Art. 5.
Il Ministro per le finanze puo' autorizzare l'organizzazione e lo svolgimento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, societa' ed istituti specializzati nella materia, di corsi di addestramento ed aggiornamento e di seminari di studi per l'applicazione dei sistemi informativi all'ordinamento ed al funzionamento dell'Amministrazione finanziaria. Ai predetti corsi e seminari di studi sono chiamati a partecipare impiegati appartenenti a ruoli anche diversi da quelli indicati nel precedente articolo 4.
Allo stanziamento previsto dall' ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , prorogato dal primo comma dell'articolo 17 della legge 4 agosto 1975, n. 397 , fanno carico, oltre alle spese previste da tale ultima disposizione, anche:
1) le spese occorrenti per applicazione della disposizione del precedente comma;
2) le spese per la divulgazione del nuovo sistema tributario, fino ad un massimo di lire cinquecento milioni per ciascun esercizio finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministro per le finanze puo' autorizzare l'organizzazione e lo svolgimento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, societa' ed istituti specializzati nella materia, di corsi di addestramento ed aggiornamento e di seminari di studi per l'applicazione dei sistemi informativi all'ordinamento ed al funzionamento dell'Amministrazione finanziaria. Ai predetti corsi e seminari di studi sono chiamati a partecipare impiegati appartenenti a ruoli anche diversi da quelli indicati nel precedente articolo 4.
Allo stanziamento previsto dall' ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , prorogato dal primo comma dell'articolo 17 della legge 4 agosto 1975, n. 397 , fanno carico, oltre alle spese previste da tale ultima disposizione, anche:
1) le spese occorrenti per applicazione della disposizione del precedente comma;
2) le spese per la divulgazione del nuovo sistema tributario, fino ad un massimo di lire cinquecento milioni per ciascun esercizio finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.