Articolo 13 della Legge 9 novembre 1949, n. 939
Articolo 12Articolo 14
Versione
30 dicembre 1949
Art. 13.
Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonche' dai diritti catastali. Tali atti se vi siano soggetti scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1949