Ordinanza collegiale 25 novembre 2024
Sentenza breve 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 24/02/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00704/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01894/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1894 del 2024, proposto da
Infrastrutture Wireless IAne S.p.A. o, in forma abbreviata, IN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana, Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Enac Ente Nazionale Aviazione Civile, Enav Ente Nazionale Assistenza Volo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale NI, domiciliata in NI, via Vecchia Ognina, n. 149;Comune di Modica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Miriam Dell'Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’atto della Città di Modica I Settore U.O. 3 – Polizia Locale Nucleo Operativo di Polizia Edilizia del 25.7.2024 prot. n. 39273 avente ad oggetto “Lavori per realizzo infrastruttura di telecomunicazione in C.da Quartarella Stazione Radio Base denominata “Modica Quartarella” Codice sito RGF1 del 22.7.2024”;
- del “Verbale di sopralluogo in C.da Quartarella per accertamento relativo all’installazione di una Stazione Radio Base denominata “Modica Quartarella” Codice sito RGF1 del 22.7.2024” della Città di Modica Nucleo Operativo di Polizia Edilizia del 22.7.2024 prot. n. 1474/PL;
- dell’atto del Sindaco della Città di Modica del 5.8.2024 prot. n. 162/U.L. e protocollata in data 6.8.2024 prot. 0040844;
- e, ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione dei seguenti laddove intesti in senso contrario alla pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente: l’atto della Città di Modica del 20.10.2023 prot. n. 51740/O.R.; l’atto della Città di Modica del 25.1.2024 recante la diffida “a sospendere ogni attività e a non riavviare i lavori fintantoché non saranno acquisite le necessarie autorizzazioni richieste”; l’atto della Città di Modica del 13.5.2024 prot. n. 130/U.L.; l’atto della Città di Modica prot. 876 del 5.1.2024; l’atto della Città di modica del 25.1.2024 prot. n. 4657;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana, dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliane, dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliane, di Enac Ente Nazionale Aviazione Civile, di Enav Ente Nazionale Assistenza Volo e del Comune di Modica;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La Infrastrutture Wireless IA s.p.a (IN), in data 13 ottobre 2023, ha presentato un’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una infrastruttura di telecomunicazioni nel Comune di Modica in via Vanella 108 C.da Quartarella, distinta nel N.C.T. di Modica al foglio 135, p.lla 550, ai sensi del d.lgs. n. 259/2003.
La ricorrente rappresenta che tale intervento, per il quale sono stati acquisiti il parere dell’ARPA (10 novembre 2023) e l’autorizzazione del Genio Civile (29 novembre 2023), è necessario per garantire le esigenze di funzionalità della rete e che il sito scelto è l’unico idoneo ad assicurare l’erogazione del servizio pubblico.
Espone, altresì, la società che l’ENAC, a fronte del quesito formulato in data 15 febbraio 2024 anche in relazione all’impianto Modica- Quartarella in esame, ha rilevato che “rispetto all’elisuperficie ‘Modica – Ospedale Maggiore’ (attività HEMS) tutti gli impianti risultano esterni alle aree poste a protezione delle operazioni” e che “l’aviosuperficie ‘Marina di Modica’ non risulta di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 713 del codice della navigazione e, pertanto, le infrastrutture non risultano di interesse aeronautico” (nota del 29 aprile 2024).
La IN, pertanto, ha avviato i lavori per la realizzazione dell’impianto ma, con nota del 22 luglio 2024, il Comune di Modica - Nucleo Operativo di Polizia Edilizia, richiamando le precedenti note prot. 4657 del 25 gennaio 2024 e prot. n. 876 del 5 gennaio 2024, le ha ordinato di sospendere i lavori.
La società ricorrente ha riscontrato tale nota rilevando che le precedenti comunicazioni ivi richiamate riguardano diversi impianti e, in particolare, l’impianto da realizzare in via Peppino Impastato e l’impianto da realizzare in via Mantegna Idria.
Al contrario, nessuna precedente comunicazione avrebbe disposto la sospensione dei lavori relativi all’impianto da realizzare in contrada Quartarella.
In relazione a tale impianto, con nota del 29 aprile 2024, l’ENAC ha già chiarito che il sito in esame non è soggetto ad alcun vincolo aeronautico e non necessita di nulla osta.
Con successiva nota del 5 agosto 2024, il Comune riscontrava tali rilievi osservando quanto segue:
a) già con precedente nota del 20 ottobre 2023 era stata ordinata l’immediata sospensione dei lavori per la realizzazione della nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Modica, denominata Modica Clelia. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR (ricorso 604/2024) ma la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e che, pertanto, il provvedimento di sospensione dei lavori è valido ed efficace;
b) con diffida del 25 gennaio 2024 la IN era stata invitata a sospendere ogni attività fino all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e con successiva diffida del 13 maggio 2024, contestando la comunicazione di ripresa dei lavori del 6 maggio 2024 per l’impianto di via Peppino impastato, il Comune aveva già ordinato la sospensione di ogni altra attività.
In merito alla nota dell’ENAC del 29 aprile 2024, l’amministrazione comunale ne rilevava l’erroneità in quanto adottata sulla base di presupposti errati e di una istanza fuorviante, ovvero sulla ritenuta esistenza di tutti gli impianti. Lo stesso ENAC, peraltro, con la stessa nota aveva evidenziato la necessità del rilascio del nulla osta per gli impianti di nuova costruzione, come quelli in esame.
In mancanza delle necessarie autorizzazioni dell’ENAC per i nuovi impianti da realizzare nel territorio del Comune di Modica, veniva intimato alla ricorrente di sospendere ogni attività nel territorio di Modica e a rimuovere il palo installato nel cantiere Modica Quartarella.
2. Con ricorso notificato il 14 ottobre 2024 e depositato il successivo 26 ottobre 2024 la società ricorrente è insorta contro tali provvedimenti lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
Violazione degli artt. 2-3-43-44-49-54 del d.lgs. N. 259/2003. Violazione degli artt. 3-21 octies della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa.
Osserva la ricorrente che gli atti di sospensione ai quali fanno riferimento i provvedimenti impugnati riguardano altri impianti e, dunque, sarebbero stati richiamati del tutto impropriamente dal Comune.
Si tratterebbe, comunque, di provvedimenti di sospensione dei lavori disposti prima che l’ENAC chiarisse, con nota del 29 aprile 2024, che rispetto all’elisuperficie “Modica – Ospedale Maggiore” (attività HEMS) tutti gli impianti risultano esterni alle aree poste a protezione delle operazioni; -l’aviosuperficie “Marina di Modica” non risulta di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 713 del codice della navigazione e, pertanto, le infrastrutture non risultano di interesse aeronautico.
Contrariamente a quanto assunto dal Comune resistente, l’ENAC non avrebbe asserito che gli impianti che comportano emissioni elettromagnetiche, solo perché tali, debbano essere oggetto di istruttoria e di nulla osta.
Al contrario, l’ENAC ha rimarcato l’insussistenza di qualsivoglia vincolo aeronautico rispetto all’impianto in esame.
Gli atti impugnati sarebbero, comunque, illegittimi in quanto omettono di considerare, quanto segue:
- si sarebbe formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 44 comma 10 del d.lgs. 259/2003;
- l’impianto non genera alcun pericolo come acclarato dal parere dell’ARPA, unico soggetto competente ai sensi dell’art. 14 della legge 36/2001 e dell’art, 44 comma 1 del d.lgs. n. 259/2003 in materia di sanità pubblica;
- l’impianto costituisce opera di urbanizzazione primaria ed è dunque compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica;
- il sito in esame è l’unico idoneo ad assicurare la compita erogazione del servizio pubblico (v. reazione tecnica allegata).
Gli atti impugnati si pongono, pertanto, in contrasto con il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni.
3. Si sono costituiti in giudizio la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, l’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, l’ENAV, l’Aeronautica Militare ed il Ministero della Difesa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. Si è, altresì, costituito il Comune di Modica che, con istanza depositata il 20 novembre 2024, ha chiesto un rinvio della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare nelle more della decisione di ENAC su un’istanza di autotutela presentata dall’ente comunale in data 25 ottobre 2024.
5. Con ordinanza n. 3909 del 25 novembre 2024 la Sezione - “Vista la nota del 29 aprile 2024 con cui l’ENAC ha chiarito che l’impianto Modica – Quarterella e gli ulteriori impianti ivi elencati, rispetto all’elisuperficie Modica Ospedale Maggiore (attività HEMS) … risultano esterni alle aree poste a protezione delle operazioni; l’avio superficie “Marina di Modica” non risulta di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 713 del codice della navigazione e, pertanto, le infrastrutture non risultano di interesse aeronautico; Considerato che, con successiva nota del 17 giugno 2024, l’ENAC ha ulteriormente chiarito - esclusivamente con riferimento all’impianto di via Peppino Impastato - che, considerata la posizione, le caratteristiche e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico ed ha, pertanto, comunicato la conclusione del procedimento; Considerato, altresì, che con i provvedimenti impugnati il Comune di Modica ha ritenuto di dover ordinare la sospensione dei lavori alla luce di una pretesa necessità di acquisire il nulla osta dell’ENAC per impianti, come nel caso di specie, di nuova costruzione, fondandosi la richiamata nota del 29 aprile 2024 sull’erroneo assunto secondo cui gli impianti di che trattasi sarebbero, invece, già esistenti” – ha ordinato all’Enac di provvedere al deposito “di una dettagliata relazione di chiarimenti sull’effettivo tenore della nota del 29 aprile 2024 e, dunque, sulla sussistenza o meno di un interesse di carattere aeronautico in ordine all’impianto Modica – Quartarella, oggetto del presente gravame”.
6. Parte ricorrente, in data 14 gennaio 2025, ha versato in atti la nota prot. 0005152 del 14 gennaio 2025 avente ad oggetto asseverazione impianto INWIT di comunicazione elettronica da realizzarsi in contrada Quartarella, snc distinta al N.C.T. al Foglio 135 P.lla 550 – Nulla Osta, con cui l’Enac ha comunicato che “a seguito dell’analisi effettuata sulle quote, sulla posizione dell’impianto, sulle traiettorie di decollo e di atterraggio dell’elisuperficie ‘Ospedale Maggiore di Modica, si conferma che l’impianto non ha un interesse aeronautico e non costituisce un ostacolo o pericolo alla navigazione aerea”
7. All’udienza in camera di consiglio del 15 gennaio 2025 le parti hanno dichiarato congiuntamente di non ritenere ostativo alla decisione il deposito documentale del 14 gennaio 2025.
La causa, previo avviso alle parti circa la possibile definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., è stata, quindi, posta in decisione.
8. Deve essere preliminarmente accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’avvocatura erariale con riferimento alla Regione Siciliana, all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, all’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, all’ENAV, all’Aeronautica Militare e al Ministero della Difesa, tutti estranei ai provvedimenti qui impugnati, adottati esclusivamente dal Comune di Modica.
9. Tanto premesso, il ricorso è fondato sotto i contestati profili del difetto di istruttoria e della contraddittorietà della motivazione.
I provvedimenti impugnati, invero, oltre a richiamare precedenti comunicazioni relative a ordini di sospensione dei lavori di impianti diversi da quello da realizzarsi in contrada Quartarella, dispongono la sospensione dei lavori nelle more dell’acquisizione del Nulla Osta dell’ENAC che, tuttavia, già con nota del 29 aprile 2024, aveva chiarito che l’impianto in esame (Modica Quartarella), al pari degli altri impianti ivi elencati, rispetto all’elisuperficie Modica Ospedale Maggiore (attività HEMS) … risultano esterni alle aree poste a protezione delle operazioni; l’avio superficie “Marina di Modica” non risulta di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 713 del codice della navigazione e, pertanto, le infrastrutture non risultano di interesse aeronautico .
Il tenore della nota dell’ENAC, che non appariva idoneo a suffragare la tesi dell’amministrazione resistente circa la necessità della preventiva acquisizione del nulla osta di tale autorità, risulta confermato dalla nota del 14 gennaio 2025 con cui l’ENAC ha ulteriormente ribadito che, con riferimento all’impianto da realizzarsi in contrada Quartarella “a seguito dell’analisi effettuata sulle quote, sulla posizione dell’impianto, sulle traiettorie di decollo e di atterraggio dell’elisuperficie ‘Ospedale Maggiore di Modica, si conferma che l’impianto non ha un interesse aeronautico e non costituisce un ostacolo o pericolo alla navigazione aerea”
I provvedimenti impugnati, nella parte in cui dispongono la sospensione di ogni attività nel territorio di Modica ed inoltre, vista l’attività svolta nel cantiere di Modica Quartarella consistita nella installazione di un palo diffidano la INWIT a smontare e rimuovere il palo installato con ripristino dello stato dei luoghi alla data del 4 agosto 2024 (nota prort. 162/U.L. del 5 agosto 2024), sono pertanto illegittimi e devono essere annullati in quanto fondati sull’erroneo presupposto secondo il quale l’impianto di che trattasi deve essere sottoposto al preventivo rilascio del nulla osta da parte dell’ENAC.
10. Il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto - previa estromissione della Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, dell’ENAV, dell’Aeronautica Militare e del Ministero della Difesa - lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO