Articolo 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 gennaio 1992
Art. 30. (Pensioni in corso) 1. I titolari di pensioni liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140 , che non si avvalgono delle facolta' previste dall'articolo 32 della presente legge, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla stessa, ad eccezione del contributo integrativo di cui all'articolo 12, e continuano a fruire del trattamento in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, rivalutabile ai sensi dell'articolo 18. 2. La misura del trattamento di pensione non puo' comunque essere inferiore a quella determinata a norma dell'articolo 2, comma 4.
Nota all'art. 30:
- Per il titolo della legge n. 1140/1970 si veda la precedente nota all'art. 28.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992