Art. 74.
Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato, per l'anno finanziario 1980, come appresso:
a) militari specializzati:
Esercito............ n. 21.000
Marina.............. n. 14.000
Aeronautica......... n. 34.300
b) militari aiuto-specialisti:
Esercito............ n. 40.000
Marina.............. n. 16.000
Aeronautica......... n. 19.800
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1980, in 50 unita'.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1980 come appresso:
sottotenenti di vascello
e gradi corrispondenti ... n. 30
guardiamarina............... n. 60
Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1980, in 80 unita'.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell' articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371 , e stabilito, per l'anno finanziario 1980, come appresso:
Esercito (compresi i carabinieri). . n. 100
Aeronautica. . . . . . . . . . . . . n. 90
Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato, per l'anno finanziario 1980, come appresso:
a) militari specializzati:
Esercito............ n. 21.000
Marina.............. n. 14.000
Aeronautica......... n. 34.300
b) militari aiuto-specialisti:
Esercito............ n. 40.000
Marina.............. n. 16.000
Aeronautica......... n. 19.800
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1980, in 50 unita'.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1980 come appresso:
sottotenenti di vascello
e gradi corrispondenti ... n. 30
guardiamarina............... n. 60
Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1980, in 80 unita'.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell' articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371 , e stabilito, per l'anno finanziario 1980, come appresso:
Esercito (compresi i carabinieri). . n. 100
Aeronautica. . . . . . . . . . . . . n. 90