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9 marzo 1999
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5 maggio 2001
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1 gennaio 2002
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Art. 28. Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi
degli uffici unici del Ministero delle finanze 1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita' di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, e' autorizzata la realizzazione di un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di gestione.
2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448 )) .
3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 28 dicembre 2001, n. 448 , ha disposto (con l'art. 52, comma 15)che "l'autorizzazione di spesa di cui al presente comma 3 e' ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003".
degli uffici unici del Ministero delle finanze 1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita' di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, e' autorizzata la realizzazione di un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di gestione.
2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448 )) .
3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 28 dicembre 2001, n. 448 , ha disposto (con l'art. 52, comma 15)che "l'autorizzazione di spesa di cui al presente comma 3 e' ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003".
Commentari • 5
- 1. Finanziaria 2002- Titolo III - Capo IX - Titolo IVAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 ottobre 2001 · 1.0759594
Giurisprudenza • 39
- 1. CGUE, n. C-75/22, Sentenza della Corte, Commissione europea contro Repubblica ceca, 08/05/2024Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 8 maggio 2024 ( *1 ) «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h) – Obbligo per gli Stati membri di assicurare che le autorità competenti dello Stato membro ospitante determinino lo status delle persone che svolgono un tirocinio di adattamento o si preparano a una prova attitudinale – Articolo 7, paragrafo 3 – Obbligo per gli Stati membri di garantire segnatamente ai veterinari e agli architetti la possibilità di effettuare prestazioni, nell'ambito della libera prestazione di servizi, con il titolo professionale dello Stato membro ospitante – Articolo …Leggi di più...
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