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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2873/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000550330 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000550330 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro la SOGET SPA per preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n. 2024/0000550330 relativa a Tari anni di riferimento 2015/2016, ricadente sull'autovettura targata Targa_1 Al riguardo ha eccepito la nullità per omesso invio dell'avviso bonario;
nullità per difetto di motivazione;
nullità per omessa indicazione del responsabile. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente, pur avendo ricevuto il ricorso in data 21/11/2024 sulla PEC amministrazione.sogetspa@pec. it non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di ricorso, la Corte osserva.
E' noto che l'opposizione avverso gli atti riscossivi dà luogo ad un giudizio di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto sottostante con la conseguenza che nel relativo giudizio trovano applicazione le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente impositore l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del medesimo.
Conseguentemente, avrebbe dovuto essere onere dell'opposta provare di aver regolarmente notificato tale atto nei confronti della ricorrente. Il che non è avvenuto. Pertanto, il ricorso va accolto. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro- giudice monocratico- cosi statuisce: accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26.01.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio maccarone
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2873/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000550330 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024/0000550330 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro la SOGET SPA per preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n. 2024/0000550330 relativa a Tari anni di riferimento 2015/2016, ricadente sull'autovettura targata Targa_1 Al riguardo ha eccepito la nullità per omesso invio dell'avviso bonario;
nullità per difetto di motivazione;
nullità per omessa indicazione del responsabile. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente, pur avendo ricevuto il ricorso in data 21/11/2024 sulla PEC amministrazione.sogetspa@pec. it non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di ricorso, la Corte osserva.
E' noto che l'opposizione avverso gli atti riscossivi dà luogo ad un giudizio di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto sottostante con la conseguenza che nel relativo giudizio trovano applicazione le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente impositore l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del medesimo.
Conseguentemente, avrebbe dovuto essere onere dell'opposta provare di aver regolarmente notificato tale atto nei confronti della ricorrente. Il che non è avvenuto. Pertanto, il ricorso va accolto. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro- giudice monocratico- cosi statuisce: accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26.01.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio maccarone