Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2245 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. DEGLI ODDI MADDALENA e dall'avv. AGLIETTI SILVIA;
matrimonio celebrato in CASTROCARTO TERME E TERRA DEL SOLE il 12/04/1975 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
1
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, ciascuno libero di stabilire la residenza ove meglio creda, seppur con l'impegno reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio, e provvederanno, ognuno per sé, a reperire un immobile in cui stabilire la propria nuova residenza, accollandosene le spese;
- Il SI. ha un reddito mensile derivante dalla pensione di anzianità Parte_1 pari ad euro 1.500,00, e non è proprietario di alcun bene immobile;
- La SI.ra ha un reddito mensile derivante dalla pensione di CP_1 anzianità pari ad euro 917,37, oltre ad euro 243,00 mensili a titolo di emolumenti per la sua attività di custode – svolta in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sino al 27/10/2024, e non è proprietaria di alcun bene immobile;
- Stante la disparità reddituale intercorrente tra i coniugi, il SI. si Parte_1 impegna ed obbliga a versare in favore della SI.ra , sin dalla firma CP_1 del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, e quindi € 3.600,00 (tremilaseicento/00) in ragione di anno, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondere a mezzo bonifico bancario permanente sul conto corrente n. 000000738794 acceso presso La
[...]
(IBAN: Controparte_2
[...]) e intestato alla SI.ra entro il CP_1 giorno 15 di ogni mese;
- I coniugi dichiarano di avere, allo stato, regolato tra loro ogni altra questione di natura patrimoniale e di non avere, oltre a quanto sopra stabilito, più nulla a pretendere vicendevolmente per qualsiasi ragione o titolo;
- Le spese legali per la presente procedura sono interamente compensate tra le parti;
- I coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto da parte delle competenti autorità amministrative e/o di Pubblica Sicurezza, nel caso di espatrio.
PRENDE ATTO
che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione
ORDINA
2 che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTROCARTO TERME E TERRA DEL SOLE (atto N. 39 P. 2 S. A anno 1975).
Forlì, 07/05/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
3