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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7526 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V civile
R.G. 2169/2022
All'udienza collegiale del giorno 11/12/2025 ore 12:30
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere Relatore
Dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti PORRETTI ENRICO;
Avv. Sugamele, in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ; , presente Controparte_2
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Maria Grazia Serafin
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera
nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2169/2022 e vertente
TRA Parte_1
(Avv. Enrico Porretti) PARTE APPELLANTE E
- Sede secondaria e Rappresentanza Generale per Controparte_1
l'Italia (Avv.ti e Rosaria Pareo) Controparte_2
PARTE APPELLATA E OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15778/2021 emessa dal Tribunale di Roma FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 15778/21 - emessa a definizione del giudizio introdotto da di opposizione avverso il decreto con il quale era Parte_2 stato ingiunto da il pagamento della somma di € 13.953,80, oltre Controparte_1 interessi e spese – ha rigettato l'opposizione ed ha confermato il decreto e condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali. già ha proposto appello e ha chiesto “IN Parte_1 Parte_2
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO REVOCARE Decreto Ingiuntivo N. 13976/2019 del 09.07.2019 R.G. n. 36087/2019, emesso dal Tribunale di Roma, in persona del G.U. Dott. Daniela Francavilla, siccome del tutto o in parte nullo ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte;
con ogni consequenziale provvedimento di legge. ACCERTARE E DICHIARARE, in accoglimento di tutte le argomentazioni, contestazioni ed eccezioni sin qui formulate, insussistente il credito così come preteso dalla il tutto per come meglio descritto nella parte motiva Controparte_1 del presente atto. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. si è costituita e ha domandato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1 adito, contrariis reiectis, rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza impugnata non ricorrendone il minimo presupposto, nonché respingere l'appello avversario, perché infondato in fatto e in diritto per i motivi suesposti, con conseguente condanna al pagamento delle spese, e compensi del presente giudizio”. La causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai dell'art. 281 sexies c.p.c.. Come si narra in atti (cfr. sentenza ed atto d'appello), il presente giudizio è stato introdotto dall'odierna appellante con l'opposizione al decreto ingiuntivo di cui si è detto in premessa.
infatti, aveva chiesto (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo) e Controparte_1 ottenuto l'emissione dell'ingiunzione di pagamento deducendo che Parte_2 era debitrice di 12.375,00 perché non aveva corrisposto i premi assicurativi
[...] determinati ai sensi dell'art. 5° delle Condizioni Generali della Polizza assicurativa del credito e di quanto disposto dall'art. 2 delle Condizioni particolari della stessa;
quanto a € 1.220,00 poiché debitrice in relazione alle attività svolte secondo quanto stabilito agli artt. 5B delle Condizioni Generali e all'art.3 delle Condiizoni Particolari. L'opponente invece, per come è riportato in sentenza, eccepiva che la CP_1 non aveva posto in essere alcuna delle attività indicate in contratto, né aveva
[...] provveduto ad assicurare alcun credito commerciale;
talchè chiedeva la revoca del decreto e di accertare e dichiarare insussistente il credito preteso. Il Tribunale ha respinto la domanda così motivando. Ha dapprima affermato che non era contestata tra le parti la sottoscrizione della polizza assicurativa del credito;
né era contestato che l'attuale opponente non aveva saldato l'importo di € 12.375,00 per premi assicurativi ed anche l'importo di € 1.220,00, per cui, ha statuito che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dovevano ritenersi come provati i fatti non contestati. Ha poi argomentato, che la ricostruzione della vicenda e le conseguenze pretese dall'opponente non potevano trovare accoglimento poiché la copertura assicurativa operava a prescindere dall'effettivo verificarsi di uno o più sinistri, la cui mancata verificazione non avrebbe giustificato affatto il mancato versamento dei premi dovuti.
E conseguentemente esplicitato che “all'art. 1 della Sez. A “oggetto dell'assicurazione” è espressamente sancito che la garanzia assicurativa è fornita sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'assicurato anche nella fase della trattativa: pertanto deve ritenersi che alla firma del contratto parte opponente aveva già fornito le dovute comunicazioni in merito alla propria clientela, dalla cui insolvenza si intendeva appunto garantire e sulla cui base veniva anche determinato l'entità del premio da versare. Del resto, alcuna contestazione è stata fatta dalla società opponente prima della diffida di pagamento né la stessa ha esercitato il diritto di ripensamento (art. 20 delle condizioni generali di contratto) il cui esercizio - entro 30 giorni dalla stipula - le avrebbe assicurato di non sostenere alcun costo né ha esercitato successivamente il diritto di recesso pur previsto in polizza, sia pure con precisi limiti temporali (art. 21 delle condizioni generali di contratto). La parte appellante ha criticato la sentenza per i seguenti motivi. Con il primo, ha eccepito, che il Giudice aveva erroneamente deciso, perché non aveva tenuto conto di quanto previsto in contratto, ovvero di una serie di obblighi in capo alla società assicurativa affinchè la garanzia fosse attivata. Nella nota integrativa era stato indicato che il rischio cliente riferito a ciascuna azienda con cui l'Assicurato avrebbe operato a credito, doveva essere analizzato ed accettato dall'Assicuratore ed inoltre doveva essere stabilito per ogni cliente il “Limite Massimo Assicurabile”. I testi, poi, per l'appellante, avevano confermato che era mancata l'attività prevista in cotratto, ovvero l'analisi dei clienti, l'accettazione e l'assicurazione dei clienti, oltre che l'istruttoria ed il monitoraggio dei crediti. Con il secondo, ha rappresentato che il Giudice aveva anche errato sotto altro profilo, perché aveva affermato che era stata data attuazione al contratto assicurativo da parte dell'appellata invece la non era stata in grado di produrre Controparte_1 neppure la comunicazione di un solo credito. Con il terzo, ha eccepito il vizio di ultrapetizione poiché l'opposizione era relativa all'accertamento e alla dichiarazione di insussistenza del credito vantato per inadempimento, per cui esulava dal “thema decidendum” la statuizione sul mancato esercizio del diritto di ripensamento o di recesso. Orbene, è in atti “Nota Informativa” del contratto di assicurazione, ricordata dalla parte opponente, ove all'art. 1 si legge “La copertura assicurativa prevede al verificarsi dell'insolvenza di uno o più clienti..dell' il risarcimento del Parte_3 danno originato dal mancato incasso di crediti commerciali derivanti da fomiture di beni e/o servizi effettuate dall nell'esercizio della sua attività Parte_3 imprenditoriale. Il contratto assicurativo deve essere stipulato dal Creditore nel proprio interesse e in forma "globale": deve, cioè, essere riferito a tutti i suoi Clienti o a gruppi omogenei di rischio”. Mentre all'art. 5, sempre invocato dall'opponente, è previsto “Affinché la garanzia venga attivata è necessario che il rischio Cliente, riferito a ciascuna azienda con cui l'Assicurato opera od opererà a credito, sia analizzato e accettato dall'Assicuratore; sia, cioè, stabilito per ogni Cliente il relativo "Limite Massimo Assicurabile", limite che potrà essere, in qualsiasi momento, oggetto di revisione da parte dell'Assicuratore”. Inoltre, nelle Condizioni Generali, alla Sez. A ”Ambito della copertura assicurativa” all'art. 1 “oggetto dell'assicurazione” è espressamente previsto, come evidenziato dal Primo Giudice, che “l'Assicuratore garantisce all'Assicurato sulla base delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate sia nella fase della trattativa che nel corso della polizza …il risarcimento delle perdite derivanti dall'insolvenza dei suoi Acquirenti- di seguito chiamati clienti. Le condizioni di polizza sono modificabili solo per iscritto con apposite clausole contrattuali. La garanzia si applica alla Globalità delle forniture con “pagamento dilazionato” di beni e/o di servizi per cui la polizza è stata stipulata..”.
Ora, alla stregua di siffatta previsione contenuta nelle condizioni generali di polizza, che precisava l'oggetto dell'assicurazione, deve ritenersi che la garanzia era efficace sin dalla stipula della polizza, essendosi l'Assicuratore obbligato a risarcire le perdite subite a causa dell'insolvenza dei clienti sulla base delle sole dichiarazioni dell'assicurato che per di più potevano essere rilasciate anche nel corso della vigenza della polizza. Dacchè, consegue, che corretta e condivisibile deve ritenersi la statuizione del primo
Giudice che ha affermato che “alla firma del contratto parte opponente aveva già fornito le dovute comunicazioni in merito alla propria clientela, dalla cui insolvenza si intendeva appunto garantire e sulla cui base veniva anche determinato l'entità del premio da versare. “. Del resto, quanto così concordato deve ritenersi dirimente sia perché la predetta clausola relativa all'oggetto del contratto è contenuta nelle condizioni di contratto (mentre l'altra è inserita nella nota informativa), sia perché interpretandola, con l'ausilio dei criteri di ermeneutica, è chiaro quanto voluto dalle parti, ovvero il risarcimento delle perdite a causa dell'insolvenza dei clienti sulla base delle sole dichiarazioni del contraente, sia perché comunque le clausole che delimitano il rischio, come quella invocata dall'appellante benchè contenuta nella nota informativa, dovrebbero essere intese sempre in senso sfavorevole al predisponente dunque all'Assicuratore. Consegue da ciò, l'irrilevanza delle risultanze della prova per testi, nonché l'assorbimento, nella decisione resa, del secondo motivo di doglianza. L'appellante ha, altresì, eccepito il vizio di ultrapetizione, poiché il Giudice aveva richiamato nella motivazione quanto previsto nel contratto circa il diritto di ripensamento ed il diritto di recesso, così motivando “Del resto alcuna contestazione è stata fatta dalla società opponente prima della diffida di pagamento né la stessa ha esercitato il diritto di ripensamento (art. 20 delle condizioni generali di contratto) il cui esercizio - entro 30 giorni dalla stipula - le avrebbe assicurato di non sostenere alcun costo né ha esercitato successivamente il diritto di recesso pur previsto in polizza, sia pure con precisi limiti temporali (art. 21 delle condizioni generali di contratto). “. Così facendo, in verità, il Giudice non ha pronunciato oltre la domanda o su questione estranea all'oggetto del giudizio, ma ha soltanto rafforzato la decisione di rigetto argomentando su altre pattuizioni contenute nel contratto. In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello va rigettato e la sentenza va confermata.
Le spese di lite che seguono la soccombenza in favore della parte appellata, si liquidano come da dispositivo, nei valori medi in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa, per l'odierno giudizio, la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21). Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore della parte appellata, in complessivi € 3.966,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso in data 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin
R.G. 2169/2022
All'udienza collegiale del giorno 11/12/2025 ore 12:30
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere Relatore
Dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti PORRETTI ENRICO;
Avv. Sugamele, in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti ; , presente Controparte_2
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Maria Grazia Serafin
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera
nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2169/2022 e vertente
TRA Parte_1
(Avv. Enrico Porretti) PARTE APPELLANTE E
- Sede secondaria e Rappresentanza Generale per Controparte_1
l'Italia (Avv.ti e Rosaria Pareo) Controparte_2
PARTE APPELLATA E OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15778/2021 emessa dal Tribunale di Roma FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 15778/21 - emessa a definizione del giudizio introdotto da di opposizione avverso il decreto con il quale era Parte_2 stato ingiunto da il pagamento della somma di € 13.953,80, oltre Controparte_1 interessi e spese – ha rigettato l'opposizione ed ha confermato il decreto e condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali. già ha proposto appello e ha chiesto “IN Parte_1 Parte_2
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO REVOCARE Decreto Ingiuntivo N. 13976/2019 del 09.07.2019 R.G. n. 36087/2019, emesso dal Tribunale di Roma, in persona del G.U. Dott. Daniela Francavilla, siccome del tutto o in parte nullo ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte;
con ogni consequenziale provvedimento di legge. ACCERTARE E DICHIARARE, in accoglimento di tutte le argomentazioni, contestazioni ed eccezioni sin qui formulate, insussistente il credito così come preteso dalla il tutto per come meglio descritto nella parte motiva Controparte_1 del presente atto. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. si è costituita e ha domandato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1 adito, contrariis reiectis, rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza impugnata non ricorrendone il minimo presupposto, nonché respingere l'appello avversario, perché infondato in fatto e in diritto per i motivi suesposti, con conseguente condanna al pagamento delle spese, e compensi del presente giudizio”. La causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai dell'art. 281 sexies c.p.c.. Come si narra in atti (cfr. sentenza ed atto d'appello), il presente giudizio è stato introdotto dall'odierna appellante con l'opposizione al decreto ingiuntivo di cui si è detto in premessa.
infatti, aveva chiesto (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo) e Controparte_1 ottenuto l'emissione dell'ingiunzione di pagamento deducendo che Parte_2 era debitrice di 12.375,00 perché non aveva corrisposto i premi assicurativi
[...] determinati ai sensi dell'art. 5° delle Condizioni Generali della Polizza assicurativa del credito e di quanto disposto dall'art. 2 delle Condizioni particolari della stessa;
quanto a € 1.220,00 poiché debitrice in relazione alle attività svolte secondo quanto stabilito agli artt. 5B delle Condizioni Generali e all'art.3 delle Condiizoni Particolari. L'opponente invece, per come è riportato in sentenza, eccepiva che la CP_1 non aveva posto in essere alcuna delle attività indicate in contratto, né aveva
[...] provveduto ad assicurare alcun credito commerciale;
talchè chiedeva la revoca del decreto e di accertare e dichiarare insussistente il credito preteso. Il Tribunale ha respinto la domanda così motivando. Ha dapprima affermato che non era contestata tra le parti la sottoscrizione della polizza assicurativa del credito;
né era contestato che l'attuale opponente non aveva saldato l'importo di € 12.375,00 per premi assicurativi ed anche l'importo di € 1.220,00, per cui, ha statuito che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dovevano ritenersi come provati i fatti non contestati. Ha poi argomentato, che la ricostruzione della vicenda e le conseguenze pretese dall'opponente non potevano trovare accoglimento poiché la copertura assicurativa operava a prescindere dall'effettivo verificarsi di uno o più sinistri, la cui mancata verificazione non avrebbe giustificato affatto il mancato versamento dei premi dovuti.
E conseguentemente esplicitato che “all'art. 1 della Sez. A “oggetto dell'assicurazione” è espressamente sancito che la garanzia assicurativa è fornita sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'assicurato anche nella fase della trattativa: pertanto deve ritenersi che alla firma del contratto parte opponente aveva già fornito le dovute comunicazioni in merito alla propria clientela, dalla cui insolvenza si intendeva appunto garantire e sulla cui base veniva anche determinato l'entità del premio da versare. Del resto, alcuna contestazione è stata fatta dalla società opponente prima della diffida di pagamento né la stessa ha esercitato il diritto di ripensamento (art. 20 delle condizioni generali di contratto) il cui esercizio - entro 30 giorni dalla stipula - le avrebbe assicurato di non sostenere alcun costo né ha esercitato successivamente il diritto di recesso pur previsto in polizza, sia pure con precisi limiti temporali (art. 21 delle condizioni generali di contratto). La parte appellante ha criticato la sentenza per i seguenti motivi. Con il primo, ha eccepito, che il Giudice aveva erroneamente deciso, perché non aveva tenuto conto di quanto previsto in contratto, ovvero di una serie di obblighi in capo alla società assicurativa affinchè la garanzia fosse attivata. Nella nota integrativa era stato indicato che il rischio cliente riferito a ciascuna azienda con cui l'Assicurato avrebbe operato a credito, doveva essere analizzato ed accettato dall'Assicuratore ed inoltre doveva essere stabilito per ogni cliente il “Limite Massimo Assicurabile”. I testi, poi, per l'appellante, avevano confermato che era mancata l'attività prevista in cotratto, ovvero l'analisi dei clienti, l'accettazione e l'assicurazione dei clienti, oltre che l'istruttoria ed il monitoraggio dei crediti. Con il secondo, ha rappresentato che il Giudice aveva anche errato sotto altro profilo, perché aveva affermato che era stata data attuazione al contratto assicurativo da parte dell'appellata invece la non era stata in grado di produrre Controparte_1 neppure la comunicazione di un solo credito. Con il terzo, ha eccepito il vizio di ultrapetizione poiché l'opposizione era relativa all'accertamento e alla dichiarazione di insussistenza del credito vantato per inadempimento, per cui esulava dal “thema decidendum” la statuizione sul mancato esercizio del diritto di ripensamento o di recesso. Orbene, è in atti “Nota Informativa” del contratto di assicurazione, ricordata dalla parte opponente, ove all'art. 1 si legge “La copertura assicurativa prevede al verificarsi dell'insolvenza di uno o più clienti..dell' il risarcimento del Parte_3 danno originato dal mancato incasso di crediti commerciali derivanti da fomiture di beni e/o servizi effettuate dall nell'esercizio della sua attività Parte_3 imprenditoriale. Il contratto assicurativo deve essere stipulato dal Creditore nel proprio interesse e in forma "globale": deve, cioè, essere riferito a tutti i suoi Clienti o a gruppi omogenei di rischio”. Mentre all'art. 5, sempre invocato dall'opponente, è previsto “Affinché la garanzia venga attivata è necessario che il rischio Cliente, riferito a ciascuna azienda con cui l'Assicurato opera od opererà a credito, sia analizzato e accettato dall'Assicuratore; sia, cioè, stabilito per ogni Cliente il relativo "Limite Massimo Assicurabile", limite che potrà essere, in qualsiasi momento, oggetto di revisione da parte dell'Assicuratore”. Inoltre, nelle Condizioni Generali, alla Sez. A ”Ambito della copertura assicurativa” all'art. 1 “oggetto dell'assicurazione” è espressamente previsto, come evidenziato dal Primo Giudice, che “l'Assicuratore garantisce all'Assicurato sulla base delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate sia nella fase della trattativa che nel corso della polizza …il risarcimento delle perdite derivanti dall'insolvenza dei suoi Acquirenti- di seguito chiamati clienti. Le condizioni di polizza sono modificabili solo per iscritto con apposite clausole contrattuali. La garanzia si applica alla Globalità delle forniture con “pagamento dilazionato” di beni e/o di servizi per cui la polizza è stata stipulata..”.
Ora, alla stregua di siffatta previsione contenuta nelle condizioni generali di polizza, che precisava l'oggetto dell'assicurazione, deve ritenersi che la garanzia era efficace sin dalla stipula della polizza, essendosi l'Assicuratore obbligato a risarcire le perdite subite a causa dell'insolvenza dei clienti sulla base delle sole dichiarazioni dell'assicurato che per di più potevano essere rilasciate anche nel corso della vigenza della polizza. Dacchè, consegue, che corretta e condivisibile deve ritenersi la statuizione del primo
Giudice che ha affermato che “alla firma del contratto parte opponente aveva già fornito le dovute comunicazioni in merito alla propria clientela, dalla cui insolvenza si intendeva appunto garantire e sulla cui base veniva anche determinato l'entità del premio da versare. “. Del resto, quanto così concordato deve ritenersi dirimente sia perché la predetta clausola relativa all'oggetto del contratto è contenuta nelle condizioni di contratto (mentre l'altra è inserita nella nota informativa), sia perché interpretandola, con l'ausilio dei criteri di ermeneutica, è chiaro quanto voluto dalle parti, ovvero il risarcimento delle perdite a causa dell'insolvenza dei clienti sulla base delle sole dichiarazioni del contraente, sia perché comunque le clausole che delimitano il rischio, come quella invocata dall'appellante benchè contenuta nella nota informativa, dovrebbero essere intese sempre in senso sfavorevole al predisponente dunque all'Assicuratore. Consegue da ciò, l'irrilevanza delle risultanze della prova per testi, nonché l'assorbimento, nella decisione resa, del secondo motivo di doglianza. L'appellante ha, altresì, eccepito il vizio di ultrapetizione, poiché il Giudice aveva richiamato nella motivazione quanto previsto nel contratto circa il diritto di ripensamento ed il diritto di recesso, così motivando “Del resto alcuna contestazione è stata fatta dalla società opponente prima della diffida di pagamento né la stessa ha esercitato il diritto di ripensamento (art. 20 delle condizioni generali di contratto) il cui esercizio - entro 30 giorni dalla stipula - le avrebbe assicurato di non sostenere alcun costo né ha esercitato successivamente il diritto di recesso pur previsto in polizza, sia pure con precisi limiti temporali (art. 21 delle condizioni generali di contratto). “. Così facendo, in verità, il Giudice non ha pronunciato oltre la domanda o su questione estranea all'oggetto del giudizio, ma ha soltanto rafforzato la decisione di rigetto argomentando su altre pattuizioni contenute nel contratto. In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello va rigettato e la sentenza va confermata.
Le spese di lite che seguono la soccombenza in favore della parte appellata, si liquidano come da dispositivo, nei valori medi in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa, per l'odierno giudizio, la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21). Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore della parte appellata, in complessivi € 3.966,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso in data 11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin