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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.1.2025, ex art.127 ter
c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9040/2021 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tota RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2021, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di assegno sociale n. 04010815; che l' , con CP_1 missiva del 30.08.2021, le ha comunicato l'insorgenza di un indebito di €.2.761,48, a decorrere dal
1.01.2018, adducendo la seguente motivazione: “la sua pensione numero 04010815 è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2018, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2018 pervenuta a seguito di sollecito”; di aver presentato ricorso amministrativo.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di accertare l'irripetibilità dell'indebito, con condanna dell' alla restituzione delle CP_1
somme indebitamente prelevate ovvero trattenute, oltre interessi. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “parte ricorrente è titolare di assegno sociale cat. AS CP_1
n. 04010815. L' provvedeva annualmente a richiedere i redditi percepiti l'anno precedente (ad CP_1
esclusione di prestazioni pensionistiche) dal ricorrente stesso e dal coniuge. Nel caso di specie, si riporta qui di seguito alla relazione dettagliata del reparto quale parte integrante e sostanziale del presente atto: “… La signora è deceduta 11/08/2022. Nessun ricorso amministrativo Parte_1
è stato presentato su indebito in questione contrariamente a quanto dichiarato dall'avvocato di
pagina 1 di 4 controparte. Trattasi di indebito RI 16161318 periodo 01.01.2018-30.09.2021 euro 2.761,48 quote di assegno sociale AS 04010815 non spettanti a seguito di dichiarazioni modelli RED di entrambi i coniugi: e L'importo sia dell'assegno sociale che della Parte_1 Persona_1
maggiorazione sociale è determinato dai redditi coniugali e nello specifico sia dalle pensioni percepite che dai redditi al di fuori delle pensioni, essendo prestazioni esclusivamente assistenziali. Il
12.03.2020 entrambi i coniugi trasmettono, tramite CAF con stringa di Campagna Solleciti 2018 riferito anno 2017, i propri redditi al difuori delle pensioni: IM dichiara redditi zero (si allega) e De Cata redditi terreni e fabbricati euro 4,00 (si allega). Il 30.03.2021 entrambi i coniugi, sempre tramite stringa 2019 riferito anno 2018, dichiarano i propri CP_2 Controparte_3
redditi al di fuori delle pensioni: IM redditi zero e redditi da terreni e fabbricati euro Per_1
4,00 e pensione estera euro 550,00. A seguito di quest'ultima dichiarazione, la pensione AS 04010815 della signora viene ricostituita il 30/08/2021 dal sistema centrale creando un TE08 a Parte_1
debito (si allega) dove viene ricalcolata la quota spettante di assegno sociale. Il ricalcolo è avvenuto all'interno dello stesso anno di dichiarazione dei modelli RED. La somma della quota estera liquidata dallo stato estero e percepita dal signore non è presente nel Casellario Pensionati e deve Per_1 essere necessariamente indicata dal pensionato stesso”.
La causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Avendo ad oggetto la richiesta di restituzione di somme percepite a titolo di assegno sociale, < fattispecie di indebito in discorso dev'essere pertanto disciplinata sulla scorta dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, come di recente precisato dalla Suprema Corte, con sentenza n.13223 del 30.06.2020, proprio in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, è stato già enunciato, da ultimo con Sentenza n.26036 del 15.10.2019, che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano pagina 2 di 4 qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso -diverso dalla fattispecie- di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
La pronuncia si pone nel solco tracciato da Cass. n.28771 del 9.11.2018 che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Sulla scorta di tali argomenti, si ricava la regola secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile>> (cfr., fra le tante, sentenza n. 665/2021 pubbl. il 21/04/2021, cons. est. dott. Nicola
Morgese).
CP_ Orbene, nel caso di specie, l' ha dedotto (come già illustrato) che la ricorrente e il coniuge hanno provveduto a trasmettere all' i modelli RED relativi all'anno 2018 da cui è risultata la pensione CP_1
estera percepita da Persona_1
Invero, dall'esame della dichiarazione dei redditi 2019 (Modello 730/2019, redditi 2018) di Per_1
, acquisita ex art. 421 c.p.c., poiché ritenuta indispensabile ai fini della decisione, emerge
[...]
come non sia stata dichiarata la pensione estera (v. Quadro C, Sezione I, Modello 730, in cui non risulta compilato lo spazio relativo ai “redditi esteri”).
Ciò chiarito, nel caso di specie, si configura un'ipotesi di dolo dell'accipiens, essendo emerso come il coniuge della ricorrente non abbia dichiarato di percepire una pensione estera e, pertanto, non potendo invocare alcun affidamento alla cui tutela sono preposte le norme, sopra illustrate, limitative della ripetibilità dell'indebito né tantomeno sostenere che l'erogazione indebita non sia a lei imputabile.
In altre parole, l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione comporta la legittimità dell'indebito.
Il ricorso va pertanto rigettato, avendo l' diritto di ripetere dalla ricorrente la somma di CP_1
€.2.761,48, erogata in eccedenza sulla pensione cat. AS.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.1.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.1.2025, ex art.127 ter
c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9040/2021 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tota RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2021, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di assegno sociale n. 04010815; che l' , con CP_1 missiva del 30.08.2021, le ha comunicato l'insorgenza di un indebito di €.2.761,48, a decorrere dal
1.01.2018, adducendo la seguente motivazione: “la sua pensione numero 04010815 è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2018, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2018 pervenuta a seguito di sollecito”; di aver presentato ricorso amministrativo.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di accertare l'irripetibilità dell'indebito, con condanna dell' alla restituzione delle CP_1
somme indebitamente prelevate ovvero trattenute, oltre interessi. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha così dedotto: “parte ricorrente è titolare di assegno sociale cat. AS CP_1
n. 04010815. L' provvedeva annualmente a richiedere i redditi percepiti l'anno precedente (ad CP_1
esclusione di prestazioni pensionistiche) dal ricorrente stesso e dal coniuge. Nel caso di specie, si riporta qui di seguito alla relazione dettagliata del reparto quale parte integrante e sostanziale del presente atto: “… La signora è deceduta 11/08/2022. Nessun ricorso amministrativo Parte_1
è stato presentato su indebito in questione contrariamente a quanto dichiarato dall'avvocato di
pagina 1 di 4 controparte. Trattasi di indebito RI 16161318 periodo 01.01.2018-30.09.2021 euro 2.761,48 quote di assegno sociale AS 04010815 non spettanti a seguito di dichiarazioni modelli RED di entrambi i coniugi: e L'importo sia dell'assegno sociale che della Parte_1 Persona_1
maggiorazione sociale è determinato dai redditi coniugali e nello specifico sia dalle pensioni percepite che dai redditi al di fuori delle pensioni, essendo prestazioni esclusivamente assistenziali. Il
12.03.2020 entrambi i coniugi trasmettono, tramite CAF con stringa di Campagna Solleciti 2018 riferito anno 2017, i propri redditi al difuori delle pensioni: IM dichiara redditi zero (si allega) e De Cata redditi terreni e fabbricati euro 4,00 (si allega). Il 30.03.2021 entrambi i coniugi, sempre tramite stringa 2019 riferito anno 2018, dichiarano i propri CP_2 Controparte_3
redditi al di fuori delle pensioni: IM redditi zero e redditi da terreni e fabbricati euro Per_1
4,00 e pensione estera euro 550,00. A seguito di quest'ultima dichiarazione, la pensione AS 04010815 della signora viene ricostituita il 30/08/2021 dal sistema centrale creando un TE08 a Parte_1
debito (si allega) dove viene ricalcolata la quota spettante di assegno sociale. Il ricalcolo è avvenuto all'interno dello stesso anno di dichiarazione dei modelli RED. La somma della quota estera liquidata dallo stato estero e percepita dal signore non è presente nel Casellario Pensionati e deve Per_1 essere necessariamente indicata dal pensionato stesso”.
La causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Avendo ad oggetto la richiesta di restituzione di somme percepite a titolo di assegno sociale, < fattispecie di indebito in discorso dev'essere pertanto disciplinata sulla scorta dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, come di recente precisato dalla Suprema Corte, con sentenza n.13223 del 30.06.2020, proprio in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, è stato già enunciato, da ultimo con Sentenza n.26036 del 15.10.2019, che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano pagina 2 di 4 qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso -diverso dalla fattispecie- di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
La pronuncia si pone nel solco tracciato da Cass. n.28771 del 9.11.2018 che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Sulla scorta di tali argomenti, si ricava la regola secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile>> (cfr., fra le tante, sentenza n. 665/2021 pubbl. il 21/04/2021, cons. est. dott. Nicola
Morgese).
CP_ Orbene, nel caso di specie, l' ha dedotto (come già illustrato) che la ricorrente e il coniuge hanno provveduto a trasmettere all' i modelli RED relativi all'anno 2018 da cui è risultata la pensione CP_1
estera percepita da Persona_1
Invero, dall'esame della dichiarazione dei redditi 2019 (Modello 730/2019, redditi 2018) di Per_1
, acquisita ex art. 421 c.p.c., poiché ritenuta indispensabile ai fini della decisione, emerge
[...]
come non sia stata dichiarata la pensione estera (v. Quadro C, Sezione I, Modello 730, in cui non risulta compilato lo spazio relativo ai “redditi esteri”).
Ciò chiarito, nel caso di specie, si configura un'ipotesi di dolo dell'accipiens, essendo emerso come il coniuge della ricorrente non abbia dichiarato di percepire una pensione estera e, pertanto, non potendo invocare alcun affidamento alla cui tutela sono preposte le norme, sopra illustrate, limitative della ripetibilità dell'indebito né tantomeno sostenere che l'erogazione indebita non sia a lei imputabile.
In altre parole, l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione comporta la legittimità dell'indebito.
Il ricorso va pertanto rigettato, avendo l' diritto di ripetere dalla ricorrente la somma di CP_1
€.2.761,48, erogata in eccedenza sulla pensione cat. AS.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.1.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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