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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2003/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tra
(C.F. , elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Belmonte Mezzagno (PA), via Mandricelli n. 1, presso l'avv. Gaetana Rita
Barrale, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-parte attrice-
contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, viale
Croce Rossa n. 308, presso gli avv.ti Aurelio Anselmo e Alice Anselmo,
che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
-convenuta-
, residente in [...](Pa), nella c.da Controparte_2
Piano Vignazzese snc;
-convenuto contumace-
, residente in [...](Pa), nella c.da Piano CO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Vignazzese snc;
-convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento del danno da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 06/11/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 24/06/2019, ha citato Parte_1
in giudizio , e Controparte_2 CO [...]
, per ottenerne la loro condanna in solido al pagamento Controparte_1
della somma di € 214.332,60, a titolo di risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale, avvenuto in Cefalà Dana in data 27/10/2017, alle ore 15:00, in prossimità di una disconnessione sulla strada comunale
Bagni.
L'attrice, in particolare, ha dedotto di essere stata investita dal veicolo
Fiat Punto (tg DA974ZS) di proprietà di e guidato da CO
, sebbene la stessa procedesse a velocità Controparte_2
ridottissima, e di avere riportato a seguito del sinistro la “frattura di
bacino e avambraccio sn in politrauma”, ulteriori fratture e problematiche alla clavicola e al torace, nonché una colecisti sub acuta.
Ha chiesto pertanto la condanna di controparte al risarcimento del danno in misura pari ad € 2.460,10, per spese mediche, € 423.405,10, per danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico e morale); oltre €
2.000,00, per i danni subiti dall'autovettura Fiat Punto classic, ed €
800,00 per il FRAM.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con comparsa di costituzione del 24/10/2019, si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto le domande Controparte_1
avversarie e deducendo l'imputabilità integrale del danno all'attrice.
L'assicuratrice ha narrato che l'attrice, giunta a velocità sostenuta in prossimità della curva, per evitare un netto avvallamento del manto stradale presente nella parte destra della carreggiata, con manovra repentina si era portata nella semicarreggiata di sinistra, impattando contromano sull'autovettura del convenuto, come accertato dal
Carabinieri di Villafrati intervenuti.
Ha chiesto dunque il rigetto delle domande avversarie e in subordine
All'udienza del 20/11/2019 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
e di . Controparte_2 CO
Con ordinanza del 28/10/2020 è stata ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice e del convenuto . Controparte_2
All'udienza del 18/03/2021, è stato espletato l'interrogatorio formale della sola parte attrice, mentre non compariva Controparte_2
per rendere l'interrogatorio.
Con ordinanza del 23/03/2021è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico legale sull'attrice.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini dell'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia in esame trova disciplina al comma 2 dell'art. 2054 c.c.
La norma su richiamata pone in capo ai conducenti coinvolti in uno scontro tra veicoli in egual misura tra loro la responsabilità dei danni cagionati.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il legislatore ha previsto una presunzione relativa di corresponsabilità tra i conducenti, sui quali grava pertanto l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La predetta presunzione legislativa trova applicazione, poi, non soltanto nel caso in cui si incerta la colpa di ciascun concorrente, ma anche quando non è stato possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno (vds. Cass. civ. n. 15736/22);
Per quanto attiene alla prova liberatoria, va rilevato che l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di avere posto in essere quanto possibile per evitare il danno, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (vds. Cass. civ. n. 6797/87 e n. 33483/24).
Nel caso di specie, né il convenuto, né l'attore hanno offerto elementi di prova adeguati a superare la presunzione legale di corresponsabilità dei conducenti coinvolti, non essendo a tal fine idonei sia documenti prodotti dalle parti che la prova orale assunta.
In particolare, le risultanze del rapporto dei Carabinieri intervenuti non consentono di accertare che uno dei conducenti coinvolti abbia adottato tutte le cautele più opportune per evitare in danno.
Né a risultati diversi conducono le ulteriori risultanze istruttorie.
Ne consegue pertanto che il danno cagionato dal sinistro de quo va imputato in pari misura alle parti.
Per quanto attiene al pregiudizio risarcibile, si rileva che le lesioni riportate in occasione del sinistro del 27/10/2017 hanno provocato all'attrice un danno biologico permanente pari al 26%, oltre ad un periodo di inabilità temporanea assoluta per giorni 60, al 75% per giorni 30, al
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
50% per giorni 40 e al 25% per giorni 70, come accertato e non contestato dalle parti, in modo rigoroso ed esaustivo dal CTU nominato in corso di causa (cfr. relazione a firma del dott. in atti). Per_1
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura non patrimoniale della predetta posta) vanno adottati i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, cui è stata riconosciuta una “vocazione” nazionale, poiché idonei a garantire una parità di trattamento, fatti salvi eventuali incrementi e riduzioni necessari in relazione alla peculiarità del caso concreto (Cass.
civ. n. 14402/11).
Infatti, i valori tabellari in questione tengono conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di giungere ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico
– legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva.
In applicazione degli enunciati criteri, considerato che non risulta neppure genericamente allegata una sofferenza morale nel senso sopra chiarito, avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate
– edizione 2021, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così
come accertato dal CTU, va equitativamente liquidata la somma di €
72,00 per ogni giorno di invalidità totale, proporzionalmente ridotto per il periodo di inabilità parziale al 75%, al 50% e al 25%.
Il danno sofferto in conseguenze del periodo di inabilità temporanea,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
pertanto, va complessivamente liquidato in € 11.556,00.
Tenuto conto dell'età della parte lesa (55 anni) al tempo del consolidamento dei postumi, del grado di invalidità permanente (26%) e del valore base (€ 2.844,06, già demoltiplicato) per punto di “danno biologico puro”, va liquidata la somma pari ad € 73.945,56, che non può
essere oggetto di personalizzazione in assenza di puntuali allegazioni in ordine agli ulteriori o più intensi effetti della lesione organica sul piano dinamico – relazionale (cfr. Cass. civ. sent. n. 28988/19).
Parte attrice in ultimo nulla ha allegato in ordine all'asserito danno da perdita della capacità lavorativa, essendosi limitata a formulare genericamente la pretesa tra le conclusioni rassegnate in atto di citazione, ma non specificandone né l'ammontare, né i presupposti fondanti, sicchè
la domanda non può trovare accoglimento.
Vanno invece liquidate all'attrice le spese mediche documentate, ritenute congrue dal CTU, in misura pari ad euro 2460,10.
Nulla infine può essere riconosciuto all'attrice per gli asseriti danni all'autovettura nonché per il suo fermo tecnico, dal momento che la stessa non ha fornito elementi utili alla sua quantificazione. In
particolare, per quanto attiene al pregiudizio riportato alla vettura, si rileva il difetto di prova in ordine al valore del mezzo all'epoca del sinistro,
al costo necessario al suo ripristino o al suo deprezzamento. Per quanto attiene al danno derivante dal fermo del veicolo, anche in tale caso l'attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, dal momento che l'indisponibilità del autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni costituisce un danno che deve essere allegato e dimostrato, la cui prova non può consistere nella dimostrazione della
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
mera indisponibilità del mezzo, essendo necessario fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo
(in tal senso, da ultimo, Cass. civ. n. 9348/19).
In definitiva, il danno cagionato all'attrice a seguito del sinistro de quo va liquidato, nella sua componente non patrimoniale, in complessivi euro
83.661,02 (pari a 85.501,56, al marzo 2021) in valori alla data di consolidamento della lesione, e in euro 100.058,58, in valori attuali
(rivalutati in base agli indici ISTAT F.O.I.).
Per quanto attiene alla componente patrimoniale il danno va liquidato in euro 2460,10, alla data del consolidamento, pari ad euro 2.942,18 in valori attuali.
I convenuti, alla luce delle precedenti considerazioni, vanno condannati a pagare in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito del sinistro del 27/10/17, la somma di euro 51.500,38, somma pari alla metà del pregiudizio arrecatole, in considerazione della pari corresponsabilità nella causazione del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al dm n. 55/14 per le cause di valore sino ad euro 52.000.
Le spese della CTU, nei rapporti interni, vanno posti definitivamente a carico della parte convenuta.
L'istanza di distrazione proposta dal procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, va accolta limitatamente alle spese di giudizio successive alla data di costituzione in giudizio del medesimo, non essendo lo stesso antistatario delle spese sostenute in data anteriore alla
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
predetta.
P.Q.M
.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di della somma di € 51.500,38, oltre interessi in Parte_1
misura legale dalla pronuncia sino al soddisfo;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in euro 5.838,55, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, di cui euro 1701,00 (oltre spese generali, IVA e CPA) da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU.
Così deciso in Termini Imerese, in data 7.3.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2003/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tra
(C.F. , elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Belmonte Mezzagno (PA), via Mandricelli n. 1, presso l'avv. Gaetana Rita
Barrale, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-parte attrice-
contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, viale
Croce Rossa n. 308, presso gli avv.ti Aurelio Anselmo e Alice Anselmo,
che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
-convenuta-
, residente in [...](Pa), nella c.da Controparte_2
Piano Vignazzese snc;
-convenuto contumace-
, residente in [...](Pa), nella c.da Piano CO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Vignazzese snc;
-convenuto contumace-
OGGETTO: risarcimento del danno da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 06/11/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 24/06/2019, ha citato Parte_1
in giudizio , e Controparte_2 CO [...]
, per ottenerne la loro condanna in solido al pagamento Controparte_1
della somma di € 214.332,60, a titolo di risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale, avvenuto in Cefalà Dana in data 27/10/2017, alle ore 15:00, in prossimità di una disconnessione sulla strada comunale
Bagni.
L'attrice, in particolare, ha dedotto di essere stata investita dal veicolo
Fiat Punto (tg DA974ZS) di proprietà di e guidato da CO
, sebbene la stessa procedesse a velocità Controparte_2
ridottissima, e di avere riportato a seguito del sinistro la “frattura di
bacino e avambraccio sn in politrauma”, ulteriori fratture e problematiche alla clavicola e al torace, nonché una colecisti sub acuta.
Ha chiesto pertanto la condanna di controparte al risarcimento del danno in misura pari ad € 2.460,10, per spese mediche, € 423.405,10, per danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico e morale); oltre €
2.000,00, per i danni subiti dall'autovettura Fiat Punto classic, ed €
800,00 per il FRAM.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con comparsa di costituzione del 24/10/2019, si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto le domande Controparte_1
avversarie e deducendo l'imputabilità integrale del danno all'attrice.
L'assicuratrice ha narrato che l'attrice, giunta a velocità sostenuta in prossimità della curva, per evitare un netto avvallamento del manto stradale presente nella parte destra della carreggiata, con manovra repentina si era portata nella semicarreggiata di sinistra, impattando contromano sull'autovettura del convenuto, come accertato dal
Carabinieri di Villafrati intervenuti.
Ha chiesto dunque il rigetto delle domande avversarie e in subordine
All'udienza del 20/11/2019 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
e di . Controparte_2 CO
Con ordinanza del 28/10/2020 è stata ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice e del convenuto . Controparte_2
All'udienza del 18/03/2021, è stato espletato l'interrogatorio formale della sola parte attrice, mentre non compariva Controparte_2
per rendere l'interrogatorio.
Con ordinanza del 23/03/2021è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico legale sull'attrice.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini dell'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia in esame trova disciplina al comma 2 dell'art. 2054 c.c.
La norma su richiamata pone in capo ai conducenti coinvolti in uno scontro tra veicoli in egual misura tra loro la responsabilità dei danni cagionati.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il legislatore ha previsto una presunzione relativa di corresponsabilità tra i conducenti, sui quali grava pertanto l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La predetta presunzione legislativa trova applicazione, poi, non soltanto nel caso in cui si incerta la colpa di ciascun concorrente, ma anche quando non è stato possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno (vds. Cass. civ. n. 15736/22);
Per quanto attiene alla prova liberatoria, va rilevato che l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di avere posto in essere quanto possibile per evitare il danno, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (vds. Cass. civ. n. 6797/87 e n. 33483/24).
Nel caso di specie, né il convenuto, né l'attore hanno offerto elementi di prova adeguati a superare la presunzione legale di corresponsabilità dei conducenti coinvolti, non essendo a tal fine idonei sia documenti prodotti dalle parti che la prova orale assunta.
In particolare, le risultanze del rapporto dei Carabinieri intervenuti non consentono di accertare che uno dei conducenti coinvolti abbia adottato tutte le cautele più opportune per evitare in danno.
Né a risultati diversi conducono le ulteriori risultanze istruttorie.
Ne consegue pertanto che il danno cagionato dal sinistro de quo va imputato in pari misura alle parti.
Per quanto attiene al pregiudizio risarcibile, si rileva che le lesioni riportate in occasione del sinistro del 27/10/2017 hanno provocato all'attrice un danno biologico permanente pari al 26%, oltre ad un periodo di inabilità temporanea assoluta per giorni 60, al 75% per giorni 30, al
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
50% per giorni 40 e al 25% per giorni 70, come accertato e non contestato dalle parti, in modo rigoroso ed esaustivo dal CTU nominato in corso di causa (cfr. relazione a firma del dott. in atti). Per_1
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura non patrimoniale della predetta posta) vanno adottati i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, cui è stata riconosciuta una “vocazione” nazionale, poiché idonei a garantire una parità di trattamento, fatti salvi eventuali incrementi e riduzioni necessari in relazione alla peculiarità del caso concreto (Cass.
civ. n. 14402/11).
Infatti, i valori tabellari in questione tengono conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di giungere ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico
– legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva.
In applicazione degli enunciati criteri, considerato che non risulta neppure genericamente allegata una sofferenza morale nel senso sopra chiarito, avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate
– edizione 2021, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così
come accertato dal CTU, va equitativamente liquidata la somma di €
72,00 per ogni giorno di invalidità totale, proporzionalmente ridotto per il periodo di inabilità parziale al 75%, al 50% e al 25%.
Il danno sofferto in conseguenze del periodo di inabilità temporanea,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
pertanto, va complessivamente liquidato in € 11.556,00.
Tenuto conto dell'età della parte lesa (55 anni) al tempo del consolidamento dei postumi, del grado di invalidità permanente (26%) e del valore base (€ 2.844,06, già demoltiplicato) per punto di “danno biologico puro”, va liquidata la somma pari ad € 73.945,56, che non può
essere oggetto di personalizzazione in assenza di puntuali allegazioni in ordine agli ulteriori o più intensi effetti della lesione organica sul piano dinamico – relazionale (cfr. Cass. civ. sent. n. 28988/19).
Parte attrice in ultimo nulla ha allegato in ordine all'asserito danno da perdita della capacità lavorativa, essendosi limitata a formulare genericamente la pretesa tra le conclusioni rassegnate in atto di citazione, ma non specificandone né l'ammontare, né i presupposti fondanti, sicchè
la domanda non può trovare accoglimento.
Vanno invece liquidate all'attrice le spese mediche documentate, ritenute congrue dal CTU, in misura pari ad euro 2460,10.
Nulla infine può essere riconosciuto all'attrice per gli asseriti danni all'autovettura nonché per il suo fermo tecnico, dal momento che la stessa non ha fornito elementi utili alla sua quantificazione. In
particolare, per quanto attiene al pregiudizio riportato alla vettura, si rileva il difetto di prova in ordine al valore del mezzo all'epoca del sinistro,
al costo necessario al suo ripristino o al suo deprezzamento. Per quanto attiene al danno derivante dal fermo del veicolo, anche in tale caso l'attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, dal momento che l'indisponibilità del autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni costituisce un danno che deve essere allegato e dimostrato, la cui prova non può consistere nella dimostrazione della
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
mera indisponibilità del mezzo, essendo necessario fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo
(in tal senso, da ultimo, Cass. civ. n. 9348/19).
In definitiva, il danno cagionato all'attrice a seguito del sinistro de quo va liquidato, nella sua componente non patrimoniale, in complessivi euro
83.661,02 (pari a 85.501,56, al marzo 2021) in valori alla data di consolidamento della lesione, e in euro 100.058,58, in valori attuali
(rivalutati in base agli indici ISTAT F.O.I.).
Per quanto attiene alla componente patrimoniale il danno va liquidato in euro 2460,10, alla data del consolidamento, pari ad euro 2.942,18 in valori attuali.
I convenuti, alla luce delle precedenti considerazioni, vanno condannati a pagare in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito del sinistro del 27/10/17, la somma di euro 51.500,38, somma pari alla metà del pregiudizio arrecatole, in considerazione della pari corresponsabilità nella causazione del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al dm n. 55/14 per le cause di valore sino ad euro 52.000.
Le spese della CTU, nei rapporti interni, vanno posti definitivamente a carico della parte convenuta.
L'istanza di distrazione proposta dal procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, va accolta limitatamente alle spese di giudizio successive alla data di costituzione in giudizio del medesimo, non essendo lo stesso antistatario delle spese sostenute in data anteriore alla
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
predetta.
P.Q.M
.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di della somma di € 51.500,38, oltre interessi in Parte_1
misura legale dalla pronuncia sino al soddisfo;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in euro 5.838,55, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, di cui euro 1701,00 (oltre spese generali, IVA e CPA) da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU.
Così deciso in Termini Imerese, in data 7.3.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile