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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8092/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.7.2025 da 1) Parte_1 nato in [...] il [...] cittadino/a: colombiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Stretti presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina: ecuadoregna Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Stretti presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: (C.F. ) nato a [...]_1 C.F._3
(MI) il 30.09.2024, cittadino italiano.
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data pagina 1 di 4 9.7.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La casa sita in Rho (MI), via Biringhello n. 98, di proprietà di entrambe le parti, verrà assegnata alla signora che la abiterà unitamente al figlio minore;
Parte_2
2. Dal momento in cui il signor lascerà la casa familiare, entro il 31 luglio Parte_1
2025, la signora provvederà a pagare al 100% il mutuo ipotecario e a volturare le Parte_2 utenze domestiche a suo nome. Il signor quindi, rinuncerà a qualsiasi pretesa in ordine alla Pt_1 proprietà dell'immobile sito in Rho (MI) via Biringhello n. 98;
3. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4. Il signor provvederà a corrispondere alla signora Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento per il figlio minore mediante bonifico bancario, Parte_2 Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Il signor dichiara di rinunciare al 50% dell'Assegno unico Parte_1 in favore della signora che pertanto potrà richiedere autonomamente il Parte_2
100% dello stesso.
6. Tutte le spese sia ordinarie che straordinarie previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Miliano, saranno a carico della signora . Parte_2
7. Tenuto conto dell'età del figlio minore, che non ha ancora compiuto un anno, il signor
[...]
potrà tenerlo con sé, previ accordi con la madre: Parte_1
- una giornata a fine settimana alternati,
-un pomeriggio infrasettimanale, con orari e modalità da concordare di volta in volta tra le parti. Solo dopo il compimento del terzo anno di età del minore, verrà introdotto il pernottamento presso il padre.
8. Sempre dopo il terzo anno di età del minore, il signor , Parte_1 inoltre, potrà trascorrere con il figlio, durante il periodo estivo, due settimane anche non consecutive, da concordare fra le parti non appena a conoscenza del piano ferie lavorativo e comunque entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente la località prescelta per le vacanze con i figli, fornendo il relativo indirizzo.
9. Il figlio minore trascorrerà, inoltre, i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e tutte le altre festività, in via alternata con l'uno e l'altro genitore. In caso di disaccordo, negli anni pari prevarrà la volontà paterna e negli anni dispari prevarrà la volontà materna.
10. Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di reciproco mantenimento.
11. Le parti si rilasciano vicendevolmente consenso al rinnovo e/o al rilascio dei propri documenti d'identità, nonché di quelli relativi al figlio minore, ma non vengono compresi quelli validi per l'espatrio ed i passaporti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. pagina 2 di 4 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese. Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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