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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1789/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4061/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS 19000352 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1288/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso 4061/2025, notificato il 6/2/2025 e depositato il 7/2/2025, corredato da domanda di trattazione in pubblica udienza e istanza cautelare, il signor Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento di estremi specificati in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle entrate DP II Roma, notificato al ricorrente in data
14/12/2024, con cui viene contestato l'omesso versamento della c.d. ecotassa per l'anno 2019 in relazione a veicolo Jeep Compass, e viene chiesto il pagamento dell'importo di euro 1.600 per tributo evaso, 480 per sanzione, 353,31 per interessi (totale 2.433,31 euro) oltre spese di notificazione per euro 8,75. Il ricorso è affidato ad un unico motivo.
2. Si è costituita l'Amministrazione intimata che con controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 5/2/2026 in vista della quale il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta l'assenza del presupposto impositivo in quanto la c.d. ecotassa
è stata introdotta con effetto dal 1/3/2019 per veicoli acquistati dopo tale data. Nel caso di specie il veicolo, ancorché immatricolato a maggio 2019, sarebbe stato acquistato a gennaio 2019. Al fine di provare tale assunto, il ricorrente esibisce: contratto di leasing di gennaio 2019, assegno di gennaio 2019 di pagamento dell'acconto del leasing, estratto conto bancario da cui si evidenzierebbe che nei mesi di febbraio e marzo
2019 sono state versate due rate del leasing ciascuna di euro 479,6.
Il ricorrente invoca inoltre la circolare dell'AdE 32/E del 2019.
5. L'Amministrazione finanziaria eccepisce che nella specie non vi alcuna prova certa che il veicolo sia stato acquistato anteriormente al 1/3/2019.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Giova in diritto premettere che l'art. 1, c. 1042 e ss. l. n. 145/2018 reca previsioni disincentivanti, sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia (la c.d. ECOTASSA).
In particolare, è stata introdotta, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un'imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chiunque acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato) con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.
6.2. Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 32/E del 28/2/2019:
“Ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042; di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019”.
La successiva circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 10/4/2019, ha chiarito che “per quanto attiene all'individuazione della documentazione che l'acquirente è chiamato a conservare per attestare che l'acquisto del veicolo sia avvenuto in data precedente al 1° marzo 2019 in caso di futuri controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini della cd. “ecotassa”, si ritiene che possa essere utile qualunque contratto e/o documento che contenga gli elementi costituitivi del negozio traslativo della proprietà del veicolo”.
L'interpretazione seguita dall'Agenzia delle entrate nella citata risoluzione è conforme al dato normativo, secondo cui l'imposta è dovuta a decorrere dal 1/3/2019 per acquisti e immatricolazioni di veicoli successivi a tale data.
6.3. Nel caso di specie, essendo pacifico che il veicolo è stato immatricolato il 21/5/2019, quindi dopo l'entrata in vigore della legge che ha introdotto l'ecotassa, occorre accertare, in punto di fatto, se l'acquisto del veicolo sia anteriore o successivo a tale data (1/3/2019).
6.4. Ad avviso di questo giudice il ricorrente non ha fornito la prova certa che l'acquisto del veicolo è anteriore al 1/3/2019.
6.5. Egli ha depositato in giudizio una scrittura privata del 29/1/2019: a prescindere dal rilievo che si tratta di scrittura priva di data certa, ciò che è dirimente è che non si tratta del contratto di acquisto del veicolo mediante locazione finanziaria, ma della sola richiesta di finanziamento, prodromica all'acquisto del veicolo.
Come noto, nella fattispecie complessa della locazione finanziaria, l'acquisto del bene avviene da parte del soggetto finanziatore, che lo acquista a proprio nome e per conto dell'utilizzatore, il quale paga il canone di locazione e ha diritto di riscatto alla scadenza del periodo di locazione pattuito. Quindi la scrittura priva del
29/1/2019, in cui intervengono solo il privato richiedente il finanziamento e il soggetto finanziatore, e non anche il soggetto venditore del veicolo, non fornisce la prova della data di acquisto del veicolo.
La disposizione normativa prevede l'ecotassa per acquisti, anche in locazione finanziaria, a decorrere dal
1/3/2019: essa deve intendersi riferita alla data dell'acquisto del veicolo, non alla data degli atti prodromici all'acquisto, quali le trattative contrattuali e la richiesta di finanziamento per l'acquisto.
6.6. Il ricorrente esibisce anche un assegno datato 27/1/2019, dell'importo di euro 2.300 a favore di CA
AN, ossia il soggetto a cui è stato chiesto il finanziamento per il veicolo Jeep Compass, e estratti conto bancari da cui risulta il pagamento, nei mesi di febbraio e marzo 2019, della somma di euro 479,6 per un finanziamento.
Senonché, né l'assegno di euro 2.300 né i due pagamenti bancari di euro 479,6, possono essere in modo univoco riferiti all'acquisto della Jeep Compass.
Infatti, nella scrittura privata del 29/1/2019 di richiesta di finanziamento, si legge quanto segue:
- numero della pratica 7121721;
- anticipo: 13.011,30 euro, più iva, più bollo per 16 euro;
- canone mensile: 480 euro, più spese di incasso 3,5 euro, più iva;
il canone di 480 euro risulta così composto: euro 266,13 per il veicolo, e tre voci accessorie di euro, rispettivamente, 2,56, 152,63, 58,68.
La documentazione esibita in giudizio dal ricorrente non coincide con questi elementi e quindi il ricorrente non prova che essa si riferisca alla locazione finanziaria relativa alla Jeep Compass.
L'assegno esibito è di euro 2.300 e quindi non corrisponde all'anticipo pattuito per la locazione finanziaria in euro 13.011,30, in disparte il rilievo che l'assegno è datato 27/1/2019 e che la richiesta di finanziamento
è invece successiva, del 29/1/2019.
I pagamenti che risultano dall'estratto conto bancario nei mesi di febbraio e marzo 2019 sono di 479,6 euro, importo inferiore ai 480 euro più iva e spese del canone pattuito per la Jeep Compass, e inoltre hanno una causale differente. Si legge infatti che si tratta del pagamento di un finanziamento rateale, per un mutuo avente numero 00/47473102, e la cifra di 479,6 euro è così composta: capitale 467,14 euro, interessi 9,92 euro, altro 2 euro. Differiscono i numeri di pratica della locazione finanziaria e del “mutuo”, i rispettivi importi da versare mensilmente, e la relativa composizione del debito.
Inoltre, dall'estratto conto del mese di maggio, si evince un bonifico, in data 13/5/2019, in favore di Fiat
Center Italia, di importo pari a euro 13.589,79, avente come causale saldo primo canone. E' dunque verosimile che sia questo l'acconto previsto dal contratto di locazione finanziaria per l'acquisto del veicolo, e che quindi l'acquisto sia avvenuto solo nel mese di maggio 2019.
Ciò è comprovato dalla circostanza che gli estratti di conto corrente relativi ai mesi da giugno in poi evidenziano un pagamento con cadenza mensile di euro 544,82 a favore di CA AN (ossia il soggetto che ha concesso la locazione finanziaria) con una causale che reca il numero del contratto di locazione finanziaria (7121721),
e questo in concomitanza con il perdurare dei pagamenti mensili del mutuo, pari a euro 479,6 ogni mese.
Per converso nessun pagamento del canone di euro 544,82 risulta dall'estratto conto dei mesi del 2019 anteriori all'entrata in vigore dell'ecotassa.
Nemmeno in sede di udienza orale, su richiesta del giudice, il difensore è stato in grado di spiegare perché il pagamento mensile del canone di locazione finanziaria sarebbe rappresentato dall'importo di euro 479,6
e non dal diverso importo di euro 544,82.
Dunque risulta smentito l'assunto del ricorrente che i pagamenti bancari di euro 479,6 già da febbraio 2019 si riferiscono all'acquisto della Jeep Compass, per la quale il pagamento dell'acconto iniziale è avvenuto il
13/5/2019 e i pagamenti successivi sono avvenuti a partire dal 24/6/2019, per un importo di euro 544,82
(corrispondente al canone pattuito di 480 euro più iva e commissioni di servizio).
6.7. E' evidente che il ricorrente aveva due debiti differenti, uno per mutuo, con rateo mensile di 479,6 euro,
e uno per la locazione finanziaria per il veicolo per cui è processo, con rateo mensile di euro 544,82, e che quest'ultimo debito non è anteriore alla data di entrata in vigore dell'ecotassa.
7. In conclusione, il ricorso va respinto.
7.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto, come criterio di orientamento, dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella 23, d.m. n.
55/2014 e successive modificazioni), con l'abbattimento del 20% previsto dall'art. 15, comma 2-sexies, d. lgs. n. 546/1992 dato che l'Agenzia è difesa da proprio funzionario.
7.2. Alla luce delle considerazioni contenute nel par. 6 della presente decisione, la pretesa del ricorrente si connota come temeraria, attesa la decettizietà dell'impostazione del ricorso, basato su circostanza fattuali non veritiere. Il che impone l'applicazione dell'art. 96 c. 3 c.p.c., con condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in euro 500 (cinquecento).
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 1.200 (milleduecento).
Condanna altresì il ricorrente, per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c., al pagamento in favore della controparte di una somma di euro 500 (cinquecento).
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4061/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS 19000352 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1288/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso 4061/2025, notificato il 6/2/2025 e depositato il 7/2/2025, corredato da domanda di trattazione in pubblica udienza e istanza cautelare, il signor Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento di estremi specificati in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle entrate DP II Roma, notificato al ricorrente in data
14/12/2024, con cui viene contestato l'omesso versamento della c.d. ecotassa per l'anno 2019 in relazione a veicolo Jeep Compass, e viene chiesto il pagamento dell'importo di euro 1.600 per tributo evaso, 480 per sanzione, 353,31 per interessi (totale 2.433,31 euro) oltre spese di notificazione per euro 8,75. Il ricorso è affidato ad un unico motivo.
2. Si è costituita l'Amministrazione intimata che con controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. La causa è passata in decisione in esito alla pubblica udienza del 5/2/2026 in vista della quale il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta l'assenza del presupposto impositivo in quanto la c.d. ecotassa
è stata introdotta con effetto dal 1/3/2019 per veicoli acquistati dopo tale data. Nel caso di specie il veicolo, ancorché immatricolato a maggio 2019, sarebbe stato acquistato a gennaio 2019. Al fine di provare tale assunto, il ricorrente esibisce: contratto di leasing di gennaio 2019, assegno di gennaio 2019 di pagamento dell'acconto del leasing, estratto conto bancario da cui si evidenzierebbe che nei mesi di febbraio e marzo
2019 sono state versate due rate del leasing ciascuna di euro 479,6.
Il ricorrente invoca inoltre la circolare dell'AdE 32/E del 2019.
5. L'Amministrazione finanziaria eccepisce che nella specie non vi alcuna prova certa che il veicolo sia stato acquistato anteriormente al 1/3/2019.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Giova in diritto premettere che l'art. 1, c. 1042 e ss. l. n. 145/2018 reca previsioni disincentivanti, sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia (la c.d. ECOTASSA).
In particolare, è stata introdotta, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un'imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chiunque acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato) con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.
6.2. Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 32/E del 28/2/2019:
“Ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042; di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019”.
La successiva circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 10/4/2019, ha chiarito che “per quanto attiene all'individuazione della documentazione che l'acquirente è chiamato a conservare per attestare che l'acquisto del veicolo sia avvenuto in data precedente al 1° marzo 2019 in caso di futuri controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini della cd. “ecotassa”, si ritiene che possa essere utile qualunque contratto e/o documento che contenga gli elementi costituitivi del negozio traslativo della proprietà del veicolo”.
L'interpretazione seguita dall'Agenzia delle entrate nella citata risoluzione è conforme al dato normativo, secondo cui l'imposta è dovuta a decorrere dal 1/3/2019 per acquisti e immatricolazioni di veicoli successivi a tale data.
6.3. Nel caso di specie, essendo pacifico che il veicolo è stato immatricolato il 21/5/2019, quindi dopo l'entrata in vigore della legge che ha introdotto l'ecotassa, occorre accertare, in punto di fatto, se l'acquisto del veicolo sia anteriore o successivo a tale data (1/3/2019).
6.4. Ad avviso di questo giudice il ricorrente non ha fornito la prova certa che l'acquisto del veicolo è anteriore al 1/3/2019.
6.5. Egli ha depositato in giudizio una scrittura privata del 29/1/2019: a prescindere dal rilievo che si tratta di scrittura priva di data certa, ciò che è dirimente è che non si tratta del contratto di acquisto del veicolo mediante locazione finanziaria, ma della sola richiesta di finanziamento, prodromica all'acquisto del veicolo.
Come noto, nella fattispecie complessa della locazione finanziaria, l'acquisto del bene avviene da parte del soggetto finanziatore, che lo acquista a proprio nome e per conto dell'utilizzatore, il quale paga il canone di locazione e ha diritto di riscatto alla scadenza del periodo di locazione pattuito. Quindi la scrittura priva del
29/1/2019, in cui intervengono solo il privato richiedente il finanziamento e il soggetto finanziatore, e non anche il soggetto venditore del veicolo, non fornisce la prova della data di acquisto del veicolo.
La disposizione normativa prevede l'ecotassa per acquisti, anche in locazione finanziaria, a decorrere dal
1/3/2019: essa deve intendersi riferita alla data dell'acquisto del veicolo, non alla data degli atti prodromici all'acquisto, quali le trattative contrattuali e la richiesta di finanziamento per l'acquisto.
6.6. Il ricorrente esibisce anche un assegno datato 27/1/2019, dell'importo di euro 2.300 a favore di CA
AN, ossia il soggetto a cui è stato chiesto il finanziamento per il veicolo Jeep Compass, e estratti conto bancari da cui risulta il pagamento, nei mesi di febbraio e marzo 2019, della somma di euro 479,6 per un finanziamento.
Senonché, né l'assegno di euro 2.300 né i due pagamenti bancari di euro 479,6, possono essere in modo univoco riferiti all'acquisto della Jeep Compass.
Infatti, nella scrittura privata del 29/1/2019 di richiesta di finanziamento, si legge quanto segue:
- numero della pratica 7121721;
- anticipo: 13.011,30 euro, più iva, più bollo per 16 euro;
- canone mensile: 480 euro, più spese di incasso 3,5 euro, più iva;
il canone di 480 euro risulta così composto: euro 266,13 per il veicolo, e tre voci accessorie di euro, rispettivamente, 2,56, 152,63, 58,68.
La documentazione esibita in giudizio dal ricorrente non coincide con questi elementi e quindi il ricorrente non prova che essa si riferisca alla locazione finanziaria relativa alla Jeep Compass.
L'assegno esibito è di euro 2.300 e quindi non corrisponde all'anticipo pattuito per la locazione finanziaria in euro 13.011,30, in disparte il rilievo che l'assegno è datato 27/1/2019 e che la richiesta di finanziamento
è invece successiva, del 29/1/2019.
I pagamenti che risultano dall'estratto conto bancario nei mesi di febbraio e marzo 2019 sono di 479,6 euro, importo inferiore ai 480 euro più iva e spese del canone pattuito per la Jeep Compass, e inoltre hanno una causale differente. Si legge infatti che si tratta del pagamento di un finanziamento rateale, per un mutuo avente numero 00/47473102, e la cifra di 479,6 euro è così composta: capitale 467,14 euro, interessi 9,92 euro, altro 2 euro. Differiscono i numeri di pratica della locazione finanziaria e del “mutuo”, i rispettivi importi da versare mensilmente, e la relativa composizione del debito.
Inoltre, dall'estratto conto del mese di maggio, si evince un bonifico, in data 13/5/2019, in favore di Fiat
Center Italia, di importo pari a euro 13.589,79, avente come causale saldo primo canone. E' dunque verosimile che sia questo l'acconto previsto dal contratto di locazione finanziaria per l'acquisto del veicolo, e che quindi l'acquisto sia avvenuto solo nel mese di maggio 2019.
Ciò è comprovato dalla circostanza che gli estratti di conto corrente relativi ai mesi da giugno in poi evidenziano un pagamento con cadenza mensile di euro 544,82 a favore di CA AN (ossia il soggetto che ha concesso la locazione finanziaria) con una causale che reca il numero del contratto di locazione finanziaria (7121721),
e questo in concomitanza con il perdurare dei pagamenti mensili del mutuo, pari a euro 479,6 ogni mese.
Per converso nessun pagamento del canone di euro 544,82 risulta dall'estratto conto dei mesi del 2019 anteriori all'entrata in vigore dell'ecotassa.
Nemmeno in sede di udienza orale, su richiesta del giudice, il difensore è stato in grado di spiegare perché il pagamento mensile del canone di locazione finanziaria sarebbe rappresentato dall'importo di euro 479,6
e non dal diverso importo di euro 544,82.
Dunque risulta smentito l'assunto del ricorrente che i pagamenti bancari di euro 479,6 già da febbraio 2019 si riferiscono all'acquisto della Jeep Compass, per la quale il pagamento dell'acconto iniziale è avvenuto il
13/5/2019 e i pagamenti successivi sono avvenuti a partire dal 24/6/2019, per un importo di euro 544,82
(corrispondente al canone pattuito di 480 euro più iva e commissioni di servizio).
6.7. E' evidente che il ricorrente aveva due debiti differenti, uno per mutuo, con rateo mensile di 479,6 euro,
e uno per la locazione finanziaria per il veicolo per cui è processo, con rateo mensile di euro 544,82, e che quest'ultimo debito non è anteriore alla data di entrata in vigore dell'ecotassa.
7. In conclusione, il ricorso va respinto.
7.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto, come criterio di orientamento, dei prescritti parametri normativi (art. 4, commi 1 e 5, art. 5 comma 4, tabella 23, d.m. n.
55/2014 e successive modificazioni), con l'abbattimento del 20% previsto dall'art. 15, comma 2-sexies, d. lgs. n. 546/1992 dato che l'Agenzia è difesa da proprio funzionario.
7.2. Alla luce delle considerazioni contenute nel par. 6 della presente decisione, la pretesa del ricorrente si connota come temeraria, attesa la decettizietà dell'impostazione del ricorso, basato su circostanza fattuali non veritiere. Il che impone l'applicazione dell'art. 96 c. 3 c.p.c., con condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in euro 500 (cinquecento).
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 1.200 (milleduecento).
Condanna altresì il ricorrente, per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c., al pagamento in favore della controparte di una somma di euro 500 (cinquecento).