32 die e senza tenere conto aumenti medio tempore
intervenuti per le annualità successive al 2010.
10. Anche sul punto l'appello non merita accoglimento. Per le considerazioni che precedono, deve, infatti, ritenersi che neppure sotto il profilo in esame possa rinvenirsi negli atti normativi (art. 122 l.r. 65/2010) o provvedimentali esibiti in giudizio (v. le citate DGR 402/04 e 818/09) alcun impegno da parte della a capitalizzare gli aumenti riconosciuti per le CP_2
pregresse annualità, emergendo piuttosto la necessità, per l'ente, di provvedere periodicamente all'adeguamento della quota sanitaria capitaria in base alle risorse disponibili ed ai vincoli di spesa impostigli per legge.
11. Per tali ragioni, superflue si mostrano, infine, le istanze istruttorie reiterate da in appello, relative, peraltro, a fatti già oggetto di prova CP
documentale e non controversi nel loro accadimento storico.
12. Resta in ultimo da rilevare la manifesta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata da con riguardo all'art. 122 della legge CP
finanziaria regionale n. 65/2010 relativa all'anno 2011, considerato che detta disposizione normativa, imponendo alle Aziende Sanitarie l'applicazione degli adeguamenti Istat per le prestazioni sanitarie da riscuotere, regola rapporti diversi rispetto a quelli oggetto di causa e non interferisce con il preteso diritto di all'adeguamento automatico delle tariffe capitarie relative alla quota CP
sanitaria ad essa spettante per l'attività svolta in regime di accreditamento per le annualità successive.
28 13. Pertanto, in riforma della ordinanza non definitiva impugnata da vanno respinte le domande proposte da in primo grado sia nei _2 CP
confronti di sia nei confronti della _2 CP_2
Il quarto motivo dell'appello proposto da è assorbito. _2
14. Tenuto conto della complessità delle questioni interpretative trattate e della reciproca soccombenza delle parti, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
15. Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di restituzione delle spese del primo grado avanzata da considerato che le stesse sono state _2
integralmente compensate dal primo giudice.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e della Controparte_1
con atto notificato in data 30.9.2022, avverso l'ordinanza non Controparte_2
definitiva del Tribunale di Firenze depositata in data 12.9.2022, nonché
sull'appello proposto da Controparte_1
nei confronti dell' e della Regione Calabria,
[...] Parte_1
con atto notificato il 21.12.2023, avverso l'ordinanza definitiva del Tribunale di
Firenze depositata in data 20.11.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la nullità dell'ordinanza definitiva del 20.11.2023;
2) in riforma della ordinanza non definitiva del 12.9.2022, rigetta tutte le domande proposte dal Controparte_1
[... nei confronti dell' e della;
Parte_1 Controparte_2
3) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
29 Firenze, 16.9.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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