Articolo 28 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28
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1 gennaio 2002
Art. 28. Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi
degli uffici unici del Ministero delle finanze 1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita' di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, e' autorizzata la realizzazione di un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di gestione.
2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448 )) .
3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 28 dicembre 2001, n. 448 , ha disposto (con l'art. 52, comma 15)che "l'autorizzazione di spesa di cui al presente comma 3 e' ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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