Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7195
CASS
Sentenza 12 maggio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di comodato, poiché è sufficiente avere la disponibilità materiale della cosa per concederla ad altri a tale titolo, il comodante che agisce in giudizio per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario ha soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, e non anche di provare il suo diritto di proprietà su di essa, mentre spetta al convenuto dare la prova di un diverso titolo per il suo godimento.

In materia di procedimento civile, la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, con la conseguenza che il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità( Nel fare applicazione del suindicato principio la S.C. ha ritenuto essere stata dal giudice del merito correttamente esclusa la sussistenza di pregiudizialità necessaria tra l'azione proposta dal comodatario, volta ad ottenere l'accertamento della proprietà del bene, e quella di rilascio promossa viceversa dal comodante, in ragione della diversità tra "il titolo in base al quale si chiedeva il rilascio del dante causa ( comodato )" e "quello oggetto dell'azione proposta dal ricorrente, tendente ad ottenere la declaratoria di proprietà per usucapione", trattandosi viceversa di un'ipotesi di pregiudizialità meramente facoltativa, e conseguendone ulteriormente che "come tale, la relativa esclusione del giudice di merito è insindacabile" in sede di legittimità ).

Commentario1

  • 1Danno da illegittima segnalazione alla Centrale RischiAccesso limitato
    Antonio Tanza · https://www.altalex.com/ · 14 novembre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7195
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7195
Data del deposito : 12 maggio 2003

Testo completo