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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/10/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Alberto Rizzo Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Carolina Clò Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1308 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MINGO ROSARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato PRAMPOLINI FABRIZIO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in verbale di udienza del
23/10/2025
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Campogalliano in data 11/06/2005
e dalla loro unione è nata la figlia in data 23/12/2015; Per_1
2. Con ricorso del 12/03/2024, ha chiesto ordine di protezione per Parte_1 sé e per la figlia minore nei confronti del marito -disposto con ordinanza inaudita altera parte in data 14/03/2024-, la separazione con addebito in capo al marito e l'affido esclusivo della minore, oltre ad ulteriori questioni accessorie di carattere patrimoniale;
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, che ha concordato con la domanda di separazione, chiedendo la revoca dell'ordine di protezione emesso inaudita altera parte, l'affido condiviso della figlia minore e una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
4. All'esito dell'udienza del 05/06/2024 sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis. 22, primo comma, c.p.c. con ordinanza del
07/06/2024;
5. A scioglimento della riserva assunta in data 12/02/2025, il G.I formulava proposta conciliativa alle parti ex art. 185 bis c.p.c con ordinanza del 14/02/2025, concedendo termine alle stesse al 16/09/2025 per l'eventuale accettazione;
6. Le parti hanno raggiunto complessivo accordo all'esito dell'udienza del
23/10/2025, integrando quanto proposto con ordinanza del 14/02/2025 dal G.I e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte a verbale:
“Rinuncia alla domanda di addebito della separazione;
-Affidamento condiviso della minore , con collocazione prevalente presso Per_1
l'abitazione materna e assegnazione alla madre della casa familiare;
-Regime di visita come da ctu espletata: “facoltà di tenere la figlia con sé, a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita dalla scuola sìno al sabato alle ore 15, con un pernottamento. Dopo un mese, l'accompagnamento dalla madre avverrà la domenica alle 15, con due pernottamenti. Nella stessa settimana, il padre potrà prelevare la figlia da scuola il martedì all'uscita dalla scuola e riportarla dalla madre entro le ore 20. Nella settimana successiva, il padre terrà con sé la figlia il martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20 ed il venerdì dall'uscita da scuola
pagina 2 di 4 sino alle ore 21; qualora sia impedito da impegni di lavoro, il venerdì potrà scambiato con il giovedì, avvisando la madre una settimana prima. Durante l'estate ogni genitore potrà tenere la figlia con sé per un periodo di due settimane, anche consecutive, accordandosi ogni anno entro il 15 maggio per le loro collocazioni temporali. Le vacanze di Natale potranno essere suddivise in due periodi: dal 25 al 31 dicembre mattino (ore 10) e dal 31 dicembre mattino (ore 10) al 6 gennaio ore 19, da trascorrere ad anni alterni con ciascun genitore. Le vacanze pasquali potranno essere suddivise in due periodi di due giorni e mezzo con ciascun genitore, includenti ad anni alterni la domenica di Pasqua. Per quanto riguarda il prelievo di da scuola, non si ravvede alcuna controindicazione per il Per_1 coinvolgimento dei parenti da parte materna o paterna in caso di impossibilità del genitore. Ogni genitore dovrebbe avere facoltà di condurre la figlia dove ritiene opportuno durante i periodi di vacanza, anche eventualmente all'estero”;
- Contributo al mantenimento a carico del padre in favore di di €. 300 Per_1 mensili, rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie inerenti la minore, come da Protocollo del Tribunale di Modena;
-La sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico universale da parte di Pt_1
INPS;
-spese del giudizio compensate.”
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
pagina 3 di 4 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata Parte_1 in SERBIA il 22/12/1986) e (nato a [...] il CP_1
20/04/1980) che hanno contratto matrimonio in data 11/06/2005 a Campogalliano, come risulta dall'atto n. 4, parte 1, anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di AM (MO);
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
AM (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carolina Clò
IL PRESIDENTE dott. Alberto Rizzo
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