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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2024, n. 46257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46257 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
oggi, 1 7 D I C_ 2&2 1,1 IL FUNZION LU SENTENZA Sul ricorso presentato da TI FA, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza della Corte di cassazione, Sez. 7, in data 17/01/2024, n. 4551/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni. Depositeta in Cane:: 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 46257 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 16/10/2024 , RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 17/01/2024, n. 4551/2024, la Settima Sezione penale della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato da FA TI avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 6 luglio 2023 per il reato di cui all'articolo 186, comma 2-bis e 2-sexies, cod. strada. 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato ai sensi dell'articolo 625-bis cod. proc. pen., lamentando errore materiale in ordine al contenuto dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità. Deduce il ricorrente che la Corte di cassazione ha riportato che la Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in data 3 marzo 2023, aveva condannato FA TI alla pena di mesi tre di arresto ed euro milleduecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2-bis e 2-sexies, lett. b), c.d.s. Diversamente, la Corte di appello aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva assolto FA TI ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio premette che il particolare strumento dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu °cui/. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività (v., da ultimo, Sez. 1, n. 7189 del 13/02/2024, Pieraccini, Rv. 285792 - 01). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte chiarito (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01; Sez. un., 27/3/2002 n. 16104, De Lorenzo, n.m.) che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. L'errore materia, comprensivo sia degli errori in senso stretto che delle 2 omissioni, consiste, invece, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un "lapsus" espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stéssa e la difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione. È stato anche ripetutamente chiarito che, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez., n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 - 01). 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile in quanto deduce errori materiali non decisivi, che non hanno condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in mancanza dell'errore; i vizi dedotti quindi non rientrano fra quelli che possono essere fatti valere con il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/10/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni. Depositeta in Cane:: 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 46257 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 16/10/2024 , RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 17/01/2024, n. 4551/2024, la Settima Sezione penale della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato da FA TI avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 6 luglio 2023 per il reato di cui all'articolo 186, comma 2-bis e 2-sexies, cod. strada. 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato ai sensi dell'articolo 625-bis cod. proc. pen., lamentando errore materiale in ordine al contenuto dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità. Deduce il ricorrente che la Corte di cassazione ha riportato che la Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in data 3 marzo 2023, aveva condannato FA TI alla pena di mesi tre di arresto ed euro milleduecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2-bis e 2-sexies, lett. b), c.d.s. Diversamente, la Corte di appello aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva assolto FA TI ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio premette che il particolare strumento dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu °cui/. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività (v., da ultimo, Sez. 1, n. 7189 del 13/02/2024, Pieraccini, Rv. 285792 - 01). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte chiarito (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01; Sez. un., 27/3/2002 n. 16104, De Lorenzo, n.m.) che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. L'errore materia, comprensivo sia degli errori in senso stretto che delle 2 omissioni, consiste, invece, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un "lapsus" espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stéssa e la difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione. È stato anche ripetutamente chiarito che, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez., n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 - 01). 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile in quanto deduce errori materiali non decisivi, che non hanno condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in mancanza dell'errore; i vizi dedotti quindi non rientrano fra quelli che possono essere fatti valere con il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/10/2024.