Sentenza 30 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/05/2022, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00869/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02737/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2737 del 2015, proposto da
CE PO, rappresentato e difeso dall'avvocato Oronzo Marco Calsolaro, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Rosato in Lecce, via Cavour, 10;
contro
Comune di Taurisano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Ratano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 32 del 23/07/2015, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica, Assetto del territorio, Ambiente del Comune di Taurisano ha ingiunto al ricorrente di "demolire le opere" e "ripristinare lo stato dei luoghi";
di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taurisano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – proprietario di immobile sito in Taurisano, c.da Pirelle, in catasto al fg. 15, p.lla 705, sub 1 e 2 – ha impugnato l’ordinanza di demolizione in epigrafe (ric. n. 2737/15 R.G.).
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 3, 6, 22, 31 ss. d. lgs. n. 380/01 (TUE); violazione dell’art. 41 L.R. n. 56/80; violazione degli artt. 3-6 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione degli artt. 3, 27, 31, 33, 37 e 44 TUE; violazione dell’art. 41 L.R. n. 56/80; violazione degli artt. 3-6 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 3) violazione degli artt. 3, 6, 22, 31 ss. d. lgs. n. 380/01 (TUE); violazione dell’art. 41 L.R. n. 56/80; violazione degli artt. 3-6 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 4) violazione dell’art. 97 Cost; violazione del principio di legittimo affidamento.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Taurisano ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 19.5.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i primi tre motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente lamenta anzitutto il deficit istruttorio e motivazionale dell’Amministrazione, la quale, in presenza di più interventi edilizi, non avrebbe operato alcun distinguo tra quelli soggetti a SCIA, quelli soggetti a edilizia libera, e quelli parzialmente difformi dal titolo, unificando invece la totalità degli interventi nell’unica tipologia dell’abuso edilizio.
Inoltre, il ricorrente lamenta che nell’ordine di demolizione (e prima di esso, in quello di sospensione dei lavori), “ … nessuna indicazione si ritrova in punto di descrizione dei lavori che sarebbero stati eseguiti sull’immobile del ricorrente ” (cfr. ricorso, p. 10).
Ancora, il ricorrente lamenta che, mentre nel corpus dell’ordinanza si faccia riferimento all’abuso realizzato dal ricorrente, nella parte finale di essa si specifichi che in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione le opere abusive sarebbero state demolite “ … ai sensi dell’art. 34 comma 1 del d.P.R. n. 380/01 ”. In sostanza, a detta del ricorrente, non si comprenderebbe se, in caso in inottemperanza all’ordine di demolizione, la sanzione sia quella della demolizione ad opera del Comune (art. 31 TUE), ovvero l’irrogazione della sanzione, ex art. 34 co. 2 TUE, e in quest’ultimo caso, non emergerebbe alcuna motivazione in ordine alla necessità di demolizione dell’intero manufatto, in luogo della sola parte ritenuta abusiva.
Altra ragione di illegittimità risiederebbe poi nell’avere il Comune – nell’atto di stabilire che in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione l’Amministrazione avrebbe proceduto d’ufficio – conculcato le legittime prerogative del Consiglio comunale, che avrebbe anche potuto disporre la conservazione dell’opera.
Infine, si censura l’impugnato ordine di demolizione sotto il profilo della proporzionalità, non avendo il Comune potuto demolire opere rientranti nell’ambito dell’attività edilizia libera ovvero assoggettati a SCIA, quali: a) la centrale termica; b) le opere interne; c) il porticato adiacente l’immobile; d) i vani wc; e) la recinzione.
Le censure sono tutte infondate.
2.1. Le opere abusive realizzate dal ricorrente sono puntualmente indicate nell’impugnata ordinanza n. 32/2015, e sono le seguenti:
“ Al piano seminterrato è stato aggiunto un vano adibito a centrale termica, di circa mq. 16,00, ed è stata eseguita una modifica interna per realizzare un vano WC;
- al piano rialzato, oltre ad alcune modifiche eseguite all'interno del fabbricato sanato, è stata aggiunta una camera, della superficie coperta di circa mq. 16,00 ed un volume di circa mc. 48,00 ed un porticato in adiacenza, della superficie coperta di circa mq. 44,00 ed un volume di circa mc. 132,00;
- è stata realizzata una mansarda a piano primo, con copertura in legno e tegole della superficie coperta di circa mq. 94,00 ed una volumetria di circa mc. 268,00 composta da un vano pluriuso ed un WC;
- è stata realizzata la recinzione del lotto costituita da un muro in pietra dell'altezza di circa mt 2,00 sulla strada e da muratura in blocchi di cemento dell'altezza di circa 1,60 sugli altri confini ”.
2.2. Tale puntuale indicazione delle opere abusive consente anzitutto di respingere senz’altro la censura di difetto di motivazione. Invero, trattasi di censura infondata, alla luce del chiaro tenore motivazionale dell’atto impugnato, che indica in maniera quantomai precisa e analitica di quali siano le opere abusive.
2.3. Venendo ora all’esame dell’ulteriore gruppo di censure, con le quali si stigmatizza la mancata indicazione delle opere di edilizia libera, quelle assoggettate a SCIA, e quelle implicanti invece una parziale difformità dal titolo edilizio, le stesse sono parimenti da respingere. Invero:
- in relazione ai seguenti interventi: a) camera di circa mq 16 e volume di circa mc 48 (cfr. altresì infra); b) mansarda con copertura in legno e tegole della superficie coperta di circa mq. 94 e di una volumetria di circa mc. 268, composta da un vano pluriuso ed un wc, è palese la loro natura abusiva, venendo in rilievo interventi comportanti nuova superficie e volumetria, eseguiti in assenza di titolo edilizio;
- per quel che attiene alla centrale termica, trattasi di vano di circa mq 16, e di modifica realizzata per installare un wc; all’evidenza, non si tratta di volume tecnico, ma di un’opera che presenta autonomia funzionale, e che pertanto necessitava del previo rilascio di un titolo edilizio, nella specie assente;
- quanto al porticato, trattasi di opera che, per struttura e dimensioni, si presta ad un’utilizzazione autonoma, e per tali ragioni non può in alcun modo essere sussunta nella categoria delle pertinenze;
- per quel che attiene alla recinzione, trattasi di struttura realizzata con muro in pietra dell'altezza di mt. 2,00 sulla strada, e con muratura in blocchi di cemento dell'altezza di mt. 1,60 sugli altri confini. All’evidenza, non si tratta di una semplice recinzione, ma di un’opera dotata di specifica autonomia funzionale, che come tale necessitava parimenti di un titolo edilizio.
Alla luce di tali emergenze documentali, è di tutta evidenza non soltanto il pieno assolvimento, da parte dell’Amministrazione comunale, dell’onere motivazionale, ma anche la legittimità del proprio operato. Invero, il Comune ha correttamente individuato le opere realizzate dal ricorrente non già come monadi isolate, ma come interventi tra di loro strutturalmente e funzionalmente connessi, tutti convergenti nel senso della realizzazione di più corpi di fabbrica diversi ed ulteriori rispetto a quelli originari (e condonati), e non assentiti da alcun titolo edilizio.
2.4. Ancora, va esclusa la presunta contraddizione tra l’ordine di demolizione e l’indicazione della previsione normativa di cui all’art. 34 co. 2 TUE (che prevede, in caso di inottemperanza del privato, la possibile irrogazione della sola sanzione pecuniaria), atteso che dal descritto corpus motivazionale dell’atto impugnato è evidente la volontà dell’Amministrazione di imporre al ricorrente la demolizione del bene, pena – in difetto – l’esecuzione d’ufficio e in danno del proprietario, sicché il riferimento all’art. 34 TUE deve ritenersi un mero refuso, come tale privo di conseguenze pratiche.
Piuttosto, va ribadito che, avuto riguardo alla tipologia di abusi realizzati dal ricorrente, ognuno dei quali richiedeva uno titolo edilizio, nella specie mancante, unica e sola sanzione legittimamente irrogabile era quella della demolizione (art. 31 TUE), con l’esclusione, pertanto, di quella più mite dicui all’art. 34 TUE.
2.5. Del tutto inconferenti sono poi i rilievi (cfr. ricorso, p. 19) circa la presunta pretermissione della volontà del Consiglio comunale di disporre la conservazione del bene, trattandosi di questioni del tutto eventuali, che non influiscono in alcun modo sulla legittimità dell’ordine di demolizione, che per giurisprudenza del tutto pacifica (cfr, ex multis , C.d.S, AP n. 9/17), scaturisce, quale atto vincolato, dalla semplice constatazione dell’abuso.
2.6. Alla luce di tali considerazioni, i primi tre motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque rigettati.
3. Con il quarto motivo di gravame, il ricorrente lamenta la lesione del principio di affidamento, per avere l’Amministrazione ordinato la demolizione di corpi di fabbrica esistenti da oltre dieci anni, senza alcuna motivazione volta ad estrinsecare le ragioni di pubblico interesse alla repressione dell’abuso, prevalenti sulle legittime aspettativa del proprietario.
Il motivo è infondato.
3.1. Il Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, ha da tempo affermato che: “ Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino ” (C.d.S, AP n. 9/17).
3.2. Alla luce di tale pacifico orientamento giurisprudenziale, è evidente che nessun particolare onere di motivazione si pone nel caso di specie, diverso da quello consistente nella mera descrizione dell’abuso. Circostanza, questa, ampiamente sussistente nel caso di specie, alla luce delle considerazioni sopra esposte.
3.3. Per tali ragioni, il quarto motivo di gravame è infondato, e va dunque rigettato.
4. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO